SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 610 2025 – N. R.G. 00000360 2020 DEL 30 01 2025 PUBBLICATA IL 30 01 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr.ssa NOME COGNOME Presidente rel.
dr.ssa NOME COGNOME Consigliera
dr.ssa NOME COGNOME Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 360/20, posta in deliberazione all’udienza del 17 ottobre 2024 e vertente
TRA
(Avv. NOME COGNOME)
PARTE APPELLANTE
E
( Avv. NOME COGNOME)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 23987/19 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 23987/19 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da avverso il precetto notificatogli da per la somma di € 36.817,94, a titolo di canoni di locazione (oggetto del decreto ingiuntivo n. 16449/15), ha dichiarato il diritto della creditrice a procedere in via esecutiva limitatamente alla quota del 50% e ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni che seguono: ‘ Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello adita, per i motivi esposti in narrativa: a)preliminarmente sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata con il presente atto; b) nel merito, in totale riforma della Sentenza n. 23987/2019 pubblicata il 16.12.2019 (R.G. 6517/2016), non notificata, emessa dal Giudice Dott.ssa NOME COGNOME del Tribunale di Roma Quarta sezione Civile il 13.12.2019, rigettare le domande proposte nell’atto di opposizione al precetto dall’opponente in quanto l’asserita transazione che egli invoca non esiste; c) nel merito, dato atto della mancata opposizione del decreto ingiuntivo n. 16449/2015 nel termine di legge, in riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande proposte nell’atto di opposizione a precetto dall’opponente d) condannare l’appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, oltre CPA, IVA e 15% a titolo di spese generali; e) condannare inoltre l’odierno appellato a pagare la somma che codesta On.le Corte di Appello riterrà congrua ai sensi dell’art. 96 terzo comma c.p.c. visto il grave danno creato dal sig. nei confronti della sig.ra (sia di natura psicologica stanti le patologie da cui è affetta,sia di natura economica per le ingenti spese legali sostenute), per l’abuso e la strumentalità del procedimento di opposizione a precetto azionato’.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito che ha eccepito l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese del grado.
Con provvedimento emesso all’udienza del 5 maggio 2020 la Corte ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza gravata, attesa la natura dichiarativa della pronuncia.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell’udienza di trattazione scritta fissata per il 17 ottobre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all’impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto l’opposizione proposta da avverso il precetto notificato da che ha posto in esecuzione il decreto ingiuntivo n. 16449/15 ottenuto, unitamente alla figlia , per la somma di € 8.090.00 a titolo di canoni scaduti (oltre a quelli maturati successivamente al provvedimento di convalida dello sfratto per morosità) relativi alla locazione dell’appartamento sito in Roma, INDIRIZZO; in particolare, l’attore ha eccepito di avere raggiunto una transazione con la , con conseguente estinzione del credito anche con riguardo alla posizione della
Il Tribunale ha accolto parzialmente l’opposizione sul presupposto che il decreto ingiuntivo individua, quali locatrici e creditrici, e senza vincolo di solidarietà attiva, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1304 comma 2 c.c.; per l’effetto, ha sancito il diritto dell’opposta ad agire in via esecutiva nei confronti del nei limiti del 50% del credito consacrato nel titolo esecutivo.
L’appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni sopravvenute che saranno di seguito esposte.
In sede di impugnazione, la parte appellante ha concentrato le proprie censure sulla falsità (accertata dal Giudice per le indagini preliminari) della sottoscrizione apposta da in calce alla transazione posta dal a base dell’opposizione a precetto, ma non ha impugnato la statuizione del giudice di primo grado secondo cui il credito portato dal decreto ingiuntivo non è connotato da solidarietà attiva, cosicché l’appellante – a prescindere dalla validità o meno della transazione asseritamente intercorsa con l’altra locatrice – non può pretendere più del 50% del credito, ossia la sola quota di sua pertinenza.
Su tale capo della decisione si è formato, quindi, un giudicato interno, restando di conseguenza del tutto irrilevante l’accertamento dell’autenticità o meno della transazione, in quanto il Tribunale – disattendendo l’impostazione difensiva assunta in primo grado dal (che sul punto non ha spiegato appello incidentale) – ha definitivamente accertato che il dedotto accordo intercorso con la non spiegherebbe comunque effetto nei confronti della e che quest’ultima, per previsione contrattuale, ha diritto solo alla metà del canone.
Successivamente alla proposizione dell’appello, la ha posto in esecuzione il titolo, la cui efficacia non era stata sospesa, e ha avviato nei confronti del l’esecuzione presso terzi per l’intero ammontare del credito, che ha ottenuto in assegnazione; il – in virtù della pronuncia gravata in questa sede – ha agito in sede monitoria per ottenere la restituzione del 50% delle somme indebitamente conseguite dalla locatrice e ha ottenuto dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 6766/ 2020 per l’importo di € 18.090,35; avverso il citato decreto ingiuntivo la ha proposto opposizione, che si è conclusa con la sentenza n. 15598/2021 (depositata nel presente giudizio in sede di comparsa conclusionale) con la quale il Tribunale di Roma ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal conduttore.
Si legge nella citata sentenza che l’opposizione proposta dalla è fondata in quanto ‘ è stato allegato in atti il contratto di locazione e gli atti del procedimento di convalida di sfratto da cui può ricavarsi che l’odierna ricorrente fosse la usufruttuaria dell’immobile, locatrice, con la madre dell’immobile. Orbene qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da più locatori ciascuno di
essi è tenuto nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, sicché, conformemente al principio stabilito dall’articolo 1294 c.c., le obbligazioni che ad essi fanno capo sono unificate dal vincolo della solidarietà attiva che non determina però la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati ‘.
La sentenza n. 15598/21 non è stata impugnata e ha statuito, quindi, con efficacia di giudicato che la quale locatrice e usufruttuaria del bene locato, ha diritto a percepire l’intero canone di locazione.
Sussiste, dunque, un contrasto con il giudicato formatosi nella sentenza impugnata in questa sede, ove è affermato il principio contrario secondo cui non sussiste la solidarietà attiva tra le due locatrici.
Sul punto, l’appellato ha avuto l’opportunità di interloquire in sede di memoria di replica, ma lo stesso si è limitato a ribadire le considerazioni espresse nei precedenti scritti difensivi e ad affermare che la Corte può discostarsi dalla sentenza n. 15598/21, senza controdedurre sul decisivo aspetto del contrasto di giudicati.
Al riguardo, soccorre l’orientamento consolidato e da ultimo ribadito della Corte di Cassazione secondo cui (Cass. 2462/24) ‘ in caso di contrasto tra giudicati, al fine di stabilire quale fra due giudicati debba prevalere, occorre fare ricorso al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale sul primo, salvo che la sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione ‘ (Cass. 2462/24).
Ne consegue che vale il principio dettato dal Tribunale con la sentenza n. 15598/21 e che, per l’effetto, l’opposizione a precetto proposta da deve essere respinta, sussistendo il diritto di ad agire per l’intero credito.
In conclusione, in accoglimento dell’appello, l’opposizione a precetto proposta da deve essere respinta.
L’esito del giudizio e la circostanza che la questione è stata interpretata in modi diversi, dando luogo a giudicati contrastanti, consente di confermare la compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale e di adottare analogo provvedimento nella presente fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 23987/19 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
1)
rigetta l’opposizione a precetto proposta da
compensa le spese del grado.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
La Presidente
Dr.ssa NOME COGNOME