Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18866 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 18866 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5548-2021 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA DELLA ATS E DELLE SOPPRESSE USL E ASL, già A.RAGIONE_SOCIALE SARDEGNA AZIENDA PER LA TUTELA SALUTE (già AZIENDA SANITARIA LOCALE INDIRIZZO SASSARI), in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 145/2020 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 11/11/2020 R.G.N. 318/2017;
Oggetto
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 5548/2021
Ud. 03/06/2025 CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa:
NOME COGNOME con ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c. adiva il Tribunale di Sassari, conveniva in giudizio la Asl n. 1 di Sassari e rappresentava: di essere alle dipendenze della azienda sanitaria, di aver presentato domanda per il conferimento di due incarichi di posizione organizzativa (aventi ad oggetto procedure di gara e gestione monitoraggio contratti) e che le stesse posizioni organizzative erano state attribuite ad altri candidati in ragione di palesi illegittimità dell’iter procedurale che avevan o recato alla ingiusta pretermissione dello stesso COGNOME, il candidato in possesso dei maggiori titoli. Il ricorrente deduceva che la mancata attribuzione degli incarichi gli aveva cagionato gravi danni, patrimoniali e non patrimoniali, e chiedeva: dichi ararsi l’illegittimità degli atti di conferimento degli incarichi, accertarsi il danno patrimoniale subito dal ricorrente, condannare l’Azienda sanitaria al pagamento della somma di euro 18.000,00 a titolo di corresponsione della omessa indennità di posizione organizzativa nonché al pagamento delle altre somme dovute a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. L’Azienda sanitaria si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Sassari accoglieva la domanda, con la sentenza n. 439/2017 del 16.5.2017, e condannava l’Azienda sanitaria a corrispondere al Cabula somma di euro 18.000,00 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance.
L’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna proponeva appello. NOME COGNOME si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della impugnazione. Con la sentenza n. 145/2020 depositata in data 11/11/2020 la Corte di Appello di
Cagliari -sezione distaccata di Sassari -sezione lavoro accoglieva l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato su sette motivi, NOME COGNOME. L’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis. 1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Ragioni della decisione:
Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità dell’appell o sollevata dalla difesa di NOME COGNOME nell’atto di costituzione nel giudizio di secondo grado.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 434 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe omesso di valutare l’eccezione spiegata ugualmente circa l’inammissibilità del gravame dalla difesa di NOME COGNOME nell’atto di costituzione nel giudizio di secondo grado
I due motivi di ricorso sono avvinti da evidente connessione logica e giuridica trattando del medesimo aspetto della decisione impugnata e deducendo entrambi il medesimo vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità dell’appello.
3.1. I due motivi sono inammissibili atteso che la pronuncia della Corte di Appello ha disatteso in via implicita l’eccezione
sollevata sul punto e ha deciso nel merito l’appello: come affermato da costante orientamento di questa Corte «ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione. (In applicazione del principio, la SRAGIONE_SOCIALE. ha rigettato il motivo di ricorso denunciante l’omessa pronuncia sulla dedotta inammissibilità dei motivi d’appello, per difetto di specificità degli stessi, avendo il giudice comunque deciso il gravame nel merito)» (Cass. 29/01/2021 n. 2151).
Con il quarto motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 156, secondo comma, c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , c.p.c. nella parte in cui la Corte, benché abbia esplicitamente respinto il primo motivo di appello che tendeva ad affermare, in riforma della sentenza di primo grado, la legittimità delle nomine, non ha di seguito confermato in parte la sentenza impugnata, ha accolto totalmente l’appello e ha trascurato di affermare la parziale fondatezza della pretesa del ricorrente diretta a dichiarare l’illegittimità delle deliberazioni impugnate con il primo motivo di ricorso in primo grado.
Con il quinto motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda con la quale il
ricorrente chiedeva di pronunciare l’illegittimità delle delibere impugnate.
I due motivi sono da esaminare congiuntamente perché deducono nullità della sentenza per la medesima ragione e sono fondati. La motivazione della sentenza reca insanabili salti logici e contraddittorietà. La sentenza della Corte di Appello, infatti, nella motivazione accoglie solo il secondo motivo di ricorso, non si pronuncia espressamente sul primo motivo ma argomenta nel senso della acclarata illegittimità delle delibere di conferimento degli incarichi, respingendo poi la domanda con specifico riferimento al difetto di prova del danno. Ciononostante la sentenza non conferma la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità delle delibere, accoglie integralmente l’appello e in tegralmente rigetta la domanda del ricorrente, vale a dire anche nella parte relativa alla declaratoria di illegittimità delle delibere. Sussiste quindi insanabile contraddittorietà tra motivazione e dispositivo perché non è dato discernere dalla lettura congiunta di motivazione e dispositivo la esatta decisione della Corte di Appello circa la domanda, ritualmente formulata dalla difesa di NOME COGNOME in primo grado e accolta dal Tribunale e riproposta con la costituzione nel giudizio di secondo grado dall’appellato, circa la declaratoria di illegittimità delle delibere di attribuzione delle posizioni organizzative. Si consideri, in proposito, che «il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, poiché non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai
sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c.» (Cass. 12/03/2018, n. 5939).
Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2907 c.c., 99, 112 c.p.c., 21 CCNL Sanità pubblica 19982001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. La sentenza della Corte di Appello avrebbe errato perché, dopo aver in sostanza respinto il primo motivo di appello, non avrebbe confermato la pronuncia di illegittimità delle delibere impugnate, come richiesto da NOME COGNOME in primo grado e anche in grado di appello. Il motivo è assorbito in ragione de ll’ accoglimento del quarto e del quinto motivo che determina la nullità della sentenza sul punto.
Con il settimo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per omessa motivazione con violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.. Nel ricorso di lamenta l’erroneità della sentenza della Corte di Appello perché, dopo aver dichiarato l’insussistenza della motivata comparazione nelle delibere impugnate e dopo aver sanzionato la sentenza di primo grado per non avervi provveduto, a sua volta omette ogni decisione in merito nonostante in atti fossero versati gli elementi di rilievo per la corretta comparazione dei curricula.
8.1. Il motivo fondato: la sentenza di appello articola la propria motivazione come di seguito: afferma che le delibere di attribuzione delle posizioni organizzative vanno motivate; accerta che la Azienda per la tutela della Salute non aveva espresso le motivazioni poste a fondamento del conferimento degli incarichi e nemmeno aveva dedotto che fosse stata condotta la comparazione dei curricula dei candidati; di seguito richiama il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, circa l’onere del lavoratore di allegare e provare
gli elementi dai quali si possa trarre per questi la possibilità di conseguire l’incarico ambito ove la valutazione fosse stata condotta secondo regole e tanto al fine di dimostrare il danno da perdita di chance. Ancora di seguito la motivazione della Corte di Appello afferma che il Tribunale aveva sbagliato a non condurre la doverosa valutazione dei curricula degli aspiranti e a procedere al risarcimento del danno previa applicazione delle percentuali e conclude accogliendo l’appello e respingendo la domanda originaria di NOME COGNOME. La decisione impugnata sconta, allora, un insanabile lacunosità nella parte in cui, dopo aver rimosso l’accertamento e la motivazione del Tribunale, omette di farsi carico dell’esame della domanda risarcitoria del lavoratore, non esamina in concreto gli elementi offerti dalla difesa di NOME COGNOME, non procede ad una valutazione dei curricula degli aspiranti e trascura di condurre la propria valutazione della possibilità del ricorrente di concorrere positivamente per le posizioni contestate.
8.2. Per questa via la motivazione della Corte di Appello circa l’accoglimento del secondo motivo di appello è apparente, rimane al di sotto del minimo costituzionale stabilito dall’art. 111 Cost. e determina la nullità della sentenza. Assume in proposito rilievo il principio di diritto secondo il quale: in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione
dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 12/10/2017 n. 23940).
Con il secondo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe pronunciato in difetto di impugnazione circa i criteri di quantificazione del danno da perdita di chance.
9.1. Il motivo è a ssorbito in ragione dell’accoglimento del settimo motivo perché dall’accoglimento di questo discende la nullità della motivazione della sentenza sul punto e la necessità di condurre un nuovo esame della domanda nel giudizio di rinvio.
In definitiva vanno accolti il quarto, il quinto e il settimo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo e del sesto motivo, vanno respinti il primo e il terzo motivo di ricorso; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari alla quale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il quarto, il quinto e il settimo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il sesto motivo di ricorso, rigetta il primo e il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata
in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Cagliari alla quale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione