SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 259 2026 – N. R.G. 00000185 2025 DEPOSITO MINUTA 05 03 2026 PUBBLICAZIONE 06 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME AVV_NOTAIO COGNOME
Presidente Consigliere rel. Giudice ausiliario
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello iscritta al n . 185/2025 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell’art. 352 cpc, all’esito dell’udienza del 20 gennaio 2026 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
del foro di
( p iva ) rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti; P.
APPELLANTE
E
cf ) rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del foro di Chieti ed elettivamente domiciliata in Pescara presso il suo studio giusta procura in atti; APPELLATA P.
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza n. 466/24 del Tribunale di Chieti del 9 settembre 2024 in tema di azione di nullità e di ripetizione di indebito.
Conclusion i: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Chieti ha accolto, regolando il regime delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza, la duplice domanda proposta da ed avente ad oggetto (e come si dirà nel prosieguo) la nullità di alcune clausole del rapporto di conto corrente sottoscritto con l’allora
condannando, allo stesso tempo, il predetto istituto di credito alla restituzione, in base alla disciplina dell’indebito oggettivo, della somma di € 66.700,07 così determinata all’esito della espletata CTU econometrica.
1.2. Nel corpo della motivazione, sono state riportate le iniziali prospettazioni delle parti nei termini di seguito indicati.
Secondo la società attrice, il rapporto di conto corrente, inizialmente acceso presso la filiale di Guardiagrele e contraddistinto al nr. 3771, è confluito, a partire dal 3 ottobre 1994 nel rapporto n. 44605 aperto presso la diversa filiale di Chieti.
Nell’ambito del conto corrente sono state applicate condizioni illecite sia per quanto concerne la determinazione degli interessi ultralegali sia con riguardo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi ed, in ultimo, per quanto concerne la commissione di massimo scoperto e successivamente la commissione di istruttoria veloce e di disponibilità fido.
L’istituto di credito convenuto ha preliminarmente eccepito l’intervenuta prescrizione riguardo all’azione di ripetizione per quanto attiene alle rimesse anteriori al 15 febbraio 2002 essendo il primo atto interruttivo risalente al 15 febbraio 2012.
Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda (anche di nullità) rilevando che la capitalizzazione è stata correttamente applicata nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CICR del 2000, mentre le varie commissioni sono state determinate.
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere così sintetizzate:
non vi è stato il deposito del NUMERO_DOCUMENTO ed in effetti il primo rapporto, risalente al mese di ottobre 1994, è risultato sprovvisto delle allegate condizioni;
soltanto a partire dal 3 ottobre 2010 vi è stata la previsione delle principali condizioni negoziali peraltro ulteriormente modificate a partire dal 10 marzo 2017;
il rapporto deve ritenersi affidato per facta concludentia e, in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, gli elementi sintomatici in tal senso devono, alla luce anche di quanto emerso nella CTU econometrica espletata in corso di causa e le cui risultanze sono state integralmente recepite e fatte proprie, essere individuati nella segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nelle movimentazioni presenti negli estratti conto proAVV_NOTAIOi , nell’omesso rilievo della nullità del contratto di affidamento per difetto della forma scritta ( e quindi in violazione con quanto stabilito dall’art. 127 TUB) ;
trattandosi, pertanto, di rapporto affidato occorre procedere alla differenziazione tra le rimesse solutorie e quelle di contro ripristinatorie;
quanto alla prescrizione il CTU (facendo in ogni caso applicazione del principio del c.d.saldo rettificato) ha potuto procedere alla verifica esclusivamente sino al 1 ottobre 2009 (e non come di contro richiesto dalla banca sino al 15 febbraio 2012) in quanto non vi è stata la completa produzione degli estratti conto;
ad ogni buon conto sono state ritenute prescritte tutte le rimesse (solutorie) sino al 31 dicembre 2003;
la capitalizzazione è stata esclusa (con conseguente calcolo degli interessi ultralegali previa applicazione del criterio indicato dall’art. 117 TUB) sino alla data del 3 ottobre 1994 quando vi è stata la sottoscrizione del contratto e la capitalizzazione è stata correttamente applicata secondo il criterio della reciprocità;
-è stata rigettata, infine, la questione sollevata dall’istituto di credito in ordine all’incompletezza degli estratti conto; a tale riguardo, infatti, vi è stata totale condivisione del percorso argomentativo seguito dal CTU che ha riferito di aver provveduto alla ricostruzione del saldo avvalendosi de gli scalari ‘ che hanno comunque consentito di determinare in maniera fedele il saldo del rapporto; né la convenuta ha, a fronte di tali chiarimenti, specificato in che termini, o per quali importi, il saldo ricostruito sia erroneo in conseguenza della lamentata mancanz a di una parte degli estratti conto’ (cfr pag. 7 della sentenza);
1.4. La pronunzia del tribunale teatino è stata tempestivamente impugnata da nel frattempo subentrata nella titolarità del rapporto controverso alla mediante l ‘articolazione di due motivi.
La prima doglianza ha, in estrema sintesi, riguardato l’errata valutazione operata dal giudice di prime cure in ordine all’esistenza di un fido di fatto in quanto: a) con riferimento al NUMERO_DOCUMENTO dell’ottobre 1994 , non è possibile sostenere la tesi dell’affidamento per facta concludentia essendo, all’epoca, pienamente vigente l’obbligo, introAVV_NOTAIOo dalla L. 154/92, della forma scritta ad subastantiam, dei contratti bancari ; b) per quanto concerne, invece, l’altro rapporto, identificato al n. 3771, la non ha fornito, essen done al contrario, gravata secondo i princip i di ordine generale in tema di riparto dell’onere della prova, la dimostrazione che il suddetto contratto è sort o in epoca anteriore all’entrata in vigore della citata legge sulla trasparenza bancaria.
Con il secondo motivo, invece, l’appellante ha lamentato l’assolvimento, per altra via, dell’onere probatorio posto a carico della parte che agisce in giudizio in situazioni analoghe a quella che ci occupa in quanto, come peraltro agevolmente verificabile anche dalla CTU e comunque dalla disamina della documentazione proAVV_NOTAIOa, non vi è stato l’integrale deposito degli estratti conto e la ricostruzione delle movimentazioni per i periodi di vuoto è stata cond otta essenzialmente attraverso l’impiego degli scal ari.
Si è costituita resistendo all’interposto gravame e deducendone l’infondatezza nel merito così insistendo per il suo integrale rigetto.
I l giudizio di appello è stato istruito mediante l’acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d’ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All’esito dell’udienza del 20 gennaio 2026, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all’art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introAVV_NOTAIOo dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.1. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
Per ragioni di ordine logico e sistematico, occorre prendere le mosse dalla disamina del secondo motivo di appello.
Come già anticipato, l’istituto di credito appellante ha sostanzialmente lamentato l’incompletezza degli estratti conto da cui deriva (rectius deriverebbe) l’impossibilità di procedere ad una compiuta, certa ed analitica ricostruzione del rapporto dare/avere tra le parti.
2.2.Innanzitutto, ed in punto di fatto, deve osservarsi, attenendosi alla copiosa produzione documentale versata in atti, che:
tra e l’allora è intercorso un rapporto di conto corrente avente n. 3771;
non vi è traccia del contrato scritto e gli unici elementi documentali riguardanti tale contratto vanno individuati negli estratti conto proAVV_NOTAIOi dalla
il primo di tali estratti conto è risalente al 31 marzo 1996 mentre l’ultimo, recante un saldo attivo pari a £.
4.768.591, è del DATA_NASCITA;
tale saldo è andato successivamente a confluire nel NUMERO_DOCUMENTO sottoscritto presso la filiale di Chieti del medesimo istituto di credito come agevolmente comprovato dal primo estratto conto del 31 marzo 2001 recante come dato di partenza l’importo sopra indicato;
i successivi estratti conto, sino alla data del 31 marzo 2020 (momento di estinzione del rapporto), sono riconducibili al NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO;
tale produzione documentale è intervenuta nel corso del giudizio di primo grado con la seconda memoria ex art. 183 comma VI cpc unitamente ai seguenti schemi contrattuali: a) quello del 3 ottobre 1994 n. 44605 sprovvisto delle condizioni negoziali; b) quello del 9 ottobre 2010 recante la specificazione delle condizioni; c) l’ultimo del 10 marzo 2017 con l ‘ indicazione di ulteriori clausole;
-nella terza memoria ex art 183 comma VI cpc, e quindi nella prima difesa utile, l’istituto di credito ha tempestivamente contestato l’idoneità della documentazione ai fini dell’accoglimento dell’azione di ripetizione attesa l’incompletezza degli estratti conto;
-ed infatti, nel suddetto atto risulta così specificato ‘ La nel ribadire l’inammissibilità giuridica della domanda attorea, anche in ragione della eccepita carenza probatoria della stessa, ravvisabile nella mancata produzione, da parte del correntista attore, dei contratti e degli estratti conti dall’inizi o del rapporto e per tutto il periodo relativo alla domanda esperita ‘ (cfr pag. 1);
-come anticipato, in corso di causa è stata espletata la CTU econometrica o meglio, e più correttamente sono state depositate due relazioni; una prima, recante la data del 31 marzo 2023 ha proceduto alla ricostruzione del rapporto escludendo l’affidamento e concludendo nell’esistenza al 31 dicembre 20 20 di un saldo negativo di € 22.327,89 che però ricalcolato (mediante applicazione tasso TUB ex art 117, senza capitalizzazione, commissione e spese) ha proAVV_NOTAIOo un saldo positivo a favore del correntista di € 3.233,53 e’ Di conseguenza i ristorni emersi dalla ricostruzione del rapporto ammontano ad euro 19.094,36 a favore del correntista ‘ ; una
seconda del 13 aprile 2024 ha ritenuto l’esistenza di un affidamento e seguendo i medesimi criteri e considerando il saldo alla chiusura, ha quantificato gli addebiti illeciti nella somma complessiva di € 66.700,07 a favore del correntista (così determinata: saldo ricalcolato + quello esistente);
-ai fini che qui ci occupano, è sufficiente rilevare che l’esperto (così corroborando la tesi sostenuta dalla banca nei propri scritti difensivi e reiterata anche in sede di appello) ha così rappresentato ‘.. Agli atti è presente una serie continuativa di estratti conto scalare dall’apertura del rapporto sino al saldo finale. Risultano essere assenti solo alcuni brevi periodi relativi ai movimenti. Tali periodi pertanto sono stati ricostruiti a partire dagli scalari che hanno permesso di ottenere un fedele saldo di giornata alle date valute ricostruite. I periodi in cui non è presente la documentazione analitica dei movimenti, ma solo i riassunti scalari sono i seguenti:
dal 01/10/2009 al 31/12/2012; – dal 31/12/2015 al 31/12/2015 (ultimissimi movimenti del l’estratto conto);
dal 06/09/2017 al 21/09/2017; – dal 27/09/2019 al 30/09/2019 ‘ (cfr pagg. 3-4 dell’integrazione del 13 aprile 2024);
-ciò nondimeno, però, il CTU ha specificato che dagli scalari, per il periodo in cui sono risultati assenti gli estratti conto ‘……. posta la pressoché nulla movimentazione del conto in tale periodo, è stato agevole ricostruire i movimenti in conto corrente e si ritiene, senza dubbi, che tale ricostruzione sia affidabile in merito alla ricostruzione del dare ed avere ‘ (cfr pag 4 prima versione) aggiungendo nel prosieguo ‘ scalari che hanno permesso di ottenere un fedele saldo di giornata alle date valute ricostruite ‘ (cfr pag 3 della seconda versione) ;
2.2.A fronte di tale ricostruzione in fatto, si impongono delle considerazioni in punto di diritto che postulano la disamina della posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità in situazioni analoghe a quella che ci occupa.
Costituisce principio oramai ampiamente consolidato ritenere che ‘ In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell’importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell’istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l’accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l’eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l’integrale ricostruzione dell’andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell’ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all’inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest’ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda; a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell’ultimo estratto conto disponibile; b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l’illegittimo addebito di importi non dovuti a vario
titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell’ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all’inizio del rapporto, egli o dimostra l’eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell’azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest’ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda; b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale; in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera; così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all’esito del ricalcolo . ‘ (cfr Cass Civ, Sez. I, 17.1.2024 n. 1763).
Quale corollario di tale assunto di portata generale, è stato ulteriormente chiarito che ‘ Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa; ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l’esistenza, in quell’arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all’azzeramento del saldo iniziale del primo di essi. ‘ (cfr Cass Civ, Sez I, 2.5.2024 n. 11735).
Tuttavia, con riguardo agli scalari è stato stabilito che ‘.. nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione soltanto mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi aliunde, vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova, che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l’ausilio di una consulenza d’ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità ‘ (cfr Cass Civ, Sez I, 18.4.2023 n. 10293).
Facendo allora opera di sintesi del pensiero giurisprudenziale è possibile affermare che:
-Il correntista che agisce in giudizio chiedendo (ai fini dell’utile esperimento dell’azione di ripetizione) la rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente è tenuto (invero al pari dell’istituto di
credito che per converso propone una domanda di adempimento) a produrre la documentazione integrale (cioè gli estratti conto) relativa al contratto;
-In caso negativo, non vi è una preclusione assoluta alla proposizione dell’azione purchè sia possibile anche con il supporto della CTU di pervenire ad una ricostruzione attendibile delle movimentazioni e quindi del saldo;
2.3. Tali principi vanno trasfusi all’interno della vicenda che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano .
Non è in contestazione che abbia omesso di produrre gli estratti conto per l’arco temporale compreso dal 31 ottobre 2009 al 31 dicembre 2012 e quindi per un periodo di tre anni circa.
Per tale orizzonte il CTU ha fatto riferimento ai c.d. scalari precisando, come peraltro sopra evidenziato, che in tale periodo non sono state registrate movimentazioni e pertanto concludendo per l’attendibilità della ricostruzione dell’andamento del conto corrente .
N ella sentenza di primo grado si legge ‘ Inoltre il c.t.u., invitato a fornire chiarimenti in proposito, ha evidenziato che è stata proAVV_NOTAIOa una serie continuativa di estratti conto scalare dall’apertura del rapporto sino al saldo finale, e che gli estratti conto mancanti riguardano soltanto alcuni periodi (dal 1.10.2009 al 31.12.2012; gli ultimi movimenti del giorno 31.12.2015; dal 6 al 21 settembre 2017; dal 27 al 30 settembre 2019), nei quali la movimentazione è stata ricostruita tramite gli scalari, che hanno comunque consentito di determinare in maniera fedele il saldo del rapporto; né la convenuta ha, a fronte di tali chiarimenti, specificato in che termini, o per quali importi, il saldo ricostruito sia erroneo in conseguenza della lamentata mancanza di una parte degli estratti conto. ‘ (cfr pag. 6).
A supportare tale assunto vi è che da una verifica degli scalari proAVV_NOTAIOi in atti e quindi pienamente utilizzabili ai fini della decisione è risultato che:
-Alla data del 31 dicembre 2009, il saldo negativo era di € 37.883,75;
-Al 31 marzo 2012, il saldo sempre a debito di € 47.229,77;
-Al 30 giugno 2012, ancora a debito di € 48.706,45;
-Al 30 settembre 2012, a debito di € 50.367,38;
-Al 31 dicembre 2012 a debito di € 98.315,21;
In effetti, non si registrano movimentazioni e l’incremento del saldo soprattutto nell’ultimo periodo è certamente da ascriversi all’utilizzo dell’affidamento (anch’esso risultante dalla documentazione proAVV_NOTAIOa) nella misura di € 100.000,00.
A fronte di tale quadro, l’istituto di credito appellante non ha offerto elementi in grado di consentire un di verso inquadramento dei fatti insistendo unicamente sull’incompletezza degli estratti conto.
Il secondo motivo, per tali ragioni deve essere disatteso.
E’ possibile a questo punto procedere al vaglio del primo profilo di doglianza relativo all’errata applicazione del criterio dell’esistenza presuntiva di un affidamento di fatto direttamente incidente sull’individuazione della natura delle rimesse.
In punto di stretto, occorre considerare la posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità (in linea con quella menzionata ed allegata anche da con le note di trattazione del 18 gennaio 2026) secondo cui ‘ In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell’interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l’azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della RAGIONE_SOCIALE di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l’esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l’esistenza di un accordo tra le parti per l’utilizzazione da parte della correntista d’importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione . ‘ (cfr Cass Civ, Sez I, 24.1.2024 n. 2338).
Sul versante in fatto, invece, è possibile far riferimento alla CTU (secondo elaborato depositato il 13 aprile 2024) in cui l’esperto ha così concluso ‘ In merito alla prescrizione, sono state verificate le rimesse solutorie come indicato nell’integrazione peritale andando ad individuare il fido anche da elementi presenti nella centrale rischi e sugli estratti conto agli atti ed effettuando tale verifica sino al 01/10/2009, posto che dopo tale data e fino al 15/02/2012 sono presenti solo estratti conto scalari. La verifica delle rimesse riportata nel “prospetto 1”. E’ stata effettuata, come richiesto nel quesito, sul saldo ricalcolato eliminando gli indebiti per come su esposto e considerando gli affidamenti come rilevati dalla centrale rischi e dagli estratti conto. Dalla verifica delle rimesse solutorie emerge che risulta prescritto tutto il periodo antecedente il 31/12/2003 ‘ (cfr pag 4).
E’ dunque in base a tale criteri che è stato ricostruito l’andamento del rapporto nei termini poi riportati nella sentenza qui impugnata.
L’espero ha quindi effettuato una verifica basandosi essenzialmente sugli estratti conto presenti in atti ed è proprio tale metodo che ha portato il primo giudice in sentenza ad affermare che ‘… non è dato comprendere quale interesse abbia la a dolersi della circostanza, atteso che la mancanza degli estratti conto ha impedito alla di chiedere la ripetizione di ulteriori rimesse indebite, eventualmente effettuate nel periodo dal 1.10.2009 al 15.2.2002 . ‘ (cfr pagg 5-6).
Sulla scorta, pertanto, delle considerazioni svolte, l’appello non può che essere rigettato.
In ultimo, le spese di lite devono seguire la soccombenza per essere liquidate come di seguito indicato. Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia (art. 4 D.M. nr 55 del 10 marzo 2014 e successive
modifiche), il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
valore e natura della pratica;
importanza, difficoltà, complessità della pratica;
condizioni di urgenza per l’espletamento dell’incarico;
risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
pregio dell’opera prestata;
Tenuto conto dell’opera prestata e delle attività svolte dall’avvocato, si reputa congruo liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario di la somma di € 9.991,00 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui alla Tabella A del DM n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da € 52.001 ,00 ad € 260.000,00, fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
Visto l’esito dell’appello e visto l’art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall’art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l’obbligo del versamento, per gli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l’appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato
P.Q.M .
La Corte di Appello di L’Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 466/24 del Tribunale di Chieti così decide nel contraddittorio delle parti:
Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l’appello;
Condanna alla rifusione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario di delle spese del presente grado che liquida in € 9.991,00) per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
Manda alla Cancelleria per l’adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 5 febbraio 2026
Il Consigliere estensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME