Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20259 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20259 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16776/2022 R.G. proposto da
:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE BARI ALDO COGNOME, rappresentata e difesa da ll’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI BARI n. 2140/2021 depositata il 7.1.2022, NRG 674/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/5/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME lettore presso l’Uni versità di Bari con contratto
a termine fin dall’anno accademico 1989/1990 ha ottenuto
sentenza passata in giudicato di accertamento della natura indeterminata ab origine del rapporto di lettorato.
Ha quindi stipulato transazione che, fino al 31.10.1994, le ha riconosciuto la retribuzione del professore non di ruolo di scuola media superiore.
Entrato in vigore il CCNL dei collaboratori ed esperti linguistici, l’Università le ha applica to il relativo trattamento economico, a dire della COGNOME peggiorativo.
La ricorrente, quindi, ha agito per sentir dichiarare il diritto a continuare a percepire la retribuzione di cui alla transazione o comunque una retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Bari, con sentenza 19852/2005, poi confermata dalla Corte d’Appello di quella stessa città con sentenza n. 1858/2007.
La Corte d’Appello affermava che non sussistevano sostanziali divergenze da rettificare ex art. 36 Cost. tra quanto stabilito nel contratto individuale e quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.
La S.C., con sentenza n. 5792/2013, disattendeva il ricorso per cassazione perché era mancata anche solo l’indicazione dell’importo cui assommassero le remunerazioni spettanti, sicché mancava riscontro dell’interesse ad agire.
La lavoratrice iniziava quindi un nuovo giudizio per sentir riconoscere il trattamento del ricercatore confermato a tempo definito, in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia e della normativa sopravvenuta.
Rigettata la domanda in primo grado, per preclusione da giudicato, ed appellata la sentenza del Tribunale, è accaduto quanto segue:
-è stata fissata udienza di discussione davanti alla Corte d’Appello di Bari al 16.11.2021;
-nel settembre 2021 è stata disposta la trattazione ‘cartolare’ , sempre per l’udienza di discussione del 16.11.2021, con termine
fino a 5 giorni prima per note contenenti le ‘sole istanze e conclusioni’;
-l’Università, mai prima costituitasi in appello, l’ha fatto solo il giorno dell’udienza cartolare;
-la Corte d’Appello ha rigettato de plano l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese in favore della controparte.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, seguiti dalla riproposizione delle domande non accolte dal giudice del merito e poi illustrati da memoria.
L ‘Università ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e 101 c.p.c., anche in relazione all’art. 436 c.p.c. ed all’art. 221, co. 4, del d.l. n. 34 del 2020 conv. in legge n. 77 del 2020.
Con esso si sostiene che, essendosi l’Università costituita (tardivamente) solo dopo lo spirare dei termini per il deposito delle note previste dal rito cartolare, la decisione della causa assunta immediatamente dalla Corte d’Appello, aveva precluso ad essa appellante ogni possibilità di controdedurre e difendersi rispetto alle argomentazioni avversarie e ciò nonostante fosse stato espressamente anche richiesto che, nel caso di costituzione tardiva della controparte, fosse concesso un termine a difesa.
Il terzo motivo, da trattare congiuntamente al primo, adduce la nullità del procedimento ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., sul presupposto che, nelle evenienze date, il termine di costituzione dell’appellato dovrebbe essere fissato al momento dello spirare del termine per le note finali.
Tra i diversi regimi che hanno caratterizzato nel tempo il sistema della trattazione c.d. cartolare dell’udienza qui in specifico rileva quello di cui all’art. 221, co. 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con mod. in legge n. 77 del 2020.
Esso prevedeva che « Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile ».
La narrativa della ricorrente, assistita dalla produzione dei corrispondenti documenti processuali del secondo grado di giudizio -il che esclude la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza -fa rilevare come, in esito al ricorso in appello ed alla fissazione dell’udienza di discussione, fu disposta, nella contumacia dell’appellata Università, la decisione delle forme c.d. cartolari di cui alla normativa sopra riportata.
Fu quindi disposto il termine per il deposito di note scritte, che è stato osservato solo dall’appellante, unica parte costituita nel processo fino a quel momento.
L’Università si è costituita tardivamente il giorno stesso fissato per l’udienza ‘cartolare’ e la Corte d’Appello ha deciso la causa nel merito, rigettando il gravame e condannando l’appellante al pagamento delle spese in favore della controparte.
4 . Va premesso che, tenendo l’udienza ‘cartolare’ ficta il luogo dell’udienza reale in presenza, la costituzione dell’Università lo stesso giorno in cui tale incombente è da aversi per tenuto (e che nel regime qui applicabile è la « data fissata per l’udienza », mentre nel regime del novellato art. 127ter c.p.c. è il giorno stesso della scadenza dei termini che « è considerato data di udienza a tutti gli effetti ») non può dirsi irrituale.
Si è infatti trattato di costituzione avvenuta prima del trattenimento ultimo della causa in decisione e la tardività rispetto ai termini di cui all’art. 436 c.p.c. ha il solo effetto di far incorrere la parte appellata nelle preclusioni proprie del rito, ma non di impedire le difese (Cass. 21 gennaio 1989, n. 350).
Né la norma speciale contiene previsioni che consentano di ritenere invalida un’attività di costituzione in giudizio nei cinque giorni (minimi) di dilazione prima del sopravvenire dell’udienza ficta, che illo tempore erano previsti o una costituzione all’udienza .
Ciò comporta la reiezione del terzo motivo di ricorso.
È però evidente che la causa è stata decisa senza che l’appellante fosse in condizioni di replicare alle difese così introdotte.
È vero che la visibilità telematica del deposito eseguito dall’appellata certamente vi era per la parte appellante, ma quando l’udienza si svolge non in presenza, non vi è certamente alcun obbligo, né onere di prestare attenzione ad una tale evenienza, quindi, non si può imputare alcunché all’appellante stessa.
Ed a ben vedere, anche una costituzione tardiva nel nuovo regime dell’art. 127 -ter c.p.c., quale introdotto dal d. lgs. n. 149 del 2022 e in parte qua tutt’oggi invariato, in cui il giorno dello spirare dei termini coincide con la data dell’udienza ficta , non potrebbe che avere analoghe conseguenze di sbilanciamento del contraddittorio, perché è cosa ben diversa organizzare repliche rispetto a parti già costituite e farlo rispetto a chi si costituisca proprio il giorno di
scadenza del termine di deposito delle note per la decisione, svolgendo difese.
In tutti tali frangenti, si realizza il rischio di alterazione del contraddittorio per ragioni afferenti al regime ‘cartolare’, che spetta al giudice salvaguardare attraverso i provvedimenti opportuni di rinvio utili ad assicurare lo svolgimento corretto del processo.
Ciò è stato già detto da questa S.C. in relazione ai controlli sulle notifiche degli atti introduttivi (Cass. 31 maggio 2023, n. 15311), alla verifica sull’assenza delle parti all’udienza ficta per i fini di cui all’art. 181 c.p.c. (Cass., 3 settembre 2024, n. 23565), alla concessione -caso molto simile al presente – di termini a difesa a fronte di note eccedenti i limiti propri di cui alla norma sul processo cartolare (Cass. 4 marzo 2025, n. 5721), ravvisandosi nel mancato governo del processo da parte del giudice altrettanti vizi di nullità per mancato raggiungimento dello scopo di assicurare il contraddittorio.
Un tale assetto interpretativo ha ora trovato sostanzialmente avallo anche nella pronuncia di Cass., S.U., 30 giugno 2025, n. 17603, ove si è in proposito precisato che il processo va condotto in modo che « si tenga conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicché qualora l’iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ».
6. Il pregiudizio arrecato dal vizio del contraddittorio è poi in questa sede massimo, perché esso ha alterato proprio la fase decisionale, consentendo l’introitarsi di difese rimaste indebitamente unilaterali -e non in ipotesi una fase interlocutoria della trattazione, i cui vizi se eccepiti possano rimediarsi all’interno del grado -e dunque va da sé la nullità della sentenza (v. anche Cass., S.U., 25 novembre 2021, n. 36596).
7 . L’accoglimento del primo motivo manda assorbiti il secondo motivo (in cui si contesta la condanna alle spese pronunciata in appello) ed il quarto motivo (in cui si proponeva questione di legittimità costituzionale della norma processuale sul rito ‘cartolare Covid’ , ove intesa nel senso che non si realizzasse alcuna delle nullità denunciate), nonché il quinto motivo (riguardante il merito). 8. Deve quindi pronunciarsi la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello affinché decida nuovamente la causa, in diversa composizione, con sanatoria del vizio processuale determinatosi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il terzo ed assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7.5.2025.