Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13596 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13596 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al R.G. n. 2432/2019 proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, IN LIQUIDAZIONE, in personale del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente e ricorrente incidentale-
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-costituito con procura speciale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 3799/2018 depositata il 10/07/2018, RG n. 6535/2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 3799 del 2018, ha accolto l’impugnazione proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, nonché del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Napoli, e in riforma RAGIONE_SOCIALEa impugnata sentenza ha rigettato la domanda del lavoratore.
Il giudice di primo grado aveva condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a versare al ricorrente la somma di euro 170.195,50 a titolo di I.P.S. oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura di legge dalla maturazione del credito al saldo.
Il lavoratore era stato assunto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in qualità di ingegnere, a partire dal 23 dicembre 1997, ed era poi diventato direttore, incarico confermato in seguito alla trasformazione di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
In data 15 maggio 2009 era stato trasferito nei ruoli RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE
Il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, atteso che il RAGIONE_SOCIALE aveva natura imprenditoriale e non rientrava tra gli E nti iscritti all’INADEL, a partire dal 1° gennaio
2010 aveva chiuso la posizione assicurativa gestione previdenziale TFS ex INADEL dei lavoratori dipendenti del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che era aperta preso l’RAGIONE_SOCIALE di Napoli, e aveva chiesto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la restituzione dei contributi sino allora versati, ai fini del regolamento dei rapporti con la RAGIONE_SOCIALE Regionale RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE.
Il lavoratore aveva agito in giudizio chiedendo l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, comma 10, del d.l. n. 359 del 1987, conv. dalla legge n. 440 del 1987, e aveva chiesto di ordinare al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.S.I. e/o all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di pagare il TFS o il TFR, quantificato in euro 202.350,19 oltre accessori, e di provvedere alla corretta ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa posizione previdenziale, in via subordinata, di disporre l’immediato trasferimento RAGIONE_SOCIALEa posizione a proprio nome in essere presso l’RAGIONE_SOCIALE a nome RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.I.S.I. , in favore RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE, attuale datore di lavoro.
Il Tribunale ha accolto la domanda.
Il giudice di appello, dopo aver ricordato la giurisprudenza sulla natura privatistica del rapporto con il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha deciso la controversia in base alla cd. ragione più liquida.
La Corte d’Appello ha affermato che presso la Regione RAGIONE_SOCIALE era intervenuta la prosecuzione del rapporto di lavoro, come si evinceva dalla documentazione in atti, e il rapporto di lavoro era ancora in corso, sicché le competenze di fine rapporto, sia che fossero da qualificare come TFR o come TFS, non erano ancora esigibili, non essendo ancora maturato il diritto al pagamento. Da ciò discendeva l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando un motivo di ricorso, assistito da memoria, in cui richiama Cass. 23884 del 05/07/2022.
Resiste il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, con controricorso e ricorso incidentale condizionato, assistiti da memoria, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso.
L’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura speciale alle liti ma non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art 2120, cod. civ., in relazione all’art. 360, comma, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Assume il ricorrente che la Corte di Appello, andando oltre le richieste RAGIONE_SOCIALEe parti, ritenendo che vi fosse una continuazione del rapporto di lavoro di esso ricorrente con la Regione RAGIONE_SOCIALE, ha di fatto affermato che il proprio diritto a percepire il TFS o il TFR si concretizza, non con la interruzione del rapporto con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, bensì con la conclusione del rapporto lavorativo con la Regione RAGIONE_SOCIALE, nei cui ruoli era confluito.
Atteso che il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha natura di ente pubblico economico soggetto alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro, era evidente che, al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione del rapporto di lavoro con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avvenuta il 14/05/2009, esso ricorrente avesse pieno diritto a percepire il TFR ex art. 2120 cod. civ. e non il TFS destinato ai lavoratori di enti pubblici.
Ricorda che la Corte di Appello a supporto RAGIONE_SOCIALEa propria decisione ha richiamato una serie di documenti in cui si parla di trasferimento del dipendente COGNOME dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla Regione RAGIONE_SOCIALE, ritenendo in tal modo che non vi fosse stata interruzione del rapporto di lavoro, bensì una continuazione preso la Regione RAGIONE_SOCIALE.
Assume il lavoratore che il TFR andava pagato al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro privato, senza che avesse alcun rilievo l’inizio di altro rapporto con altro datore di lavoro, a differenza del TFS.
Il dipendente di una società di diritto privato al termine del rapporto di lavoro ha diritto di ricevere ex art. 2120, cod. civ., il TFR
e ciò indipendentemente dal fatto che inizi un altro rapporto di lavoro, sia con un’azienda privata che con un ente di diritto pubblico.
Diversamente, il lavoratore dipendente pubblico matura il diritto a ricevere il TFS al momento del pensionamento o comunque RAGIONE_SOCIALEa effettiva cessazione del rapporto di lavoro con un ente pubblico.
Nel caso di specie al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione del rapporto di lavoro con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ente pubblico economico soggetto alla disciplina privatistica, esso lavoratore aveva diritto a ricevere dal RAGIONE_SOCIALE e non dall’RAGIONE_SOCIALE il TFR.
Il motivo è inammissibile.
2.1. Preliminarmente, va osservato che Cass., n. 23884 del 2022, richiamata nella memoria, attiene fattispecie diversa rispetto a quella in esame, in quanto relativa all’impugnazione di licenziamento per soppressione del posto ricoperto presso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dove il lavoratore era passato a seguito di mobilità provenendo dal Comune di Forio.
2.2. Tanto premesso, si rileva che l a Corte d’Appello , con la sentenza oggetto del presente ricorso, ha escluso il diritto del lavoratore a percepire la provvidenza in questione in ragione RAGIONE_SOCIALEa persistenza, senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro iniziato con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e proseguito con la Regione RAGIONE_SOCIALE.
Con accertamento di fatto all’esito RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie, il giudice di secondo grado ha affermato che era intervenuta mobilità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, con prosecuzione del rapporto di lavoro presso la Regione RAGIONE_SOCIALE senza interruzioni.
Come ricorda lo stesso ricorrente la Corte d’Appello ha posto a fondamento di tale affermazione il contenuto RAGIONE_SOCIALEa documentazione in atti.
Nella sentenza di appello è richiamato il contratto stipulato dal lavoratore con la Regione RAGIONE_SOCIALE, dove riferisce il giudice di appello che si leggeva che era stata accolta la domanda di
trasferimento del dipendente e veniva espressamente richiamata la disposizione di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Inoltre, rileva la Corte d’Appello, che la missiva prot. 00826 del 18 settembre 2009, indirizzata da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, aveva ad oggetto il ‘trasferimento del dipendente ing. NOME COGNOME alla Regione RAGIONE_SOCIALE dal 15 marzo 2009′ , e precisava che ‘il dipendente del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ing. NOME COGNOME (omissis) è stato definitivamente trasferito a decorrere dal 15 maggio 2009 nei ruoli del personale dipendente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ai sensi e per gli effetti del decreto dirigenziale RAGIONE_SOCIALE n. 168 del 29 aprile 2009.
Infine, la Corte d’Appello ha osservato che lo stesso ricorrente lasciava ad intendere che il rapporto di lavoro con la Regione RAGIONE_SOCIALE non era ancora cessato dal momento che evidenziava ‘la Regione, alla risoluzione del rapporto di lavoro, procederà alla liquidazione al COGNOME di tutto quanto spettante fin dalla sua assunzione (pag. 7 del ricorso introduttivo di primo grado)’, e nelle conclusioni si riferiva alla Regione RAGIONE_SOCIALE come datore di lavoro.
Dunque, la censura si sostanzia nella contestazione RAGIONE_SOCIALEa valutazione del materiale probatorio, RAGIONE_SOCIALE‘accertamento di fatto svolto dalla Corte d’Appello sull’unitarietà del rapporto di lavoro, effettuato, in particolare, quanto alla documentazione prodotta in atti, accertamento che è rimesso al giudice del merito.
Com’è noto, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove a quella compiuta dai giudici di merito, dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione
del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (si v., Cass. n. 11176 del 2017): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame.
La valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove raccolte anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass., n. 1234 del 2019, n. 20553 del 2021).
La Corte d’Appello, nella fattispecie in esame, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto, in fatto, che fosse provata la prosecuzione del rapporto di lavoro con la Regione RAGIONE_SOCIALE senza soluzione di continuità, di talché non era maturato il diritto al pagamento RAGIONE_SOCIALEa provvidenza in questione.
Il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.
A ciò segue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, articolato in un motivo con cui veniva dedotto il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in favore di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, come in dispositivo. Nulla spese in favore RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in mancanza d ello svolgimento di attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
Condanna il ricorrente principale al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio in favore di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile