Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 26074 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26074 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7846-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 676/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/09/2018 R.G.N. 5263/2013;
Oggetto
R.G.N. 7846/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/07/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 676/2018, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, confermata nel resto, ha dichiarato che tra le parti in causa era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 10.2.2003, ancora in atto a tutt’oggi, ed ha condannato l’appellato RAGIONE_SOCIALE a riammettere in servizio l’appellante COGNOME NOME con inquadramento nel livello B.2 del CCNL di settore ed a pagare all’appellante medesimo un’indennità p ari a 5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e spese. 2.- La Corte ha sostenuto che, se era vero che sussisteva la piena legittimità dei contratti di lavoro autonomo intervenuti all’inizio del rapporto, diversamente doveva ritenersi per i contratti a termine che si erano susseguiti ininterrottamente tra la sc adenza del primo ctd e l’inizio dell’ultimo, agli effetti dell’art.5, 4 comma del d.lgs. 368/2001 invocato dal ricorrente.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi, cui ha resistito on controricorso COGNOME NOMENOME
Le parti hanno depositato memoria ed è stata depositata istanza di rinvio a nuovo ruolo essendo in corso trattative di bonario componimento ai fini di una conciliazione RAGIONE_SOCIALE lite.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 244, 421 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4
cpc, per avere la Corte di appello, concentrando il proprio giudizio sulla legittimità dei vari contratti a termine stipulati inter partes, ritenuto di riformare il capo RAGIONE_SOCIALE sentenza con cui il giudice di primo grado aveva motivato la mancata ammissione dell’istanze istruttorie formulate da controparte in ragione RAGIONE_SOCIALE loro inammissibilità in violazione dell’art.244 c.p.c.
3 . Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art 132 c n. 4 c.p.c. e dell’art. 111, comma 1 RAGIONE_SOCIALE Cost. essendo la sentenza impugnata affetta da nullità per omessa o, comunque, apparente motivazione in relazione al punto in cui il giudice del gravame aveva deciso di dare ingresso nel giudizio di appello alle avverse richieste di espletamento RAGIONE_SOCIALE prova testimoniale.
Preliminarmente, va respinta la istanza congiunta di rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, presentata da entrambe le parti, essendo in corso trattative di bonario componimento RAGIONE_SOCIALE lite, perché la suddetta ragione non costituisce valido motivo di rinvio del giudizio di legittimità.
Venendo allo scrutinio delle censure articolate nel ricorso, rileva tuttavia il Collegio che esse coinvolgono questioni che richiedono una valutazione, da parte di questa Corte, rilevante ai fini nomofilattici, di talché si impone l’esame delle stesse in pubblica udienza, con il coinvolgimento di tutte le parti e del Procuratore Generale sulle questioni prospettate.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione e trattazione RAGIONE_SOCIALE stessa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2024