Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 881 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 881 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29689/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., rappresent difeso dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e domiciliato in INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME;
– intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Firenze n. 711/20 pubblicata 1’8 giugno 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicemb 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha convenuto in due distinti giudizi davanti a Tribunale di Pistoia il RAGIONE_SOCIALE, esponendo di av prestato attività lavorativa subordinata presso tale Minister principio (primo ricorso), in base a contratti di somministrazion tempo determinato dal 2005 al 2007 e, in seguito (secondo ricorso), in virtù di contratti a tempo determinato (dal 2 gen 2008, fino, per effetto di proroghe, al 31 dicembre 2010).
Essa ha dedotto la nullità di tutti i menzionati contr chiedendo che fosse dichiarata la costituzione di un rapporto lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Arezzo, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, riun cause, con sentenza n. 32/2016, ha accolto in parte i ricorsi dichiarato l’illegittimità dei contratti di somministrazione e di a tempo determinato, con condanna del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a pagare, a titolo risarcitorio 12 mensilità RAGIONE_SOCIALEa retribuzione glob fatto quale indennità omnicomprensiva ex art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appe di Firenze, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenz 711/2017, ha rigettato, ritenendo che i rapporti di lavoro oggett causa si fossero svolti al di fuori RAGIONE_SOCIALEe ipotesi di legge, atteso ordinanze richiamate dalla RAGIONE_SOCIALE.A. non documentavano a sufficienza le ragioni legittimanti le assunzioni a tempo determinato, e che lavoratrice avesse diritto al risarcimento riconosciutole.
Il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione su base di un motivo.
NOME COGNOME non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art comma 2, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 225 del 1992, RAGIONE_SOCIALE‘ comma 6, del d.l. n. 225 del 2010, degli artt. 20 e 21 del d.lg 276 del 2003, RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. d.lgs. n. 165 del 2001, RAGIONE_SOCIALEa Direttiva europea n. 1999/7 RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 del CCNL Ministeri 2002-2005.
Il RAGIONE_SOCIALE, dopo un ampio riepilogo RAGIONE_SOCIALEe ordinanze emesse a fine di affrontare l’emergenza presso gli uffici immigrazio sostiene, innanzitutto, che la corte territoriale av sottovalutato il rilievo sostanzialmente normativo di provvedimenti, sicché i contratti a termine non potevan considerarsi stipulati sulla base RAGIONE_SOCIALEe leggi ordinari disciplinavano la somministrazione di lavoro o i rapporti a tem determinato, ma proprio in base alle ordinanze citate.
Aggiunge, poi, che, a sostegno RAGIONE_SOCIALEe proroghe dei contrat oggetto di causa potevano essere richiamati leggi ed atti ave forza di legge, che avevano tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa necessità di massiccio utilizzo di personale per fronteggiare un carico di lav ben più ampio di quello ordinario e le cui motivazioni costituiv ormai un fatto notorio indebitamente ignorato dal giudice appello.
Inoltre, rileva che doveva essere presa in esame l’alta probabi di una stabilizzazione RAGIONE_SOCIALEa controparte con la stipulazione d contratto a tempo indeterminato, che avrebbe escluso l’esistenza un illecito.
La COGNOME doglianza COGNOME è COGNOME infondata, COGNOME dovendosi COGNOME dare COGNOME continuità all’orientamento che questa SRAGIONE_SOCIALE. ha già espresso con plurim pronunce su censure ed in casi analoghi a quello qui in esame ( le molte, in ordine di tempo, Cass. 29 maggio 2018, n. 13482
Cass. 28 settembre 2021, n. 24697; Cass. 6 luglio 2022, 21355).
Si è in proposito precisato che l’eccezionalità RAGIONE_SOCIALEo strumen tale per cui ad atti di provenienza governativa è consentito, fuori RAGIONE_SOCIALEe ipotesi costituzionalmente tipiche e di rango primario decreto legge (art. 77 Cost., comma 2) e del decreto delegato (a 76 Cost.), di derogare a norme di legge per ragioni di emergenza impone che le deroghe siano consentite in modo espresso, come del resto sancito dall’art. 5, comma 5, legge n. 225/1992, ora 25 del Codice RAGIONE_SOCIALEa Protezione Civile, di cui al d.lgs. n. 1/2018 Cass. 10 ottobre 2019, n. 24490; Cass. 29 maggio 2018, n. 13482; Cass. 7 novembre 2017, n. 26372) e che, ove nel caso concreto residuino dubbi, prevale l’opzione interpretativa di rite l’ordinanza come non derogatoria RAGIONE_SOCIALEa disciplina di legge ( ancora, Cass. 29 maggio 2018, n. 13482).
Pertanto, per derogare alle norme in tema di somministrazione d lavoro o di contratti a termine non basta che le 00.PP.CC.MM . prevedessero, come nel caso di specie, il ricorso per ragion urgenza alla fornitura di lavoro in somministrazione o a termi nulla essendo esplicitato rispetto alla deroga alle norme (d.lg 276/2003, artt. 20 e 21; d.lgs. n. 368/2001, artt. 1, 4 e disciplinavano ratione temporis tali istituti lavoristici e ch prevedevano che le causali dei contratti fossero in essi esplicit corrispondessero ad effettive esigenze temporanee del datore lavoro rispetto all’ufficio di destinazione.
Costituisce poi dato acquisito alla giurisprudenza di questa S (in ordine di tempo, Cass. 16 gennaio 2019, n. 992; Cass. gennaio 2021, n. 446; Cass. 15 febbraio 2021, n. 3815) quello p cui, in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipote illegittima o abusiva successione anche di contratt somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sen RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e RAGIONE_SOCIALE‘ar comma 9, del d. Igs. n. 276 del 2003, la trasformazione in
rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione-utilizzatrice rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha dirit risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di port generale di cui all’art. 32, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del 2 quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabi come “danno comunitario”, determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto.
Nel caso di specie, l’illegittima reiterazione si era già secondo l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale che resiste al mo di ricorso, ai tempi RAGIONE_SOCIALEe somministrazioni a termine e, dunque parimenti accertata illegittimità del termine apposto al succes contratto (o contratti) stipulato direttamente con i lavoratori aggiunge, se non sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALEa precarizza indebitamente cagionata.
Nel motivo si fa riferimento, peraltro, all’assunto per cui a solo la probabilità di stabilizzazione costituirebbe sana RAGIONE_SOCIALE‘illecito.
Sul primo punto va ribadito che, al di là di quanto accaduto ambito scolastico nelle particolari contingenze RAGIONE_SOCIALEa immissione ruolo ad opera RAGIONE_SOCIALEa c.d. disciplina sulla buona scuola, questa S pur ritenendo che anche negli altri settori la stabilizzazio misura idonea ad impedire l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe regole delineate Cass., SU, 15 marzo 2016, n. 5072 sul c.d. danno eurounitari (Cass. 3 luglio 2017, n. 16336), ha tuttavia fatto riferimento necessità di una reale assunzione a tempo determinato causalmente riconducibile con nesso di causa-effetto dal reiterazione dei contratti a termine (Cass. 17 luglio 2020 15353) e non caratterizzantesi come una mera chance (Cass. 27 maggio 2021, n. 14815).
Va quindi escluso che abbia rilievo la sola possibilità o probab di stabilizzazione, anche a perché, a ben vedere, il prospettar una mera chance di stabilizzazione medio tempore protrae e non
elimina la condizione di precarietà che è ragione del danno di cu riconosce il risarcimento, sicché non può attribuirsi a tale situa meramente possibilistica o probabilistica, in linea generale qualche effetto sanante.
Comunque, COGNOME quanto COGNOME al COGNOME tema COGNOME RAGIONE_SOCIALEe COGNOME stabilizzazioni, COGNOME poi effettivamente sopravvenute al giudizio di appello, va richiama anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c., il recente orien di questa S.C., espresso in una pluralità di pronunce e rispet quale le difese svolte dal RAGIONE_SOCIALE in memoria non giustificano diverso avviso, secondo cui «in tema di contratti a termine e di somministrazione nel pubblico impiego contrattualizzato, è inammissibile l’eccezione – contenuta nelle memorie ex artt. 378 o 380-bis.1, c.p.c. – di avvenuta stabilizzazione del dipendente in epoca successiva alla notifica del ricorso per cassazione, perché nel giudizio di legittimità le predette memorie hanno solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni implicanti necessariamente accertamenti di fatto -, o sollevare nuove questioni di dibattito, le quali non possono riferirsi neppure a fatti sopravvenuti, insuscettíbili di essere provati mediante produzioni documentali, consentite soltanto nei differenti casi di cui all’art. 372, comma 1, c.p.c.» (Cass. 6 luglio 2022, n. 21335 e successive conformi). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A tale esaustiva enunciazione basti aggiungere intanto che non neppure da richiamare un’ipotesi di “prospective overruling” c giustifichi la riapertura di termini a difesa, in quanto l’ecce istituto riguarda solo eventuali mutamenti giurisprudenziali ambito processuale e non sostanziale (tra le molte, Cass. gennaio 2021, n. 552; Cass. 2 dicembre 2020, n. 27555; Cass. 1 marzo 2013, n. 5962; Cass. 27 dicembre 2011, n. 28967).
Inoltre, il caso va distinto (sul punto v. Cass. 4 agosto 202 24286) da qua nto accaduto in ambito scolastico, perché in quel r–sede, a giustificare la pronuncia in sede di legittimità s verificatisi dopo la sentenza di appello stava il ricorrere di u ius superveniens (cui si assimilano le sentenze di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale) cui il giudice di legittimità, direttamente rinvio al giudice di appello, è tenuto a dare attuazione (v. Ca giugno 2020, n. 10538; v. anche Cass. 3 dicembre 2021, n. 38205).
2) Il ricorso è respinto.
Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese lite, attesa la condotta processuale RAGIONE_SOCIALEa parte intimata.
Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ar comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di cont unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmen rigettata, trattandosi di amministrazione statale di dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e non tenuta al versament del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezion Civile, il 15 dicembre 2022.