Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32422 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32422 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28116-2022 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE DI TORINO;
– intimata – avverso la sentenza n. 280/2022 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 01/06/2022 R.G.N. 670/2021;
Oggetto
Altre ipotesi rapporto privato
R.G.N. 28116/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 04/12/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE:
l’odierno ricorrente, lavoratore con mansioni di percussionista (IV livello del c.c.n.l. dipendenti fondazioni liriche sinfoniche) con reiterati contratti a tempo determinato sin dal maggio 1995, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la Fondazione Teatro Regio di Torino , per sentire dichiarare l’illegittimità del contratto a termine impugnato e la trasformazione dello stesso a tempo indeterminato con condanna al ripristino del rapporto di lavoro, da intendersi come ab origine a tempo indeterminato a decorrere dalla data di inizio del contratto (6 novembre 2018) nonché al pagamento dell’indennità di cui all’art. 28 d.lgs. n. 81/2015;
il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando l’illegittimità del contratto a termine con inizio servizio dal 6 novembre 2018 per insussistenza di ragioni di carattere temporaneo, disponendo il pagamento dell’indennità risarcitoria pari a sei mensilità, precisando che la natura pubblica delle fondazioni liriche non consentiva la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato ma solo l’adozione di una misura di carattere risarcitorio;
la Corte territoriale, riformando sentenza di primo grado, ha respinto tutte le domande del ricorrente richiamando un proprio precedente (App. Torino, sent. n. 54 del 2019); nel dettaglio, ha precisato che i contratti impugnati, stipulati con decorrenza 6.11.2018 e l’11.7.2019, conformi alla normativa interna la quale con il d.lgs. n. 81/2015 non prevedeva il limite dei 36 mesi né un limite per il rinnovo
e la proroga, riportavano, quanto alle ragioni giustificatrici dei termini, formulazioni analoghe (« la sua assunzione a tempo determinato… avverrà per le seguenti ragioni produttive e artistiche: esigenze di partitura legate alle produzioni programmate nella stagione d’opera 2018/2019, che richiedono un organico imponente e soprannumerario di professori d’orchestra -percussioni rispetto al personale stabile dell’orchestra ») a quelle prese in considerazione nel richiamato precedente e che il lavoratore non aveva contestato di essere stato adibito, in concreto, a tale specifica attività, il che escludeva ogni conflitto con le disciplina UE stante l’effettiva adozione di almeno una delle misure indicate al punto 1 lett. da a) a c) dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
la Corte torinese aggiungeva che l’attività in questione non superava, per i due contratti -il primo di 8 mesi, il secondo di 10 mesi di durata -, il limite dei 36 mesi previsto dall’art. 19 co mma 1 d.lgs. n. 81/2015, senza che in contrario si potesse obiettare che sarebbe stato necessario, ai fini del calcolo della durata complessiva del rapporto a termine, ‘ recuperare ‘ i contratti non impugnati, la cui legittimità, anche in punto di reiterazione, restava fuori dall’oggetto del contendere;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione NOME COGNOME con quattro motivi, assistiti da memoria, cui non si oppone la Fondazione, rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE:
quantunque la Fondazione Teatro Regio sia stata invalidamente evocata nel giudizio di cassazione, in quanto il ricorso è stato notificato via PEC all’Avvocatura distrettuale e non all’Avvocatura Generale in Roma, non vi è luogo a disporre la rinnovazione;
vale infatti il rilievo per cui la Corte di cassazione, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, dall’esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l’esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (Cass. 18 aprile 2019, n. 10839; v. anche Cass. 11 marzo 2020, n. 6924);
passando in rassegna i motivi di ricorso, con il primo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 19, 21, 29 d.lgs. n. 81/2015, dell’art. 2697 c od. civ ., in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 3, cod. proc. civ.;
l’odierno ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il collegio torinese , invertendo l’onere della prova, ha ritenuto che non fosse onere della Fondazione dimostrare che le specifiche ragioni indicate come motivo dell’assunzione avessero in concreto un diretto legame causale con l’assunzione a termine del lavoratore; pur a fronte della mancanza di prova della reale sussistenza dell’esigenza temporanea di un « organico imponente e soprannumerario per l’intera durata della stagione lirico sinfonica» , la sentenza impugnata l’ha ritenuta (nondimeno) integrata per il semplice fatto che queste fossero state meramente enunciate nel contratto di assunzione; in realtà, secondo il ricorrente, le ragioni dell’assunzione erano, invece, strutturali e permanenti perché correlate «al l’esigenza cronica legata al pensionamento del percussionista»;
2.1 il motivo è inammissibile;
esso non coglie il decisum perché l’ accertamento di fatto della sussistenza in concreto della causale apposta al contratto a termine è stato puntualmente svolto dal giudice del merito; nella specie, la sentenza impugnata fa riferimento alla circostanza che « l’appellante non ha contestato l’effettiva preparazione e messa in scena dei singoli spettacoli indicati nei contratti impugnati, né ha dedotto di non essere stato adibito in concreto alle mansioni di professore d’orchestra -percussionista negli stessi indicate» (p. 9 sentenza), sicché, lungi dal porre a carico del lavoratore l’onere della prova, la Corte distrettuale ha ritenuto, piuttosto, che il fatto storico fosse rimasto pienamente acclarato in quanto ‘ non contestato ‘ dal Francese e quindi escluso dallo stesso thema probandum ;
l’inammissibilità del motivo si coglie anche per il principio, dal quale il ricorrente sembra totalmente prescindere, per cui spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, la quale ex art. 115 cod. proc. civ. produce l’effetto della relevatio ad onere probandi (Cass. Sez. L Sentenza n. 11115 del 27/04/2021; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3680 del 07/02/2019), in quanto tale apprezzamento esige l’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, da ciò derivando che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione risulta sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10182 del 03/05/2007);
con il secondo mezzo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo emerso nell’istruttoria e cioè dell’ utilizzo del ricorrente per le necessità derivanti dal collocamento in quiescenza del percussionista stabile; il ricorrente ritiene che la Corte territoriale ha omesso di esaminare il fatto storico del pensionamento del percussionista nel 2016 e la circostanza -confermata unanimemente in istruttoria da tutti i testi escussi -che le assunzioni del ricorrente fossero concluse per coprire il posto lasciato vacante dal collega andato in pensione;
3.1 il motivo va disatteso; il fatto del pensionamento del percussionista è stato comunque richiamato in sentenza (v. p. 3 sentenza impugnata) e non può essere ritenuto ‘ decisivo ‘ ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., in quanto l’esigenza di assunzione temporanea potrebbe astrattamente essere occasionata proprio dalle tempistiche legate all’assunzione con concorso del nuovo percussionista; peraltro, il giudice d’appello ha ritenuto dimostrata, per il principio di non contestazione, la sussistenza nel caso concreto della causale apposta al contratto a termine e dunque delle esigenze provvisorie ad essa sottese;
va ribadito in questa sede che, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito non solo l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, ma anche il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, e la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché l ‘individuazione delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019); così come spetta pur sempre al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo
riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680/2019, cit.);
tali valutazioni il ricorrente non può , ripercorrendo l’esito dell’istruttori a e della prova testimoniale svolta in primo grado, rimettere in discussione in questa sede, anche con riferimento all ‘operata selezione dei fatti ritenuti maggiormente rilevanti ai fini del decisum ;
4. con la terza critica si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21, 29 del d.lgs. n. 81/2015, come novellati dal d.l. n. 87/2018, nonché degli artt. 1362 e 1363 cod. civ ., in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 3, cod. proc. civ.;
il ricorrente ritiene che la Corte torinese ha omesso ogni riferimento alla nuova disciplina, in particolare all’ art. 19 d.lgs. 81/2015, come novellato dal d.l. n. 87/2018, e alla sua applicabilità al caso in esame ove veniva in considerazione un contratto stipulato successivamente al 31.10.2018 (i.e., in data 6.11.2018); la richiamata normativa non si limitava a richiedere la sussistenza di ragioni di carattere temporaneo ma era molto più stringente e limitante, imponendo, per «i rinnovi contrattuali», che le ragioni temporanee fossero «estranee all’attività produttiva» o «connesse ad incrementi non programmabili»;
4.1 il motivo è inammissibile;
qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la
veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 2795/2015);
del profilo dedotto, ossia della specifica natura di ‘rinnovo contrattuale’ del contratto ‘con inizio servizio 6.11.2018’, non v’è traccia nella sentenza impugnata;
l’esame -sia in fatto che in diritto -di tale questione è quindi precluso, atteso che nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (Cass. n. 23675 del 2013, Cass. n. 4787 del 2012, Cass. n. 3664 del 2006);
4.2 il motivo è altresì inammissibile per difetto di specificità perché il ricorrente non ha riportato, neppure nei passaggi salienti, il contenuto del contratto, che soltanto avrebbe consentito l’esame della censura (art. 366 n. 4 cod. proc. civ.);
pur parlando di ‘rinnov o contrattuale ‘ e richiamando l’art. 19 comma 4 d.lgs. n. 81/2015, secondo cui « L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi», il ricorrente – in violazione dell’ art. 366, n. 4, cod. proc. civ. -non ha trascritto, neanche in parte, il contenuto del contratto del 25.10.2018, cosa che soltanto avrebbe consentito l’esame della censura mediante una preventiva verif ica in ordine alla
configurabilità di un ‘rinnovo’ o di una ‘proroga’ contrattuale o vvero della stipula di un nuovo (e diverso) contratto;
come noto, il requisito di specificità del ricorso per cassazione, pur non imponendo la ripetizione in forma autonoma di tutte le circostanze di causa, e non escludendo quindi la possibilità di utilizzare la parte espositiva della sentenza impugnata, inserendola per esteso nel testo del ricorso, esige che dal contesto dell’atto emergano con chiarezza i fatti rilevanti, in modo tale da permettere di comprendere le censure sollevate in sede di legittimità (Cass. n. 19100/2006);
con il quarto, ed ultimo, motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, 29 del d.lgs. n. 81/2015, come novellato dal d.l. n. 87/2018, in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 3 cod. proc. civ., con riferimento alla durata massima (24 mesi, così ridotta rispetto alla previsione di 36 mesi del testo non novellato) di un rapporto a termine; il ricorrente ritiene che la sentenza impugnata è errata nell’interpretazione della normativa afferente alla questione in oggetto, in particolare del l’art. 19 citato;
la Corte torinese, male interpretando la richiamata disciplina, ha ritenuto che, ai fini del computo del limite massimo di durata, vadano conteggiati solo i contratti impugnati per i quali non sono maturate le decadenze ex art. 28 del d.lgs. 81/2015 e non tutti i contratti a termine comunque intercorsi tra le parti; una tale lettura contrasta con il dettato de lla clausola n. 5 dell’allegato alla direttiva UE 99/70 , la quale, nell’indicare le misure finalizzate a limitare gli abusi, aveva imposto un tetto di «durata massima del rapporto» complessivamente inteso; la decadenza «che si è consumata su n. 128 dei n. 130 contratti a termine inibisce la declaratoria di illegittimità dei contratti ‘decaduti’ ma non consente che di quei contratti non si tenga conto come fatto storico»;
5.1 il motivo è inammissibile;
la sentenza impugnata afferma che se c’è , come nella specie, una ‘ragione obiettiva’ nei singoli contratti, allora esiste una delle misure di contrasto dell’abuso del termine (punto 1 lett. da A a C della clausola n. 5 dell’ Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE UE) indicate nella sentenza della Corte di Giustizia Corte di giust. 25 ottobre 2018, causa C-331/17, Sciotto, sicché i contratti in questione, oltre che in linea con la normativa interna (d.lgs. n. 81/2015 e succ. modd.), lo sono anche con la disciplina comunitaria, essendo peraltro rimasto ‘incontestato’ che il lavoratore è stato materialmente adibito proprio a quelle specifiche attività, di natura provvisoria, enunciate nei singoli contratti (pp. 5-7 e 9 sentenza);
la motivazione della sentenza aggiunge poi, sviluppando un’altra ratio decidendi , che il limite dei 36 mesi, considerando i soli contratti per cui non erano maturate decadenze, non era comunque stato oltrepassato (p. 9, ult. cpv., sentenza);
senonché, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum , i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l’inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 15399/2018);
nella specie, come si evince dai superiori rilievi, la prima ratio decidendi non è in alcun modo scalfita dalle censure dei ricorrenti e pertanto essa si consolida, il che induce a ritenere irrilevante la disamina della quarta, ed ultima, doglianza;
conclusivamente, il ricorso dev’essere nel suo complesso rigettato; nulla per le spese, essendo la Fondazione rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4/12/2024.