Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31755 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31755 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/11/2023
Oggetto
R.G.N. 21193/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 21193-2019 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che la rappresenta e difende;
avverso la sentenza n. 4024/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/01/2019 R.G.N. 1584/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che
la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti per il periodo decorrente dal 13 gennaio al 12 maggio 2014 e per l’effetto la sussistenza tra NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE – già RAGIONE_SOCIALE – di un rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 13 gennaio 2014; ha condannato la società alla riammissione in servizio della lavoratrice ed al pagamento in favore di quest’ultima di un’indennità omnicomprensiva ex art. 32 l. n. 183/2010 determinata nella misura di undici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori dalla data della pronunzia;
la statuizione di illegittimità del termine apposto al contratto di RAGIONE_SOCIALE subordinato è stata fondata sul superamento (al momento della decorrenza del rapporto o comunque entro la sua cessazione) del termine massimo di quarantaquattro mesi, stabilito dalle parti collettive in deroga al termine massimo di trentasei mesi previsto dall’art. 5 comma 4 bis d. lgs. n. 368/2001, dall’inizio della sequenza di contratti a termine intervenuti tra le parti per lo svolgimento da parte della COGNOME di mansioni di addetta al call center; secondo il giudice di appello, infatti, al fine
della legittima apposizione del termine non poteva essere invocato l’art. 28 c.c.n.l Trasporto RAGIONE_SOCIALE applicabile in tema di qualificazione come stagionali dell’attività per le quali l’art. 2 , comma 1, d. lgs. n. 368/2001 consentiva l’assunzione a termine per le aziende di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o di aziende esercenti servizi aeroportuali; né la concreta fattispecie era riconducibile, sotto il profilo oggettivo, a quella disciplinata dalla norma da ultimo richiamata dovendosi escludere che l’attività di call cen ter, qualificabile come di natura commerciale o diretta all’assistenza dei clienti, rientrasse nell’ambito dello ‘ svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci’ per i quali la previsione richiamata consentiva l’assunzione a termine cd. acausale nei periodi e con i limiti ivi indicati;
3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE (da ora Cai) sulla base di due motivi, illustrati con memoria; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso ;
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 28 c.c.n.l. Trasporto Aereo del 2 agosto 2013 con riferimento al combinato disposto dell’art. 2, comma 1, d. lgs . n. 368/2001 e dell’art. 5, commi 4 bis e 4 ter d. lgs. n. 368/2001. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la qualificazione come ‘stagionale’, riconosciuta dalle parti collettive all’attività dedotta in ricorso, si poneva in contrasto con il combinato disposto delle norme di legge richiamate in rubrica; sostiene che, viceversa, tale qualificazione si configurava come legittimo esercizio della facoltà di deroga riconosciuta dalla legge alle parti collettive. Critica, inoltre, la valutazione del giudice di
appello – che aveva ritenuto le mansioni di addetta al call center, alle quali era stata adibita la COGNOME, non riconducibile all’ambito dei ‘servizi operativi di terra’ di cui all’art. 2, comma 1, d. lgs cit. – osservando che con tale espressione il Legislatore aveva inteso riferirsi alla generalità delle prestazioni lavorative finalizzate ai servizi al cliente della RAGIONE_SOCIALE e non alle sole attività strettamente attinenti all’assistenza al passeggero;
con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 2 d. lgs n. 81/2015; assume che la Corte di appello aveva errato nel fare riferimento nella determinazione della indennità risarcitoria al disposto dell’art. 32 l. n. 183/2010 atteso che, ratione temporis , la concreta fattispecie era soggetta alla disposizione dell’art. 28, comma 2 d. lgs n. 81/2015; denunzia che le circostanze alle quali era stata ancorata la determinazione della indennità risarcitoria -vale a dire la prolungata durata del rapporto lavorativo precario tra le parti ed il tempo necessario per il conseguimento del diritto -non trovavano riscontro nella disciplina di riferimento che rimandava all’art. 8 l. n. 604/1966 ;
il primo motivo di ricorso è infondato;
3.1. la Corte distrettuale ha motivato l’accoglimento della originaria domanda su due autonomi ordini di considerazioni: a) la illegittimità della norma collettiva che qualificava come di carattere stagionale le attività di cui all’art. 2, comma 1 d. lgs n. 368/2001; b) la inapplicabilità tout court del disposto dell’art. 2 , comma 1 d. lgs n. 368/2001 alla fattispecie in oggetto per non essere l’attività prestata dalla COGNOME riconducibile alle attività che alla stregua della richiamata previsione consentivano alle
, nel rispetto di determinati limiti temporali, l’assunzione a termine cd. acausale;
3.2. la prima ratio decidendi non risulta incrinata dalle censure articolate e tanto assorbe la necessità di esame della doglianza che investe la esclusione della riconducibilità dell’attività di call center prestata dalla COGNOME a ll’ambito dei servizi di cui all’art. 2, comma 1 d. lgs n. 368/2001 per i quali è consentita l’assunzione a termine cd. Acausale;
3.3. si premette che la norma collettiva (art. 28 c.c.n.l 2013) così recita: ‘Le Parti, a mente del comma 4 ter dell’art. 5 del D. l.gs. n. 368/2001 e successive modifiche confermano il carattere stagionale delle attività di cui all’art. 2, comma 1, del citato D.Lgs. n. 368/2001. Per i contratti a termine stipulati ai sensi di questa disposizione, pertanto non trova applicazione l’art. 5, comma 4 bis, del d. lgs n. 368 del 2001…’ . Con tale previsione, quindi, le parti collettive hanno inteso sottrarre, mediante la qualificazione delle stesse come ‘stagionali’, le attività di cui all’art. 2, comma 1, d. lgs n. 368/2001 alla disciplina in tema di limite massimo alla stipula di contratti a termine. Va infatti ricordato che l’art. 2 comma 1 del citato decreto legislativo consente l’apposizione del termine alla durata del contratto di RAGIONE_SOCIALE subordinato da parte delle aziende di RAGIONE_SOCIALE o esercenti i servizi RAGIONE_SOCIALEportuali, di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi da aprile ad ottobre di ogni anno e di quattro mesi in periodi diversamente distribuiti con rispetto delle percentuali di contingentamento fissate nella misura del 15% o di quella maggiore autorizzata dalla RAGIONE_SOCIALE. L’art. 5 del citato decreto legislativo, nell’individuare le sanzioni applicabili per il caso di protrarsi del rapporto oltre il termine fissato o del suo
ripetersi, detta una specifica disciplina per la successione dei contratti e dispone al comma 4 bis , in via generale e salve le deroghe specificatamente disciplinate, che il rapporto di RAGIONE_SOCIALE si considera a tempo indeterminato qualora siano superati i trentasei mesi comprensivi di proroghe o rinnovi ed indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro. Al comma 4 ter , poi, si prevede che le disposizioni di cui all’art. 5 comma 4 bis non si applicano alle attività stagionali definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963 n. 1525, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di RAGIONE_SOCIALE comparativamente più rappresentative;
3.4. questa Corte, con indirizzo condiviso dal Collegio, ha già avuto modo di esprimersi sui limiti della delega alle parti collettive in relazione alla qualificazione da parte delle stesse della specificità stagionale dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 1 d. lgs n.368/2001 (Cass. n. 9243/2023, n. 9212/2023, Cass n. 5065/2023, Cass. 5064/2023). In tali precedenti , che hanno scrutinato l’art. 30 del c.c.n.l. 2010 in tema di qualificazione come stagionale delle attività di cui al comma 1 dell’ art. 2, è stato affermato, che, seppur nel mutato quadro normativo della disciplina dei contratti a tempo determinato, nel concetto di attività stagionale possono comprendersi soltanto situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione) e non anche situazioni aziendali collegate ad esigenze d’intensificazione dell’attività lavorativa determinate da maggiori richieste di mercato o da altre ragioni di natura economico produttiva (cfr. Cass. 05/03/1982 n. 1354 e
14/04/1986 n. 2633). La normale attività è quella ‘che il singolo imprenditore, nell’esercizio dei poteri suoi propri (artt. 2082, 2086, 2555 c.c.) ha stabilito come scopo oggettivo del suo operare, riguardo al che egli deve pertanto strutturare l’azienda ed impiantare la relativa organizzazione (con particolare riferimento a quella del RAGIONE_SOCIALE) onde ass icurarne l’adeguato funzionamento’ (cfr Cass. s.u. 29/09/1983 n. 5739 in motivazione). L’attività stagionale è aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta ed implica un collegamento con l’attività lavorativa che vi corrisponde anche solo dal tipo di prestazione richiesta al lavoratore l’esigenza di una sua limitazione temporale (cfr. Cass. 28/11/2012 n. 21147). Le fluttuazioni del mercato e gli incrementi di domanda che si presentino ricorrenti in determinati periodi dell’anno rientrano nella nozione diversa delle c.d. punte di stagionalità che vedono un incremento della normale attività lavorativa connessa a maggiori flussi. La stagionalità inoltre può essere riferita, oltre che all’attività imprenditoriale nel suo complesso, anche alla specifica prestazione lavorativa svolta dal singolo lavoratore, potendo discendere anche solo dal tipo di prestazione richiesta al lavoratore l’esigenza di una sua limitazione temporale (cfr. Cass. 28/11/2012 n. 21147)
3.5. E’ stato inoltre evidenziato che il d.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e ss.mm. cui la norma rinvia per definire le attività stagionali contiene un’elencazione, da considerarsi tassativa, e non suscettibile pertanto di interpretazione analogica, delle attività da considerarsi stagionali (cfr. Cass. 08/05/2006 n. 10442 ed ivi le richiamate Cass. n. 21676 del 2005 e 12280 del 2005). In particolare è stato valorizzato che ‘ Si tratta di indicazione che depone nel senso della necessaria tipizzazione dell’atti vità stagionale che, in imprese che svolgono continuativamente la loro
attività, deve essere chiaramente identificata. 5.9. Ne consegue che la contrattazione collettiva, che l’art. 5 comma 4 ter del d.lgs. n. 368 del 2001 autorizza ad individuare le attività stagionali rispetto alle quali opera la deroga al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata cumulativa dei contratti a termine di cui all’art. 5 comma 4 bis, deve elencare specificatamente quali sono le attività che si caratterizzano per la stagionalità. ‘ (Cass. n. 9243/2023). Sulla base di tali presupposti il giudice di legittimità ha ritenuto che la disciplina collettiva applicabile al caso concreto, per il profilo di interesse identica -si ribadisce- a quella scrutinata in questo giudizio, non abbia, in attuazione della delega conferita alla contrattazione collettiva, provveduto ad individuare, secondo gli indicati criteri, le attività svolte dal personale di terra del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e delle altre attività aeroportuali che abbiano carattere di stagionalità, essendosi limitata ad un taut ologico rinvio all’art. 2 del d.lgs. n. 368 del 2001, che regola in generale la possibilità di apporre un termine al contratto di RAGIONE_SOCIALE per le società di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei servizi di terra, e ad attribuire a tale attività (quella normale dell’impresa) una generica connotazione di stagionalità. In questa prospettiva la disposizione collettiva è stata ritenuta inidonea a dar corpo alla delega operata dalla disposizione di legge stante la assenza di specificazione delle attività che devono essere ritenute stagionali in quanto preordinate ed organizzate per l’espletamento limitato ad una stagione;
3.6. il Collegio condivide tali conclusioni ed in coerenza con esse ritiene in definitiva che la previsione collettiva in esame, per come analogamente formulata a quella già scrutinata da questa Corte, non è idonea a sottrarre la concreta fattispecie alle conseguenze derivanti dal (pacifico) superamento dei limiti temporali di ricorso alla
stipula di contratti a termine, stabiliti dalle parti collettive ex comma 4 bis dell’art. 5 d. lgs. cit., conseguendone la conversione del rapporto di RAGIONE_SOCIALE in rapporto a tempo indeterminato;
4. il secondo motivo di ricorso è infondato;
4.1. la sentenza impugnata ha fatto conseguire alla declaratoria di illegittima apposizione del termine la condanna della società al pagamento della indennità risarcitoria forfettaria di cui all’art. 32 l. n. 183/2010 per il periodo intermedio dalla cessazione del rapporto alla sentenza dichiarativa della sussistenza giuridica dello stesso ed ha motivato la relativa quantificazione, stabilita nella misura di undici mensilità della retribuzione globale di fatto, in ragione della prolungata durata del rapporto precario e del tempo necessario al conseguimento del diritto;
4.2. ciò posto, atteso che, a differenza di quanto opina parte ricorrente, la concreta fattispecie del superamento del limite massimo di assunzione a termine sanzionata con la conversione a tempo indeterminato si è realizzata interamente in epoca antecedente alla entrata in vigore del d. lgs. n. 81/2015, le conseguenze sanzionatorie vanno ricercate nell’ambito dell’art. 32 l. n. 183/2010 , che rimanda, come noto, all’art. 8 l. n. 604 del 1966 quanto ai parametri di determinazione dell’indennità risarcitoria. Tali parametri -che hanno riguardo alla dimensione dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di RAGIONE_SOCIALE ed al comportamento delle parti- sono stati nella sostanza rispettati, in particolare sotto il duplice profilo del comportamento delle parti e dell’anzianità di ser vizio della lavoratrice, congiuntamente evocati dal riferimento alla prolungata durata del rapporto precario;
in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi respinto e le spese regolate secondo soccombenza;
6. sussistono i presupposti processuali per la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del l’11