Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 880 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 880 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27633/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO, NOME COGNOME NOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Firenze n. 358/201 pubblicata il 15 maggio 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicemb 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha convenuto l’RAGIONE_SOCIALE, con ricorso depositato 1’11 ottobre 2011 presso il Tribunale di Arezzo, e ha esposto ch aveva lavorato come docente presso il liceo RAGIONE_SOCIALE comunicazione San Bartolomeo di Sansepolcro, struttura sociale dell’RAGIONE_SOCIALE, gestione ex RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in forza di cinque contratti a tempo determinato dal settembre 2006 al 31 agosto 2011.
La ricorrente ha domandato:
l’accertamento RAGIONE_SOCIALE nullità delle clausole con le quali era apposto il termine ai contratti in questione e, per l’effet dichiarazione di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tempo indeterminato fin dalla prima assunzione o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con condanna RAGIONE_SOCIALE P.A. a riammetterlo servizio e a corrispondere le retribuzioni maturate dalla messa mora fino all’effettiva ripresa dell’attività lavorativa e l’inden art. 32 RAGIONE_SOCIALE legge n. 183 del 2010;
il risarcimento del danno subito in ragione delle irregol assunzioni;
la corresponsione delle differenze tra il trattamento retribu riconosciuto e quello dovuto in dipendenza dell’anzianità maturata.
Il Tribunale di Arezzo, nel contraddittorio delle parti, sentenza n. 490/2015, ha in parte accolto il ricorso, dichiara illegittima l’apposizione dei termini, con condanna RAGIONE_SOCIALE P.A risarcire il danno, quantificato in dieci mensilità, e a paga differenze tra il trattamento retributivo riconosciuto in cor rapporto e quello al quale avrebbe avuto diritto ove l’anzian maturata nel corso dei rapporti precari fosse stata considerat fini delle progressioni stipendiali.
L’RAGIONE_SOCIALE, quale successore dell’RAGIONE_SOCIALE, ha proposto appello che la Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, sentenza n. 358/2017, ha respinto.
La corte territoriale ha ritenuto che:
nella specie, non potesse trovare applicazione la specia disciplina RAGIONE_SOCIALE scuola pubblica come invocata dall’RAGIONE_SOCIALE;
il risarcimento del danno fosse stato correttamente quantificat conformemente alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE S.C.;
non vi fossero ragioni oggettive che giustificassero u differenziazione RAGIONE_SOCIALE posizione dei dipendenti precari rispett quelli a tempo indeterminato.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
NOME COGNOME si è difeso con controricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, commi 3 e 4, RAGIONE_SOCIALE legge n. 183 2010, 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 ed 1, comma 109, RAGIONE_SOCIALE legg n. 107 del 2015 perché la corte territoriale non avrebbe tenu conto che, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 1, comma RAGIONE_SOCIALE legge n. 107 del 2015, erano state modificate le modalità acceso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente dell scuola statale in maniera da soddisfare le esigenze di certez richieste dal giudice comunitario e da evidenziare la legittimità contratti a termine anteriori al 2015.
Peraltro, l’apposizione dei termini oggetto di causa era giustifi da ragioni oggettive, dovendosi garantire la continuità dell’atti scolastica.
La doglianza è inammissibile.
Infatti, la corte territoriale ha escluso che, nella s trovassero applicazione le norme sul reclutamento del personale RAGIONE_SOCIALE scuola pubblica, in quanto il rapporto di lavoro intercorr ‘ —con un ente pubblico diverso dal RAGIONE_SOCIALE che gestiva una scuola paritaria, con l’effetto che detto rappo era disciplinato non dalla disciplina speciale RAGIONE_SOCIALE scuola pubbl ma dallo statuto generale del lavoro alle dipendenze delle pubblich amministrazioni e, quindi, dall’art. 36 del d.lgs. n. 165 del che imponeva nell’impiego pubblico “più stringenti condizioni per i ricorso al lavoro precario rispetto al settore privato, consentend l’utilizzo solo per esigenze temporanee ed eccezionali”. Peraltro, avviso del giudice di appello, la P.A. interessata, a fronte contestazioni del lavoratore, non aveva né allegato né dimostrat l’esistenza di siffatte “esigenze temporanee ed eccezionali”.
In aggiunta a ciò, la Corte d’appello di Firenze ha sottolineato la reiterazione in questione sarebbe stata abusiva pure alla luce principi affermati dalle decisioni n. 2252-2258 del 2016 RAGIONE_SOCIALE Cor di cassazione, nell’ipotesi (non ricorrente) di applicazione d disciplina speciale dell’accesso agli impieghi del person RAGIONE_SOCIALE.
L’RAGIONE_SOCIALE, però, non ha contestato le rationes decidendi poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, essendosi limitato a prospettare che in seguito all’entrata in vigore dell’art. 1, c 109, RAGIONE_SOCIALE legge n. 107 del 2015, erano state modificate modalità di acceso ai ruoli a tempo indeterminato del personal docente RAGIONE_SOCIALE scuola statale e che la reiterazione dei contratt giustificata dalla necessità di garantire la continuità dell’a scolastica.
In aggiunta a ciò, si sottolinea, comunque, la non assimilabil dei docenti che abbiano prestato servizio presso le scuole parita a quelli in regime di pubblico impiego privatizzato delle scuo statali in ragione RAGIONE_SOCIALE non omogeneità dello status giuridico personale (Cass., Sez. L, n. 32386 dell’Il dicembre 2019).
Inoltre, quanto alla dedotta sopravvenuta stabilizzazione d controricorrente nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE, a prescindere dall’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE relativa allegazione nella presente s (Cass., Sez. L, n. 21355 del 6 luglio 2022), si osserva che, in t di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di illegit reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito a condizio che essa avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, n essendo sufficiente che l’assunzione sia stata semplicement agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrend che sia stata da essa determinata, costituendo l’esito di mi specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pur attraverso blande procedure selettive (Cass., Sez. L, n. 14815 d 27 maggio 2021). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 RAGIONE_SOCIALE legge n. 300 del 1970 e dell’ar comma 109, RAGIONE_SOCIALE legge n. 107 del 2015 in quanto la corte territoriale avrebbe determinato l’ammontare del risarcimento de danno senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta e dell’entrata vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 107 del 2015.
La doglianza è inammissibile perché non tiene conto delle rationes decidendi RAGIONE_SOCIALE decisione di appello sopra esposte.
Peraltro, la corte territoriale, nel determinare l’inde spettante al lavoratore nel rispetto dei limiti di legge, ha val
espressamente la durata considerevole RAGIONE_SOCIALE “relazione negoziale inter partes” e RAGIONE_SOCIALE natura del datore di lavoro (un ente pubbl dalle dimensioni occupazionali più che consistenti).
2) Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e son liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per versamento, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principa norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre € 200,00 pe esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge;
ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per versamento, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principa norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE IV Sezione Civile, il 15 dicembre 2022.