Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19570 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19570 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza;
la norma, rileva la ricorrente, è stata poi confermata, con tenore analogo, con l’art. 29, co. 2 lett. c) del d. lgs. n. 81 del 2015;
in forza delle citate disposizioni, i contratti stipulati con il personale RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE -sostiene la RAGIONE_SOCIALE – non erano subordinati all’esistenza delle « ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo » indicati dell’art. 1, co. 1, del d. lgs. n. 368 del 2001;
d’altra parte, l’art. 36, co. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 faceva riferimento, per il lavoro pubblico privatizzato, alla ricorrenza di esigenze temporanee ed eccezionali, ma richiamava anche la disciplina del d. lgs. n. 368 del 2001 e, con essa, quanto disposto dall’art. 10, co. 4 -ter cit.;
in definitiva l’insieme della normativa sopra citata and rebbe inteso nel senso che l’unico limite, per le assunzioni nel S.S.N. finalizzate ad assicurare l’erogazione dei servizi e i livelli essenziali di assistenza, sarebbe quello dei 36 mesi, comprensivi del contratto iniziale e delle relative proroghe, fattispecie non integrata nel caso di specie;
il secondo motivo adduce invece la violazione eo falsa applicazione degli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, nonché dell’art. 21 del d.lgs. n. 81 del 2015 ed evidenzia come, al momento della stipula del primo contratto tra le parti, di durata annuale, fosse vigente l’art. 1, co. 1 -bis del d. lgs. n. 368 del 2001, che consentiva di prescindere dai requisiti di carattere tecnico, organizzativo o sostitutivo nei casi di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore ai dodici mesi;
la prima proroga del gennaio 2014 rispondeva poi a quanto consentito dall’art. 4 del d. lgs. 368 cit. che, nel testo allora vigente, la legittimava se essa fosse richiesta da ragioni oggettive riferibili alla stessa attività lavorativa per la quale vi era stata l’originaria stipula del contratto, dovendosi considerare che la
corrispondente delibera aveva dato atto appunto delle esigenze di mantenimento dei livelli assistenziali e la prosecuzione dell’attività; analogamente legittime erano le proroghe intervenute nell’ottobre 2014 e nell’aprile 2015, in quanto coerenti con il disposto dell’art. 4 del d. lgs. n. 368 del 2001 come modificato dal d.l. 34/2014, secondo cui erano consentite fino ad un massimo di cinque proroghe, se riferibili alla stessa attività lavorativa per la quale vi era stata stipula del contratto a tempo determinato, nonché le proroghe del novembre 2015 e gennaio 2016, rispettose del sopravvenuto art. 21 d. lgs. n. 81 del 2015, nella cui vigenza esse erano state stipulate;
2.
i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro connessione logica;
3.
l’art. 10, co. 4 -ter , del d. lgs. n. 368 del 2001 ha previsto, ratione temporis , che « nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il RAGIONE_SOCIALE, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale RAGIONE_SOCIALE del medesimo RAGIONE_SOCIALE, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l’articolo 5, comma 4-bis »;
l’esclusione dal regime generale del d. lgs. n. 81/2015 è stata poi stabilita anche dall’art. 29, co. 2, lett. c), tuttora vigente;
tuttavia, l’art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 prevedeva, al momento della stipula del primo contratto tra le parti, che i contratti di lavoro flessibile fossero subordinati al ricorrere di « esigenze temporanee ed eccezionali », con clausola poi riferita in
modo ancora più stringente, a partire dal d.l. n. 101 del 2013, conv. con mod. in L. n. 125 del 2013, ad « esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale » che tuttora caratterizzano la formulazione della norma (co. 2, secondo inciso); il tema di causa è dunque quello in ordine ai rapporti tra le diverse previsioni normative sopra ricostruite;
3.1
in proposito, già il piano testuale consente di affermare che il co. 4ter e le successive disposizioni che nella sostanza ne recuperano il senso avesse l’effetto di escludere l’applicazione del sistema di cui al d. lgs. n. 368 del 2001, nelle sue molteplici articolazioni, ma non quello di escludere l’applicazione del principio di temporaneità ed eccezionalità, in tutto il periodo rimasto a delineare senza distinzioni di settore, per il disposto dell’art. 36 cit., il parametro di legittimità proprio del ricorso alla contrattazione a termine da parte della Pubblica Amministrazione;
3.2
d’altra parte, come già rilevato da Cass. 21 aprile 2021, n. 10568 (punto 8.5.), Corte di Giustizia 4 luglio 2006, COGNOME ha ritenuto che vada valutata sfavorevolmente la « successione di contratti a tempo determinato che, di fatto, hanno avuto il fine di soddisfare “fabbisogni permanenti e durevoli” del datore di lavoro e che devono essere considerati abusivi (punto 105, dispositivo 3) », precisando che « spetta alle autorità nazionali adottare misure adeguate per far fronte a tale situazione, misure non soltanto proporzionate, ma anche sufficientemente effettive e dissuasive per garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dell’accordo quadro (punto 95) »;
il citato precedente di questa S.C. (punto 8.6) ha altresì precisato come il concetto sia stato ribadito nella decisione della Corte di Giustizia del 14 settembre 2016, COGNOME , resa proprio in tema di personale RAGIONE_SOCIALE precario, ivi « evidenziandosi che il ricorso ad
una successione di contratti a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze permanenti nell’ambito dei servizi sanitari è contrario al diritto dell’Unione »;
analoghi principi, pur nella diversità del caso, sono poi stati espressi anche da Cass. 26 aprile 2022, n. 13066;
3.3
in tale logica, il disposto dell’art. 36, co. 2, più volte citato, non può che essere inteso come regola di limitazione delle assunzioni a tempo determinato a quei casi, anche nel settore RAGIONE_SOCIALE, ma pur sempre pubblico, in cui ricorrano appunto condizioni di temporaneità ed eccezionalità che sono radicalmente escluse quando i rapporti di lavoro temporaneo hanno il fine, inevitabilmente proprio delle esigenze a carattere duraturo, di « continuare a mantenere un adeguato standard quantitativo e qualitativo dei servizi, fornire continuità e stabilità all’attività, al fine di evitare gravi disservizi nell’erogazione della prestazione » (così la sentenza impugnata rispetto alle ragioni della stipula del contratto), in assenza di profili di eccezionalità (ad es. picchi epidemici etc.) della situazione concreta del servizio reso dall’ente RAGIONE_SOCIALE;
nel caso di specie, quindi, sia la originaria stipula del contratto, sia le successive proroghe, si sono inserite in un contesto di utilizzazione del ricorrente per esigenze stabili di servizio;
ciò è sufficiente ad integrare la violazione della norma, che non ha rilievo sul solo piano organizzativo della Pubblica Amministrazione, ma anche, alla luce del fondamento eurounitario di cui si è detto, sul piano lavoristico;
3.4
è poi tautologico e contraddittorio l’argomento difensivo della ricorrente in ordine al fatto che l’art. 36 richiama anche il d. lgs. n. 368/2001 -di cui il primo motivo sostiene l’inapplicabilità al lavoro nel SSN -per indurne l’applicazione dell’art. 1, co. 1 -bis di esso,
quale vigente ratione temporis , essendo evidente il contrasto tra un’assunzione acausale quale è quella ivi consentita ed il disposto dell’art. 36 cit. in ordine a temporaneità ed eccezionalità delle ragioni di assunzione a termine;
da quanto detto, resta altresì esclusa la possibilità di valorizzare in alcun modo, a fronte della normativa specifica di cui all’art. 36 cit., le norme sulle proroghe citate nel secondo motivo di ricorso;
infatti, l ‘illegittimità originaria del primo contratto ha in sé comportato l’instaurazione di un rapporto incoerente rispetto alle regole destinate, nel settore pubblico, ad evitare il radicarsi di una condizione di precarietà;
pertanto, le proroghe poi intervenute sono espressione ed aggravamento di quel medesimo pregiudizio rispetto all’ ingiustificata utilizzazione in forme precarie e dunque è sterile ogni diversa considerazione (v. anche Cass. 4 febbraio 2020, n. 2534);
ciò senza contare che, comunque, neanche rispetto a tali proroghe emergono ragioni idonee a giustificarne l’adozione secondo i parametri di cui all’art. 36 cit. , avendo al contrario la Corte territoriale nettamente precisato come « non vi sia in atti la minima prova dell’esistenza di una ragione temporanea o eccezionale »;
4.
il terzo motivo denuncia la violazione eo falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 92, co. 2, c.p.c.;
il motivo contesta la condanna pronunciata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE dalla Corte d’Appello per il rimborso alla controparte delle spese di primo e di secondo grado, evidenziando la ricorrenza di una soccombenza reciproca ravvisabile nella reiezione della domanda di conversione, poi non riproposta in sede di gravame, e nell’accoglimento solo in misura parziale della domanda risarcitoria, in numero di otto mensilità contro le quindici richieste;
il motivo è infondato;
le conclusioni della lavoratrice, quali riepilogate dalla stessa ricorrente, erano nel senso dell’accertamento della illegittimità dei termini apposti ai contratti e, quanto ad effetti, era chiesta in via gradata la conversione o il risarcimento del danno;
non si tratta dunque di diverse domande, ma di una unica domanda articolata in più capi, di cui è stato accolto il profilo principale e comune (illegittimità dei termini) e il profilo (subordinato) sul risarcimento, peraltro riconoscendosi a tale titolo un numero di mensilità (otto) inferiore a quello (quindici) richiesto; è poi vero che, in tali casi, si può parlare di soccombenza reciproca (Cass., S.U., 31 ottobre 2022, n. 32061), ma anche quest’ultima ipotesi non rende automatica la compensazione, che resta conseguenza di una valutazione discrezionale del giudice;
vale in proposito il risalente principio per cui la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall’art. 91 c.p.c., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa o nel caso di compensazione delle spese adottata con motivazione illogica o erronea;
invece, in ogni altro caso e in particolare ove il giudice abbia compensato le spese o al contrario le abbia poste a carico di una parte, anche disattendendo l’espressa sollecitazione a disporne la compensazione, la statuizione è insindacabile in sede di legittimità (Cass. 28 novembre 2003, n. 17692) a meno del ricorrere di palesi illogicità logico-giuridiche;
tali illogicità non ricorrono nel caso di specie, in quanto risulta osservato il criterio generale della responsabilità per la causazione della lite, ovverosia dell’essersi disposta la condanna alle spese in favore della parte che, dal giudizio, ha ottenuto un’utilità precedentemente denegata dalla controparte, dovendosi altresì considerare l’unicità della vicenda sostanziale coinvolta dalle
domande articolate nei diversi capi di cui si è detto e l’evidente esigenza di non vanificare -in tale unitario contesto – gli effetti utili per il lavoratore dell’accoglimento soltanto parziale dei profili oggetto di pretesa;
5.
il ricorso va dunque integralmente disatteso e le spese del giudizio di cassazione sono da regolare secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 16.4.2024.