Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 369 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 369 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ricorso iscritto al n 14357-2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE CILLO RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, gdal1 i COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME, pec EMAIL ; da : quali 2r=:
ricorre
contro
COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME , A CCHINO, pec EMAIL ;
contro
ricorrent –
-verso la sentenza n. 704/2019 del Tribunale di Benevenro positata in data 15 aprile 2019.
Udita la relazione svolta nella RAGIONE_SOCIALE
T.onsigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, rico affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 704/201 emessa dal Tribunale di Benevento, resa pubblica il 15 aprile 2019;
resiste con controricorso NOME COGNOME;
i ricorrenti rappresentano, nella descrizione del fatto, che NOME COGNOME dante causa, aveva ottenuto il decreto n. 45/2013 con cui era ingiunto a NOME COGNOME, il quale aveva preso in locazione dall’ingiungente un immobil commerciale, il pagamento di euro 4.552,69, cioè quanto dovuto all’RAGIONE_SOCIALE per il consumo di acqua;
NOME COGNOME aveva proposto opposizione, eccependo l’incompetenza del Giudice di Pace, l’inesistenza del credito, l’assenza di prova circa l’eff pagamento e la prescrizione del credito;
il Giudice di Pace, con sentenza n. 5/2018, aveva rigettato l’opposizione;
il Tribunale di Benevento, con la sentenza oggetto dell’odierno ricor investito del gravame da NOME COGNOME ha accolto l’appello;
la sentenza del Tribunale ha, in primo luogo, rilevato che il Giudice di pac era indebitamente arrogato la potestas judicandi, schivando l’eccezione di incompetenza, anziché «declinare, con sentenza, la propria competenza, con addentellata revoca del decreto opposto», considerando che la causa petendi era strettamene collegata al contratto di locazione, salvo poi «annotare che, su questione, è inesorabilmente sceso il giudicato, attesochè l’appellante ha omesso di riproporre la eccezione … né, in senso contrario, può valere a mo’ di riape del tema, la circostanza che, in maniera poco sorvegliata, la parte appellata ritenuto, sua sponte, di rispondere, in questo ambiente processuale di appello, ad una eccezione che, si ripete, la controparte non aveva riproposto»; ne merito, ha ritenuto che, a fronte dell’eccezione di NOME COGNOME secondo cu l’obbligo di pagare il consumo idrico era a carico del locatore, in consideraz del fatto che non vi era stata la voltura del contatore e che le fatture erano sempre recapitate al locatore, quest’ultimo avrebbe dovuto dimostrare l
ricorrenza di un accordo che ponesse a carico del conduttore l’obbligo volturare l’utenza e quello di corrispondere il pagamento direttamente gestore; perciò, a fronte della mancanza di prova di tale accordo e considerazione del fatto che il contratto di locazione poneva a carico conduttore solo le spese di riscaldamento, e tenuto altresì conto che l’appell non aveva mai proposto una domanda di arricchimento indebito, ha accolto l’impugnazione, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha regolato le spese di l
1 cod.proc.civ.;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; parte controricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
1) con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360, comma n. 3 cod.proc.civ., la violazione dell’art. 112 e dell’art. 113 cod.proc.civ. la nullità del procedimento di appello per violazione del princip corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 360, comma 1°, n. 4, cod.proc.civ., perché, avendo l’appello proposto da NOME COGNOME investito decisione del Giudice di pace solo nella parte in cui non aveva esaminat l’eccezione di intervenuta prescrizione biennale ex art. 6 della I. n. 341/1973, il Tribunale non avrebbe potuto se non incorrendo nel vizio di extrapetizione pronunciarsi sull’incompetenza del Giudice di Pace né sulla prova dell’obbligo voltura dell’utenza idrica in capo al conduttore;
2) con il secondo motivo i ricorrenti rimproverano al Tribunale, in relazi all’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applica dell’art. 9 della I. n. 392/1978, dell’art. 1587, dell’art. 1575 e 2697 cod.
la tesi dei ricorrenti è che la problematica della voltura del contratto di non essendo mai stata contestata la riferibilità dell’utenza all’esclusivo se del locale condotto in locazione da NOME COGNOME, avrebbe dovuto essere considerata irrilevante; così come irrilevante avrebbe dovuto considerar l’intestazione delle fatture al locatore, attesa la mancata contestazione lettera a.r. di messa in mora del 3 dicembre 2012 e la mancata contestazione
che le fatture si riferissero ai consumi idrici del locale ove NOME COGNOME a svolto la sua attività commerciale;
con il terzo motivo i ricorrenti lamentano, invocando l’art. 360, comma n. 3 cod.proc.civ., la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. nonc nullità del procedimento di appello per violazione del principio di corrisponde tra chiesto e pronunciato, ex art. 360, comma 1°, n. 4, cod.proc.civ., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e falsa applicazione dell’art cod.proc.civ.;
in particolare, secondo la rappresentazione dei ricorrenti, la sente impugnata avrebbe dovuto ritenere provati i fatti non contestati: le ricevut pagamento delle fatture sarebbero state depositate in giudizio e non sarebbe mai stato contestato che le fatture non erano state pagate dal locatore, perc la conclusione dei ricorrenti è che il Tribunale abbia emesso una sentenz fondata su un motivo di impugnazione non proposto, su una prova mai contestata e assunta omettendo di valutare le prove in atti non contestate;
con il quarto motivo i ricorrenti imputano alla sentenza gravata, ai se dell’art. 360, comma 1°, n. GLYPH 3, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 1 cod.proc.civ. e deducono la nullità della sentenza e del procedimento riferimento agli artt. 156 e 159 cod.proc.civ., ex art. 360, comma 1°, cod.proc.civ.;
premesso che il Tribunale avrebbe trattenuto la causa in decisione senza concedere i termini per l’illustrazione delle conclusioni, in assenza di prova le parti vi avessero rinunciato, i ricorrenti deducono di non avere potuto illu né precisare le conclusioni né confutare l’unico motivo di appello, quello rel alla prescrizione del diritto, attesa l’irrilevanza dell’ulteriore impugnazione su una domanda non proposta ma della quale era stata fatta riserva di azione;
va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per inesistenza giuridica e nullità dell’ notificatoria sollevata da parte ricorrente, la quale (p. X e ss.) sostiene notificazione del ricorso era avvenuta tramite pec del 2 maggio 2019, contenente due file formato pdf nativi, la relata di notifica e il ricorso, ma non a
procura che: i) avrebbe dovuto essere formata, a mente dell’art. 83, comma 3 0 , cod.proc.civ., o come documento informatico sottoscritto con firma digitale cliente e ulteriormente sottoscritto dall’avvocato o come copia informatica de procura rilasciata su supporto cartaceo, sottoscritta dal cliente e autentica pugno dall’avvocato; ii) essere allegata al messaggio pec, per essere considerat apposta in calce al ricorso, come previsto dall’art. 8 dm 44/2011;
l’eccezione non può essere accolta, perché la procura rilasciata in forma cartaceo è stata materialmente connessa al ricorso dal rappresentante legale dei ricorrenti ed è stata notificata tramite un unico file;
la procura alle liti nel procedimento in cassazione, come nel caso di specie stata originariamente rilasciata in formato cartaceo e risulta materialmente u al ricorso ai sensi del terzo comma dell’art. 83 cod. proc. civ, sicché è soddisfatta l’esigenza di garantire che si possa pervenire – mediante esam dell’originale – alla certezza che il mandato sia stato conferito prima notificazione dell’atto (Cass. 12/06/2019, n. 15852); a fortiori nel caso di specie tale accertamento è possibile, seppure non esaminando un file separato nell’ambito della notifica via EMAIL;
va esaminato innanzitutto l’ultimo motivo di ricorso, il quale me accoglimento;
la sentenza impugnata, a p. 2, ha affermato che la causa è stata riservata decisione senza concessione dei termini di cui all’art. 190 cod.proc.civ.; e dunque, deve essere dichiarata nulla, sulla scorta del principio sancito da Sezioni Unite n. 36596 del 25/11/2021 secondo cui la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i te per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovve senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenz per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di sv con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del princip contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile s introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si rea in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo;
7) gli altri motivi sono assorbiti;
8) dato l’accoglimento del quarto motivo di ricorso, la sentenza è cassata c rinvio al Tribunale di Benevento, in persona di altro Magistrato appartenente r . medesimo Ufficio Giudiziario, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Benevento, in person di altro Magistrato appartenente al medesimo Ufficio giudiziario, che liquide anche le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di RAGIONE_SOCIALE della Terza Sezione civile della Cort Suprema di Cassazione in data 10/11/2022.