Contraffazione brevettuale: il limite tra validità e violazione
Il tema della contraffazione brevettuale rappresenta uno dei campi più complessi della tutela della proprietà industriale. Una recente sentenza del Tribunale Specializzato in materia di impresa ha affrontato un caso emblematico riguardante tasselli ad espansione bi-materiale, offrendo importanti chiarimenti sul rapporto tra la validità di un titolo e l’effettiva interferenza con prodotti concorrenti.
I fatti del caso
La controversia è nata dall’azione di una nota società straniera, titolare di brevetti europei relativi a un innovativo tassello ad espansione. L’azienda accusava due produttori italiani di aver immesso sul mercato prodotti che violavano le proprie privative industriali. In particolare, il cuore del brevetto risiedeva in un sistema a due manicotti che, grazie a una specifica “superficie di scorrimento”, permetteva al tassello di aprirsi e bloccarsi efficacemente anche in materiali cavi.
Le società convenute si difendevano eccependo la nullità dei brevetti per mancanza di novità e altezza inventiva, citando modelli precedenti già noti nel settore. Sostenevano, inoltre, che il loro prodotto funzionasse secondo principi meccanici differenti e che dunque non vi fosse alcuna interferenza.
Analisi della contraffazione brevettuale
Il Tribunale, supportato da una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), ha analizzato minuziosamente le rivendicazioni dei brevetti. Un punto centrale è stato il confronto con un’anteriorità specifica (denominata D9) che la Corte tedesca aveva precedentemente ritenuto distruttiva della novità in un giudizio parallelo. Tuttavia, i giudici italiani hanno dissentito dalla visione estera, rilevando che nei brevetti in esame la “superficie di scorrimento” era una caratteristica strutturale deliberata e non un mero effetto collaterale della deformazione dei materiali.
Nonostante la conferma della validità dei brevetti, l’indagine sulla contraffazione brevettuale ha portato a risultati diversi. Per configurare la violazione, è necessario che il prodotto contestato riproduca integralmente tutti gli elementi descritti nella rivendicazione indipendente.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto della domanda di contraffazione risiedono nella differenza meccanica tra i prodotti. Il Tribunale ha osservato che nel tassello dei convenuti non avveniva un vero e proprio “slittamento” tra i due componenti plastici. Mentre nel brevetto dell’attrice la superficie di scorrimento è essenziale per permettere ai manicotti di muoversi l’uno rispetto all’altro e creare l’espansione, nel prodotto contestato i componenti rimanevano vincolati da “cinture” alle estremità. L’apertura del tassello concorrente avveniva per semplice divaricazione e piegamento mediano, una modalità che i giudici hanno ritenuto non interferente con la specifica soluzione tecnica brevettata.
Le conclusioni
Le conclusioni della sentenza hanno portato a una vittoria parziale per entrambe le parti. Da un lato, l’attrice ha visto confermata la validità dei propri titoli brevettuali contro l’attacco di nullità. Dall’altro, i convenuti sono stati assolti dalle accuse di violazione e dalle pesanti richieste risarcitorie. In termini di spese processuali, data la soccombenza reciproca (validità confermata ma contraffazione esclusa), il Tribunale ha disposto una compensazione parziale, ponendo a carico dell’attrice solo il 30% delle spese di lite delle controparti.
Cosa accade se un brevetto è dichiarato valido ma non violato?
Il titolare del brevetto mantiene i propri diritti di esclusiva sul mercato, ma non può ottenere risarcimenti o inibitorie contro l’azienda citata, poiché il prodotto di quest’ultima è considerato tecnicamente differente da quello protetto.
Il giudizio di un tribunale estero sulla nullità di un brevetto vincola il giudice italiano?
No, le decisioni dei tribunali esteri sulle frazioni nazionali dei brevetti europei non hanno autorità di giudicato in Italia, sebbene i loro contenuti motivazionali possano essere presi in considerazione dal giudice come elementi di valutazione.
Come si stabilisce se un prodotto costituisce contraffazione di un brevetto?
Si confronta il prodotto con le rivendicazioni del brevetto; la contraffazione sussiste solo se il prodotto riproduce tutti gli elementi tecnici essenziali descritti nella rivendicazione indipendente, sia letteralmente che per equivalenti.