Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34579 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34579 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26888/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2209/2021, depositata il 13/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– NOME COGNOME convenne in giudizio il fratello NOME COGNOME al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di euro 668.734,80 a titolo di risarcimento del danno e di restituzione delle somme che il secondo avrebbe asseritamente prelevato, senza il consenso del primo, da tre distinti conti correnti bancari rispetto ai quali lo stesso fratello era contitolare con potere di firma disgiunta.
La complessiva pretesa azionata da NOME COGNOME riguardava in particolare:
a ) per quanto concerne il conto corrente 76577 (cointestato ai due fratelli) aperto presso la Banca Svizzera del Sempione:
la somma risarcitoria di euro 93.442,67, per il danno subito a causa dei prelievi effettuati senza autorizzazione e utilizzati in incauti investimenti finanziari;
la somma risarcitoria di euro 33.719,77, per illegittima utilizzazione di una quota superiore a quella di propria spettanza delle minusvalenze accumulate a seguito dei predetti infruttuosi investimenti finanziari;
b ) per quanto concerne il conto corrente 6963 (cointestato a NOME COGNOME e al padre deceduto NOME COGNOME) aperto presso la Banca Popolare di Milano, Filiale di RAGIONE_SOCIALE con annesso deposito titoli:
la somma risarcitoria di euro 16.913,91, per il danno subito a causa delle perdite derivanti dagli incauti investimenti finanziari operati mediante l ‘ utilizzo delle somme prelevate senza consenso;
c ) per quanto concerne il conto corrente 12216.04 (cointestato ai due fratelli e al padre deceduto) aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di RAGIONE_SOCIALE con annesso Conto di Amministrazione e custodia titoli n. 677632176:
la somma risarcitoria di euro 274.676,70, per il danno conseguente alle perdite derivanti dagli incauti investimenti finanziari effettuati attraverso l ‘ uso delle somme prelevate senza consenso;
la somma di euro 102.555,54, a titolo di restituzione delle somme prelevate in misura superiore alla quota di spettanza;
la somma di euro 147.426,21, a titolo di restituzione della somma di denaro corrispondente alla quota di proprietà di esso NOME COGNOME, a causa dell ‘ illegittimo utilizzo di una quota superiore a quella di spettanza delle minusvalenze accumulate a seguito degli infruttuosi investimenti finanziari.
1.1. -L’adito Tribunale di Monza, con sentenza del gennaio 2021, rigettò tutte le pretese attoree.
-Avverso tale decisione proponeva gravame l’attore soccombente, deducendo l ‘ illegittimità della appellata sentenza in forza di due motivi: a ) per non avere il primo giudice tenuto conto di circostanze univoche dalle quali si sarebbe potuto evincere ‘la sua non conoscenza delle operazioni compiute dal fratello sui conti cointestati’ ; b ) per non avere il Tribunale accolto l ‘ istanza di ammissione della CTU, ‘ ritenuta necessaria per individuare, per ciascuno dei conti, l’autore delle operazioni, nonché l’importo complessivo delle perdite e degli indebiti prelievi’ .
2.1. – La Corte d ‘ Appello di Milano, con sentenza resa pubblica il 13 luglio 2021, rigettava l’impugnazione, ritenendo, al pari del primo giudice, che (in sintesi): a ) l’appellante fosse a conoscenza delle operazioni compiute dal fratello sui conti correnti cointestati e che ‘le avesse, quantomeno, tacitamente approvate’; a.1) lo stesso appellante, inoltre, non aveva ‘provato, come era suo onere, che il fratello NOME fosse l’unico ad operare sui conti medesimi’ ; b ) non vi era neppure prova specifica del danno, essendosi l’attore limitato ad indicare la differenza tra saldo iniziale e saldo finale dei conti correnti, potendo la differenza essere
imputata anche al mero rimborso di titoli in scadenza; c ) l’istanza di ammissione della c.t.u. era stata in primo grado legittimamente negata, in quanto la stessa ‘ non può accertare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio’ e, comunque, si presentava come ‘meramente esplorativa’, non avendo l’attore neanche prodotto tutta la documentazione dei conti correnti di cui disponeva.
– Per la cassazione di tale sentenza ricorre NOME COGNOME affidando le sorti dell’impugnazione a due motivi di ricorso.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo mezzo è prospettata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, c.p.c., nullità della sentenza e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale errato nell’aver ritenuto non assolto, da parte dell’attore, l’onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, al contempo, negato l’ammissione di c.t.u. che tali fatti consentiva di provare, così da assumere carattere di decisività ai fini della definizione della controversia, poiché avrebbe fatto emergere in maniera ‘definitiva e inequivocabile’ la responsabilità di NOME COGNOME e le perdite dal ricorrente subite a seguito della sua condotta illecita.
1.1. – Il motivo è infondato.
Il ricorrente richiama a sostegno delle proprie ragioni un precedente di questa Corte (Cass. n. 34158/2018; recte : Cass. n. 34158/2019) il quale – pur ribadendo che il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità ha affermato che la mancata ammissione di consulenza tecnica d’ufficio può costituire, ‘ nelle controversie che, per il loro
contenuto, richiedano si proceda ad un accertamento tecnico ‘, una ‘ grave carenza nell’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza, denunciabile, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., nei limiti in cui esso determini omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo ‘ (in senso conforme: in precedenza Cass. n. 7472/2017; successivamente Cass. n. 25281/2023).
Il principio di diritto non può, però, essere inteso (come parrebbe dalla lettura del ricorso: cfr. pp. 18 e 19) nel senso che è possibile di per sé sindacare in sede di legittimità, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., la mancata ammissione di c.t.u. o anche l’omesso esame della relativa istanza in ragione del fatto che quest’ultima sia stata oggetto di discussione, la c.t.u. stessa abbia carattere decisivo e la vertenza abbia carattere strettamente tecnico.
Il principio enunciato è, invece, nel senso che detto sindacato è consentito là dove la c.t.u. non ammessa avrebbe potuto dare prova (in controversia che richieda necessario procedersi ad accertamento tecnico) di fatti storici decisivi per il giudizio che siano stati oggetto di discussione tra le parti e dei quali il giudice abbia omesso l’esame.
Principio che, del resto, si salda con quello secondo cui il vigente art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio – atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di
responsabilità sanitaria), fonte di prova per l’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) – in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente (Cass. n. 12387/2020; Cass. n. 22056/2020; Cass. n. 8584/2022; Cass. n. 31511/2022; Cass. n. 6322/2023).
Nella specie, il ricorrente non deduce affatto, nei termini indicati da Cass., S.U., n. 8053/2014, i fatti storici decisivi che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare e che avrebbero potuto, poi, trovare dimostrazione in base alla richiesta c.t.u.; carenza tanto più significativa in quanto il giudice di appello (cfr. sintesi ai §§ 2 e 2.1, dei ‘Fatti di causa’ e pp. 4/8 della sentenza impugnata) ha dato mostra di esaminare i fatti, principali e secondari, originariamente allegati da NOME COGNOME a sostegno delle domande e dedotti anche con il presente ricorso.
Peraltro, la denuncia del vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., soggiace alla preclusione della cd. ‘ doppia conforme in punto di fatto ‘ di cui all’art. 348ter , comma quinto, c.p.c. ( ratione temporis vigente; attualmente prevista d all’art. 360, comma quarto, c.p.c., introdotto dall’art. 3, comma 27, lett. a , d.lgs. n. 149/2022), la quale ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022; Cass. n. 25281/2023).
Sicché, era onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse (tra le molte, Cass. n. 26934/2023); onere non affatto assolto.
2. – Con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi de ll’art. 360, primo comma, n. 4 , c.p.c., violazione dell’art. 1854 c.c., nonché ‘errata interpretazione della Corte in merito all’allegazione fornita’ da esso appellante, avendo la stessa Corte adottato un ‘percorso logico -giuridico … illogico, superficiale nonché contraddittorio.
In particolare, per quanto concerne il conto corrente 76577 c/o la Banca Svizzera del Sempione, la Corte territoriale (e, prima ancora il giudice di primo grado, avrebbe errato: a ) nel non valorizzare, ai fini del giudizio di responsabilità del convenuto NOME COGNOME, la circostanza per cui quest’ultimo abbia unilateralmente revocato il mandato alla banca, trasferendo arbitrariamente a lui soltanto tutta la gestione del portafoglio; b ) nell’inferire la conoscenza da parte di NOME COGNOME delle operazioni finanziarie svolte sul conto dal fratello, dal fatto che il primo avesse prelevato dal conto la somma di euro 84.684,13; somma che residuava sullo stesso dopo la vendita di tutti i titoli.
In secondo luogo, per quanto riguarda il conto corrente 6963 c/o la Banca Popolare di Milano, i giudici di merito avrebbero errato nel non ricondurre la riduzione del portafoglio ad unica responsabilità del convenuto NOME COGNOME, sostenendo che l’odierno ricorrente non avesse fornito la prova del fatto che tale riduzione fosse imputabile a scelte improvvide del solo NOME e non anche del defunto genitore cointestatario del conto.
Infine, per quanto concerne il conto corrente MPS 12216.04 c/o la Banca Monte dei Paschi di Siena, la Corte territoriale avrebbe errato: a ) nel non aver tenuto conto, ai fini del giudizio di responsabilità di NOME COGNOME, che la drastica riduzione del portafoglio dipendeva dalle operazioni effettuate da quest’ultimo che, per l’effetto, avevano causato il depauperamento anche delle quote di spettanza di esso ricorrente e del padre NOME; b )
nell’inferire la conoscenza da parte di NOME di tutte le operazioni effettuate sul conto corrente da NOME, a partire dalla missiva di contestazione del 2005; conoscenza che, oltre a non poter essere presunta, non potrebbe far andare esente NOME dalla responsabilità civile derivante dalla condotta illecita posta in essere.
2.1. – Il motivo è inammissibile.
Con esso, infatti, non viene denunciato un error in iudicando (lo sviluppo argomentativo delle censure non verte, infatti, su una critica all’interpretazione fornita dalla Corte territoriale circa una disposizione di legge -né, tantomeno, dell’art. 18454 c.c. e neanche è dedotto un vizio di c.d. sussunzione, in forza della errata riconduzione del ‘fatto’, così come accertato dal giudice del merito, alla pertinente fattispecie legale), giacché il ricorrente prospetta, in questa sede di legittimità, una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella che ha fondato il decisum , così da sostituirsi al giudice del merito nell’attività ad esso riservata di valutazione delle prove e di accertamento dei fatti, sindacabile in questa sede nei limiti del vizio deducibile ai sensi del vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; denuncia che non trova evidenza nel ricorso non ha proposto.
Né le complessive doglianze sono, comunque, tali da dare sostanza alla nullità della sentenza per motivazione ‘apparente’ , quale vizio riscontrabile là dove vengano in rilievo quelle anomalie (‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, ‘motivazione apparente’, ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’, ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione) le quali risultanti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -rendono la motivazione stessa non conforme all’obbligo previsto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e,
dunque, illegittimamente adottata, poiché in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Le censure di parte ricorrente fanno in parte leva, invece, proprio su elementi esterni (documentazione in atti) alla stessa motivazione resa dal giudice di appello, così da mostrarsi costruite, piuttosto, come doglianze che, ancora una volta, sono orientate a criticare la quaestio facti come accertata dal giudice di merito, nonché, in parte, a contestare la sufficienza e la logicità della motivazione, alla stregua del vizio motivazionale di cui alla previgente formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
3. -Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza