Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4805 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4805 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 15/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10333/2017 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) giusta procura allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procura allegata al controricorso
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE -SEZ.DIST.
DI TARANTO n. 140/2016 depositata il 21/03/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 15.2.2015 il Tribunale di Taranto, pronunciando sui giudizi riuniti R.G. n. 1853/2005 (avente ad oggetto la domanda proposta dall’ RAGIONE_SOCIALE di restituzione di indebito nei confronti di NOME COGNOME, titolare dell’omonima impresa, aggiudicataria, all’esito di licitazione privata, dell’appalto di “TARANTO – Lavori di ristrutturazione di n. 96 casette semirurali Rione Tamburi – legge 457/78, 6° biennio, 1^ tranche” come da contratto del 27-10-1997) e n. 4023/2003 (domanda di risoluzione del citato contratto e risarcimento danni proposta dalla RAGIONE_SOCIALE e domanda riconvenzionale avanzata dall’ RAGIONE_SOCIALE), rigettava le domande proposte dal COGNOME e, in accoglimento delle domande proposte dall’ RAGIONE_SOCIALE (di seguito per brevità RAGIONE_SOCIALE), condannava il COGNOME al risarcimento del danno equitativamente determinato in Euro 79.822,08 oltre interessi legali dalla data della domanda riconvenzionale al saldo, ed alla restituzione dell’importo di Euro 102.151,31 oltre interessi legali dalla data della domanda di cui al giudizio n. 1853/2005 al saldo.
Con sentenza n.140/2016 pubblicata il 21-3-2016, la Corte d’Appello di Lecce- sez. distaccata di Taranto- ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la citata sentenza.
La Corte d’appello ha ritenuto: i) infondato il primo motivo d’appello, con cui l’appellante censurava la condanna alla restituzione della somma di Euro 102.151,31 quale importo corrisposto in eccedenza all’appaltatrice, in tesi erroneamente riconosciuto sulla base di un fraintendimento della c.t.u. espletata in primo grado, che è stato ravvisato, invece, insussistente in quanto ‘ se è vero che il perito ha definito lacunoso il procedimento adottato dal RUP (nonché D.L.) per la determinazione della sopra detta somma, è innegabile che in data
10.6.2003 l’impresa veniva, con raccomandata, messa a conoscenza del provvedimento commissariale di rescissione ed invitata a presenziare alle operazioni fissate in data 8.7.2003 per la redazione dello Stato di Consistenza del lavori eseguiti e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera ai sensi dell’art. 121 DPR 554/99; la stessa venne in data 21.6.2004 invitata a prendere cognizione del Conto Finale, disattendendo l’invito e pretendendo l’invio degli atti presso la sua sede per l’esame alla luce dei propri contabili. L’RAGIONE_SOCIALE rispondeva richiamando più volte la procedura di cui all’art. 174 DPR 554/1999 a cui tenore ” (..) 3. Se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato”; ii) rilevante, ai fini probatori, il suddetto conto finale, pur in mancanza del previsto “libretto delle misure”, in quanto non poteva attribuirsi alla stazione appaltante il mancato contraddittorio in ordine alle operazioni da cui era scaturito il conto finale, oggetto anche di prova testimoniale da considerarsi validamente assunta, poiché l’eccezione di nullità della testimonianza per incapacità a deporre non era stata sollevata immediatamente dopo l’escussione dei testi; con l’omessa firma del conto finale, in assenza di riserva apposta in calce allo stesso, l’impresa appaltatrice non avrebbe potuto dolersi di quanto richiestole in restituzione a titolo di eccedenza degli acconti corrisposti.; iii) in ordine al secondo motivo d’appello, prescindendo, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida”, dall’esame della domanda di risoluzione per inadempimento dell’RAGIONE_SOCIALE, assorbente la constatazione che i danni pretesi dall’appaltatrice non erano stati individuati con sufficiente specificità.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME propone ricorso affidato a cinque motivi, resistito da Arca Jonica, già RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo parte ricorrente denuncia « Omissione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione (art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ.)». Deduce, preliminarmente, che avverso la sentenza impugnata sono ammissibili anche le censure ex art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., in quanto la decisione di appello era fondata su questioni di fatto differenti rispetto a quella di primo grado. Ad avviso del ricorrente la Corte di merito, non pronunciandosi sui motivi di appello, nella motivazione della decisione ha omesso l’esame di due fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti e accertamento da parte del CTU, ed in particolare dello sconfinamento dell’edificio da costruire in INDIRIZZO sulla proprietà di terzi (Comune di Taranto), con difformità del progetto rispetto allo stato dei luoghi, nonché della contestazione svolta dall’odierno ricorrente sin dal 2001, in occasione del tracciamento del futuro edificio da costruire in INDIRIZZO, delle difformità e dello sconfinamento. Deduce che l’omessa valutazione di detti fatti ha determinato conseguenze pregiudizievoli in danno della sua impresa, con riferimento alla rilevanza dell’inadempimento contestato allo RAGIONE_SOCIALE e quindi alla comparazione dei reciproci inadempimenti contestati in corso del giudizio. Rimarca che anche il C.T.U. aveva dato atto dello sconfinamento, dell’errata progettazione e della impossibilità di trovare soluzioni senza l’intervento formale della stazione appaltante con atti amministrativi tipici. I giudici di merito non avrebbero perciò effettuato una comparazione più ‘equilibrata’ dei reciproci inadempimenti, alla luce del contegno delle parti nel corso del rapporto contrattuale, della tempestiva denuncia delle difformità da parte dell’impresa e della rilevanza
dell’inadempimento dello RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe dovuto consegnare aree e progetti cantierabili. In tale contesto, ad avviso del ricorrente, la sospensione dei lavori e l’inottemperanza agli ordini di servizio del Direttore dei lavori, che aveva chiesto di procedere all’edificazione e, in mancanza, all’esecuzione dei lavori residui, era stata consapevolmente assunta e regolarmente motivata nella corrispondenza con l’RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia « Omissione di pronuncia; Nullità della sentenza o del procedimento – art. 360 comma V n. 4) cod. proc. civ.». Deduce che la Corte di merito ha omesso ogni pronuncia sulla domanda di declaratoria di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dello RAGIONE_SOCIALE (oggi Arca Jonica) proposta dall’odierno ricorrente e rileva che il rigetto della domanda di risarcimento introdotta dallo stesso non comporta implicitamente anche la pronuncia sul rigetto della domanda di declaratoria di risoluzione per inadempimento dello RAGIONE_SOCIALE, stante l’autonomia delle suddette domande come da giurisprudenza di questa Corte che richiama, a ciò conseguendo a la nullità della sentenza impugnata.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la « Violazione e falsa applicazione dell’art. 174 DPR 554/1999; violazione e falsa applicazione dall’art. 121 DPR 554/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c. – art. 360 comma 1 n. 3) cod. proc. civ.». Ad avviso del ricorrente, ricorrono i vizi di violazione di legge dell’art. 121 DPR 554/99 e di falsa applicazione dell’art. 174 del medesimo DPR, in quanto, assunto per certo e incontestabile il fatto della rescissione/risoluzione da entrambe le parti, e quindi del non completamento dell’appalto, la normativa applicabile è unicamente quella ex art. 121 del citato DPR, e non quella di cui all’ art. 174, che riguarda la redazione del conto finale in assenza di patologie ed eventi interruttivi traumatici del rapporto negoziale. Rimarca la
distinzione tra il conto finale ex art. 174 e lo stato di consistenza ex art. 121, che segue un procedimento tipico, sicché la disposizione del terzo comma del 174 non è applicabile neanche “per analogia” all’ipotesi prevista dall’art. 121, e quindi, lo stato di consistenza, se non è firmato dall’impresa entro 60 giorni, non si considera accettato a pena di decadenza. Rileva che ciò è determinante anche ai fini istruttori, posto che su tale assunto era fondata la decisione impugnata. Deduce che, in ogni caso, vi sono state mancanze del R.U.P. e del D.L. anche nelle modalità di applicazione del procedimento tipico ex art. 174, accertate dal C.T.U. in perizia e evidenziate espressamente anche dalla Corte d’Appello, che erroneamente le avrebbe ritenute giustificate e assorbite dalla mancata sottoscrizione del “conto finale” da parte dell’impresa nel termine di legge. Ad avviso del ricorrente, il percorso logico della decisione di secondo grado, dunque, risulta gravemente viziato dalla violazione e falsa applicazione dell’art. 174 D.P.R. 554/99, nonché dalla conseguente violazione sia dell’art. 121 del medesimo DPR, sia degli artt. 2967 cod.civ. e 246 cod. proc. civ.. La Corte di merito avrebbe, dunque, errato nella rappresentazione giuridica dei fatti e nella valutazione degli elementi di prova, sicché la domanda di indebito dell’RAGIONE_SOCIALE era stata accolta sulla scorta di norme inapplicabili, delle risultanze della C.T.U. palesemente travisate, nonché di fonti di prova inammissibili (con riferimento all’incapacità dei testi assunti e alla mancata rilevanza attribuita a SAL perfezionati e privi di riserve). Quanto alla validità delle testimonianze resa dall’arch. COGNOME (R.U.P. e D.L.) e dall’assistente geom. COGNOME, il ricorrente adduce che, come risulta agli atti, aveva formulato eccezione di nullità della testimonianza subito dopo l’escussione dei testi, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello. Rileva che la Corte di merito avrebbe dovuto, in ogni caso, vagliare attentamente l’attendibilità dei suddetti testi, in quanto soggetti portatori di interessi personali in causa, dal momento che l’accoglimento delle domande
dell’RAGIONE_SOCIALE avrebbe comportato responsabilità dirette in capo ed essi. Deduce, in conclusione, che, in caso di corretta applicazione delle norme sopra richiamate, lo stato di consistenza non sarebbe stato assimilato allo stato finale e ritenuto accettato dall’impresa in caso di mancata sottoscrizione. Inoltre le contestazioni avverso tale stato di consistenza, in assenza di decadenza, avrebbero dovuto considerarsi tempestive e, dunque, l’eccezione di immodificabilità dell’ultimo SAL prima dello scioglimento del rapporto avrebbe dovuto comportare l’inammissibilità della domanda di indebito, in quanto la documentazione prodotta dallo RAGIONE_SOCIALE era carente a supportare tale domanda, così come le testimonianze, da ritenersi nulle o comunque inattendibili.
4. Con il quarto motivo denuncia la « Violazione e falsa applicazione dell’art. 164 cod. proc. civ. – art.360, comma V n.3 cod. proc. civ.». Rileva che la Corte d’appello si è pronunciata sul secondo motivo di appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso il rigetto della domanda risarcitoria ritenendo che i danni non fossero stati dedotti con sufficiente specificità, poiché la citazione in primo grado riportava una domanda del seguente tenore: “Alla risoluzione non potrà non seguire il risarcimento dei danni in favore dell’impresa, comprensivo – fra l’altro – del rimborso di spese generali, del mancato utile e di tutti gli ulteriori danni indotti, già indicati nella corrispondenza intercorsa”. Deduce che la domanda formulata nel primo grado di giudizio risulta non generica e rispettosa del dettame dell’art. 164 cod. proc. civ., dal momento che dall’atto di citazione introduttivo risultavano evidenti gli elementi di fatto a fondamento della domanda, nonché dall’articolazione dei motivi di diritto risultava evidente che il presupposto del risarcimento fosse il grave inadempimento della stazione appaltante RAGIONE_SOCIALE della provincia di Taranto. Ad avviso del ricorrente, l’individuazione dei danni si rinviene in base al tenore delle conclusioni rassegnate, in cui erano richiamate le voci di danno richieste, ovvero le spese generali
(calcolate sull’importo contrattuale dell’appalto), il mancato utile e tutti gli ulteriori danni indotti specificati nella corrispondenza, risultando quantificato il danno in oltre un miliardo e duecentomila Lire, sebbene non scomposto nelle voci specifiche. Rileva che, quanto meno, avrebbero dovuto essere riconosciute le voci di danno ‘concretamente richiamate’, ossia le spese generali e i danni per il mancato utile. Poiché il C.T.U. aveva oggettivamente scomposto le poste di danno in modo tale da rendere riconoscibili il rimborso dovuto per le spese generali e il mancato utile, chiede, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., che ‘ Codesta Corte si pronunci a favore dell’accoglimento della domanda del COGNOME almeno per le voci di danno formalmente richiamate e riconoscibili in atto di citazione e facilmente riconosciute in CTU ‘.
Con il quinto motivo il ricorrente chiede che, in virtù dell’accoglimento dei mezzi che precedono, sia riformata anche la statuizione sulle spese dei precedenti gradi di giudizio e, comunque, siano considerati in maniera più equa gli effetti dell’omissione di pronuncia sulla declaratoria di risoluzione per grave inadempimento dello RAGIONE_SOCIALE, oggi Arca Jonica.
Il primo motivo è inammissibile.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità (cfr. tra le tante Cass. 26774/2016), n ell’ipotesi di ‘doppia conforme’, prevista dall’art. 348 -ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’ appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (nel test o riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della
sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.
Nella specie, posto che trova applicazione la citata norma come novellata nel 2012, il ricorrente non evidenzia difformità tra gli accertamenti fattuali del primo grado e quelli del secondo, sicché opera la preclusione prevista dall’art. 348 -ter, comma 5, cod. proc. civ.. In particolare, il ricorrente non indica come e perché siano state decise le questioni di fatto in primo grado, non precisa compiutamente quali siano le ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni nei due gradi di giudizio e non indica con quale percorso argomentativo siano state valutate dal Tribunale le risultanze istruttorie, limitandosi solo ad elencare le circostanze su cui il Giudice di primo grado avrebbe concentrato la propria attenzione (cfr. pag.17 del ricorso: interruzione dell’attività; rifiuto di proseguire i lavori; legittimità del provvedimento commissariale di risoluzione). Peraltro, nell’illustrazione del primo motivo d’appello sintetizzata in ricorso, non v’è menzione esplicita dell’asserito sconfinamento (cfr. pag.11 e 12 paragrafo B5 del ricorso).
I motivi secondo e quarto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili.
In primo luogo, non ricorre affatto il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione, atteso che la Corte di merito, applicando il criterio della ragione più liquida, ha ritenuto di dover scrutinare prima quella di risarcimento danni, e non quella presupposta di risoluzione, come ben poteva fare (cfr. Cass. 17214/2016), risultando così assorbite le doglianze attinenti a quest’ultima domanda.
Non è pertinente, nella specie, alla stregua della formulazione delle censure di cui trattasi, il richiamo del principio di diritto, più volte affermato da questa Corte e qui condiviso, secondo cui la domanda di risoluzione dell’appaltatrice va scrutinata anche se vi è stata rescissione della stazione appaltante (cfr. tra le tante Cass
16412/2021, con cui è stato precisato che il provvedimento di rescissione adottato dalla stazione appaltante, per frode o grave negligenza dell’appaltatore della L. n. 2248 del 1865, ex art. 340, all. F o di risoluzione unilaterale ex art. 345 legge cit., non impedisce all’appaltatore di agire per la risoluzione del contratto in base alle regole generali dettate per l’inadempimento contrattuale di non scarsa importanza, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ.).
Infatti il ricorrente non censura specificamente la statuizione circa l’applicazione della regola della ragione più liquida, da cui è conseguita l’ulteriore statuizione di assorbimento della domanda di risoluzione, né indica compiutamente quale interesse egli avrebbe nutrito all’esame e all’accoglimento della sola domanda di risoluzione. La stretta funzionalità, nel caso di specie, tra le due domande (risarcimento e risoluzione), accertata dai giudici di merito con valutazione non sindacabile, non è, invero, posta in discussione dal ricorrente.
Neppure ricorre la denunciata violazione dell’art.164 cod. proc. civ., atteso che lo stesso ricorrente riconosce di avere quantificato il danno asseritamente subito nell’importo omnicomprensivo di oltre un miliardo di lire, senza indicare le voci specifiche, e di avere richiamato solo le spese generali e per il mancato utile, senza tuttavia dedurre di aver proceduto a compiuta illustrazione anche di dette ultime poste.
Va aggiunto che le doglianze, come formulate, non rientrano compiutamente in alcuna delle tipologie dei vizi mediante i quali può censurarsi l’attività di interpretazione degli atti giudiziali e del contenuto della domanda, riservata al giudice di merito, avendo questa Corte condivisibilmente precisato che, in sede di legittimità, quell’attività è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.;
b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del “petitum”, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la “qualificazione giuridica” dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando , in base all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., o al vizio di error facti , nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass.11103/2020).
8. Il terzo motivo è inammissibile per genericità e per difetto di autosufficienza.
La censura si riferisce alla domanda di indebito, avente ad oggetto la restituzione di somme versate in eccedenza rispetto al dovuto per i lavori eseguiti, proposta dalla stazione appaltante e accolta dai giudici di merito, i quali l’hanno ritenuta fondata perché dimostrata essenzialmente in base alle risultanze del conto finale, che l’impresa non aveva firmato, oltre che in base alle risultanze testimoniali validamente assunte. Ciò posto, la doglianza, in buona sostanza diretta a negare valenza alle risultanze istruttorie valorizzate dalla Corte d’appello, non coglie nel segno, nella parte in cui si diffonde nell’illustrare la distinzione tra conto finale ex art. 174 D.P.R. 554/99, che presuppone l’ultimazione dell’appalto (cfr. Cass. 24746/2022), mentre nella specie i lavori non erano stati ultimati, ma assegnati ad altra impresa sin da settembre 2003, e lo stato di consistenza ex art.121 stesso d.p.r.. In particolare il conto finale, nonché ad abundantiam le testimonianze, sono risultanze istruttorie che la Corte di merito ha ritenuto probanti al solo fine della dimostrazione
dell’indebito pagamento di somme eccedenti il dovuto, ossia si è trattato di un accertamento meramente contabile sugli stati di avanzamento dei lavori.
La Corte d’appello ha, dunque, effettuato un accertamento fattuale/contabile sui rapporti di dare avere tra le parti, a fronte dell’allegazione della stazione appaltante di avere contabilizzato i lavori fino a tutto il 41° SAL e di avere liquidato all’appaltatrice acconti in eccesso, come risultante dalla redazione dello ‘stato finale’, che si era resa necessaria per consentire di formalizzare il nuovo appalto con altra impresa, dopo la rescissione del rapporto con l’impresa del ricorrente (cfr. pag. 10 e 12 del controricorso). Inoltre la Corte di merito ha dato atto che l’impresa era stata invitata a presenziare alla redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti.
Per contro il ricorrente nulla obietta, né precisa a tale ultimo riguardo, e neppure spiega se, come e perché dallo stato di consistenza sarebbe potuta risultare una situazione diversa, in base a specifici dati fattuali eventualmente non esaminati, sempre e solo ai fini dell’indebito.
Altrettanto generica e mancante di autosufficienza è la critica in punto di ‘validità’ delle testimonianze, limitandosi il ricorrente a dedurre che ‘risulta agli atti’ la formulazione dell’eccezione di incapacità dei testi, in tesi riproposta in tutte le fasi successive (pag.28 ricorso), a fronte della contraria affermazione della Corte d’appello.
Il quinto motivo resta assorbito.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 10.800,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione