Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19764 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19764 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
pronunciarsi sull’eccezione dispiegata da RAGIONE_SOCIALE rispetto al rilievo per cui quella formulata era domanda di condanna specifica che, mancando prova dell’ammontare dell’ultima retribuzione globale di fatto, avrebbe dovuto essere rigettata per difetto di dimostrazione del quantum ;
in proposito va premesso che, per costante orientamento di questa S.C., il vizio di omessa motivazione non è ravvisabile rispetto alle questioni di stampo processuale (Cass. 11 ottobre 2018, n. 25154;
Cass. 25 gennaio 2018, n. 1876; Cass. 26 settembre 2013, n. 22083);
si tratta di principio risalente (v. Cass. 8 maggio 1996, n. 4271) e variamente argomentato, che trova evidentemente il proprio fondamento ultimo nell’essere la Corte di Cassazione, sul piano processuale, giudice anche del fatto, sicché l’eventuale violazione in punto di rito rileva se ed in quanto fondata e correttamente addotta in sede di legittimità e non in ragione delle motivazioni fornite o meno dal giudice del merito;
il motivo assume che la domanda del ricorrente fosse di condanna in forma specifica, ma -precisato intanto che non è tale la pretesa formulata con riferimento ad un risarcimento pari ad un certo numero di retribuzioni (v. Cass. 12 novembre 2021, n. 33807; Cass. 30 novembre 2010, n. 24242) e che comunque è sempre ammessa domanda risarcitoria formulata come condanna generica (Cass., S.U., 12 ottobre 2022, n. 29862) -non può non osservarsi come esso si limiti a riportare le conclusioni di primo grado, in cui vi è semplicemente il richiamo alle retribuzioni a titolo risarcitorio; nulla autorizza dunque a ritenere che la pretesa riguardasse un quantum specifico, anche perché i dati retributivi sono assolutamente noti alle parti e vi è da pensare che RAGIONE_SOCIALE solo strumentalmente possa affermare di esserle ignoto quanto essa è chiamata a corrispondere dalla domanda prima e dalle sentenze poi;
va altresì considerato che il potere del giudice di esaminare direttamente gli atti in ragione della natura processuale del vizio, non esime la parte dall’osservanza dei criteri di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. e quindi dall’onere di fornire un’argomentazione critica immediatamente fondata sul contenuto degli atti interessati dalla censura (Cass., S.U., 22 maggio 2022, n. 8077; Cass. 24 dicembre 2021, n. 41465), mentre qui l’unico dato concreto su cui
il motivo si fonda è costituito appunto dalle conclusioni di cui si è detto;
la censura in ultima analisi, limitandosi ad addurre quel dato e ad argomentare poi in diritto, manca di elementi sufficienti, in spregio anche al principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., a sorreggerne in modo idoneo la deduzione ed è come tale inammissibile;
2.
il secondo motivo di ricorso richiama ancora l’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per sostenere che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da RAGIONE_SOCIALE, in riferimento al fatto che, rispetto a quanto richiesto dal ricorrente, obbligato sarebbe da considerare lo Stato italiano, per inattuazione della Direttiva 1999/70/CE e non il datore di lavoro;
si deve premettere che la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame, dovendosi in tali ipotesi soltanto rettificare la motivazione, anche in ragione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, comma 2, Cost. (Cass., S.U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass. 27 dicembre 2013, n. 28663);
ciò posto, nel merito il motivo è manifestamente infondato;
il tema qui non è per nulla quello dell’inattuazione di una Direttiva, ma della qualificazione di un illecito derivante dalla violazione delle norme interne che, attraverso le regole sulla causale, sulla durata massima e sulle proroghe, sono finalizzate ad impedire, attuando proprio i principi eurounitari, la realizzazione della reiterazione dei rapporti precari ed è in questo senso che è pacificamente orientata
la giurisprudenza di questa S.C. (per tutte, v. Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072);
pertanto, la questione sulla legittimazione passiva è totalmente mal posta, in quanto la responsabilità è pienamente in capo alla parte che ha posto in essere quelle violazioni;
il motivo è dunque manifestamente infondato e, pur dovendosi avere per integrata nei termini appena esposti la motivazione della sentenza impugnata, si determina inammissibilità c.d. ‘di merito’ (v. per tutte, Cass., S.U., 21 marzo 2017, n. 7155), ai sensi dell’art. 360 -bis n. 1 c.p.c.;
3.
il terzo motivo è formulato in due capi, destinati a censurare la valutazione della Corte di merito in ordine all’assenza di giustificazione dei termini apposti ai contratti stipulati tra le parti, sostenendo (capo 3A) che l’essersi indicata in tal senso l’esigenza di assicurare la costante erogazione dei servizi sanitari rispetterebbe i parametri di eccezionalità, nelle more del divieto imposto dalla legge di assumere personale, idonei a giustificare l’assunzione a tempo determinato ed altresì (capo 3B) che erroneamente la Corte d’Appello avrebbe ritenuto che i contratti servissero per garantire i livelli minimi di assistenza e per far fronte ad esigenze di base dell’ente, in quanto essi erano invece funzionali ad assecondare la costante erogazione, nel senso di senza interruzioni, del servizio sanitario pubblico cui RAGIONE_SOCIALE è istituzionalmente tenuto;
il motivo prosegue poi con varie argomentazioni, ritrascrivendo le difese svolte nei gradi di merito e sostenendo che la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare vari profili favorevoli alle tesi dell’ente;
il motivo è inammissibile;
la Corte d’Appello ha in effetti ritenuto che RAGIONE_SOCIALE, nei rapporti a termine con il COGNOME, avesse superato il termine di 36 mesi e
comunque che il ricorso al lavoro a tempo determinato non fosse neanche giustificato;
pertanto, l’insistenza di RAGIONE_SOCIALE rispetto alla giustificatezza dei termini è sterile, perché nulla è detto rispetto al superamento del termine di durata massima;
vale in proposito il principio per cui la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione e configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi , ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. 14 agosto 2020, n. 17182; Cass. 18 aprile 2019, n. 10815);
quindi al di là del fatto che l’assunzione motivata dalla necessità di avere forza lavoro per assicurare i livelli minimi di assistenza è circostanza accertata dalla Corte territoriale che in sé manifesta il riferirsi del ricorso al lavoro a tempo determinato ad esigenze in realtà durature e la cui smentita in sede di legittimità non può derivare da mere affermazioni contrarie – sussiste comunque un profilo assorbente, ovverosia quello sul superamento dei 36 mesi, che non è stato censurato ed è idoneo a sorreggere in modo definitivo la pronuncia impugnata;
4.
all’inammissibilità segue la regolazione delle spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 16.4.2024.