Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11651 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11651 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/05/2025
sul ricorso 1336/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresenta e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COMUNE DI COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso l ‘ordinanza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 4049/2022 depositata il 17/10/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE censura la sopra riportata ordinanza con la quale la Corte di appello di Napoli, adita dalla stessa con ricorso in opposizione alla stima operata dal Comune di Pignataro Maggiore all’atto di disporre l’acquisizione in sanatoria ai sensi dell’art. 42bis TUE di un fondo di proprietà della ricorrente già oggetto di occupazione e di trasformazione irreversibile, ha dichiarato inammissibile il proposto atto di impugnazione in ragione della rilevata assenza, operata ex officio ed in difetto di eccezioni di parti, agli atti del giudizio del relativo provvedimento, e ciò sull’assunto che «poiché, per quanto detto, deve ritenersi che il provvedimento di acquisizione sanante, come il provvedimento di esproprio, sia una condizione indispensabile affinché qualsiasi domanda volta ad ottenere la determinazione giudiziale dell’indennizzo dovuto a fronte del provvedimento ablativo possa essere esaminata nel merito, la sua mancanza può e deve infatti essere rilevata anche d’ufficio dal giudice cui una siffatta domanda sia stata rivolta, senza peraltro che la relativa questione debba essere preventivamente sottoposta alle parti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c.».
Ricorso della soccombente sulla base di tre motivi, seguiti pure da memoria e resistiti avversariamente da controricorso e memoria.
Requisitorie scritte del Procuratore Generale che ha chiesto accogliersi il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. per avere il decidente dichiarato inammissibile il
proposto atto di gravame in palese violazione dell’obbligo di promuovere il contraddittorio tra le parti sulla questione rilevata d’ufficio posta a fondamento della decisione, non avendo esso infatti assegnato alle medesime il termine, viceversa dovuto a mente dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., per il deposito delle memorie contenenti osservazioni sulla questione -è fondato e merita pertanto pieno ed integrale accoglimento, con l’effetto che, cassandosi perciò l’impugnata decisione, l’esame degli ulteriori motivi di ricorso può ritenersi assorbito.
Premesso, infatti, che, secondo quel che si insegna abitualmente «l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dall’art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un’attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese» ( ex plurimis , Cass., Sez. II, 19/01/2022, n. 1617), non è dubitabile che nella specie, attesa l’oggettiva rilevanza in fatto della questione rilevata officiosamente dal decidente -il che, per inciso, rende peregrino il richiamo a Cass. 35974/21, attinente alla diversa ipotesi dell’errata definizione del thema decidendendum o del thema probandum -sussistesse in capo al medesimo l’obbligo di attivare sulla stessa il confronto processuale, riservando la decisione ed assegnando nel contempo alle parti un termine per dar corso all’incombente mediante il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione. La Corte d’appello, declinando, viceversa, il proprio pronunciamento sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio processuale -ovvero rilevando la mancata presenza agli atti del giudizio del provvedimento a mezzo del quale aveva proceduto all’acquisizione in sanatoria del bene già di
proprietà della società ricorrente -è chiaramente incorsa nella violazione delle norme sopra rubricate, non avendo accordato alle parti, all’atto di operare ufficiosamente il rilievo della questione in parola, il termine per dar loro modo di interloquire su di essa ed, in particolare, per non aver consentito a parte ricorrente, in pregiudizio dell’interesse patrimoniale della stessa, di dimostrare l’insussistenza dell’impedimento di fatto posto a fondamento della decisione.
Risulta dunque indiscutibile la lesione arrecata al diritto di difesa delle parti ed inevitabile è la cassazione della decisione qui impugnata.
Accolto il primo motivo di ricorso dichiarati assorbiti i restanti motivi di ricorso e cassata l’ordinanza impugnata, la causa va rimessa al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi di ricorso; cassa l’impugnata decisione nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte di appello di Napoli, che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il