Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4798 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4798 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6669/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Curatore pro tempore ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALENA –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ope legis in ROMA INDIRIZZO
Oggetto: Pubblica amministrazione
R.G.N. 6669/NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 13/11/2025 CC
COGNOME, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO PALERMO n. 1749/2023 depositata il 17/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13/11/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIONOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1749/2023, pubblicata in data 17 ottobre 2023, la Corte d’appello di Palermo, nella contumacia dell’appellato RAGIONE_SOCIALE DELLA RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, ‘RAGIONE_SOCIALE‘) ha parzialmente accolto l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4133/2020 pubblicata in data 15 dicembre 2020.
Il RAGIONE_SOCIALE aveva ottenuto dal Tribunale di Palermo l’emissione, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, di un decreto ingiuntivo per il pagamento dell’importo di € 1.793.316,92, somma pretesa a saldo dell’attività di formazione professionale resa dalla stessa RAGIONE_SOCIALE nell’anno formativo 2003.
Proposta opposizione da parte dell”RAGIONE_SOCIALE il quale aveva dedotto l’insussistenza del credito azionato in ragione della mancata chiusura del procedimento di verifica della rendicontazione della spesa, con formale decreto e susseguente controllo della Ragioneria Centrale e, comunque, la sussistenza dei presupposti per compensare il preteso credito con quello restitutorio, di maggiore importo, spettante all’Amministrazione in forza dei provvedimenti di revoca di altri finanziamenti -il Tribunale di Palermo aveva accolto
l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo e condannando il RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio.
Il Tribunale aveva osservato, in primo luogo, che l’odierno ricorrente non aveva adempiuto all’onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della propria pretesa, non avendo prodotto la documentazione comprovante lo svolgimento delle prestazioni di cui aveva chiesto il pagamento.
Inoltre, il Tribunale aveva osservato che le note di revisione prodotte non erano idonee a dimostrare i risultati dell’attività svolta, come prescritto dall’art. 23, L.R. Sicilia n. 36/90, e neppure a integrare gli estremi del riconoscimento del debito con conseguente inversione dell’onere della prova in capo all’Amministrazione, trattandosi di atti sottoscritti da funzionari regionali privi del potere di impegnare la Regione Siciliana.
La Corte d’appello ha disatteso il motivo di gravame con il quale veniva censurata la statuizione di rigetto della domanda azionata in via monitoria, rilevando la nullità del contratto concluso tra le parti, in quanto non stipulato con la forma scritta ad substantiam prescritta per i contratti conclusi dalla pubblica Amministrazione.
La Corte d’appello, invece, ha ritenuto fondata la domanda ex art. 2041 c.c. formulata sempre dal RAGIONE_SOCIALE, ritenendo sussistente sia il requisito della sussidiarietà sia documentazione -non contestata dall’RAGIONE_SOCIALE che attestava lo svolgimento delle attività da parte della RAGIONE_SOCIALE.
Conseguentemente, la Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame, ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE della somma di € 364.371,00, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo ricorre RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso e ricorso incidentale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DELLA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALENA.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso principale è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, secondo comma, c.p.c.
Si censura la decisione della Corte d’appello di Palermo per aver rilevato d’ufficio una nullità che non era stata dedotta dall’odierna controricorrente e sulla quale non era stato precedentemente provocato il contraddittorio.
Argomenta la ricorrente che, qualora fosse stato stimolato il contraddittorio, avrebbe potuto svolgere le deduzioni che – in questa sede -vengono illustrate nel secondo motivo di ricorso.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1350 c.c. e della L.R. Sicilia n. 24/1976.
Argomenta, in particolare, il ricorso che nella specie il rapporto con la controricorrente non necessitava di essere instaurato in forma scritta ad substantiam , trattandosi di rapporto di servizio disciplinato dalla L.R. n. 24/1976 e non di un rapporto contrattuale.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
3.1. Occorre in primo luogo disattendere l’eccezione di inammissibilità del motivo, sollevata dal ricorso incidentale, sulla scorta dell’affermazione per cui il motivo sarebbe privo di autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato specificamente le ragioni che avrebbe dedotto in relazione alla questione rilevata d’ufficio, ove la stessa fosse stata sottoposta al contraddittorio delle parti , secondo l’orientamento espresso da questa Corte sul punto (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 21314 del 19/07/2023; Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 3543 del 06/02/2023).
È sufficiente, invero, osservare che tale indicazione è invece presente nel ricorso sub specie di secondo motivo di ricorso, il quale ben può valere ad integrare il primo, quale specificazione delle argomentazioni della parte, senza che possa ravvisarsi quel vizio che il ricorso incidentale intende invece ricondurre al fatto che -per usare la medesima espressione impiegata dalla parte (pag. 7 ricorso incidentale) -il primo motivo ‘si regge sulle gambe del la seconda censura’ .
La specifica scelta di articolazione del ricorso in due motivi, infatti, non vale ad elidere la circostanza risolutiva per cui il ricorrente ha, nel concreto, prospettato quella difesa la cui deduzione è stata invece preclusa dal mancato rispetto del divieto di decisioni della c.d. ‘terza via’, ora cristallizzato nell’art. 101 c.p.c.
3.2. Nel merito il motivo risulta fondato, dovendosi constatare che la Corte d’appello ha rilevato d’ufficio un profilo che costituiva non questione di mero diritto bensì questione mista di fatto e di diritto (cfr. Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 16915 del 24/06/2025; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 822 del 09/01/2024; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 22778 del 12/09/2019 nonché gli ulteriori precedenti di questa Corte richiamati in precedenza) senza tuttavia sottoporre il profilo al
contraddittorio delle parti, in tal modo incorrendo nella denunciata violazione dell’art. 101 c.p.c. , con conseguente nullità della sentenza impugnata.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento sia del secondo motivo , quanto al merito della questione, sia del motivo di ricorso incidentale, essendo la decisione impugnata integralmente travolta per effetto della sua nullità.
Per vero, quanto al ricorso incidentale, si impone infatti di osservare che secondo il comando nomofilattico di SS.UU. 33954/2023 la domanda di ingiustificato arricchimento, proponibile ove la diversa azione – sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, resa viceversa preclusa ‘ ove quest’ultima sia rigettata per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico ‘ , che è esattamente l’ipotesi in di samina.
Per tale ragione il giudice del rinvio dovrà rinnovare il giudizio di gravame provocando in primo luogo il necessario contraddittorio delle parti sulla questione già rilevata d’ufficio e, sulla base delle deduzioni che le parti medesime riterranno di svolgere, dovrà procedere ad una nuova valutazione del gravame proposto dall’odierno ricorrente .
Il ricorso deve quindi essere accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo motivo e del ricorso incidentale, e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, la quale provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo ed assorbito altresì il ricorso incidentale, cassa
l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, a lla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 13 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME