Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34849 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34849 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23513/2023 R.G. proposto da : NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro
QUESTURA DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA e MINISTERO DELL’INTERNO
-intimati- avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE di MONZA R.G. n. 7649/2023 depositato il 27/10/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Il Giudice di Pace di Monza, con il provvedimento in epigrafe indicato del 27-10-2023, ha convalidato la misura alternativa al trattenimento (consegna del passaporto e obbligo presentazione in Questura una volta alla settimana) emessa il 27-10-2023 nei confronti di NOME COGNOME cittadino srilankese, dalla Questura di Monza e Brianza.
2.Avverso il suddetto provvedimento, NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo. La Questura di Monza e Brianza e il Ministero dell’Interno si sono costituiti tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.
Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è del seguente tenore: «Rilevato che il ricorrente, cittadino cingalese, in relazione al decreto del Giudice di Pace di Monza, di convalida della misura alternativa al trattenimento, emesso il 27/10/2023, ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di ricorso; rilevato che il ricorrente ha dedotto la ‘violazione e/o falsa applicazione degli art. 24 e 111 della Costituzione in relazione agli artt. 13, comma 8, sesto e settimo periodo e 14, comma 1 bis e 5, del D. Lgs. n. 286/98, nonché dell’art. 3 del D.P.R. del 31/08/1999 n. 394, come modificato dal D.P.R. del 18/10/04, nr. 334 e del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e del giusto processo ex art. 360
nr. 3 c.p.c.’, per aver il Giudice di Pace di Monza convalidato la misura alternativa al trattenimento senza garantire il diritto al contraddittorio del ricorrente, il quale non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito all’udienza cartolare, né personalmente né tramite il difensore di fiducia. Ritenuto che tale doglianza è infondata in quanto questa Corte ha già chiarito che ‘in tema di espulsione dello straniero, al procedimento di convalida del provvedimento del Questore di applicazione delle misure alternative al trattenimento presso il CPR, di cui all’art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, si applica il contraddittorio cartolare, non operando la garanzia dell’udienza partecipata necessariamente dal difensore perché prevista solo in relazione al trattenimento e all’accompagnamento coattivo alla frontiera. Tale procedura, come statuito dalla sentenza della Corte cost. n. 280 del 2019, non contrasta con gli artt. 13 e 24 Cost., trovando applicazione l’art. 3, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 394 del 1999, in ordine alla traduzione del provvedimento del Questore in lingua nota all’interessato, o in una delle lingue veicolari, ed all’avviso della possibilità di beneficiare dell’assistenza del difensore d’ufficio e del patrocinio a spese dello Stato, accompagnato dalla comunicazione, da parte delle questure, con modalità effettivamente comprensibili per l’interessato, dei recapiti dei difensori d’ufficio ai quali in concreto rivolgersi ove si intenda esercitare il diritto a presentare memorie o deduzioni al giudice di pace; il procedimento cartolare in esame è compatibile, altresì, con i principi di cui agli artt. 41 e 48 della CEDU atteso che è applicabile, con le suddette garanzie, ad una fase meramente esecutiva del provvedimento di espulsione e, pertanto, è adottato, in termini meno afflittivi del trattenimento, senza alcuna preclusione del principio del contraddittorio’ (Cass. n. 24013/2020, n. 20348/2021 e, da ultimo, n. 31466/2023); nella specie, pertanto, le circostanze dedotte dal ricorrente relative alla mancata
informazione della data dell’udienza e alla mancata partecipazione alla stessa di un suo difensore, non comportano alcuna lesione del diritto di difesa del ricorrente, con conseguente infondatezza del ricorso ».
La richiesta di decisione del ricorrente è motivata rimarcando che c on l’unico motivo di ricorso si era denuncia ta la violazione del principio del contraddittorio cartolare, mai instaurato neppure con il difensore d’ufficio, rispetto alla mancata comunicazione dell’udienza cartolare, del numero di ruolo e del Giudice assegnatario del relativo fascicolo della convalida, e non della mancata comunicazione della fissazione di udienza camerale in presenza. Inoltre si deduce che, come documentato con gli allegati inseriti nel ricorso medesimo, l’invio della nomina del difensore e della memoria effettuato dai difensori officiati dall’odierno ricorrente avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME in data 29/10/2023, con allegata documentazione, quindi entro le 48 ore previste dalla normativa di riferimento, non era stato possibile stante la mancata comunicazione del numero di ruolo generale. In modo particolare con la relativa comunicazione di posta certificata i suddetti avvocati rappresentavano all’ufficio del Giudice di Pace di Monza che non avevano potuto depositare la relativa memoria tramite ‘Consolle Avvocato’ in quanto non erano a conoscenza del numero di ruolo generale. Nel ricorso e nella richiesta di decisione si evidenzia, inoltre, che la decisione di convalida è stata adottata dal Giudice di Pace di Monza il giorno 27/10/2023 alle ore 19:05, quindi appena 3 ore e 35 muniti dopo l’adozione della misura alternativa al trattenimento, dunque ben prima delle 48 ore previste per l’invio della memoria da parte dello straniero, il che avrebbe, comunque, vanificato qualsiasi tempestivo esercizio del diritto di difesa.
Il motivo è fondato nei termini che si vanno a precisare.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte anche con la pronuncia richiamata nella proposta di definizione
(Cass.24013/2020; Cass.2924/2021), in tema di espulsione dello straniero, al procedimento di convalida del provvedimento del Questore di applicazione delle misure alternative al trattenimento presso il CPR, di cui all’art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, si applica il contraddittorio cartolare, non operando la garanzia dell’udienza partecipata necessariamente dal difensore perché prevista solo in relazione al trattenimento e all’accompagnamento coattivo alla frontiera. E’ tuttavia necessario che il contraddittorio cartolare sia assicurato mediante l’applicazione l’art. 3, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 394 del 1999, in ordine alla traduzione del provvedimento del Questore in lingua nota all’interessato, o in una delle lingue veicolari, ed all’avviso della possibilità di beneficiare dell’assistenza del difensore d’ufficio e del patrocinio a spese dello Stato, accompagnato dalla comunicazione, da parte delle questure, con modalità effettivamente comprensibili per l’interessato, dei recapiti dei difensori d’ufficio ai quali in concreto rivolgersi ove si intenda esercitare il diritto a presentare memorie o deduzioni al giudice di pace.
Nel provvedimento impugnato, emesso il 27/10/2023 alle ore 19:05 e in cui si dà atto che il provvedimento questorile era stato notificato al ricorrente lo stesso giorno alle ore 15,40, non si rinviene menzione della rituale effettuazione di quanto prescritto dall’ art. 3, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 394 del 1999, e in particolare della comunicazione al ricorrente dei recapiti dei difensori d’ufficio, della nomina di un difensore d’ufficio allo stesso, dell’eventuale fissazione dell’udienza cartolare e della sua rituale comunicazione, né, infine, di eventuali deduzioni della difesa d’ufficio del ricorrente. L’art. 14, comma 4 del d. lgs. n. 286 del 1998 là dove prevede che “l’udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito”, è da intendersi riferito alla necessità che
dell’incombente si dia notizia ad un difensore comunque nominato, mentre l’onere di avviso a quello di fiducia sorge solo quando la nomina di quest’ultimo, con atto portato a conoscenza dell’autorità giudiziaria, preceda la fissazione dell’udienza di convalida (così Cass.2924/2021 citata).
In definitiva, non risulta dal provvedimento impugnato, in cui si legge solo, circa gli aspetti procedurali, che ‘sono stati osservati i termini di cui all’art.14 comma 1 -bis d.lgs. 286/1998’, che il contraddittorio cartolare sia stato assicurato, sicché il motivo, nei termini precisati, merita accoglimento.
Il provvedimento impugnato, conseguentemente, va cassato senza rinvio, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida doveva essere disposta.
Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale
(Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023).
Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Monza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione