Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31847 Anno 2025
sul ricorso
Civile Sent. Sez. L Num. 31847 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/12/2025
SENTENZA
-ricorrente-
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 2584/2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata in data 10.06.2022, N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 01/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per il ricorrente; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per delega dei difensori RAGIONE_SOCIALEa controricorrente.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, assunto come tecnico degli strumenti audio e video dalla RAGIONE_SOCIALE con contratti a termine reiterati nel tempo, ha adito il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che venisse accertata la nullità dei termini apposti ai contratti stipulati con la medesima RAGIONE_SOCIALE dal 28.6.2007 al 5.7.2020; che venisse disposta la costituzione di un RAGIONE_SOCIALE rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla data di stipula del RAGIONE_SOCIALE o dalla proroga ovvero dalla data del superamento del termine di durata massima ragionevole; che venisse ordinato alla RAGIONE_SOCIALE di riammetterlo in servizio con le medesime mansioni, con la condanna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in parziale accoglimento di tali domande, in ragione del superamento del termine di 36 mesi, ha dichiarato che tra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 11.3.2010 ed ha condannato la RAGIONE_SOCIALE a ripristinare detto rapporto, con la riammissione in servizio del COGNOME nella qualifica, nelle mansioni e con il regime orario già concordati, nonché a corrispondergli il risarcimento del danno nella misura di 7 mensilità RAGIONE_SOCIALE‘ultima retribuzione globale di fatto ex art. 32 legge n. 183/2010.
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato integralmente la domanda proposta dal COGNOME nel giudizio di primo grado ed ha ritenuto assorbito l’appello incidentale proposto dal COGNOME.
La Corte territoriale ha osservato che il d.lgs. n. 368/2001 non si applica alle RAGIONE_SOCIALE in caso di successione di contratti di durata complessiva superiore a trentasei mesi; ha rilevato che tale assetto è rimasto
immutato con il decreto legislativo del 2015 ed ha escluso l’applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALEa disciplina contenuta nel d.l. n. 59/2019, conv. con mod. nella legge n. 81/2019. Ha, pertanto, escluso l’insussistenza dei presupposti in forza dei quali il Tribunale aveva riconosciuto la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 11.3.2010 ed aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE a ripristinare il rapporto e a corrispondere al COGNOME il risarcimento del danno.
Ha evidenziato che il d.l. n.87/2018 ha stabilito la necessità RAGIONE_SOCIALEa causale giustificativa per l’assunzione con RAGIONE_SOCIALE a termine avente durata superiore ai 12 mesi, ipotesi non ricorrente nella fattispecie dedotta in giudizio. Ha inoltre rilevato che nei gradi di merito il COGNOME aveva dedotto l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa causale giustificativa dei termini solo con riferimento ai contratti stipulati dal 2.10.2018 al 5.7.2020.
Ha, pertanto, ritenuto applicabile l’art . 2, commi 3 bis e 3 ter, introdotti dal d.l. n.59/2019 con riferimento agli ultimi tre contratti con decorrenza 27.8.2019, 9.11.2019 e 10.1.2020 ed ha osservato che tali contratti recano la puntuale indicazione dei singoli spettacoli, come quelli stipulati con decorrenza dal 2.10.2018, quando non vigeva la necessità di indicazione RAGIONE_SOCIALEa causale.
Ha infine escluso che la normativa nazionale violasse i principi di non discriminazione e di non regresso di cui all’Accordo Quadro .
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrati da memoria.
L a RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria con la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del TUE, nonché degli artt. 267 e 288 TFUE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto applicabile la tutela relativa al superamento RAGIONE_SOCIALEa durata massima di 36
mesi solo a decorrere dal 01.07.2019, in ragione RAGIONE_SOCIALE’emanazione del D.L. 59/2019, conv. in modificazioni in L. 81/2019.
Addebita alla Corte territoriale di essersi posta in antitesi con la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CGUE del 25.10.2018 C-331/17, in quanto non ne ha riconosciuto l’efficacia retroattiva, così violando il principio di interpretazione conforme RAGIONE_SOCIALEe pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte UE codificato all’art. 4 del TUE.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 329 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1344 cod. civ.
Evidenzia che la sentenza di primo grado aveva accertato che attraverso la reiterazione dei contratti a tempo determinato ed indipendentemente dal superamento del termine di durata massima era stata realizzata una vera e propria frode alla legge, e che il relativo capo RAGIONE_SOCIALEa decisione, non appellato, era passato in giudicato.
Addebita alla Corte territoriale di non avere verificato la sussistenza di una frode alla legge e di non avere rilevato il giudicato.
S ostiene che la limitazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, solo ad alcuni capi RAGIONE_SOCIALEa sentenza, aveva determinato l’acquiescenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE rispetto alle parti RAGIONE_SOCIALEa decisione non impugnate.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 TUE, per avere la Corte territoriale escluso l’applicazione del regime di causalità ai contratti stipulati dal 2.10.2018 .
Evidenzia che a seguito RAGIONE_SOCIALEa pronuncia n. CGUE del 25.10.2018 C-331/17, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il d.lgs. n. 368/2001 o l’art. 19 del d.l. n. 87/2018.
Addebita alla Corte territoriale di avere limitato la verifica del superamento del termine di durata massima di 12 mesi ai contratti impugnati per vizi genetici; evidenzia che al 2.10.2018 il suddetto termine di durata massima era stato superato.
L amenta la genericità e l’indeterminatezza RAGIONE_SOCIALEe causali apposte ai contratti stipulati tra le parti dal 2.10.2018 al 31.12.2018.
Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 29, comma 3 bis, d.lgs. n. 81/2015, introdotto dal d.l. n. 59/2019,
convertito con modifiche dalla legge n. 81/2019, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto specifiche le causali dei contratti stipulati tra le parti con decorrenza dal 27.8.2019 al 8.11.2019, dal 9.11.2019 al 8.1.2020 e dal 10.1.2020 al 5.7.2020, in forza RAGIONE_SOCIALEa mera indicazione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe ordinarie mansioni del lavoratore.
Lamenta il vizio di sussunzione, non avendo la Corte territoriale posto mente alla necessità di specificazione di circostanze che consentissero di desumere e verificare le esigenze temporanee e contingenti in correlazione eziologica agli spettacoli, come ri chiesto dall’art. 29, comma 3 bis, d.lgs. n. 81/2015, introdotto dal d.l. n. 59/2019, convertito con modifiche dalla legge n. 81/2019.
Deduce che la RAGIONE_SOCIALE non aveva dimostrato la genuinità RAGIONE_SOCIALEe causali, né aveva chiesto l’ammissione di alcun mezzo di prova sul punto .
Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del TUE, nonché degli artt. 267 e 288 TFUE, per avere la Corte territoriale erroneamente rilevato un vizio di comparazione, in contraddizione con la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CGUE del 25.10.2018 C-331/17, avendo escluso che l’Accordo Quadro disciplini la discriminazione tra lavoratori a tempo determinato di settori diversi.
Evidenzia che detta pronuncia ha riconosciuto una discriminazione indiretta, non sorretta da ragione obiettiva, nelle tutele applicate dall’ordinamento interno tra lavoratori a termine che possono aspirare alla trasformazione in tempo indeterminato e lavoratori a termine, che nella medesima situazione comparabile di violazione RAGIONE_SOCIALEe norme e tutele RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 70/1999 non possono aspirare alla conversione del RAGIONE_SOCIALE.
Con il sesto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa clausola 8 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro RAGIONE_SOCIALEa direttiva 70/1999/CE e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 TUE, nonché degli art. 267 e 288 TFUE, per non avere la Corte territoriale applicato il principio di interpretazione conforme, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza Milkova, C-406/15 ed Egenberger del 17.04.2018 C-414/16 e RAGIONE_SOCIALEa sentenza MV ed altri del 11.02.2021 C-760/18 RAGIONE_SOCIALEa CGUE.
Sostiene che debbano trovare applicazione tanto la conversione dei contratti a tempo determinato, quanto il risarcimento del danno.
Il secondo motivo, che per ragioni logiche va trattato per primo, è inammissibile.
La censura non assolve compiutamente agli oneri previsti d all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in quanto non consente di verificare il contenuto complessivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, verifica necessaria in quanto i pochi passaggi trascritti nel motivo si limitano ad ipotizzare l’astratta configurabilità RAGIONE_SOCIALEa frode alla legge (‘si potrebbe configurare l’illiceità…’; v. pag. 36 del ricorso ; ‘…all’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘utilizzazione abusiva del RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato si può addivenire attraverso una ricostruzione degli elementi allegati nel processo che, congiuntamente valutati, convergano nel far ritenere provato un intento fraudolento d el datore di lavoro….’ Pag. 37 ) e non contengono una affermazione chiara RAGIONE_SOCIALEa sua ricorrenza nella fattispecie oggetto di causa.
Il ricorso, inoltre, non assolve agli oneri imposti dal citato art. 366 n. 6 cod. proc. civ. quanto all’atto appello, perché non chiarisce in che termini la pronuncia di primo grado fosse stata censurata dalla RAGIONE_SOCIALE.
I restanti motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione, superano il vaglio di ammissibilità, in quanto riassumono i fatti di causa indicando i contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti nel periodo dal 28.6.2007 al 5.7.2020 e le rispettive decorrenze, le domande proposte dal COGNOME, le statuizioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e le ragioni di censura.
Sono fondati nei sensi che seguono il terzo, il quarto ed il sesto motivo, mentre sono infondati il primo ed il quinto motivo.
Per valutare le questioni occorre procedere ad una analitica ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa disciplina che, nel tempo, ha regolato la materia del ricorso alla flessibilità per le RAGIONE_SOCIALE, disciplina connotata da specialità, rispetto a quella generale applicabile ai rapporti di diritto privato, con particolare riferimento ai requisiti necessari per la valida apposizione del termine, secondo il principio, riaffermato dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 22/02/2023, n. 5542), per cui, qualora venga dedotta in giudizio la nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola di durata apposta al RAGIONE_SOCIALE di lavoro e si sia in presenza di una successione di norme nel tempo, occorre fare riferimento alla normativa vigente alla data RAGIONE_SOCIALEa
stipulazione del RAGIONE_SOCIALE e non a quella in vigore al momento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia accertativa.
9.1. Giovandosi, almeno in parte qua , del quadro delineato nella citata decisione a Sezioni Unite, è opportuno partire dal regime di cui alla legge 14 agosto 1967 n. 800, non inciso, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U, 28 ottobre 1993 n. 10705, richiamata, fra le altre, da Cass. Sez. U, 3 marzo 2010, n. 5029), quanto alla natura pubblica RAGIONE_SOCIALE‘ente e dei rapporti di lavoro, dall’art. 3 del d.l. 11 settembre 1987 n. 374, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450, che aveva esteso ai dipendenti degli enti lirici l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente per gli enti pubblici economici.
In effetti, tale normativa configurava un rapporto di lavoro, per così dire, ‘ibrido’, che presentava, cioè, elementi di diversificazione sia rispetto all’impiego pubblico tradizionale, perché costituito su base contrattuale e disciplinato da contratti collettivi di natura privatistica, sia rispetto al rapporto di lavoro privato, in quanto la natura pubblica RAGIONE_SOCIALE‘ente e la disciplina settoriale impedivano l’estensione piena RAGIONE_SOCIALEa disciplina privatistica, applicabile agli enti pubblici economici, solo apparentemente richiamata nella sua interezza dal d.l. n. 374 del 1987. Peraltro, rimaneva in vigore l’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 22 luglio 1977, n. 426, che, fra l’altro, vieta, a pena di nullità, «i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato».
9.2. L’inapplicabilità agli enti lirici RAGIONE_SOCIALEa legge 18 aprile 1962, n. 230, nella sua interezza (sino a quel momento affermata dalla giurisprudenza amministrativa limitatamente alla disciplina dettata dall’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge) era stata, poi, sancita dall’art. 9, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1992 n. 498, che aveva anche previsto, per l’anno 1993, il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato ed aveva consentito solo a determinate condizioni il ricorso al rapporto a tempo determinato («Per il 1993, gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 non possono assumere personale a tempo indeterminato, neanche in sostituzione di personale cessato dal servizio. Sono altresì vietate assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, o di
personale tecnico, artistico e amministrativo addetto alla preparazione e allo svolgimento di festival estivi o all’aperto di fama internazionale che risultino realtà consolidate e con carattere di continuità. Non si applicano le disposizioni RAGIONE_SOCIALEa legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.»).
9.3. Con il d.lgs. 29 giugno 1996 n. 367 è stato avviato il processo di trasformazione degli enti lirici in RAGIONE_SOCIALE di diritto privato, con la previsione, di carattere generale, che le RAGIONE_SOCIALE «sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo», principio, poi, ripreso, quanto al personale, dall’art. 22 che, nel testo originario, al comma 1 prevede che «i rapporti di lavoro dei dipendenti RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente», mentre, ai commi successivi inserisce specifiche deroghe, stabilendo, per quel che qui rileva, l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 230 del 1962, in tema di proroghe e rinnovi del RAGIONE_SOCIALE a termine.
9.4. Al d.lgs. n. 367 del 1996 ha, poi, fatto seguito il d.l. 20 novembre 2000 n. 345, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2001 n. 6, che, reiterando nella sostanza le disposizioni già contenute nel d.lgs. 23 aprile 1998 n. 134, dichiarato incostituzionale per difetto di delega con sentenza 18 novembre 2000 n. 503, ha previsto la trasformazione ex lege degli enti lirici in RAGIONE_SOCIALE di diritto privato con decorrenza retroattiva dal 23 maggio 1998 e, quanto alla disciplina applicabile ai rapporti di lavoro instaurato dalle RAGIONE_SOCIALE, ha richiamato il precedente decreto n. 367 del 1996, aggiungendo solo minime specificazioni.
Come sottolineato nella richiamata pronuncia a Sezioni Unite, a partire, dunque, dalla data sopra indicata la mutata natura del datore di lavoro (inizialmente pubblica e poi trasformata in personalità giuridica di diritto privato) ha comportato la sottrazione dei rapporti di lavoro instaurati dagli enti lirici dall’area RAGIONE_SOCIALE‘impiego pubblico, con la conseguenza che è mutato integralmente il sistema RAGIONE_SOCIALEe fonti, perché se, in precedenza, era alla normativa RAGIONE_SOCIALE‘impiego pubblico che occorreva fare riferimento, in assenza di disciplina speciale, successivamente alla trasformazione l’applicabilità di quest’ultima è condizionata
da un espresso richiamo, in difetto del quale trova applicazione la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘impiego privato.
9.5. A tale riguardo, con l’emanazione del d.lgs. n. 368 del 6 settembre 2001, con cui è stata data attuazione alla direttiva 1999/70/CE, è stata sostanzialmente reiterata la disciplina per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE già prevista con l’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 230 del 1962, in quanto l’art. 11, comma 4, ha stabilito che «al personale artistico e tecnico RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5», ossia la disciplina RAGIONE_SOCIALEa proroga, del rinnovo del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa prosecuzione del rapporto oltre la scadenza del termine.
9.6. In tale contesto si è, poi, inserita la disposizione di cui all’art. 3, comma 6, del d.l. 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100: «Alle RAGIONE_SOCIALE, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l’articolo 3, quarto e quinto comma, RAGIONE_SOCIALEa legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresì inefficaci i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso, alle RAGIONE_SOCIALE le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. ».
Dalla comparazione fra il testo RAGIONE_SOCIALEa norma in commento e quello del già richiamato art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, emerge evidente l’estensione RAGIONE_SOCIALEa deroga contenuta in quest’ultima disposizione, perché, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘intervento riformatore, la deroga stessa risulta, non più limitata alla sola disciplina RAGIONE_SOCIALEe proroghe e dei rinnovi, bensì ampliata sino a ricomprendere anche parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 che, nel testo all’epoca vigente (antecedente alla modifica attuata dalla legge 28 giugno 2012 n. 92), sanciva, al comma 01, la regola secondo cui il RAGIONE_SOCIALE di lavoro è stipulato, di regola, a tempo indeterminato, ed al comma 2 prevedeva che, a pena di inefficacia, l’apposizione del termine dovesse risultare da atto
scritto, nel quale dovevano essere specificate le ragioni (tecniche, produttive, organizzative o sostitutive) del ricorso alla tipologia contrattuale.
9.7. Il legislatore è, quindi, intervenuto nuovamente sul tema con l’art. 40, comma 1bis , del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, disposizione – espressamente qualificatasi interpretativa – dichiarata incostituzionale dal Giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi con sentenza n. 260 RAGIONE_SOCIALE’11 dicembre 2015, con la quale la Corte, in sintesi, ha rilevato che il legislatore, estendendo il divieto di stabilizzazione sancito dall’art. 3, quinto comma, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 426 del 1997 oltre il limite del rinnovo, aveva attribuito alla norma interpretata «un contenuto precettivo dissonante rispetto al significato RAGIONE_SOCIALEa parola ‘rinnovi’, accreditato da una costante elaborazione RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità» e così facendo aveva leso l’autonomo esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione giurisdizionale, interferendo sui giudizi in corso, nonché «l’affidamento dei consociati nella sicurezza giuridica e le attribuzioni costituzionali RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria».
Nel dichiarare l’incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa la stessa Corte costituzionale ha dato atto, nella motivazione, RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di carattere innovativo con le quali, in un disegno complessivo improntato all’esigenza di razionalizzare la spesa, il legislatore aveva accentuato, per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, gli aspetti derogatori rispetto alla disciplina generale, sottraendo i rapporti a termine RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE medesime, oltre che al rispetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni imposte per le proroghe ed i rinnovi, all’applicazione dei commi 01 e 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, nel testo all’epoca vigente.
9.8. Lo scenario RAGIONE_SOCIALEa complessiva disciplina dei rapporti a termine RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE diviene critico, per quel che si dirà di seguito sul piano RAGIONE_SOCIALEa conformità all’ordinamento comunitario, con le modifiche apportate dal d.l. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, al d.lgs. n. 368 del 2001. Infatti, in tal modo è stato abolito il requisito RAGIONE_SOCIALEa causalità del termine, già previsto in via generale dal comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 e derogato dal comma 1bis (introdotto dalla legge n. 92 del 2012 e coerentemente abrogato con il d.l. n. 34 del 2014) solo per l’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi. La prevenzione degli abusi nel ricorso al termine è stata così incentrata sulla
previsione RAGIONE_SOCIALEa durata massima, consentita nel limite di trentasei mesi, comprensivo di proroghe, fino ad un massimo di cinque volte, indipendentemente dal numero dei rinnovi, unitamente al limite numerico percentuale RAGIONE_SOCIALEa forza di lavoro flessibile rispetto a quella stabile. Il requisito RAGIONE_SOCIALEa forma scritta, che continua ad essere prescritto dal comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, è ormai limitato all’apposizione del termine, risultando per l’appunto superata la necessità RAGIONE_SOCIALE‘indicazione RAGIONE_SOCIALEa causale.
Non viene, tuttavia, innovato l’art. 11, in tema di esclusione RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE dalla disciplina di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, né è chiarito espressamente il senso RAGIONE_SOCIALEe esclusioni già previste con il d.l. n. 64 del 2010 nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina generale di superamento RAGIONE_SOCIALEa causalità del termine.
9.9. Anche in occasione RAGIONE_SOCIALEa revisione RAGIONE_SOCIALEa «disciplina organica dei contratti di lavoro …» approvata con il d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, i rapporti intercorrenti con il personale artistico e tecnico RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al d.lgs. n. 367 del 1996 non vengono sottratti alla disciplina privatistica nella sua interezza bensì, nella versione originaria, si prevede l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEe sole disposizioni dettate dagli artt. 19, commi da 1 a 3, e 21, relativi, rispettivamente, alla durata massima del rapporto a tempo determinato ed alla disciplina RAGIONE_SOCIALEe proroghe e dei rinnovi.
9.10. La disciplina generale è, poi, mutata per effetto del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che, modificando il comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 del d.lgs. n. 81 del 2015, ha ricondotto l’ambito RAGIONE_SOCIALEa acausalità al primo RAGIONE_SOCIALE a termine di durata non superiore a dodici mesi, condizionando la durata superiore – comunque non eccedente i ventiquattro mesi – alla presenza di almeno una RAGIONE_SOCIALEe seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, RAGIONE_SOCIALE‘attività ordinaria. La causalità specifica, come dianzi declinata, è richiesta anche in caso di rinnovo o proroga che comporti il superamento del termine di dodici mesi. Si reintroduce, di conseguenza, l’onere formale di specificazione RAGIONE_SOCIALEe esigenze, quando richieste.
Le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE non risultano incluse fra le discipline esenti dalle modifiche apportate, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 3, del d.l. n. 87 del 2018, cit., restando immutata la previsione di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 81 del 2015, che esclude per tali enti l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui all’art. 19, commi da 1 a 3, e 21.
9.11. Tuttavia, all’esito RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa CGUE, COGNOME , più volte citata, il legislatore è nuovamente intervenuto ed ha modificato l’art. 29 nei termini che seguono.
In particolare con il d.l. 28 giugno 2019 n. 59, convertito dalla legge agosto 2019 n. 81, sono stati aggiunti all’art. 29 del d.lgs. n. 81 del 2015 i commi 3bis e 3ter , che recitano, nella versione originaria:
«3bis . Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità RAGIONE_SOCIALEe produzioni artistiche che rendono necessario l’impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero, nel rispetto di quanto previsto nel RAGIONE_SOCIALE collettivo di categoria, dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, i teatri di tradizione di cui all’articolo 28 RAGIONE_SOCIALEa legge 14 agosto 1967, n. 800, e i soggetti finanziati dal RAGIONE_SOCIALE che applicano il RAGIONE_SOCIALE collettivo nazionale di lavoro RAGIONE_SOCIALE possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non può superare complessivamente, a decorrere dal 1° luglio 2019, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i trentasei mesi, anche non continuativi, anche all’esito di successive proroghe o rinnovi. A pena di nullità, il RAGIONE_SOCIALE reca l’indicazione espressa RAGIONE_SOCIALEa condizione che, ai sensi del presente comma, consente l’assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incombente è assolto anche attraverso il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l’impiego del lavoratore assunto con RAGIONE_SOCIALE di lavoro a tempo determinato. Fatta salva l’obbligatorietà RAGIONE_SOCIALEa forma scritta a pena di nullità, il
presente comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 21, comma 2.
3ter . La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 3bis non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le RAGIONE_SOCIALE hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave».
Con l’art. 6, comma 8bis , del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 3bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 è stato modificato nel senso che, dopo il primo periodo, è stato inserito il seguente: «Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi e produttivi, nelle more RAGIONE_SOCIALE‘approvazione RAGIONE_SOCIALEe nuove dotazioni organiche e RAGIONE_SOCIALE‘espletamento RAGIONE_SOCIALEe procedure concorsuali, le RAGIONE_SOCIALE possono prorogare fino al 30 giugno 2023 i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell’anno 2019 con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee.».
Come anticipato, l’intervento del legislatore è seguito alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia UE in materia, prevedendo espressamente la ricorrenza di esigenze contingenti e temporanee, inserendo il limite massimo di trentasei mesi (a differenza del limite di ventiquattro mesi ormai previsto per il lavoro privato) e reintroducendo il requisito formale RAGIONE_SOCIALE‘atto scritto con indicazione RAGIONE_SOCIALEa causale.
In tal modo, è stata dettata una disciplina speciale derogatoria rispetto a quella prevista per il lavoro privato, non dissimile, nella sostanza, a quella prevista per il lavoro pubblico contrattualizzato dall’art. 36, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.
9.12. Per completezza, si precisa che il d.l. n. 59 del 2019 ha contestualmente riformulato l’art. 22 del d.lgs. n. 367 del 1996 che, nel testo risultante all’esito RAGIONE_SOCIALEa riscrittura, ribadisce, al comma 1, la natura privatistica
dei rapporti instaurati dalle RAGIONE_SOCIALE ma inserisce anche, dal comma 2ter al comma 2decies , una serie di condizioni limitative RAGIONE_SOCIALEe facoltà assunzionali, a tempo determinato ed indeterminato, con obbligo per le RAGIONE_SOCIALE di rideterminazione RAGIONE_SOCIALEe dotazioni organiche.
10. In esito alla complessiva ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa normativa, seppure limitata ai profili di interesse nella presente sede, occorre approfondire la portata RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia UE (sentenza del 25 ottobre 2018, in causa C331/17, COGNOME ), più volte richiamata, che, nell’esaminare il quadro derivante dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 426 del 1997, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 6, del d.l. n. 64 del 2010, ha ritenuto contrastante con la clausola 5 RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato «una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza RAGIONE_SOCIALEa quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato in un RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore.».
La Corte, pure richiamando le particolari esigenze di un settore, quello RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, nel quale «la programmazione annuale di spettacoli artistici comporta necessariamente per il datore di lavoro, esigenze provvisorie in materia di assunzione», che possono integrare una ragione obiettiva ai sensi RAGIONE_SOCIALEa clausola 5 RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (Corte di Giustizia UE, causa C-331/17, COGNOME , cit., punti 46 e 47), ha ribadito che «non si può ammettere che contratti di lavoro a tempo determinato possano essere rinnovati per la realizzazione, in modo permanente e duraturo, di compiti nelle istituzioni culturali di cui trattasi che rientrano nella normale attività del settore di attività RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE», sicché i contratti in parola devono risultare conclusi per ragioni specifiche che rispondano ad un’esigenza soltanto temporanea e provvisoria di personale (Corte di Giustizia UE, causa C-331/17,
COGNOME , cit., punti da 45 a 54). In particolare, si osserva che «Sebbene la programmazione annuale di diversi spettacoli possa richiedere l’assunzione di lavoratori particolari o supplementari, non risulta tuttavia dal fascicolo di cui dispone la Corte per quali ragioni le rappresentazioni artistiche, per le quali i contratti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente nel procedimento principale sono stati conclusi, sarebbero state specifiche né perché esse avrebbero dato luogo a un’esigenza soltanto provvisoria in termini di personale» (punto 53), aggiungendo, specificamente, che «i diversi contratti di lavoro a tempo determinato con i quali la ricorrente è stata assunta hanno dato luogo all’espletamento di compiti analoghi per vari anni, cosicché tale rapporto di lavoro, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, potrebbe aver soddisfatto un’esigenza non già provvisoria bensì, al contrario, duratura» (punto 54).
11. Rispetto alla interpretazione così resa dalla CGUE, occorre stimare l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno alla direttiva ed all’accordo quadro ad essa allegato, con riferimento alla normativa di volta in volta applicabile.
11.1. Fino all’entrata in vigore del d.l. n. 34 del 2014, la disciplina speciale stabilita per le RAGIONE_SOCIALE si caratterizzava per la tradizionale esclusione RAGIONE_SOCIALEa normativa in tema di rinnovi e proroghe (già con la sancita inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 230 del 1962 e quindi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 368 del 2001), non innovata sostanzialmente neppure dal d.l. n. 64 del 2010, ancorché ampliasse la deroga sino a ricomprendere l’affermazione secondo cui il RAGIONE_SOCIALE di lavoro è stipulato, di regola, a tempo indeterminato e l’onere RAGIONE_SOCIALEa forma scritta. Infatti, come ritenuto da questa Corte (Cass. Sez. L, 11/02/2025, n. 3491), in tal modo il regime derogatorio aveva inciso solo sui requisiti formali RAGIONE_SOCIALEa clausola appositiva del termine e, attraverso l’affermata inapplicabilità del comma 01, aveva inteso sottolineare le particolari esigenze di un settore, quello RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, come evidenziato anche dalla Corte di Giustizia. Rimaneva però, confermato, attraverso la ribadita applicabilità alle RAGIONE_SOCIALE del comma 1 del citato art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001, il presupposto causale per il valido ricorso al rapporto di lavoro a tempo determinato, vale a dire la ricorrenza di ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive.
In tale specifico contesto, questa Corte (Cass. Sez. L, n. 3491 del 2025, cit.) ha ritenuto che, per assicurare la conformità RAGIONE_SOCIALEa normativa interna all’ordinamento eurounitario, si deve escludere che le ragioni richiamate dal comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 possano essere coincidenti con quelle che stanno alla base del RAGIONE_SOCIALE di lavoro a tempo indeterminato e, pertanto, devono essere connotate da temporaneità; con la conseguenza che, in un settore nel quale l’attività ordinaria si esplica attraverso l’allestimento di spettacoli di durata temporalmente limitata che si susseguono nell’ambito di stagioni teatrali anch’esse ad tempus , non è sufficiente, per giustificare il ricorso al rapporto a tempo determinato, fare leva sulla temporaneità RAGIONE_SOCIALEa singola RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa stagione medesima. Una tale interpretazione RAGIONE_SOCIALEa normativa interna, infatti, consentirebbe alle RAGIONE_SOCIALE l’elusione RAGIONE_SOCIALEa disciplina sovranazionale, perché, in sostanza, legittimerebbe sempre ed in ogni caso il ricorso al rapporto a tempo determinato, essendo connotati da temporaneità lo RAGIONE_SOCIALE e la stagione alla quale lo stesso si riferisce. La temporaneità, allora, va verificata in relazione ad un contesto più ampio ed alla complessiva organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘attività curata dalla fondazione, e potrà essere ritenuta sussistente solo qualora emergano ragioni dalle quali si possa desumere che quelle esigenze non potevano essere assicurate da personale assunto a tempo indeterminato.
Ne discende che, anche nella vigenza RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.l. n. 64 del 2010, il ricorso al rapporto a tempo determinato non poteva essere giustificato con il solo richiamo alle mansioni ed allo RAGIONE_SOCIALE, in assenza di qualsivoglia ulteriore precisazione in ordine allo scopo del RAGIONE_SOCIALE, alla temporaneità RAGIONE_SOCIALEe esigenze, alla professionalità del soggetto assunto, ossia alla particolarità RAGIONE_SOCIALE‘apporto lavorativo per ciascuno dei diversi spettacoli con riferimento a ragioni tecniche o artistiche, secondo l’interpretazione ribadita nella richiamata pronuncia a Sezioni Unite (n. 5542 del 2023). In particolare, in continuità con quanto già affermato (ancora, Cass. Sez. L, n. 3491 del 2025, cit.), va precisato che quell’orientamento, al pari RAGIONE_SOCIALEe pronunce rese sull’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 230 del 1962, si è formato con riferimento ai requisiti formali RAGIONE_SOCIALEa clausola appositiva del termine (in particolare al concetto di specificità RAGIONE_SOCIALEa causale ed
alla nozione di «specifico» RAGIONE_SOCIALE), non più richiesti per i contratti stipulati dalle RAGIONE_SOCIALE dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 64 del 2010 (in ragione RAGIONE_SOCIALE‘affermata inapplicabilità del comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001), ma le considerazioni sulle quali riposano i principi enunciati ben possono essere utilizzate per enucleare e circoscrivere le «ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo», richieste dal citato d.l. per il valido ricorso al rapporto a tempo determinato. Pertanto, l’indagine che il giudice è chiamato a svolgere, pur riguardando non più la causale indicata nel RAGIONE_SOCIALE ma l’effettiva sussistenza RAGIONE_SOCIALEe ragioni oggettive, che deve essere provata dal datore di lavoro, va condotta sulla base RAGIONE_SOCIALEe medesime indicazioni date dalle pronunce di questa Corte e, quindi, ove non vengano in rilievo ragioni sostitutive in relazione a lavoratore solo momentaneamente impedito (ragioni la cui sussistenza deve essere provata nei termini indicati, fra le tante, da Cass. Sez. L, 17 aprile 2024, n. 10391), occorrerà verificare se «le caratteristiche oggettive RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE o del programma richiedano un apporto peculiare e temporaneo, che non possa essere fornito dal personale assunto in pianta stabile» ed a tal fine «non può considerarsi sufficiente ad integrare l’ipotesi di legittimo ricorso al RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato la mera qualifica tecnica o artistica del personale correlata alla RAGIONE_SOCIALE di spettacoli o programmi radiofonici e televisivi, occorrendo che l’apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico del soggetto esterno sia reso necessario per il buon funzionamento RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo RAGIONE_SOCIALE‘azienda» (Cass. Sez. L, 28 novembre 2018, n. 3187).
In definitiva, pure con le deroghe ampliate con il d.l. n. 64 del 2010, continuava a trovare applicazione il regime di causalità specifica per l’apposizione del termine, nel senso sopra interpretato dalla giurisprudenza di legittimità per assicurare la conformità RAGIONE_SOCIALEa normativa nazionale a quella europea, vale a dire che, nonostante fosse caduto l’onere formale di indicazione RAGIONE_SOCIALEe esigenze che giustificano il ricorso alla flessibilità, rimaneva fermo il requisito RAGIONE_SOCIALEa temporaneità e provvisorietà, da rapportare alla posizione del singolo lavoratore interessato, quale requisito su cui poggiava tradizionalmente la disciplina antiabusiva nello specifico settore in esame.
11.2. Viceversa, nella sopraggiunta vigenza del d.l. n. 34 del 2014 il regime RAGIONE_SOCIALEa causalità viene ad essere espunto dalla disciplina generale con la modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, come sopra indicato. Come ricaduta sulla disciplina speciale prevista per le RAGIONE_SOCIALE, la perdurante applicazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione prevista dal predetto art. 1 ( rectius : la sua mancata inclusione fra le norme inapplicabili) potrebbe astrattamente indurre a ritenere estesa alle stesse il limite di durata massima di trentasei mesi ivi stabilito; tuttavia, tale conclusione risulta sostanzialmente incompatibile con la mantenuta inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa disciplina sulle proroghe e sui rinnovi, oltre che con le esigenze specifiche del settore, che, tradizionalmente, avevano giustificato un trattamento differenziato.
Peraltro, l’applicazione del termine di durata massima è stata espressamente esclusa nel regime originariamente delineato dal d.lgs. n. 81 del 2015 (art. 29), ciò che induce a confermare la linearità di un’interpretazione in continuità sul punto nella disciplina in materia.
In sintesi, coniugando la acausalità con la mancanza del limite massimo temporale, nel sistema interno si determinerebbe la totale assenza di misure di prevenzione degli abusi, in evidente contrasto con la clausola 5, secondo la lettura già fornita dalla CGUE con la sentenza COGNOME , tenendo anche conto RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità di procedere alla conversione del rapporto, ribadita anche dalle Sezioni Unite.
12. In tale quadro, ferma l’irretroattività RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina derivante dalle modifiche introdotte con il d.l. n. 59 del 2019, prima di giungere a sollevare questione di costituzionalità RAGIONE_SOCIALEa normativa interna, in relazione all’art. 117 Cost. ed al parametro interposto RAGIONE_SOCIALEa direttiva non autoapplicativa quanto alla clausola 5, stante la chiara interpretazione RAGIONE_SOCIALEa CGUE, occorre preliminarmente vagliare la percorribilità di un’interpretazione conforme, come pure predicato dalla Corte europea («Più in particolare, spetta al giudice adito, nei limiti del possibile e qualora si sia verificato un utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, interpretare ed applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze RAGIONE_SOCIALEa violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione (ordinanza
RAGIONE_SOCIALE’11 dicembre 2014, León Medialdea, C -86/14, non pubblicata, EU:C:2014:2447, punto 56).»: causa C- 331/17, COGNOME , punto 69).
In effetti, ad avviso del Collegio, sia nella vigenza del d.l. n. 34 del 2014 che nel regime previsto dal d.lgs. n. 81 del 2015, anteriormente all’adeguamento operato con il d.l. n. 59 del 2019, la strada RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione conforme è plausibile e obbligata attraverso il ricorso al requisito RAGIONE_SOCIALEa necessaria temporaneità e provvisorietà RAGIONE_SOCIALE‘occasione di lavoro che giustifica l’apposizione del termine, quale presupposto intrinsecamente connaturato alla specialità RAGIONE_SOCIALEa disciplina prevista per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE, secondo quanto precisato dalla Corte di giustizia UE, in conformità, del resto, all’opzione ermeneutica costantemente adottata da questa Corte proprio per assicurare la tenuta RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno rispetto alla normativa eurounitaria.
In tale ottica, in continuità con l’indirizzo espresso in riferimento alla vigenza del d.l. n. 64 del 2010 ( supra p. 7.1.), ferma l’inapplicabilità degli oneri di specificazione formali, in caso di contestazione sulla legittima apposizione del termine in sede giudiziale, l’accertamento va compiuto non sulle indicazioni contrattuali bensì sul rapporto, sulla base dei medesimi parametri in precedenza affermati per ravvisare la specificità RAGIONE_SOCIALEa causale e ritenere giustificato il ricorso al termine.
Questo approdo, che fa leva non sulla durata massima ma sulla temporaneità e provvisorietà RAGIONE_SOCIALEa esigenza, come condizione radicata nell’essenza stessa del rapporto a tempo determinato, consente di interpretare in maniera conforme alla normativa comunitaria la disciplina applicabile sia nella vigenza del cd. decreto Poletti che nel regime del cd. Jobs Act, sino all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa normativa specifica di cui ai commi 3bis e 3ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 29, attraverso l’estrapolazione di un requisito immanente al ‘sistema’, secondo una linea di continuità con il passato.
Nel ricostruire, dunque, gli interventi normativi che si sono succeduti in materia, in adesione all’orientamento espresso da questa Sezione (fra le altre, Cass. Sez. L, 20 marzo 2014, n. 6547), valorizzando i commi 1 e 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 del d.lgs. n. 367 del 1996, che fissano, rispettivamente, in tema di rapporto a
tempo determinato la regola e l’eccezione, vanno affermati i seguenti principi, secondo la disciplina applicabile ratione temporis :
a) ai contratti del personale artistico sottoscritti prima RAGIONE_SOCIALEa trasformazione degli enti lirici in RAGIONE_SOCIALE con personalità giuridica di diritto privato (ovvero prima del 23 maggio 1998) sono inapplicabili le disposizioni RAGIONE_SOCIALEa legge n. 230 del 1962, e in particolare le norme sui rinnovi dei rapporti di lavoro (legge n. 426 del 1977, art. 3, commi 4 e 5);
b) successivamente alla trasformazione (a partire, dunque, dal 23 maggio 1998), e fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati con le RAGIONE_SOCIALE si applica la disciplina prevista dalla citata legge n. 230 del 1962, con l’unica esclusione costituita RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge, relativa alle proroghe, alla prosecuzione ed ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, come stabilito dal d.lgs. n. 367 del 1996, art. 22; c) dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati dal personale RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE previste dal d.lgs. n. 367 del 1996, si applica la disciplina generale di cui al predetto d.lgs. n. 368 del 2001, con le esclusioni costituite dall’art. 4, relativo alle proroghe, e dall’art. 5, relativo alle prosecuzioni ed ai rinnovi, come stabilito dal d.lgs. n. 368 del 2001, art. 11, comma 4;
d) il d.l. n. 64 del 2010, art. 3, comma 6, ha un valore confermativo RAGIONE_SOCIALEa inapplicabilità ai rapporti in esame RAGIONE_SOCIALEe norme in tema di rinnovi dei contratti a tempo determinato, ma, rispetto alla disciplina generale, ha esteso la deroga al requisito di forma ed all’affermazione secondo cui la forma ordinaria è il RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato; rimane il regime di causalità del termine, nell’accezione specifica indicata supra , al p. 7.1., con verifica da compiere non sul rispetto RAGIONE_SOCIALE‘onere di forma ma nella sostanza RAGIONE_SOCIALE‘atteggiarsi del rapporto di lavoro; e) nella vigenza del d.l. n. 34 del 2014, la caducazione del requisito RAGIONE_SOCIALEa causalità del termine, stabilito in via generale con la modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, incidendo su una disciplina che già prevedeva per le RAGIONE_SOCIALE l’inapplicabilità del limite massimo di durata di trentasei mesi, derivante dalla esclusione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni in tema di rinnovi e proroghe, comporterebbe l’assenza di misure antiabusive, evocando la necessità di
procedere ad un’interpretazione conforme. In tal senso, per ritenere legittima l’apposizione del termine l’esigenza che giustifica l’assunzione deve essere temporanea e provvisoria e non già rispondente a fabbisogni duraturi e permanente, nei medesimi termini già interpretati nella vigenza del d.l. n. 64 del 2010;
f) alla stessa conclusione di cui al precedente punto e) occorre pervenire nel regime di cui al d.lgs. n. 81 del 2015, anteriormente alle modifiche apportate con il d.l. n. 59 del 2019, stante l’espressa inapplicabilità del limite di durata massima, oltre che RAGIONE_SOCIALEa disciplina in tema di rinnovi e proroghe;
la temporaneità RAGIONE_SOCIALEe esigenze che giustificano il ricorso al termine, analogamente a quanto espresso ai punti e) e f), è richiesta anche a seguito RAGIONE_SOCIALEe modifiche apportate al d.lgs. n. 81 del 2015 dal d.l. n. 87 del 2018, nella immutata previsione RAGIONE_SOCIALEe deroghe di cui all’art. 29 sul termine massimo, rinnovi e proroghe;
h) infine, con l’introduzione dei nuovi commi 3bis e 3ter all’art. 29 del d.lgs. n. 81 del 2015, è stato espressamente ripristinato il requisito RAGIONE_SOCIALEa causalità, postulato dal chiaro riferimento alle «esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità RAGIONE_SOCIALEe produzioni artistiche che rendono necessario l’impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero, nel rispetto di quanto previsto nel RAGIONE_SOCIALE collettivo di categoria, dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti», così come è stato reintrodotto l’onere di forma («A pena di nullità, il RAGIONE_SOCIALE reca l’indicazione espressa RAGIONE_SOCIALEa condizione che, ai sensi del presente comma, consente l’assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo»), che può essere assolto «anche attraverso il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l’impiego del lavoratore assunto con RAGIONE_SOCIALE di lavoro a tempo determinato». In base alla lettera RAGIONE_SOCIALEa norma emerge con chiarezza che il richiamo al programma vale a soddisfare l’onere formale di specificazione RAGIONE_SOCIALEa causale, ma non integra di per sé il requisito sostanziale di giustificazione, rispetto al quale, a parte l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa sostituzione, è richiesto espressamente il carattere contingente o temporaneo RAGIONE_SOCIALE‘esigenza determinato «dalla eterogeneità RAGIONE_SOCIALEe produzioni artistiche che rendono
necessario l’impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico»; rimane, dunque, valida la specifica interpretazione confermata sul punto dalle Sezioni Unite (n. 5542 del 2023), non scalfita dalla novella legislativa.
Risulta, invece, del tutto nuovo, rispetto all’iter evolutivo descritto, l’introduzione del limite di durata massima di trentasei mesi, come misura ulteriore, che affianca quella tradizionale RAGIONE_SOCIALEa temporaneità RAGIONE_SOCIALEe esigenze.
In definitiva, come già sopra osservato, l’attuale regime delineato per le RAGIONE_SOCIALE risulta, nella sostanza, allineato a quello previsto per il settore pubblico piuttosto che alla disciplina stabilita per il lavoro privato.
14. In questo senso, va ribadito anche in questa sede il divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato con espresso riferimento alla disciplina RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, nei termini affermati dalla richiamata pronuncia Sezioni Unite di questa Corte.
Nel ricostruire la complessa normativa inerente agli enti lirici, come evolutasi nel tempo, le Sezioni Unite non hanno negato la qualificazione in termini privatistici dagli stessi assunta (qualificazione che di conseguenza esclude che i rapporti di lavoro possano essere ritenuti di impiego pubblico, con conseguente applicabilità del d.lgs. n. 165/2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 che per gli enti pubblici non economici esclude l’instaurazione a tempo indeterminato quale effetto RAGIONE_SOCIALE‘illegittimo ricorso al lavoro a termine) ma, richiamando Corte cost. n. 153/2011 e gli aspetti pubblicistici rimasti immutati all’esito RAGIONE_SOCIALEa privatizzazione, hanno evidenziato che gli stessi giustificano ‘pur a fronte RAGIONE_SOCIALEa qualificazione privatistica RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE e dai rapporti di lavoro dagli stessi instaurati, deroghe alla disciplina dettata ai rapporti fra privati, disciplina alla quale, secondo un meccanismo non dissimile da quello indicato dal legislatore e da queste Sezioni Unite in tema di società a controllo pubblico, occorre sì, fare riferimento, ma a condizione che non si rinvengano disposizioni speciali di settore o ragioni ostative di sistema’.
Nel richiamare tali principi, si è al riguardo evidenziato (v. Cass. n. 3480/2025) che di detta disciplina derogatoria, via via adottata dal legislatore, dà atto anche la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 260/2015.
Il divieto di conversione è stato affermato dalle Sezioni Unite valorizzando i principi, più generali, in tema di nullità virtuale dei contratti, in relazione alle disposizioni di legge, ritenute imperative, che nel tempo hanno imposto alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE divieti assoluti di nuove assunzioni o hanno subordinato l’instaurazione di stabili rapporti di impiego al previo superamento di procedure concorsuali.
Le Sezioni Unite hanno infatti evidenziato che ‘sia la conversione disciplinata dall’art. 1424 cod. civ. sia quella, connotata da specialità, che tale si è soliti definire in ambito lavoristico, presuppongono che l’atto posto in essere possa validamente produrre gli effetti di altro RAGIONE_SOCIALE, sicché la stessa non può operare qualora quest’ultimo, a sua volta, si riveli affetto da nullità’.
La correttezza di tale principio trova conferma nella successiva evoluzione RAGIONE_SOCIALEa normativa.
Si è inoltre evidenziato che la clausola 5 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro Allegato alla direttiva 1999/70/CE impone unicamente di sanzionare in modo effettivo l’abuso nella reiterazione del rapporto a termine, ma non obbliga gli Stati membri a prevedere la necessaria conversione del rapporto medesimo in uno stabile rapporto di impiego, come affermato dalla Corte di Giustizia (sentenza CGUE 25 ottobre 2018, COGNOME).
La pronuncia da ultimo citata è stata resa sul presupposto che in caso di abuso l’ordinamento italiano non garantisse neppure il risarcimento del danno ed in tal senso è chiaro il punto 62, ove si evidenzia che ‘l’ordinamento giuridico italiano non comprende, nel settore RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, nessuna misura effettiva, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza citata al punto 60 RAGIONE_SOCIALEa presente sentenza, che sanzioni l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato, e ciò sebbene il personale di tale settore, contrariamente ai lavoratori di cui trattasi nella causa che ha condotto alla sentenza del 7 marzo 2018, COGNOME (C 494/16 EU:C:2018:166, punti 35 e 36), non abbia diritto all’attribuzione di un’indennità ai fini del risarcimento del danno subito’.
La medesima agevolazione probatoria, che Cass. Sez. Un., n. 5072/2016 ha ritenuto imposta dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione e che la CGUE ha ritenuto sufficiente a garantire il rispetto RAGIONE_SOCIALEa clausola 5 (si rimanda alla citata sentenza COGNOME), è
stata riconosciuta da Cass. Sez. Un., n. 5542/2023 anche in favore degli assunti a termine alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, sicché, trattandosi di questioni sulle quali la Corte di Giustizia si è già pronunciata, non si ravvisa ragione alcuna per disporre il rinvio pregiudiziale.
Le Sezioni Unite, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia del 2018, hanno fugato ogni dubbio sulla presunta incompatibilità del divieto di conversione con la direttiva 1999/70/CE evidenziando che la clausola 5, punto 2, rimette agli Stati membri la scelta di una o più misure indicate per prevenire l’abuso dei contratti a termine (indicazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni oggettive, durata massima complessiva dei contratti, numero dei rinnovi), senza istituire ‘un obbligo generale (…) di prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato2, dovendo però adottare misure che rivestano carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia RAGIONE_SOCIALEe norme adottate in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro’.
In linea con tale interpretazione, non sorprende la disciplina attuale secondo la quale il RAGIONE_SOCIALE di lavoro a termine può essere instaurato soltanto in presenza di ragioni oggettive contingenti o temporanee con atto scritto a pena di nullità, la cui violazione, al pari RAGIONE_SOCIALEe norme che dispongono la durata, la proroga o i rinnovi del RAGIONE_SOCIALE di lavoro, comporta il risarcimento del danno.
Tale rimedio era, tra l’altro, già stato riconosciuto dall’art. 36, d.lgs. n. 165/2001 per i rapporti di lavoro alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, a cui evidentemente la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE si ispira e su cui già si era espressa la Corte di Giustizia non in ordine alla scelta del rimedio, del tutto legittima per quanto detto, ma alla sua effettività che è tale quando l’entità del risarcimento è conforme ai canoni comunitari di adeguatezza, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo ai contratti a termine
Si è inoltre evidenziato che disciplina speciale dettata per gli enti lirici e per i rapporti di lavoro dagli stessi instaurati trova la sua giustificazione nella perdurante rilevanza di interessi di carattere generale, che rende le due
situazioni (rapporto di lavoro alle dipendenze di enti lirici e rapporto di lavoro alle dipendenze di imprese private) non pienamente assimilabili.
Il carattere discriminatorio del trattamento riservato ai dipendenti RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE rispetto a quelli che nel medesimo settore operano alle dipendenze di privati è stato dunque escluso in ragione RAGIONE_SOCIALEa specialità RAGIONE_SOCIALEa disciplina, che impone precisi vincoli al datore di lavoro, ignoti al diritto privato (divieti di assunzioni, necessario rispetto di requisiti formali e sostanziali, obbligo del previo espletamento di procedure concorsuali) e rende le due situazioni a confronto non comparabili.
Le Sezioni Unite del 2023, muovendo dalla distinzione tra imperatività e inderogabilità RAGIONE_SOCIALEe regole, hanno accolto la tesi, prevalente, secondo cui sono inderogabili le disposizioni che impongono specifici comandi e divieti e, al contempo, imperative quando poste a tutela di un interesse generale, qui esplicitato nelle finalità attribuite alle RAGIONE_SOCIALE, volte alla diffusione RAGIONE_SOCIALE‘arte RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa formazione del professionale dei quadri artistici e RAGIONE_SOCIALE‘educazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa collettività che giustificano i vincoli imposti dall’ordinamento nella gestione del personale.
La natura imperativa RAGIONE_SOCIALEe disposizioni in esame ha così aperto alle Sezioni Unite la strada per sistematizzare le norme dedotte nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe c.d. nullità virtuali, categoria che assolve al compito di consentire la dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto negoziale, anche quando, come nel caso di specie, la norma imperativa violata non preveda espressamente detta sanzione.
Nelle indicate sentenze, la Corte si è soffermata in particolare sul contenuto RAGIONE_SOCIALEe norme imperative.
Si tratta di una precisazione importante che fonda le sue radici nella teoria RAGIONE_SOCIALEa separazione tra norme relative al contenuto del RAGIONE_SOCIALE (regole di validità) e norme che prescrivono comportamenti a carico di uno dei contraenti (regole di condotta); soltanto le prime sono riconducibili all’ambito di applicazione del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1418 cod. civ.; accedendo a tale tesi, i comandi e le disposizioni richiamati, in quanto regole che impongono una condotta, sarebbero estranee alla categoria RAGIONE_SOCIALEe nullità virtuali.
Secondo le Sezioni Unite la suddetta contrapposizione perde tuttavia significato, là dove ogni regola giuridica è comunque regola di condotta dalla cui applicazione discende l’accertamento in merito alla validità o meno degli atti giuridici negoziali.
Il principio di separazione è volto semmai ad impedire che l’invalidità del RAGIONE_SOCIALE possa derivare dalla violazione RAGIONE_SOCIALEa clausola generale di correttezza e buona fede, in tal senso delimitando il significato di regola di condotta.
Pertanto, anche la disciplina vincolistica quanto alle assunzioni propria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE si presta ad essere catalogata nella medesima classe normativa.
Si consideri, del resto, che nel caso RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE anche la normativa più recente – v. art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015, come novellato dal d.l. n. 87/2018 – ha previsto che al personale artistico e tecnico RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui al d.lgs. n. 367/1996, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 19, commi da 1 a 3, e 21 e cioè non si applica la trasformazione: si tratta di disposizione in linea con la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Cassazione che sancisce in via definitiva il divieto di trasformazione che, prima non espresso, si era ricavato dai vincoli assunzionali già previsti.
Si è poi aggiunto il d.l. n. 59/2019 conv. dalla legge 8 agosto 2019 n. 81, con il quale si sono affrontate le molteplici questioni legate alle incertezze interpretative sul precariato e sull’assetto RAGIONE_SOCIALEe dotazioni organiche del personale.
Il provvedimento ha ridisegnato, infatti, la procedura per la definizione RAGIONE_SOCIALEa dotazione organica RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, secondo uno schema tipo da adottarsi sulla base di un decreto.
Le assunzioni di personale a tempo indeterminato potranno avvenire mediante apposite procedure selettive pubbliche, con modalità stabilite da ciascuna fondazione e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché degli altri principi in vigore nelle pubbliche amministrazioni ed essere contenute, oltre che nel limite RAGIONE_SOCIALEa dotazione organica, entro un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell’anno in corso e nei due anni precedenti, ferma restando la compatibilità di bilancio.
Sempre la legge n. 81/2019, quanto alle conseguenze RAGIONE_SOCIALEa violzione RAGIONE_SOCIALEe norme riguardanti i contratti di lavoro a termine come regolati dal comma 3-bis, esclude la conversione in contratti a tempo indeterminato, con diritto del lavoratore al solo risarcimento del danno e con la possibilità per le RAGIONE_SOCIALE di recuperare le somme pagate nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave (v. art. 29, comma 3-ter, d. lgs. n. 81/2015).
E’ così vieppiù confermata la peculiarità RAGIONE_SOCIALEa disciplina dei rapporti di lavoro a termine RAGIONE_SOCIALEe FLS che presenta caratteristiche analoghe a quelle che caratterizzano l’impiego pubblico privatizzato, così come già reso evidente nella disciplina RAGIONE_SOCIALEa legge n. 100/2010, come riconosciuto pure dalla Corte costituzionale nella sentenza 21 aprile 2011, n. 153.
In tale nuovo contesto, il ricorso al RAGIONE_SOCIALE a termine deve attenersi alla ratio sottesa alle regole speciali di una normativa dettata tenendo ancora una volta conto RAGIONE_SOCIALEe limitazioni economiche e normative gravanti sulle RAGIONE_SOCIALE.
L’impianto argomentativo RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe evidenziate peculiarità RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE e le norme imperative lì messe in rilievo, attinenti alle modalità di assunzione del personale, sono state vieppiù valorizzate dal legislatore nei successivi interventi normativi.
15. Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, la sentenza impugnata ha correttamente escluso l’applicazione del limite dei 36 mesi ai contratti con decorrenza anteriore al 1.7.2019 ed ha correttamente rilevato che rientrano nella sfera di applicazione del d.l. n. 59/2019 solo i contratti stipulati tra le parti con decorrenza dal 27.8.2019 dal 9.11.2019 e dal 10.1.2020.
I contratti rispetto ai quali è stata dedotta l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa causale giustificativa tanto nel giudizio di primo grado che nel giudizio di appello sono quelli con decorrenza dal 2.10.2018 al 5.7.2020 (come risulta dalla sentenza impugnata); in particolare, riguardo ai contratti stipulati con decorrenza dal 2.10.2018 al 31.12.2018 di cui al terzo motivo di ricorso viene in rilievo l’arco temporale compreso nella vigenza d.lgs. n. 81 del 2015, a seguito RAGIONE_SOCIALEe modifiche al medesimo apportate dal d.l. n. 87 del 2018 (di cui alla lettera g)
del precedente p. 13), mentre riguardo ai contratti stipulati con decorrenza dal 27.8.2019 al 5.7.2020, di cui al quarto motivo di ricorso, viene in rilievo l’arco temporale compreso nella vigenza d.lgs. n. 81 del 2015, a seguito modifiche apportate con il d.l. n. 59 del 2019 (di cui alla lettera h) del precedente p. 13).
Poiché la Corte territoriale ha ritenuto contemporaneamente vigente sia il regime di acausalità che l’assenza del limite di durata massima, ed in relazione a detti contratti si è limitata a verificare la puntuale indicazione RAGIONE_SOCIALEe causali, ma non ha verificato l’effettiva sussistenza RAGIONE_SOCIALEe ragioni oggettive, ha adottato un’interpretazione non conforme al diritto eurounitario, nel senso sopra illustrato. Va disposta, pertanto, la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, in accoglimento, per quanto di ragione, del terzo, del quarto e del sesto motivo.
Sono invece infondate le censure relative al mancato riconoscimento, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, di una discriminazione indiretta non sorretta da ragione obiettiva tra lavoratori a tempo determinato di settori diversi e alla violazione RAGIONE_SOCIALEa clausola 5 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro Allegato alla direttiva 1999/70/CE ai fini RAGIONE_SOCIALEa conversione dei contratti a tempo determinato, nonché la richiesta di nuovo rinvio pregiudiziale, essendosi la Corte di Giustizia già pronunciata con decisioni ben tenute presenti dalle Sezioni Unite di questa Corte.
16. In conclusione vanno accolti per quanto di ragione il terzo, il quarto ed il sesto motivo, vanno rigettati il primo ed il quinto motivo e va dichiarato inammissibile il secondo motivo.
La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, la quale procederà ad un nuovo esame, attenendosi, quanto all’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente ratione temporis alla data di stipulazione dei contratti RAGIONE_SOCIALEa cui legittimità si discute, ai principi di diritto sopra enunciati e riassunti al punto 13. Alla Corte territoriale è demandato anche il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il terzo, il quarto ed il sesto motivo, disattese le altre censure; cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi
accolti e rinvia alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il 1° ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME