Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17834 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17834 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 12702 – 2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Torino, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che disgiuntamente e congiuntamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -p.P_IVA.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE
avverso l ‘ordinanza dei 20.2/12.3.2019 della Corte d’Appello d i Torino, udita la relazione nella camera di consiglio del 19 giugno 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con ricorso ex artt. 54 d.P.R. n. 327/2001 e 29 d.lgs. n. 150/201 1 l’ ‘RAGIONE_SOCIALE conveniva dinanzi alla Corte d’Appello di Torino l a ‘RAGIONE_SOCIALE , così proponendo opposizione avverso la determinazione dell’indennità di occu pazione temporanea di aree non soggette ad esproprio.
Esponeva che nel corso dei lavori del lotto n. 5 del l’autostrada RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE aveva temporaneamente occupato talune particelle di terreno di proprietà della convenuta (cfr. ordinanza impugnata, pag. 2) , particelle poi – eccezion fatta per la porzione di mq. 2.372, parte del mappale n. 838 ed oggetto di definitiva espropriazione – restituite il 30.4.2013, il 5.8.2013 ed il 18.2.2014 (cfr. ordinanza impugnata, pag. 3) .
Esponeva che aveva fatto luogo ai sensi del 1° co. dell’art. 50 del d.P.R. cit. all’offerta dell’indennità di occupazione temporanea, determinata in euro 112.637,91 (cfr. ordinanza impugnata, pag. 3) , e che la società convenuta non aveva inteso accettarla (cfr. ordinanza impugnata, pag. 3) .
Esponeva che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva richiesto la determinazione in via definitiva dell’indennità di occupazione temporanea (cfr. ordinanza impugnata, pag. 3) e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva determinato l’indennità nella misura, a mq., di euro 5,0208, pari ad 1/12 di euro 60,25, dando atto dell’impossibilità di computo dell’importo complessivo , giacché la
documentazione acquisita forniva elementi contrastanti (cfr. ordinanza impugnata, pag. 3) .
Esponeva quindi che la quantificazione dell’indennità nella misura operata dalla RAGIONE_SOCIALE a vario titolo non era da reputare corretta (cfr. ordinanza impugnata, pag. 3) .
Chiedeva quantificarsi l’indennità di occupazione temporanea nella misura di euro 112.637,91, ossia nella misura offerta ai sensi dell’art. 50, 1° co., d.P.R. cit. (cfr. ordinanza impugnata, pag. 2) .
Si costituiva la ‘ RAGIONE_SOCIALE
Instava per il rigetto dell’opposizione (cfr. ordinanza impugnata, pag. 5).
Con ordinanza dei 20.2/12.3.2019 la Corte d’Appello di Torino, dato atto che la ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ aveva chiesto all’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ il pagamento dell’indennità determina ta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr. ordinanza impugnata, pag. 3) , ‘ rigetta il ricorso e, per l’effetto, dichiara tenuta e condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di indennità di occupazione, € 112.637,91 ‘ (così ordinanza impugnata, pag. 10) ; altresì, condannava l’opponente a rimborsare a controparte le spese di lite.
Evidenziava la Corte di Torino che, ai fini della determinazione del valore venale dei terreni per cui era controversia, erano senz’altro da recepire gli esiti della c.t.u. disposta nell’ambito del giudizio d a essa corte definito con sentenza in data 9.7.2015 (cfr. ordinanza impugnata, pag. 6) .
Evidenziava quindi che alla stregua degli esiti della richiamata consulenza l’importo spetta nte alla ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ sarebbe stato maggiore rispetto a quello
ex art. 50, 1° co., d.P.R. cit. indicato dalla s.RAGIONE_SOCIALE.a. opponente (cfr. ordinanza impugnata, pagg. 3 e 8) .
Evidenziava al contempo che, pur ad applicare il valore a mq. indicato dall’ opponente, il valore finale sarebbe stato superiore a quello determinato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr. ordinanza impugnata, pag. 9) .
Avverso tale ordinanza la ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso , contenente ricorso incidentale articolato in un unico motivo; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale con il favore delle spese.
La ricorrente ha depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria la controricorrente.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Deduce che l’impugnata ordinanza non contiene alcun riferimento alla circostanza per cui l’importo di euro 112.637,91 indicato da controparte costituisce l’indennità annua non già l’indennità dovuta per l’intero periodo di occupazione temporanea (così ricorso, pag. 9) .
Deduce che l’impugnata ordinanza non contiene alcun riferimento né alla circostanza per cui l’indennità complessiva è stata determinata da ‘RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ , al termine del periodo di occupazione, nella misura di euro 497.688,56, ovvero in misura nettamente superiore a quella di cui la stessa controparte ha invocato il riscontro , né alla circostanza per cui l’indennità complessiva sulla scorta del parametro stabilito dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stata determinata in euro 1.002.801,14 (cfr. ricorso, pag. 10) .
Deduce che l’impugnata ordinanza non ha rilevato che essa ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ , ‘non propo nendo domande riconvenzionali, aveva dimostrato di accettare, come in effetti aveva accettato, il parametro di liquidazione fissato dalla RAGIONE_SOCIALE‘, tant’è che si era limitata a sollecitare il rigetto dell’ avversa opposizione (cfr. ricorso, pag. 11) .
Con il secondo motivo la ricorrente den uncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Deduce che nella tabella inserita nell’ordinanza non sono riportati i valori acclarati dal c.t.u. nominato nell’analogo giudizio definito dalla Corte di Torino con la sentenza in data 9.7.2015 bensì i valori riportati nella tabella riprodotta nel ricorso in opposizione di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (così ricorso, pag. 14) .
Deduce che da tanto scaturisce l’insuperabile contraddittorietà della motivazione dell’impugnata ordinanza (così ricorso, pag. 14) .
Con il terzo motivo la ricorrente den uncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., il vizio di ultrapetizione.
Deduce che la Corte di Torino ha fatto confusione in ordine alla posizione sostanziale e processuale delle parti in lite ed in ordine all’oggetto del giudizio (così ricorso, pagg. 15 – 16) .
Con il quarto motivo la ricorrente den uncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 156 cod. proc. civ.
Deduce che l’operazione di ricalcolo dell’indennità cui la Corte di Torino ha fatto luogo, è viziata da numerosi errori che inficiano il risultato finale (così ricorso, pag. 16) .
Deduce che la corte d’appello, peraltro, ha omesso l’indicazione di mq. 15.145 del mappale n. 147 del foglio 33 (cfr. ricorso, pag. 17) .
Con il quinto motivo la ricorrente den uncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della decisione ai sensi degli artt. 112 e 156 cod. proc. civ.
Deduce che la Corte di Torino ha reputato infondata la domanda di ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ‘in tal modo considerando valida la determinazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ (così ricorso, pag. 20) , e però ha in dispositivo condannato la resistente-opposta , cioè essa ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, al pagamento in favore della ricorrenteopponente, cioè di ‘RAGIONE_SOCIALE‘, della somma di euro 112.637,91, ossia della minor somma cui controparte pretende di commisurare l’ indennità di occupazione temporanea (così ricorso, pag. 20) .
Deduce che in tal guisa la Corte di Torino è incorsa in una insuperabile contraddizione (cfr. ricorso, pag. 21) .
Con l’unico motivo la ricorrente incidentale den uncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.
Deduce che la Corte di Torino, benché abbia accolto la propria opposizione, ingiustificatamente l’ha condannata alle spese del giudizio di opposizione.
I motivi tutti del ricorso principale sono evidentemente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso i medesimi motivi sono fondati e meritevoli di accoglimento nei termini che seguono; il loro buon esito assorbe la disamina del motivo di ricorso incidentale.
Va debitamente premess a l’elabora zione di questa Corte.
In materia di espropriazione per pubblica utilità, il giudizio di opposizione alla stima dell’indennità non si configura come un giudizio di impugnazione dell’atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul rapporto, che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma è diretto a stabilire il ‘ quantum ‘ dell’indennità, effettivamente dovuto, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia.
Il surriferito principio va coordinato con quello della domanda, ragion per cui, in presenza di stima definitiva, il giudizio di opposizione può concludersi con una statuizione più favorevole all’opponente (espropriato) , ma non può determinare un importo minore, a meno che non vi sia domanda in tal senso da parte dell’espropriante, il quale, ove convenuto nel giudizio, deve osservare le forme e i termini della domanda riconvenzionale, in quanto aziona una contropretesa che va oltre il rigetto della domanda principale (cfr. Cass. 28.2.2006, n. 4388; Cass. 13.1.2011, n. 716; Cass. (ord.) 5.8.2022, n. 24355, secondo cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il giudizio di opposizione alla stima non ha carattere impugnatorio, ma introduce un giudizio ordinario di cognizione sul
rapporto, volto all ‘ accertamento del ‘quantum’ effettivamente dovuto, sicché, in ossequio al principio della domanda, in presenza di una stima definitiva, non può procedersi ad una determinazione dell ‘ indennità ‘ in peius ‘ per l ‘ espropriato, a meno che l ‘ espropriante non formuli domanda riconvenzionale) .
14. La trasposizione, mutatis mutandis , dei surriferiti principi nel caso di specie, caso in cui opponente ex artt. 54 d.P.R. n. 327/2001 e 29 d.lgs. n. 120/2011 è stata l’espropriante, ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, induce senz’altro ai rilievi seguenti.
La Corte di Torino avrebbe senza dubbio potuto (in accoglimento della pretesa azionata dall’opponente ‘RAGIONE_SOCIALE‘) determinare l’indennità di occupazione temporanea (per le aree non soggette ad esproprio) in misura inferiore a quella quantificata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di Torino avrebbe senza dubbio potuto determinare l’indennità di occupazione temporanea (per le aree non soggette ad esproprio) in misura superiore a quella quantificata dalla RAGIONE_SOCIALE, se vi fosse stata opposizione riconvenzionale de lla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, opposizione che evidentemente non vi è stata, siccome la stessa corte d’appello ha dato atto che la RAGIONE_SOCIALE aveva accetta to la determinazione dell’indennità operata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr. ordinanza impugnata, pag. 9) .
Nondimeno, la Corte di Torino, nella specie, h a acclarato che l’indennità di occupazione temporanea e sulla scorta dei parametri stabiliti nel parallelo giudizio definito con la sentenza in data 9.7.2015 e sulla scorta dei parametri indicati dalla difesa di parte opponente (‘anche a voler applicare il parametro indicato dalla difesa di parte opponente’: così ordinanza impugnata, pag. 9) ,
sarebbe stata superiore a quella stabilita dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (‘anche a voler seguire tale linea argomentativa, il risultato sarebbe comunque economicamente più gravoso di quello cui la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è pervenuta in forza della valutazione (contestata in questa sede) ed accettata da RAGIONE_SOCIALE‘: così ordinanza impugnata, pag. 9) .
Ed in maniera del tutto incongrua, pur facendo luogo al rigetto dell’opposizione dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ha quantificato l’indennità di occupazione temporanea in misura corrispondente a quella (minore) – euro 112.637,91 – offerta dalla medesima opponente-espropriante ai sensi del 1° co. dell’art. 50 d.P.R. n. 327/2001 e, per giunta, ha condannato al pagamento la resistente-opposta-espropriata (cfr. ordinanza impugnata, pag. 3) .
Ben vero, la surriferita incongruenza fornisce pieno riscontro, sì, della censura segnatamente veicolata dal quinto motivo del ricorso principale.
E, tuttavia, è di più ampio spettro, giacché -pur a prescindere dai summenzionati primi due profili di contestazione veicolati dal primo motivo di ricorso -mette, così come ha rimarcato la ricorrente, ‘in evidenza l’intrinseca ed insanabile contraddizione del procedimento logico decisionale della Corte d’Appello’ (così memoria della ricorrente, pag. 9) .
15. In tal guisa questa Corte non può che disattendere i rilievi della controricorrente, secondo cui si sarebbe al cospetto di un errore materiale, di una mera omissione, emendabile nelle forme degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. (cfr. controricorso, pagg. 13 -14; cfr. memoria della controricorrente, pag. 4) .
16. Nella specie, infatti, si è al cospetto di un contrasto insanabile, idoneo a determinare la nullità dell ‘impugnata ordinanza ai sensi degli artt. 156 e 360 n.
4 cod. proc. civ., siccome il medesimo provvedimento, in realtà, né consente la lineare individuazione del concreto comando giudiziale né rende possibile la lineare ricostruzione della statuizione della corte distrettuale attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo (cfr. Cass. 11.7.2014, n. 15990; Cass. 2.7.2007, n. 14966) .
Nella specie, dunque, si esula dagli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., siccome il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all ‘ art. 287 cod. proc. civ. è esperibile per ovviare -il che non è nel caso de quo – ad un difetto di corrispondenza fra l ‘ ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, difetto di corrispondenza dunque che in alcun modo ha da incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 11.8.2020, n. 16877; Cass. 26.9.2011, n. 19601, secondo cui deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all ‘ atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ‘ ictu oculi ‘ ) .
17. In accoglimento nei termini surriferiti dei motivi del ricorso principale l’ordinanza dei 20.2/12.3.2019 pronunciata dalla Corte d’Appello di Torino nel giudizio iscritto al n. 1771/2017 r.g. va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione.
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
18. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso principale, cassa l’ordinanza dei 20.2/12.3.2019, pronunciata dalla Corte d’Appello di Torino nel giudizio iscritto al n. 1771/2017 r.g. e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
dichiara assorbito il motivo di ricorso incidentale.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte