Contraffazione di marchio: la tutela del brand nel settore fitness
Nel dinamico mondo del commercio moderno, la contraffazione di marchio rappresenta una minaccia costante per le imprese che investono nella propria identità e reputazione. Recentemente, il Tribunale di Venezia si è pronunciato su un caso emblematico che ha visto contrapposti una società storica nel settore dell’abbigliamento sportivo e un noto influencer, fornendo importanti chiarimenti sulla protezione dei segni distintivi e sulla lotta alla concorrenza sleale.
Il conflitto tra identità aziendale e influencer marketing
La vicenda nasce dall’iniziativa di una società (Parte_1) e del suo titolare, licenziatari di un marchio figurativo registrato nel 2017. I ricorrenti hanno lamentato come un influencer (CP_1), con il quale era intercorsa una precedente collaborazione, avesse introdotto sul mercato una linea di prodotti con marchi estremamente simili a quelli della ricorrente. La contestazione riguardava non solo l’aspetto grafico (l’immagine di un serpente e scritte circolari), ma anche l’uso di un dominio internet e di una denominazione sociale idonei a generare confusione nel pubblico dei consumatori.
Le resistenti hanno cercato di difendersi eccependo la mancanza di validità della procura e sostenendo che il termine utilizzato nel marchio fosse di uso comune nel settore fitness, privo quindi di reale capacità distintiva. Hanno inoltre vantato un presunto pre-uso del segno legato allo pseudonimo dell’influencer.
La decisione del Tribunale di Venezia
Il Giudice ha rigettato le eccezioni preliminari e ha accolto le istanze della società ricorrente. Un punto fondamentale della decisione riguarda la sanabilità dei difetti di procura: grazie alla recente riforma Cartabia, è possibile regolarizzare la rappresentanza legale anche in corso di causa, garantendo la prosecuzione del giudizio.
Entrando nel merito, il Tribunale ha confermato che la contraffazione di marchio sussiste quando vi è un’evidente similitudine visiva, fonetica e concettuale tra i segni. Nel caso specifico, la combinazione di elementi grafici e testuali è stata ritenuta idonea a indurre in errore il consumatore medio, il quale potrebbe erroneamente associare i prodotti dell’influencer a quelli della società ricorrente.
Le motivazioni
Le ragioni che hanno portato all’accoglimento del ricorso risiedono principalmente nel riconoscimento della forza del marchio anteriore. Il Tribunale ha stabilito che l’accostamento di termini non descrittivi rispetto al prodotto (capi di abbigliamento) conferisce al segno una forte capacità distintiva. Non rileva, ai fini del giudizio, che il marchio della resistente non venisse utilizzato in forma circolare da tempo; ciò che conta è il raffronto tra i segni così come registrati.
Inoltre, è stata ravvisata la concorrenza sleale confusoria. Il fatto che le parti si rivolgano allo stesso mercato e alla stessa clientela aggrava il rischio di pregiudizio economico per la ricorrente, giustificando l’emissione di un provvedimento cautelare urgente per evitare la perdita di quote di mercato.
Le conclusioni
Il provvedimento si conclude con l’inibitoria totale per la parte resistente dall’utilizzare i marchi contestati, la dicitura simile come denominazione sociale e il nome a dominio associato. Il Giudice ha inoltre ordinato la rimozione del segno da ogni materiale pubblicitario e dalle pagine social, imponendo una penale di 50 euro per ogni giorno di ritardo e di 100 euro per ogni singola violazione futura. Questa decisione ribadisce che la tutela della proprietà industriale prevale anche sulla popolarità digitale, proteggendo gli investimenti delle imprese contro manovre commerciali parassitarie.
Cosa si rischia se si utilizza un marchio troppo simile a uno già registrato?
Si rischia un ordine di inibitoria immediata, l’obbligo di ritirare i prodotti dal mercato e dal web, e il pagamento di penali pecuniarie per ogni giorno di ritardo o violazione successiva.
Un influencer può usare il proprio pseudonimo se questo è simile a un marchio esistente?
No, se lo pseudonimo viene utilizzato come marchio per prodotti affini e genera rischio di confusione con un marchio registrato anteriormente, prevale la tutela della proprietà industriale del primo registrante.
È possibile correggere un errore nella firma della procura legale durante la causa?
Sì, secondo la riforma del 2022, il difetto di sottoscrizione della procura può essere sanato producendo un nuovo documento valido, senza che questo pregiudichi l’azione legale già avviata.