Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31904 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31904 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 6530-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME e rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NICOLÒ;
-intimati – avverso la sentenza n. 1156/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le memorie della ricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Palermo con sentenza non definitiva n. 1510 del 2017 ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Palermo che aveva deciso sulla domanda di divisione degli assi ereditari di COGNOME NOME e COGNOME NOME, stante la violazione delle regole di composizione dell’organo giudicante di cui all’art. 50 bis c.p.c.
All’esito dell’istruttoria, con sentenza n. 1156 del 24 luglio 2020, dichiarata l’apertura delle due successioni ab intestato , a parziale scioglimento delle due comunioni (attesa l’esistenza nell’asse relitto di beni indivisibili in ragione della loro incommerciabilità), approvava due distinti progetti di divisione, con la determinazione dei conguagli reciprocamente dovuti.
Per quanto rileva in questa sede, quanto alla successione materna di COGNOME NOME, evidenziava che alcuni coeredi intendevano far rientrare in collazione, come donazione indiretta, l’acquisto di un immobile da parte della coerede COGNOME NOME.
Infatti, a detta di COGNOME NOME, tale acquisto era avvenuto fruendo di somme appartenenti alla madre defunta, che le aveva
prelevate dal proprio conto corrente in prossimità della data dell’acquisto, e ciò al fine di permettere alla figlia di poter corrispondere il prezzo d’acquisto.
Oltre alla vicinanza cronologica tra l’atto di acquisto ed il prelievo delle somme, occorreva valutare il rapporto di parentela tra la de cuius e l’acquirente ed il fatto che la seconda all’epoca non era titolare di risorse finanziarie che le potessero permettere l’acquisto.
Secondo i giudici di appello tale conclusione non era condivisibile. Infatti, le somme prelevate, pari a £. 70.000.000, non erano corrispondenti al prezzo di acquisto (di £. 56.000.000), non potendosi peraltro ipotizzare una simulazione del prezzo.
Ancora, non era stata fornita prova che il denaro prelevato fosse stato in tutto o in parte trasferito a COGNOME NOME né era stata offerta la prova dell’ animus donandi , ben potendo ipotizzarsi in via alternativa che la dazione, ove avvenuta, fosse qualificabile come un prestito dalla madre alla figlia e che il credito restitutorio si fosse estinto per prescrizione o altra diversa causa.
Inoltre, non vi era la prova che il denaro fosse stato specificamente corrisposto al fine di permettere l’acquisto dell’immobile, o con il versamento diretto del denaro al venditore o mediante la previsione della destinazione della somma alla transazione immobiliare, non essendo altresì implausibile che, solo a seguito della dazione della somma, la beneficiaria si fosse determinata a procedere all’acquisto immobiliare.
Ancora, la sentenza d’appello esaminava la richiesta di alcuni coeredi di tenere conto del prelievo da parte di NOME della
somma di £. 95.000.000, effettuata poco prima della morte della madre, dal conto corrente cointestato con la madre.
Secondo la Corte d’Appello, una volta escluso che il prelievo fosse avvenuto per far fronte ad improrogabili spese della de cuius, attesa la contitolarità delle somme in capo alle cointestatarie, doveva reputarsi che NOME, approfittando della solidarietà attiva nei rapporti con la banca, avesse prelevato l’intero saldo attivo del conto, appropriandosi anche della parte spettante alla madre, e destinata invece a cadere in successione.
La stessa era quindi tenuta a corrispondere il 50 % alla massa, oltre interessi legali a far data dalla domanda.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso COGNOME NOME sulla base di due motivi, illustrati da memorie.
NOME ha resistito con controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.
Il primo motivo denuncia ex art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 782, 783, 1367, 2697, 2727 e 2728 c.c., nonché dell’art. 48 della legge n. 89/2013.
Si censura, quanto alla negazione dell’esistenza di una donazione indiretta in favore della controparte COGNOME NOME, che la conclusione dei giudici di appello non ha tenuto conto di una serie di fatti decisivi che invece legittimavano la prova in via presuntiva della donazione indiretta.
Infatti, la controparte non disponeva all’epoca dei fatti di mezzi economici che le consentissero di pagare il prezzo, avendo addotto delle giustificazioni del tutto implausibili, come il fatto di avere conseguito delle vincite al lotto.
Occorreva, invece, tenere conto della contiguità temporale tra il prelievo delle somme ed il successivo acquisto immobiliare.
Ancora, non poteva negarsi la ricorrenza dell’ animus donandi in capo alla defunta madre, non potendosi in alcun modo ipotizzare che lo scopo della stessa fosse quello di effettuare un prestito, trattandosi di evento nemmeno mai dedotto dalla controparte che, anzi, ha espressamente riferito di avere acquistato il bene con denaro proprio.
In via subordinata, per l’ipotesi in cui si ritenga che non vi è prova della finalizzazione della dazione del denaro all’acquisto, in questo caso la donazione del denaro sarebbe affetta da nullità per vizio di forma, ai sensi del combinato disposto degli artt. 782, 783 e 28 della legge notarile, il che comporta che la somma debba ritenersi mai uscita dall’asse ereditario, e quindi ancora facente parte della comunione.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha anche di recente ribadito che la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l’intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio.
E’ onere, perciò, di chi invoca la ricorrenza di una donazione indiretta (e nella specie i coeredi non donatari, al fine di avvalersi degli effetti della collazione), fornire la prova di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della donazione de qua, con particolare
riferimento anche all’ animus donandi , dovendosi escludere che la sola ricezione della somma da parte del figlio possa offrire la dimostrazione, anche in chiave presuntiva, della volontà del genitore di arricchire il figlio con spirito di liberalità (cfr. Cass. n. n. 9379/2020).
Ed invero una volta ribadito che (cfr. Cass. n. 13619/2017) n ell’ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra -anche ai fini della collazione – donazione indiretta del bene stesso e non del danaro, è stato però precisato che (Cass. n. 18541/2014) la dazione di una somma di denaro configura una donazione indiretta d’immobile ove sia effettuata quale mezzo per l’unico e specifico fine dell’acquisto del bene, dovendosi altrimenti ravvisare soltanto una donazione diretta del denaro elargito, per quanto poi successivamente utilizzato in un acquisto immobiliare.
I giudici di merito, con apprezzamento in fatto, hanno ritenuto che non fosse possibile ravvisare il meccanismo nella donazione indiretta, nei sensi sopra delineati, in relazione alle emergenze probatorie in atti che, unitamente all’esistenza del rapporto di parentela ed alla prossimità delle date dei prelievi delle somme da parte della de cuius e del successivo acquisto del bene, non evidenziavano altresì l’effettivo transito del denaro dalla madre alla figlia, e conseguentemente la finalizzazione della dazione al successivo acquisto. Inoltre, è stato altresì escluso che fosse
stato adeguatamente dimostrato l’ animus donandi , in quanto, anche a voler per ipotesi ammettere che le somme fossero state impiegate per il pagamento del prezzo, non era stato dimostrato che la dazione fosse avvenuta per spirito di liberalità.
Trattasi di circostanze della cui prova era necessariamente onerata la parte interessata far valere l’esistenza della donazione, così che già tale argomentazione appare idonea a sorreggere il rigetto della domanda di accertamento della donazione indiretta, risultando quindi del tutto prive di rilievo (e peraltro non del tutto plausibili) le ulteriori argomentazioni spese dal giudice di appello quanto all’intento della madre di effettuare un prestito alla figlia, risultando le stesse del tutto prive di qualsiasi collegamento con elementi di fatto effettivamente rinvenibili nella fattispecie, costituendo il frutto di un ragionamento ipotetico del giudice di appello del tutto sganciato dal materiale probatorio in atti.
Occorre a tal fine ricordare che l’art. 2729 cod. civ., nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla ‘prudenza del giudice’ (secondo una formula analoga a quella che si rinviene nell’art. 116 cod. proc. civ. a proposito della valutazione delle prove dirette), impone al giudice di compiere l’inferenza logica dal fatto secondario (fatto noto) al fatto principale (fatto ignoto) sulla base di una regola d’esperienza che egli deve ricavare dal sensus communis , dalla conoscenza dell’uomo medio, dal sapere collettivo della comunità sociale in quel dato momento storico. Grazie alla regola d’esperienza adottata, è possibile per il giudice concludere che l’esistenza del fatto secondario (indizio) deponga, con un grado di probabilità più o meno alto, per l’esistenza del fatto principale.
Lo stesso art. 2729 cod. civ. si cura di precisare come debba manifestarsi la ‘prudenza’ del giudice, stabilendo che il decidente deve ammettere solo presunzioni che siano ‘gravi, precise e concordanti’; laddove il requisito della “precisione” va riferito al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell’inferenza e postula che esso non sia vago ma ben determinato nella sua realtà storica; il requisito della “gravità” va riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d’esperienza adottata, è possibile desumere dal fatto noto; mentre il requisito della “concordanza” richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (cfr. Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003, Rv. 565726), anche se il requisito della “concordanza” deve ritenersi menzionato dalla legge solo per il caso di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (Sez. 5, Sentenza n. 17574 del 29/07/2009).
Dal modello di prova per presunzioni configurato dalla legge, risulta che il giudice deve seguire un procedimento logico che si articola in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, presentino cioè una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, egli deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di
fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13/10/2005). In questo secondo momento valutativo, perciò, gli indizi devono essere presi in esame e valutati dal giudice tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri allo scopo di verificare la concordanza delle presunzioni che da essi possono desumersi (c.d. convergenza del molteplice); dovendosi considerare erroneo l’operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (Sez. 3, Sentenza n. 3703 del 09/03/2012).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto – in forza di una regola d’esperienza come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Sez. 2, Sentenza n. 22656 del 31/10/2011); in altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’ id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su
dati meramente ipotetici (Sez. L, Sentenza n. 2632 del 05/02/2014).
Essendo la presunzione semplice affidata alla ‘prudente’ valutazione del decidente (art. 2729 cod. civ.), spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a base della presunzione e le regole d’esperienza – tra quelle realmente esistenti nel sapere collettivo della società – tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge; trattandosi di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009; Sez. L, Sentenza n. 15737 del 21/10/2003; Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003; da ultimo, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 101 del 08/01/2015).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi precisato che (Cass. S.U. n. 1785/2018) la denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 2729 cod. civ. si può prospettare sotto i seguenti aspetti:
aa) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell’art. 2729 cod. civ., primo comma, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni ( rectius : fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma;
bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così
sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza.
Con riferimento a tale secondo profilo, la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis ), che esprime nient’altro – almeno secondo l’opinione preferibile – che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B; la precisione esprime l’idea che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti; la concordanza esprime un requisito del ragionamento presuntivo (cioè di una applicazione “non falsa” dell’art. 2729 cod. civ.), che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo esprimere l’idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi
probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi.
Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz’altro ritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla stregua dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell’art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta. Essa può, pertanto, essere investita ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione (cioè un’inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi. La stessa cosa dicasi per il controllo della precisione e per quello della concordanza.
In base alle considerazioni svolte la deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ., suppone allora un’attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito -assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato – risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza.
Di contro la critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, primo comma (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali). In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti . Terreno che, come le Sezioni Unite, (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo,
peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell’omessa valutazione di una risultanza istruttoria.
A tali principi ha poi dato seguito la successiva giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le altre Cass. n. 18611/2021), essendosi appunto affermato che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. n. n. 22366/2021).
Nella specie l’illustrazione del motivo non prospetta a ben vedere la falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma nei termini su indicati, ma si risolve solo nella prospettazione di pretese
inferenze probabilistiche diverse sulla base della evocazione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle quaestiones facti ripercorse in relazione agli oggetti delle varie circostanze emerse, così che lo stesso non presenta le caratteristiche della denuncia di un vizio di falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ. e nemmeno, pur riconvertito alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013, quelle di un motivo ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
In tal senso rileva, infatti, che tutte le circostanze di fatto che a detta della ricorrente fonderebbero la dimostrazione in via presuntiva della donazione indiretta sono state esaminate dalla Corte d’Appello, e ritenute però prive del carattere della gravità, precisione e concordanza.
Invero, è stato ritenuto, con ragionamento che non si espone a violazione di legge nel senso sopra riportato, che la sola esistenza del rapporto di parentela non consentiva in maniera univoca di affermare che la dazione della somma, ove anche avvenuta (e ciò essendosi ancor prima ritenuto che il mero dato cronologico non consentisse di presumere l’effettivo legame tra il prelievo ed il successivo acquisto) trovasse necessariamente la sua giustificazione nell’intento liberale, e precisamente nella volontà di arricchire la figlia con la donazione indiretta dell’immobile.
La valutazione del giudice di appello risulta, quindi, incensurabile, ed il motivo non può essere accolto, risolvendosi nella sollecitazione alla Corte a procedure ad una rivalutazione di circostanze fattuali la cui valutazione rientra nel giudizio insindacabile del giudice di merito.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1298, 1854, e 2727 c.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Si lamenta che la Corte d’Appello abbia affermato che la somma prelevata dalla controricorrente dal conto cointestato con la madre, in prossimità della morte di quest’ultima , dovesse reputarsi appartenere alla de cuius solo per la quota della metà, in difetto della diversa prova di una diversa formazione della provvista.
Tuttavia, tale affermazione è frutto della omessa disamina di una serie di elementi di prova di carattere documentale, e precisamente della documentazione bancaria, già allegata all’atto di citazione del 20/4/2004, che attestava come il conto corrente interessato dal prelievo, sebbene cointestato, fosse stato in origine alimentato solo da denaro appartenente alla de cuius, e ciò tramite il versamento del titolo n. 1120670NUMERO_DOCUMENTO, e senza che fosse stato dimostrato che anche la controricorrente avesse versato delle somme di sua pertinenza sul conto cointestato.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha affermato che la cointestazione di un conto corrente attribuisce ai cointestatari, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici -purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica
diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass. n. 18777/2015).
In particolare, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall’art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell’art. 1298 cod. civ., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo (Cass. n. 4066/2009, che ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto superata la presunzione di comproprietà in relazione ad un conto corrente contestato a zio e nipote, ritenendo provato che i versamenti fossero stati compiuti con denaro appartenente soltanto al primo).
Nella specie non rileva la diversa questione concernente la possibilità di individuare nella stessa cointestazione effettuata a fini di arricchimento del cointestatario una donazione indiretta della metà delle somme versate dall’altro cointestatario che però presuppone evidentemente la prova dell’ animus donandi (cfr. Cass. n. 10991/2013), ma la diversa questione relativa alla dimostrazione del fatto che la provvista del conto cointestato sia da ascrivere al patrimonio di uno solo dei contitolari, ipotesi nella quale si è affermato che (Cass. n. 77/2018) ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo.
La sentenza gravata si è limitata apoditticamente ad affermare che in difetto di prova dovesse reputarsi COGNOME NOME contitolare della quota del 50 % del saldo attivo, in assenza di prova diversa, senza però prendere in esame la documentazione invocata da parte ricorrente, in potenza idonea a comprovare una formazione della provvista in contrasto con la detta presunzione di cui all’art. 1298 c.c.
Il motivo deve, quindi, essere accolto e la sentenza deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione.
PQM
Accoglie il secondo motivo di ricorso, e rigettato il primo motivo, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME