Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12735 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12735 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3440/2019 R.G. proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del l’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1147/2018 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE depositata in data 17.07.2018, N.R.G. 2052/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.03.2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO
RILEVATO CHE
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME averso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva ritenuto la legittimità dei contratti a tempo determinato stipulati tra detta ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE e delle successive proroghe, nel periodo dal 20.11.2009 al 15.7.2012.
La Corte territoriale ha richiamato la pronuncia del Tribunale secondo cui, diversamente da quanto dedotto del ricorso, si è trattato di tre contratti ed una proroga (i primi due per differenti esigenze sostitutive, il terzo e la relativa proroga per esigenze straordinarie di scopertura di organici non risolte dalla pur attivata procedura di mobilità).
Ha osservato che, diversamente da quanto dedotto del ricorso, erano stati stipulati tre contratti ed una proroga (i primi due per differenti esigenze sostitutive, il terzo e la relativa proroga per esigenze straordinarie di scopertura di organici non risolte dalla pur attivata procedura di mobilità).
Ha ritenuto che il periodo indicato nel ricorso introduttivo era quello dal 20.11.2009 al 15.7.2012, restando fuori dal vaglio giudiziale l’arco temporale dal 1.10.2012 al 31.7.2013, menzionato per la prima volta in appello e riguardante argomentazioni nuove, in violazione dell’art. 437 cod. proc. civ.
Ha considerato generico il primo motivo di appello rispetto alle puntuali argomentazioni del primo giudice sulla legittimità delle causali apposte ai tre contratti a tempo determinato; ha rilevato che l’appello non dialoga con la sentenza impugnata e non svolge alcuna specifica censura avverso gli accertamenti compiuti dal primo giudice in ordine alle modalità della specificazione della causale di assunzione ed in ordine alla sussistenza delle esigenze temporanee di assunzione.
Ha rilevato, stante la mancata critica, da parte dell’appellante, della sentenza di prime cure quanto alla legittimità dell’unica proroga, che si era formato il giudicato su detta parte della pronuncia.
Ha ritenuto infondata la censura relativa al superamento del tetto massimo dei 36 mesi, evidenziando che la sentenza di primo grado si era pronunciata su tale questione ed ha ritenuto corrette le relative statuizioni, in quanto tra la data di inizio del rapporto (20.11.2009) e la sua conclusione (15.7.2012) era intercorso un lasso di tempo inferiore; ha comunque ritenuto inammissibili le eccezioni e le argomentazioni introdotte dalla COGNOME per la prima volta nel giudizio di appello in relazione alle proroghe intervenute nel periodo dal 20.11.2009 al 31.7.2013, successivo al deposito del ricorso.
Ha infine evidenziato la mancata censura, da parte dell’appellante, delle statuizioni della sentenza di primo grado relative al rispetto dell’art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 368/2001.
Per la cassazione della sentenza di appello NOME COGNOME ha proposto ricorso prospettando due motivi, illustrati da memoria.
4 . L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto e contratti collettivi nazionali; inosservanza delle previsioni di cui agli artt. 1 e 4 del d. lgs. n. 368/2001; erronea applicazione degli art. 420 e 421 cod. proc. civ.; motivazione illogica, contraddittoria e insufficiente; assenza di indicazione puntuale e specifica delle ragioni a base dell’apposizione del termine ai contratti di lavoro ed alle proroghe concluse dalle parti; superamento della soglia massima dei 36 mesi nella durata complessiva della relazione lavorativa tra le parti con negozi contrattuali a tempo determinato; violazione dei canoni della buona fede e della correttezza- irragionevolezza della mancata considerazione dei contratti di lavoro intervenuti tra le parti in epoca successiva rispetto al deposito del ricorso introduttivo.
Il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; erronea valutazione in ordine ai contratti di lavoro a tempo determinato ed alle proroghe intervenute in data successiva rispetto al deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; omessa considerazione della circostanza relativa all’assenza di qualsivoglia contestazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE datrice di lavoro in merito alla sottoscrizione di negozi contrattuali di lavoro a tempo determinato in epoca successiva rispetto alla materiale instaurazione del giudizio di primo grado.
Le censure, proposte congiuntamente, addebitano alla Corte territoriale di avere omesso di valutare l’insufficiente indicazione delle ragioni giustificative dell’apposizione delle clausole di limitazione temporale, di avere ritenuto sufficiente (quanto al contratto del 20.11.2009) il riferimento alla presunta necessità di fronteggiare una non meglio individuata emergenza sanitaria correlata all’epidemia influenzale A e all’esigenza di sostituire altro infermiere assente dal servizio (quanto ai contratti del 20.11.2009 e del 1.4.2010); aggiungono che l’assunzione a tempo determinato non può essere giustificata dall’asserito fatto notorio costituito dall’esigenza di sopperire a carenze di organico riscontrate dall’RAGIONE_SOCIALE, in quanto si tratta di ragione non temporanea che investe la generalità delle Amministrazioni pubbliche, mai formalmente comunicata alla lavoratrice.
Criticano la sentenza impugnata per non avere considerato che le proroghe intervenute tra le parti per i periodi dal 1.2.2012 al 31.12.2012, dal 1.1.2013 al 30.4.2013 e dal 1.5.2013 al 31.7.2013 si limitano a richiamare le deliberazioni del Direttore Generale indicate solo con la
numerazione e con la data di adozione, e che non sono state dunque accompagnate da alcuna valida giustificazione.
Evidenziano che l’appello ha censurato la sentenza di primo grado, denunciando l’illegittimità dell’operato dell’RAGIONE_SOCIALE sia sotto il profilo formale relativo al mero richiamo a delibere aziRAGIONE_SOCIALEli, sia per quanto attiene al protrarsi nel tempo dei bisogni di organico genericamente addotti a fondamento della stipula dei contratti a tempo determinato.
Deducono che le ragioni giustificative delle clausole di limitazione temporale devono essere indicate per iscritto e che tale onere non può ritenersi assolto con un’indicazione generica o per relationem; lamentano inoltre la mancata dimostrazione della sussistenza delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Sostengono che la mancata considerazione delle proroghe dei contratti di lavoro intervenute dopo il deposito del ricorso di primo grado si traduce nell’omesso esame di un fatto decisivo; evidenzia che i contratti di lavoro conclusi dopo l’instaurazione del giudizio sono stati portati all’attenzione del giudicante alla prima udienza utile, e che il tenore di tali contratti non è mai stato oggetto di contestazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
Argomentano che ai sensi degli artt. 420 e 421 cod. proc. civ., nel processo del lavoro il deposito di nuovi documenti è ammissibile qualora i medesimi si siano formati in un momento successivo rispetto al deposito del ricorso.
Evidenziano che la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE dal 20.11.2009 al 31.7.2013, e dunque per un periodo superiore a 36 mesi e sostengono l’applicabilità del d.lgs. n. 368/2001 al settore del pubblico impiego.
Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili.
Nel sostenere che l’appello ha censurato la sentenza di primo grado in ordine all’insufficienza del mero richiamo a delibere aziRAGIONE_SOCIALEli e al protrarsi nel tempo dei bisogni di organico genericamente addotti a fondamento della stipula dei contratti a tempo determinato, il ricorso difetta di autosufficienza, in quanto non riproduce né localizza l’atto di appello.
Questa Corte ha infatti chiarito che i motivi di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c., devono essere modulati, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. n. 3612/2022; Cass. n. 24048/2021).
In ordine alla denunciata violazione del principio di non contestazione, deve inoltre rammentarsi che spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019) , mentre la censura relativa all’illegittimo ricorso al fatto notorio da parte della sentenza impugnata, non considera che la sentenza impugnata non fa menzione di tale istituto.
Il ricorso non spende poi alcuna argomentazione per censurare le statuizioni secondo cui si è formato il giudicato sulla legittimità dell’unica proroga, e secondo cui nel periodo oggetto di causa sono intervenuti tre contratti e una sola proroga.
Non sussiste nemmeno l’omesso esame di un fatto decisivo, avendo la sentenza impugnata esplicitato le ragioni per le quali non ha preso in considerazione le proroghe successive alla prima, ed intervenute nell’arco temporale dal 1.10.2012 al 31.7.2013.
Rispetto a tali ragioni il ricorso non intercetta la ratio decidendi , che riguarda la violazione degli artt. 435 e 437 cod. proc. civ., e non degli artt. 420 e 421 cod. proc. civ..
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per la ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 21 marzo 2024.