Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32558 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32558 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9729-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto contribuzione
R.G.N. 9729/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 27/09/2024
CC
avverso la sentenza n. 587/2018 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 27/09/2018 R.G.N. 836/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
L a Corte d’appello di L’Aquila confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps e preceduto da un verbale ispettivo congiunto dell’Inps e della D.T.L., aven te ad oggetto l’omessa contribuzione con riguardo ad alcuni rapporti di lavoro stipulati come contratti a progetto nel periodo 09/200609/2011, ma ritenuti dall’Inps riconducibili a rapporti di lavoro subordinato.
Rilevava la Corte che i progetti erano generici, limitandosi a riprendere l’oggetto sociale della società. L’istruttoria orale aveva poi confermato che i rapporti si erano svolti con il requisito della subordinazione: i collaboratori osservavano un orario fisso, timbravano il cartellino, percepivano una retribuzione fissa, svolgevano mansioni ripetitive sotto il controllo e le direttive di referenti che agivano per conto dell’azienda, venivano ripresi in caso di errori e, infine, coloro i quali erano stati poi assunti con contratto di lavoro subordinato avevano continuato a svolgere le stesse mansioni svolte quali collaboratori a progetto.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ricorre per sette motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d’appello dichiarato la non genuinità dei contratti a progetto senza pretendere dall’Inps che provasse, come suo obbligo, per ognuno dei rapporti di lavoro la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art.112 c.p.c. per avere la Corte basato la decisione anche sulla mancata genuinità di rapporti intercorrenti con lavoratori diversi da quelli oggetto del verbale.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo per avere la Corte ritenuto che i progetti fossero generici, non considerando invece che dai contratti depositati risultava un contenuto diverso per ogni rapporto di collaborazione con attività da svolgere in favore di clienti diversi.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione ed erronea applicazione degli artt.62 e 69 d.lgs. n.276/03, per avere la Corte ritenuto generici i progetti nonostante per ogni collaboratore fossero indicati la durata della prestazione, il corrispettivo e il progetto o programma di lavoro.
Con il quinto motivo di ricorso, si deduce omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte ricondotto i progetti all’oggetto sociale trascurando che ogni collaboratore aveva assegnate specifiche mansioni, nettamente distinte dall’oggetto sociale societario.
Con il sesto motivo di ricorso, si deduce violazione ed erronea applicazione dell’art.61 d.lgs. n.276/03 per non avere la Corte individuato alcun elemento in base al quale affermare che i rapporti di collaborazione si erano svolti con i caratteri della subordinazione.
Con il settimo motivo di ricorso, si deduce omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte affermato che le direttive provenivano da soggetti che, pur non interni alla società, agivano per conto della stessa, mentre gli elementi istruttori acquisiti deponevano per una mera attività di coordinamento e supervisione.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente data loro intima connessione. Essi sono infondati.
La Corte d’appello ha giudicato generici i progett i espressi nei contratti di collaborazione, in quanto si limitavano a riprendere lo scopo sociale, ovvero gestione e liquidazione dei tributi, riscossione di tributi ed entrate degli enti pubblici e previdenziali. In particolare, i contratti indicavano come progetto: ‘verifica, accertamento, elaborazione dati, produzione avvisi e ricezione dei contribuenti’. La Corte dà atto anche di aver tenuto in considerazione i vari contratti, cosicché non sussiste alcuna omissione di fatto decisivo per il giudizio.
Vero è, piuttosto, che laddove i motivi evocano gli artt.115 e 116 c.p.c. essi tendono in realtà a criticare il libero apprezzamento delle prove -documentali e orali -acquisite in giudizio, proponendo una diversa valutazione del quadro istruttorio, al di fuori dei limiti di ammissibilità posti dall’art.360, co.1, n.5 c.p.c. (v. Cass. S. U. n.20867/20).
La valutazione di genericità del progetto risponde, per il resto, all’orientamento di questa Corte, secondo cui manca il requisito di specificità quando il progetto coincida con la normale attività d’impresa, rivolta a soddisfare esigenze ordinarie e continuative del committente (Cass.4182/21).
Né il giudizio espresso dalla Corte viola l’art.112 c.p.c. solo perché -al fine di corroborare il proprio apprezzamento del quadro istruttorio -ha esposto una visione complessiva dei rapporti di collaborazione, estesa anche a collaboratori diversi da quelli coinvolti nell’accertamento ispettivo. La pronuncia si è mantenuta nei limiti della domanda di parte, rigettando l’opposizione. Sotto altro profilo, nel motivare la genericità dei progetti nemmeno era necessario esaminare le prove raccolte su ogni singolo rapporto collaborativo: la valutazione ex art.116 c.p.c. ben poteva compiersi in linea complessiva, specie in un caso come questo, dove tutti i progetti recavano pressoché la stessa dizione sopra riportata (la Corte parla di ‘standardizzazione’ e di contratti in gran parte identici tra loro).
Esaminando poi lo svolgimento concreto del rapporto di lavoro, la Corte ha ravvisato gli elementi sintomatici della subordinazione: i collaboratori osservavano un orario fisso, timbravano il cartellino, percepivano una retribuzione fissa, svolgevano mansioni ripetitive sotto il controllo e le direttive di referenti che agivano per conto dell’azienda, venivano ripresi in caso di errori e, infine, coloro i quali erano stati poi assunti con contratto di lavoro subordinato avevano continuato a svolgere le stesse mansioni svolte quali collaboratori a progetto.
Contrariamente a quanto sostiene il ricorso, la Corte ha stigmatizzato gli indici tipici della subordinazione, accertando che i collaboratori erano eterodiretti dai referenti, e dunque -come nel rapporto di lavoro subordinato -soggetti al potere organizzativo, direttivo e di controllo altrui: in particolare di persone che agivano per conto della società.
Anche riguardo a tale profilo non risulta alcuna omissione di fatto decisivo, ma una motivazione fondata sulle prove orali acquisite. Ancora una volta, il ricorso tende in realtà a prospettare una diversa valutazione del quadro istruttorio criticando il prudente apprezzamento compiuto ai sensi dell’art.116 c.p.c.
Resta solo da aggiungere che, essendo la sentenza fondata sugli stessi elementi di fatto già posti a base della pronuncia di primo grado, e condividendone le ragioni, ai sensi dell’art.360, co.4 c.p.c., nemmeno è consentito far valere il vizio di cui al n. 5 dell’art.360, co.1 c.p.c.
Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza.