Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10598 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10598 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14417/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
controricorrente ricorrente incidentale-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 228/2017 depositata il 5.5.2017.
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31.1.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 23.11.2005 la RAGIONE_SOCIALE ( breviter RAGIONE_SOCIALE) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Melfi il RAGIONE_SOCIALE di Ripacandida, chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di € 299.317,76, o somma inferiore, oltre accessori, a titolo di mancato pagamento dei lavori effettuati e dei materiali forniti, nonché a titolo di risarcimento dei danni derivati da illegittime sospensioni dei lavori, o in subordine per ingiustificato arricchimento, nonché della somma di € 2.069,20 a titolo di risarcimento dei danni per l’illegittima risoluzione del contratto di appalto.
A tal fine la RAGIONE_SOCIALE ha esposto che il RAGIONE_SOCIALE di Ripacandida con contratto del 20.10.1995 aveva affidato alla RAGIONE_SOCIALE l’esecuzione dei lavori di completamento della rete fognaria lungo la INDIRIZZO e il rifacimento di alcuni tratti stradali; che la predetta RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto il ramo di azienda alla RAGIONE_SOCIALE, con la quale era stato rinnovato il contratto di appalto; che in data 2.12.1996, 18 giorni dopo la consegna, i lavori erano stati sospesi per consentire alla stazione appaltante la redazione di una perizia suppletiva di variante, approvata il 3.12.1997; che ciononostante i lavori non erano mai proseguiti e in data 25.11.1998 era stata disposta la risoluzione del contratto con la RAGIONE_SOCIALE; che la RAGIONE_SOCIALE aveva iscritto riserve; che in data 18.9.2003 il RAGIONE_SOCIALE aveva risolto il contratto con RAGIONE_SOCIALE, nei cui diritti era tuttavia subentrata la RAGIONE_SOCIALE in forza di cessione di ramo aziendale del 30.7.2004.
Si è costituito in giudizio il RAGIONE_SOCIALE di Ripacandida, eccependo il difetto di legittimazione attiva di GSM e chiedendo il rigetto delle domande.
Il Tribunale di Melfi, esperita consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza del 18.12.2012 ha accolto la domanda di parte attrice, condannando il RAGIONE_SOCIALE di Ripacandida a pagare a controparte la somma di € 5.156,62, oltre accessori, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione dei lavori disposta per negligenza o imperizia, nonché le spese processuali.
Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello il RAGIONE_SOCIALE, a cui ha resistito l’appellata RAGIONE_SOCIALE, proponendo altresì appello incidentale.
La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 5.5.2017, ha respinto in dispositivo entrambi gli appelli, confermando integralmente l’impugnata sentenza, a spese compensate.
La Corte territoriale nella parte motiva ha affermato che era fondato il primo motivo di appello di RAGIONE_SOCIALE, con cui questa lamentava l’erronea quantificazione del danno ad essa spettante, che ammontava invece, secondo i calcoli del consulente tecnico d’ufficio, letti erroneamente dal Tribunale, alla maggior somma di € 21.273,48; ha quindi ritenuto infondati sia il secondo motivo di appello di RAGIONE_SOCIALE, escludendo che vi fosse la prova di un fermo cantiere, sia il terzo motivo di appello di RAGIONE_SOCIALE in punto interessi; ha poi considerato infondato il primo motivo di appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE in punto legittimazione attiva, dovendosi interpretare l’atto del 2004 come cessione dei crediti e non già come cessione di azienda, come pure il secondo motivo di appello incidentale in tema di prescrizione, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale.
Avverso la predetta sentenza, con atto notificato il 2.5.2018 ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, svolgendo due motivi.
Con atto notificato il 6.6.2018 ha proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato il RAGIONE_SOCIALE di Ripacandida, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando in subordine, a sua volta, con il supporto di due motivi, per la cassazione della sentenza di secondo grado.
Il controricorrente ha presentato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia la nullità assoluta della sentenza per insanabile contrasto fra motivazione (di accoglimento del primo motivo di appello principale) e dispositivo (di rigetto integrale dell’appello principale e conferma della sentenza impugnata).
6. Il vizio è evidente.
In motivazione, a pagina 3, quinto capoverso, la Corte lucana afferma inequivocabilmente che il primo motivo di appello di RAGIONE_SOCIALE è fondato e subito dopo spiega che effettivamente nella consulenza tecnica il danno derivante da illegittima sospensione dei lavori era stato quantificato in € 23.273,48 (lire 41.090.209).
Invece a pagina 4, terzo capoverso, la Corte, in evidente e insanabile contrasto con la prima affermazione di aver ritenuto fondato il primo motivo di appello principale, afferma « Ergo vanno respinti sia l’appello principale che l’appello incidentale», per poi, in dispositivo, rigettare entrambi i gravami, confermare la sentenza impugnata e compensare le spese di lite per reciproca soccombenza.
Non convince la difesa del RAGIONE_SOCIALE controricorrente che ravvisa un mero refuso materiale e che accorda prevalenza al dispositivo confermativo della sentenza di primo grado.
Le due statuizioni sono assolutamente inconciliabili e si elidono a vicenda: o è fondato un motivo di appello o l’appello va respinto; o è dovuta una maggior somma pretesa dall’appellante rispetto alla sentenza appellata o va confermata la decisione di primo grado.
La giurisprudenza di questa Corte ha elaborato tre distinti principi in tema di contrasto fra motivazione e dispositivo della sentenza.
In primo luogo, il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale (Sez. 6 – 5, n. 26074 del 17.10.2018).
In secondo luogo, l’esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale (Sez. 2, n. 24867 del 21.8.2023; Sez. 6 – 1, n. 24600 del 18.10.2017; Sez. 1, n. 17910 del 10.9.2015).
In terzo luogo, se sussiste contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza che non può essere eliminato con il rimedio della correzione dell’errore materiale, poiché non è possibile individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, si determina la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c. (Sez. 6 – 5, n. 37079 del 19.12.2022; Sez. 2, n. 5939 del 12.3.2018; Sez. 6 – 1, n. 16014 del 27.6.2017; Sez. 5, n. 26077 del 30.12.2015).
Emblematico appare il caso recentemente risolto dalla ordinanza n.37079 del 2022, laddove è stata cassata la pronuncia della
Commissione regionale che, in motivazione, aveva accolto parzialmente la domanda proposta dall’Amministrazione, riducendo le somme dovute al contribuente a titolo di rimborso, mentre nel dispositivo aveva integralmente rigettato l’appello, confermando la sentenza di primo grado.
Nel caso in esame ricorre appunto quel contrasto assoluto e inconciliabile che impone l’accoglimento del motivo e la cassazione della sentenza impugnata in parte qua.
Il RAGIONE_SOCIALE controricorrente sostiene in memoria che la Corte di appello non avrebbe potuto riconoscere alla ricorrente la somma di € 21.273,48, che non sarebbe stata richiesta, a ciò ostando l’art.112 cod.proc.civ.
Tale assunto, per vero contrastante con la sentenza impugnata, non è comunque idoneo a impedire l’accoglimento del motivo che denuncia la nullità della sentenza per il contrasto insanabile che la inficia: sarà compito del giudice del rinvio determinare esattamente il quantum richiesto da RAGIONE_SOCIALE e l’eventuale limite quantitativo della domanda della parte attrice.
Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 25 e 30, comma 4, del d.m. 145 del 2000.
Sotto un primo profilo, la mancata applicazione della disciplina sopra citata, attuativa della legge quadro sui lavori pubblici n.109 del 1994 avrebbe dovuto condurre all’attribuzione risarcitoria alla ricorrente ai sensi dell’art.1382 cod.civ. , e quindi indipendentemente dalla prova del danno.
Sotto un secondo profilo, la ricorrente lamenta la mancata applicazione del principio di cui all’art.30 del citato d.m. che prevede l’attribuzione degli interessi moratori con il superamento di 60 giorni di ritardo nel pagamento.
La Corte lucana ha respinto il secondo motivo di appello di RAGIONE_SOCIALE assumendo che l’art.25 del d.m. 145 del 2000 sarebbe stato mal applicato, perché a tal fine sarebbe stata necessaria la prova del fermo del cantiere, che nel caso di specie non sussisteva, alla stregua della consulenza tecnica e delle deposizioni di due testi che avevano riferito che in cantiere non vi erano macchinari dal momento di sospensione a quello di risoluzione del contratto.
Per vero, la Corte di appello non ha formulato alcun riferimento al capitolato generale dei lavori pubblici di cui al d.p.r. 163 del 1962, ma ha risposto al motivo e quindi presumibilmente sulla base del d.m. 145 del 2000.
L’art.25 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.4.2000 n. 145, ossia il Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni, poi abrogato dall’articolo 358, comma 1, lettera e), del d.p.r. 5.10.2010, n. 207, ma applicabile ratione temporis , recitava:
« 1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall’art. 24 sono considerate illegittime e danno diritto all’appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.
Ai sensi dell’art. 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:
detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall’art. 34, comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall’art. 30, comma 4, computati sulla
percentuale prevista dall’art. 34, comma 2, lettera d) del regolamento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell’art. 133, comma 5, del regolamento;
la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.»
L’art. 34, comma 2, lettera c) del richiamato d.p.r. 21.12.1999, n. 554, attuativo della legge quadro in materia di lavori pubblici dell’11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni indica una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali.
La decisione impugnata è quindi erronea sia perché non ha tenuto conto del rinvio all’art.1382 cod.civ., richiamato dalla norma regolamentare citata, secondo il quale la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno, sia perché, nel pretendere la prova di macchinari giacenti nel cantiere fermato illegittimamente, non ha considerato che il ristoro delle spese generali spettante all’appaltatore a cui è stato illegittimamente ordinato di sospendere le lavorazioni mira soprattutto a risarcire il pregiudizio che gli deriva dal dovere tenere a disposizione medio tempore la propria impresa.
In proposito recentemente questa Corte con l’ordinanza n.27690 del 2.10.2023 ha chiarito che in tema di appalto di opere pubbliche, fin dall’entrata in vigore del d.m. 29 maggio 1895, n. 257, nel caso di illegittima sospensione dei lavori, sono dovuti all’appaltatore a titolo risarcitorio ed in via automatica e presuntiva
gli utili non conseguiti e le spese generali, ove il committente, con il proprio comportamento ne abbia determinato un aggravio, considerando che l’art. 34 del d.P.R. n. 554 del 1999 prevede per tale voce il 10% del prezzo dell’appalto (Sez. 1 , n. 27690 del 2.10.2023).
In quella sede si è osservato che l’art.34 del d.p.r. 21.12.1999 n.554, recante il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni, in tema di « Stima sommaria dell’intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo » al comma 4 indica nella percentuale del 10% l’utile dell’appaltatore da conteggiare a tali fini.
Nello stesso senso depone la giurisprudenza di questa Corte in tema di risarcimento del danno con riferimento al tema delle spese generali (Sez.1 n. 14779 del 10.7.2020; Sez. 1, 2.3.2009, n. 5010; Sez. 1, 22.12.2011, n. 28429) allorché afferma che le spese generali, mentre non costituiscono perdite o causa di danni nel periodo in cui le opere sono eseguite, essendo computate nel prezzo pagato all’appaltatore, sono invece dovute a quest’ultimo a titolo risarcitorio ove il committente con il proprio comportamento ne abbia determinato un aggravio, essendo inerenti all’azienda e allo stesso impianto del cantiere, il che avviene segnatamente in caso di illegittima sospensione di lavori, di modo che il relativo rimborso costituisce componente ineluttabile del risarcimento del danno patito dall’appaltatore in conseguenza dell’allungamento dei tempi di lavorazione. Da ciò la Corte ha tratto ragione per affermare, quindi, che fin dall’entrata in vigore del d.m. 29.5.1895, n. 257 (art. 20), e poi, in epoca recente, la normativa ha fornito analitica disciplina di determinazione di tale voce di spesa, prevedendo un ammontare percentuale
rispetto al prezzo dell’appalto, inducendo una presunzione di danno, a tale titolo, per l’illegittimo protrarsi dei lavori.
14. Non diversamente ha ragionato questa Corte nell’applicare l’art. 345 della l. n. 2248 del 1865, all. F), con riferimento al caso del recesso ad nutum del committente, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio può avere luogo in qualsiasi momento e non richiede particolari presupposti o motivi, restando tuttavia l’amministrazione tenuta a pagare i lavori già eseguiti in base all’appalto, e avendo l’appaltatore il diritto di ottenere, in aggiunta, il risarcimento del danno calcolato sull’ammontare dell’utile conseguibile secondo il criterio presuntivo previsto da detta norma (Sez. 1, n. 26009 del 17.10.2018).
Tale norma attribuiva all’Amministrazione la facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
Tale principio è stato ribadito dall’art.122 del d.p.r. 554 del 21.12.1999, come pure dall’art.134 del d.lgs. 21.4.2006 n.163, dall’art.109 del d.lgs. 18.4.2016 n.50 ed ora dall’art.123 del d.lgs . 36 del 31.3.2023.
In tema di appalto di opere pubbliche, l’art. 345 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all.F, ove stabilisce la percentuale del residuo corrispettivo dovuta all’impresa appaltatrice per il caso di esercizio da parte della committente della facoltà di recesso, regola i crediti pecuniari derivanti da detto atto legittimo dell’Amministrazione, e, pertanto, nella diversa ipotesi della responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione medesima per inadempimento, può essere utilizzato quale parametro per la determinazione del lucro cessante dell’appaltatore, ma non incide sulla natura di credito di valore del corrispondente diritto del danneggiato, implicante la computabilità, in sede di liquidazione, del sopravvenuto deprezzamento della
moneta. (Sez. 1, n. 1114 del 1.2.1995, richiamata anche di recente da Sez.1, n.11361 del 2.5.2023).
In tema di appalto di opere pubbliche, fin dall’entrata in vigore del d.m. 29 maggio 1895 n. 257, nel caso di illegittima sospensione dei lavori sono dovuti all’appaltatore a titolo risarcitorio ed in via automatica e presuntiva (quindi anche se il danno non è provato) le spese generali e gli utili non conseguiti, ove il committente, con il proprio comportamento, ne abbia determinato l’aggravio, essendo tali voci inerenti all’azienda e allo stesso impianto del cantiere. (Sez. 1, n. 14779 del 10.7.2020)
15. Non vi sono dubbi sulla illegittimità della sospensione dei lavori da parte dell’amministrazione appaltante, che li ha sospesi, con l’assunto di dover adottare una perizia di variante, e non li ha più ripresi, risolvendo unilateralmente il contratto. Nel caso che sopravvenga la necessità di approvare una perizia di variante, tale emergenza non deve essere ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o imperizia nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte dell’ente appaltante, il quale è tenuto, prima dell’indizione della gara, a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici, e a impiegare la dovuta diligenza nell’eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell’opera sì come progettata (Sez. 6 – 1, n. 18239 del 25.10.2012).
Le ragioni di pubblico interesse o necessità che possono giustificare la sospensione dei lavori vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili da parte della PRAGIONE_SOCIALE. con l’uso dell’ordinaria diligenza, e non possono quindi essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza della committente, cui spetta acquisire, quale titolare dell’opera da realizzare, le autorizzazioni amministrative necessarie per l’esecuzione dei lavori in osservanza del dovere, discendente dall’art. 1206 c.c. e più in generale dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, di cooperare all’adempimento
dell’appaltatore ponendo in essere tutte quelle attività, distinte dal comportamento dovuto da quest’ultimo, necessarie affinché egli possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio (Sez. 1, n. 25554 del 12.10.2018; Sez. 1, n. 28160 del 24.11.2017).
In tema di appalto di opere pubbliche, fin dall’entrata in vigore del d.m. 29.5.1895 n. 257, nel caso di illegittima sospensione dei lavori sono dovuti all’appaltatore a titolo risarcitorio ed in via automatica e presuntiva (quindi anche se il danno non è provato) le spese generali e gli utili non conseguiti, ove il committente, con il proprio comportamento, ne abbia determinato l’aggravio, essendo tali voci inerenti all’azienda e allo stesso impianto del cantiere (Sez. 1, n. 14779 del 10.7.2020).
Da ultimo, come si è detto, si è ribadito che, nel caso di illegittima sospensione dei lavori, sono dovuti all’appaltatore a titolo risarcitorio ed in via automatica e presuntiva gli utili non conseguiti e le spese generali, ove il committente, con il proprio comportamento, ne abbia determinato un aggravio, considerando che l’art. 34 del d.P.R. n. 554 del 1999 prevede per tale voce il 10% del prezzo dell’appalto (Sez. 1, n. 27690 del 2.10.2023).
Non coglie quindi nel segno il riferimento alla mancata presenza dei mezzi in cantiere, operato dalla Corte d’appello, potendo tale assenza escludere, semmai, la spettanza dell’ammortamento ex art. 25 d.m. 145/2000 (applicabile ratione temporis alla fattispecie), ma non certo le spese generali e gli utili non conseguiti, in forza della medesima norma.
Con la seconda parte del motivo la ricorrente lamenta la mancata attribuzione degli interessi di mora da parte della Corte di appello che ha ritenuto il suo terzo motivo inammissibile perché meramente assertivo e non attingente la ratio decidendi del Tribunale gravato.
17. La censura è fondata.
Il Tribunale aveva riconosciuto solamente gli interessi legali, la ricorrente con il terzo motivo aveva preteso l’applicazione dei maggiori interessi moratori previsti dall’art.30 del d.m. 145 /2000 e non doveva certamente essere allegato e provato un maggior danno, come implicitamente sembrerebbe richiedere la Corte di appello.
Il citato art.30 infatti prevede:
« Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell’art. 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell’art. 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall’art. 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, del codice civile ».
La misura del tasso di interesse di mora da applicare è fissata per il periodo 1 gennaio 2001 – 31 dicembre 2001 all’8 per cento dall’articolo unico del d.m. 3 aprile 2001; per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2002 al 7,25% dall’articolo unico del d.m. 31 luglio 2002; per il periodo 1 gennaio 2003-31 dicembre 2003 al 7,375 % dall’articolo unico del d.m. 19 marzo 2003; per il periodo 1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2004 al 7,125% dall’articolo unico del d.m. 12 marzo 2004; è confermata per il periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2005 al 7,125 % dall’articolo unico del d.m. 12 aprile 2005; e da ultimo è fissata per il periodo 1° gennaio 2006 31 dicembre 2006 al 5,35 % dall’articolo unico del d.m. 12 maggio 2006.
L’affermazione della Corte territoriale, secondo cui il motivo di appello non attingerebbe la ratio decidendi , è evidentemente infondata, atteso che il terzo motivo, indicato nel ricorso, era diretto proprio a contestare, specificamente, la quantificazione degli interessi e la spettanza degli interessi moratori.
Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., il RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.100 cod.proc.civ. in punto interesse ad agire e sostiene l’erroneità della riqualificazione del contenuto dell’atto del 2004 compiuta dai giudici di merito, in contrasto con la confessione proveniente da controparte.
Il motivo è inammissibile, innanzitutto, perché la sentenza impugnata non ha affatto violato l’art.100 cod.proc.civ. avendo ritenuto che la GSM fosse legittimata in virtù di una accertata cessione del credito.
In secondo luogo – e nella realtà- il RAGIONE_SOCIALE intende mettere in discussione l’interpretazione del contratto stipulato con atto del AVV_NOTAIO del 30.7.2004, che, secondo entrambi i giudici del
merito, configurava una cessione di crediti e non una cessione di ramo aziendale.
Tale censura è stata prospettata in modo del tutto generico.
Il motivo infatti, a tutto concedere, prospetta la violazione dei canoni ermeneutici in modo del tutto generico e svincolato da specifici passaggi della sentenza impugnata in cui l’uno o altro criterio interpretativo sarebbe stato violato o mal applicato e scivola perciò inevitabilmente in una censura di merito, con la quale si rimprovera alla Corte territoriale di aver adottato una interpretazione del contratto diversa da quella sostenuta dalla parte ricorrente. L’opera dell’interprete mira a determinare una realtà storica ed obiettiva, ossia la volontà delle parti espressa nel contratto, e pertanto costituisce accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 cod.civ. e segg., oltre che per vizi di motivazione nella loro applicazione. Perciò, per far valere la violazione di legge, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali asseritamente violati; di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, non è idonea la mera critica del convincimento espresso nella sentenza impugnata mediante la mera contrapposizione d’una difforme interpretazione, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità ( ex multis , Sez. 3, n. 13603 del 21.5.2019; Sez. 3, n. 11254 del 10.5.2018; Sez. 1, n. 29111 del 5.12.2017; Sez. 3, n. 28319 del 28.11.2017; Sez. 1, n. 27136
del 15.11.2017; Sez. 2, n. 18587, del 29.10.2012; Sez. 6-3, n. 2988, del 7.2.2013).
La denunzia della violazione dei canoni legali in materia d’interpretazione del contratto non può costituire lo schermo, attraverso il quale sottoporre impropriamente al giudizio di legittimità valutazioni che appartengono in via esclusiva al giudizio di merito (Sez.2, n.30686 del 25.11.2019); non è quindi certamente sufficiente la mera enunciazione della pretesa violazione di legge, volta a rivendicare il risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, ma è necessario, per contro, individuare puntualmente e specificamente il canone ermeneutico violato, correlato al materiale probatorio acquisito.
Infine l’interpretazione in questione è assistita da doppia pronuncia conforme dei giudizi del merito agli effetti preclusivi di cui all’art.348 -ter , comma 5, cod.proc.civ.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2947 cod.civ. perché si verteva in tema di credito risarcitorio soggetto a prescrizione quinquennale.
Il motivo è del tutto generico e non tiene affatto conto che il credito risarcitorio in questione aveva origine contrattuale ed era pertanto soggetto alla prescrizione ordinaria di cui all’art.2946 cod.civ. (Sez. L, n. 31922 del 28.10.2022; Sez. 6 – 3, n. 38588 del 06.12.2021; Sez. L, n. 13997 del 15.6.2007; Sez. 3, n. 2656 del 8.2.2006; Sez. L, n. 1550 del 26.1.2006; Sez. L, n. 13717 del 22.7.2004)
Per le ragioni esposte il ricorso incidentale condizionato deve essere rigettato e il ricorso principale deve essere accolto in entrambi i motivi; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte di
appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione