Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5702 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5702 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24227/2018 R.G. proposto da domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l o studio dell’AVV_NOTAIO , rappresentata e dife sa dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’avvocatura generale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed NOME COGNOME – controricorrente –
e contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME,
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
– intimati – avverso la sentenza n. 407/2017, depositata il 2.2.2018 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Ancona;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.1.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La ricorrente , dipendente dell’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, partecipò alla selezione interna bandita l’11.7.2008 per la copertura di 36 posti di livello economico C4, profilo amministrativo, presso la sede di Ascoli Piceno . In base all’esito RAGIONE_SOCIALE selezione , la ricorrente rimase esclusa dalla progressione economica, sicché si rivolse al Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere di essere utilmente collocata in graduatoria, previa valorizzazione di due titoli non riconosciuti dalla commissione esaminatrice: un master universitario di secondo livello e un concorso pubblico nazionale superato per il ruolo di ispettore del lavoro.
Il Tribunale, esteso il contraddittorio ai potenziali controinteressati, respinse la domanda, condannando la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e compensandole nei confronti dell’unico controinteressato costituitosi in giudizio.
La lavoratrice si rivolse quindi alla Corte d ‘ Appello di Ancona, notificando l’ appello a ll’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ai controinteressati. Di questi, NOME COGNOME, che si era costituito in primo grado, propose a sua volta appello incidentale contro la compensazione delle spese.
La Corte d’Appello respinse l’appello principale e accolse, invece, quello incidentale, condannando la ricorrente alla
rifusione delle spese in favore di NOME COGNOME per entrambi i gradi del giudizio di merito.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE C orte d’ Appello Desirée Camilli ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. L ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso. Tutti i controinteressati sono rimasti intimati. Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia «nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio ».
Il motivo si concentra sul master universitario, che non è stato riconosciuto come titolo rilevante al fine RAGIONE_SOCIALE selezione in quanto conseguito nel 2007, mentre il bando prevedeva il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti entro il 2006. La ricorrente afferma che, sebbene il certificato di conseguimento del master fosse stato emesso nel gennaio 2007, l’esame finale era stato tuttavia superato nel dicembre 2006, sicché il titolo avrebbe dovuto essere considerato nell’assegnazione del punteggio util e per l’inserimento in graduatoria .
1.1. Il motivo è inammissibile, perché volto a ottenere dalla Corte di Cassazione un riesame del fatto e non un controllo sulla legittimità RAGIONE_SOCIALE decisione assunta dal giudice del merito.
La questione RAGIONE_SOCIALE data del conseguimento del master è stata affrontata e motivatamente risolta dalla Corte d’Appello al paragrafo 3 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata. Nell’illustrazione del ricorso nemmeno si prospetta una sostanziale assenza di motivazione (limitandosi la ricorrente a ribadire la propria diversa versione dei fatti) e men che meno che ci sia stato
l’omesso l’esame del fatto. E ciò è sufficiente per decretare l’inammissibilità del motivo , anche a voler prescindere dal rilievo che, a fronte di una doppia decisione conforme nei due gradi di merito, nel presente processo non è consentito il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (come precisato dal successivo comma 4, che ha riprodotto il contenuto del l’art. 348 -ter , commi 4 e 5, c.p.c., qui ancora applicabile ratione temporis ).
Non rimane che ricordare i consolidati principi in materia di limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione che denuncia il difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di merito (per tutte, v. Cass. S.U. n. 8053/2014).
Il secondo motivo è intitolato «violazione del principio di equipollenza -omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio ».
In questo caso la ricorrente si lamenta del mancato riconoscimento, quale titolo utile nella selezione, del superamento di un concorso indetto dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il ruolo di ispettore del lavoro. In particolare, la ricorrente contesta la ragionevolezza del bando per la selezione nella parte in cui riconosceva valore ai concorsi superati presso altri enti pubblici non economici e non, invece, a un concorso ministeriale, oltretutto in un ambito affine a quello di cui si occupa l’I.N.P.S .
Collegato al secondo motivo è dunque il terzo, che riguarda anch’esso il mancato riconoscimento come titolo del concorso presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e censura «violazione del CCNL 1998/ 2001 art. 15 e dell’art. 11, lett. F), CCNI 1998/2000 -omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un
fatto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio» .
Anche questi motivi sono inammissibili.
4.1. Per quanto riguarda le censure di «omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione» valgono le medesime osservazioni svolte con riferimento al primo motivo: la motivazione rispetta senz’altro il «minimo costituzionale» garantito dall’art. 111 Cost. , oltre il quale non è ammesso sindacato in sede di legittimità; inoltre, la censura di omesso esame non è consentita nel caso di doppia decisione conforme nei gradi di merito.
4.2. Per quanto riguarda la denunciata violazione delle norme RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva, si deve ricordare che costituisce un vizio di legittimità censurabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo la violazione dei «contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro» e non anche quella dei contratti che contengono norme integrative RAGIONE_SOCIALE contrattazione nazionale, con riferimento ai quali può essere denunciata soltanto la violazione dei criteri legali di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.
Ebbene, l’art. 15 del CCNL del comparto Enti Pubblici Non Economici per il quadriennio 1998/2001 dispone che, per i «passaggi interni» finalizzati alla progressione economica, sia considerato anche il «possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica». Si tratta di una previsione troppo ampia e generica perché si possa prospettare l’illegittimità del contratto collettivo integrativo stipulato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel 2006 per regolare la procedura selettiva oggetto di causa, nel quale venne considerato titolo coerente il superamento di un concorso
presso un altro ente pubblico economico e non, invece, il superamento di un concorso presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. In perfetta conformità a tale contratto integrativo venne poi emanato il bando per la progressione economica.
Per l’e vidente impossibilità di configurare una violazione del CCNL di comparto da parte del CCNI del 2006 (e quindi del pedissequo bando), la ricorrente prospetta una incompatibilità tra il contenuto del bando e l’art. 11, lett. F, del CCNI 1998/2001 attuativo in ambito I.N.P.S. del CCNL, nel quale si indica, tra i titoli da valorizzare al fine delle selezioni per progressioni economiche, il superamento di «concorsi pubblici per le qualifiche VII e VIII del precedente ordinamento», senza alcuna altra distinzione.
Sennonché, a parte ogni valutazione sulla fondatezza RAGIONE_SOCIALE prospettata violazione del CCNI 1998/2001, è sufficiente il rilievo che essa non può essere posta in termini di violazione di norma di diritto, non trattandosi di un contratto collettivo nazionale di lavoro, ma di un contratto integrativo aziendale, la cui violazione avrebbe potuto essere denunciata solo tramite la prospettata violazione dei criteri legali di interpretazione dei contratti.
La giurisprudenza di questa Corte da tempo è consolidata nell’affermare che, ai sensi dell’ art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia RAGIONE_SOCIALE violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all ‘ art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali
che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell ‘ amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360 , comma 1, n. 5 c.p.c. nel testo qui applicabile ratione temporis (v., fra le tante, Cass. nn. 5565/2004; 20599/2006; 28859/2008; 6748/2010; 15934/2013; 4921/2016; 16705/2018; 33312/2018; 20917/2019; 7568/2020; 25626/2020; 32697/2022; n.3367/2023; 8906/2023; 30282/2023; 36211/2023).
Inoltre, il CCNI del 2006, sulla cui base venne fatto il bando per la selezione, si pone allo stesso livello di contrattazione collettiva aziendale del CCNI 1998/2001, sicché non sarebbe nemmeno ipotizzabile una invalidità del primo perché (eventualmente) di contenuto difforme rispetto al secondo.
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nel rapporto tra la ricorrente e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, mentre non si dà luogo a pronuncia sulle spese nei confronti dei controinteressati, rimasti intimati.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000 per compensi, oltre a spese generali al 15%, € 200 per esborsi ed accessori;
dà atto che sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12.1.2024.