Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28772 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28772 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 5260/2022 proposto da NOME COGNOME, domiciliato ex lege in INDIRIZZO INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’ a vv. AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliata ex lege in Roma INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
avverso la sentenza nr.3653/2021 della Corte di Appello di Milano depositata in data 16/12/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 Con sentenza del 16/12/2021, la Corte di Appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva respinto la domanda proposta dall’ attore per la condanna di NOME COGNOME, moglie dalla quale si era separata, al pagamento della somma di € 250.000,00, che assumeva dovuta a titolo di restituzione e/o risarcimento di danni patrimoniali, consistiti nell’indebito prelievo e utilizzo da parte della ex coniuge (tra l’ottobre 2009 e il giugno 2011) di euro 121.060,50 depositati sul conto corrente cointestato alle parti, nonché nell’indebita disposizione di euro 55.000,00 mediante assegno circolare emesso in proprio favore; e di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza del fallimento del matrimonio e per le difficoltà di far fronte agli obblighi alimentari sussistenti a suo carico in favore della convenuta e delle comuni figlie, a causa dell’indisponibilità dell’importo di euro 176.060,50 sul conto corrente (fatto da cui sarebbe derivato l’assoggettamento dell’attore a procedimen to penale, a limitazioni della libertà personale e a numerosi procedimenti esecutivi, con conseguente danno all’immagine dello stesso).
2 La Corte meneghina ha motivato la propria decisione osservando: a) che correttamente il Tribunale aveva ritenuto che l ‘attore non avesse assolto all’onere della prova necessario a superare la presunzione legale di cui all’art. 1298 cc, essendo stato, al contrario, dimostrato che il conto corrente fosse stato aperto dai coniugi congiuntamente e per i bisogni presenti e fut uri dell’intera famiglia e che alla formazione della provvista non avesse contribuito in via esclusiva l’attore ; b) che risultava processualmente dimostrata l’esistenza di accordi di indirizzo
familiare intervenuti tra i coniugi, in base ai quali la moglie aveva interrotto la collaborazione presso uno studio legale per prestare la propria attività professionale esclusivamente in favore del marito verso il quale emetteva peraltro regolare fattura. Alle fatture non seguiva alcun pagamento diretto da parte del marito sull’intesa che il cospicuo lavoro professionale della COGNOME potesse essere compensato con l’utilizzo del denaro sul conto corrente ; c) che in ogni caso, non era stato dimostrato che il conto corrente fosse destinato al soddisfacimento dei soli bisogni primari fondamentali della famiglia; d) che sussistevano tra i coniugi, ex artt. 143 e 316-bis cc, precisi doveri di reciproca assistenza materiale (oltre che morale) e di contribuzione, ciascuno in proporzione alle rispettive sostanze e capacità, sicché la cointestazione del conto corrente costituiva specifica esecuzione degli obblighi di assistenza materiale di cui all’art. 143 c.c. ; e) che l’appellata aveva fornito elementi dai quali si evidenziava che molti dei prelievi, che secondo la prospettazione dell’ex marito servivano per spese voluttuarie, in realtà erano stati utilizzati per far fronte alle necessità familiari o mediche.
3 NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi; NOME COGNOME ha svolto difese mediante controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 380 bis cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo prospetta «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1298 c. 2 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., omesso esame sul punto di un fatto decisivo del giudizio in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. e, in ogni caso, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per erronea percezione del contenuto
oggettivo della prova documentale»; sostiene il ricorrente che la Corte territoriale si sarebbe limitata esclusivamente ad evidenziare che la COGNOME avesse dato la prova di alcuni versamenti sul conto, il che se consentiva di affermare che il conto corrente non era stato contratto nell’esclusivo interesse del marito, non esonerava i giudici dall’accertare la rilevante sperequazione delle quote riferibili a ciascun coniuge desumibile dalla enorme difformità degli apporti, documentata dagli estratti conto, e la smisurata differenza tra prelievi effettuati dalla moglie e le rimesse da lei operate, che consentiva di ritenere superata la presunzione di comproprietà in p arti uguali di cui all’art. 1298 cc. Sempre a dire del ricorrente, il processo logico che ha fondato la decisione della Corte d’Appello , nel ritenere rilevanti gli apporti della ex moglie, sarebbe da ritenersi viziato, oltre che da error in iudicando, anche da omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dall’irrisorietà dei versamenti della COGNOME rispetto agli apporti effettuati dal COGNOME nonché da un oggettivo errore di percezione della prova documentale in atti.
2 Il motivo è inammissibile in ogni sua articolazione.
2.1 Mette conto precisare che la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto salva la prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa che può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici -purché gravi, precise e concordanti (cfr. tra le tante Cass. n. 19309/2006, 28839/2008, 18777/2015 e 4838/2021).
2.2. L’apprezzamento circa il su peramento della presunzione di contitolarità del rapporto previsto dall’art 1298 2 comma è attività riservata al giudice di merito insindacabile in Cassazione se non nei
ristretti limiti di cui all’art 360, 1 comma nr 5 cpc, e nel caso di omessa e/o apparente motivazione.
2.3 Ora, come si desume dalla lettura dell’impugnata sentenza, l’attore, a fondamento delle proprie domande, ha dedotto di aver alimentato in via esclusiva il conto corrente e, conseguentemente, di essere unico titolare del diritto di proprietà degli importi ivi depositati, sostenendo, quindi, che l’utilizzo da parte della moglie delle somme giacenti sul conto per scopi estranei al mantenimento della famiglia fosse da considerarsi un pagamento indebito ovvero un illecito
2.4 Il thema decidendum non è, quindi, costituito dal l’accertamento della quota in capo a ciascun coniuge, ma dall’ azione di ripetizione di indebito, sul presupposto della proprietà esclusiva di tutto il denaro in capo al marito.
2.5 Ciò premesso, va rilevato che i suesposti principi giurisprudenziali sono stati osservati dall ‘impugnata sentenza, la quale ha proceduto alla disamina di tutti gli atti acquisiti al processo e, sulla base di circostanze emerse in giudizio, è pervenuta alla conclusione – attraverso un iter logico ineccepibile che il conto corrente cointestato era stato alimento non solo da denaro del marito ma anche dalla provvista fatta affluire dalla moglie con la conseguenza che la presunzione di comproprietà delle somme depositate nel conto corrente non era stata vinta.
2.6 In particolare gli elementi valorizzati dalla Corte a fondamento del proprio convincimento in ordine alla mancanza di prova della titolarità esclusiva del denaro in capo al COGNOME sono i seguenti: a) il conto corrente era stato aperto dai coniugi congiuntamente e per i bisogni presenti e futuri dell’intera famiglia; b) la convenuta av eva contribuito all’alimentazione del conto corrente in misura rilevante con apporti derivanti dalla sua attività professionale e di GOT presso il Tribunale di Milano e con i pagamenti di terzi in favore del RAGIONE_SOCIALE, riconducibili però all’attività svolta dalla convenuta su
incarico del marito; c) i coniugi avevano sottoscritto, congiuntamente e per quote paritarie, contratti di deposito titoli e di investimento, come documentalmente dimostrato dalla controricorrente.
2.7 La censura formulata come violazione o falsa applicazione di legge o come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio -vizio il cui esame peraltro risulta impedito dalla presenza di una « doppia conforme »- o errore di percezione, mira in realtà alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito non consentita in sede di legittimità
2.8 Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013;Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).
3 Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 112 c.p.c., 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c.: decisione fondata su prove non dedotte dalle parti e su domande rigettate e non riproposte in secondo grado», il ricorrente censura il passaggio motivazional e dell’impugnata sentenza dove si afferma che, sulla base degli accordi di indirizzo familiare intervenuti tra i coniugi, la moglie aveva accettato di lasciare lo studio legale presso cui lavorava per prestare la propria attività professionale esclusivamente in favore del marito verso il quale emetteva
peraltro regolari fatture; tali documenti non sarebbero stati mai versati in atti sia in primo che in secondo grado. Viene, inoltre, evidenziata la violazione del principio del chiesto e pronunciato e del giudicato in cui sarebbe incorsa la Corte milanese nel riconoscere la compensazione tra somme vantate per attività professionale, asseritamente svolta in favore del marito, e gli importi giacenti sul conto corrente cointest ato, proposta dall’AVV_NOTAIO in via riconvenzionale in primo grado, rigettata dal Tribunale e non reiterata con appello incidentale.
3.1 Il motivo è infondato.
3.2 La sentenza fa espresso riferimento alle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE per le prestazioni professionali effettuate in favore del marito, tali documenti fiscali secondo il ricorrente non sarebbero mai entrati nel processo stante la loro mancata indicazione nell’elenco dei documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta; la decisione della Corte poggerebbe sulla circostanza non veritiera della produzione in giudizio delle fatture.
3.3 La controricorrente ha, tuttavia, chiarito che le fatture sono state ritualmente introdotte nel giudizio di primo grado non con la comparsa di costituzione e risposta ma attraverso la memoria ex art 183 6 comma nr 2 (cfr. fatture riprodotte nel presente giudizio agli allegati nr 35 e 36 ). Tale circostanza non ha trovato smentita alcuna nel contenuto della memoria di parte attrice ex art 380 bis cpc.
3.4 Per quanto concerne la dedotta violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il giudicato la censura si rileva non pertinente con il contenuto della decisione in quanto la Corte, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, non ha affatto «riesumato» la domanda, proposta in via riconvenzionale dalla COGNOME di condanna del COGNOME al pagamento, da un lato, dei corrispettivi dovuti per l’attività (rigettata in primo grado e non riproposta in secondo grado), ma ha semplicemente valorizzato il
conferimento della moglie alla provvista del conto, attuato mediante l’attività professionale svolta in favore del marito, come ulteriore elemento di prova il mancato superamento della presunzione ex art. 1298, 2 c., c.c .
4 Con il terzo motivo il ricorrente oppone violazione e/o falsa applicazione degli artt. 143 e 316-bis c.c., con riferimento agli artt. 112, 115 e 132 n. 4 cpc in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e 4 c.p.c. per avere la Corte d’Appello preteso di ricondurre gli « smisurati ed i continui consi stenti prelievi, compresa l’ingente somma di € 55.000,00, per un totale di € 180.000,00, effettuati in poco più di un anno e mezzo dopo l’inizio della relazione extraconiugale e poco prima di chiedere la separazione coniugale all’interno dei reciproci obblighi di solidarietà familiare ed assistenza tra coniugi di cui all’art. 143 c.c., in pratica solo perché avvenuti in costanza di matrimonio. ». Inoltre, il COGNOME si duole del fatto che la Corte illegittimamente, illogicamente e sulla base di una erronea assunzione di fatti insussistenti, sul presupposto che l’ex marito avesse interrotto di contribuire ai bisogni della famiglia sin dal 2011, abbia affermato che l’importo di € 55.000 prelevato dalla COGNOME nel giugno dello stesso anno sia stato integralmente destinata dalla stessa al mantenimento delle figlie e della casa coniugale negli anni successivi.
4.1 La doglianza non supera il vaglio di ammissibilità
4.2 Al riguardo giova riportare per esteso i seguenti brani della sentenza « Poiché non è stato dimostrato che il conto corrente fosse destinato al soddisfacimento dei soli bisogni primari fondamentali della famiglia, allo stesso ben poteva attingere la moglie per esigenze, anche non di strettissima necessità, sia delle due figlie, sia proprie, non potendosi per contro rimettere in discussione ogni voce di spesa di cui ciascun coniuge si sia fatto carico nel corso della convivenza matrimoniale. Non si tratta quindi di ammettere che ‘sarebbe sufficiente a uno dei cointestatari di qualunque conto
corrente bancario cointestato versare un euro nel conto per appropriarsi di tutta la giacenza residua ‘ quanto piuttosto di riconoscere la sussistenza di specifici doveri di solidarietà familiare e di assistenza tra coniugi, alla cui logica, anche in considerazione della scelta di indirizzo familiare compiuta tra il COGNOME e la COGNOME, sembrano pienamente riconducibili le spese in contestazione. Oltretutto, come già ritenuto dal Tribunale, e come in extenso dimostrato dalla convenuta anche nel presente grado di giudizio, molte delle spese che l’attore vorrebbe qualificare come voluttuarie sono risultate in realtà attenere alla ordinaria gestione della vita familiare (per dirne solo alcuni: acquisto di medicinali o abbigliamento, pagamento di bollette, collaboratori domestici, spese scolastiche) o ad esigenze di salute delle figlie o della COGNOME (ad esempio, i pagamenti contestati per ‘interventi di mastoplastica o di chirurgia plastica ed estetica’ si sono rivelati essere destinati a operazioni necessarie per la salute della convenuta, appositamente prescritte dal medico e ben note all’appellante). Le considerazioni sopra svolte, all’evidenza, debbono trovare appl icazione anche con riferimento all’assegno circolare di euro 55.000,00 del giugno 2011, atteso peraltro che dalla documentazione allegata dalla convenuta risulta come nel 2011 l’attore avesse cessato di contribuire ai bisogni della famiglia e che tale somma sia stata integralmente destinata dalla COGNOME al mantenimento delle figlie e della casa coniugale negli anni successivi ».
4.3 La corte milanese si è, quindi, uniformata al costante indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c. -che nella fattispecie traggono provvista in un conto cointestato-, non determinano alcun il diritto al rimborso (cfr. Cass. 18749/2004 10942/2015 e 10927/2018).
4.4 Ancora una volta il motivo non si traduce in altro che in una malcelata pretesa di sottoporre alla valutazione diretta di questa Suprema Corte, profili meramente fattuali -relativi alla destinazione dei prelievi effettuati dalla ricorrente alle esigenze familiari- che la Corte territoriale ha – con percorso motivazionale di per sé immune da vizi logico giuridici e perciò incensurabile in questa sede – provveduto specificamente a valutare nell’ambito delle sue prerogative del tutto esclusive
5 In conclusione il ricorso va rigettato.
6 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 8.200 ,00, di cui € 200 ,00 per esborsi oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2023