Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30713 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30713 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20535/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MILANO n. 7868/2020 depositata il 09/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– RAGIONE_SOCIALE ricorre per regolamento di competenza , illustrato da memoria, avverso l’ordinanza collegiale del 9 giugno 2022 con cui il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, ha dichiarato la continenza ex art. 39, comma 2, c.p.c. della causa pendente dinanzi ad esso, R.G. 7868/2020, rispetto alla causa pendente avanti il Tribunale di Genova, R.G. 4631/2020.
– NOME COGNOME ve Ticaret Limited Sirketi resiste con memoria.
– Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Genova, Sezione specializzata in materia di impresa.
CONSIDERATE CHE
4. – Questa la vicenda processuale.
4.1. – Con ricorso depositato l’11 marzo 2019 e notificato il 1° aprile 2019, RAGIONE_SOCIALE, titolare dei brevetti europei n. 2 822 751 B1 (di seguito EP ‘751), n. 3 141 NUMERO_DOCUMENTO B1 (di seguito EP ‘374) e n. 3 156 NUMERO_DOCUMENTO (di seguito EP ‘214), ha proposto nei confronti di NOME dinanzi il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa (R.G. 11641/2019) una domanda cautelare ex artt. 129, 130 e 131 c.p.i. e 700 c.p.c., per
descrizione ed inibitoria della macchina TARGA_VEICOLO, contestando la contraffazione di TARGA_VEICOLO ‘TARGA_VEICOLO, EP ‘374 ed EP ‘214.
4.2. – La stessa società ricorrente ha poi proposto dinanzi al Tribunale di Milano il procedimento di merito (R.G. 7868/2020) per l’accertamento della contraffazione di EP ‘751, EP ‘374 e EP ‘214 da parte della macchina TARGA_VEICOLO, la conferma dell’inibitoria già resa in sede cautelare e la condanna di COGNOME al risarcimento dei danni.
4.3. – Con atto di citazione notificato a RAGIONE_SOCIALE e all’inventore COGNOME NOME il 5 giugno 2020, COGNOME ha agito innanzi al Tribunale di Genova (R.G. 4631/2020) per l’accertamento di nullità delle porzioni italiane di EP ‘751, EP ‘374 e EP ‘214 e di non-contraffazione da parte della macchina TARGA_VEICOLO, come descritta nel procedimento cautelare dinanzi al Tribunale di Milano. RAGIONE_SOCIALE e il COGNOME si sono costituiti con comparsa del 10 novembre 2020, chiedendo anzitutto la dichiarazione di litispendenza anche parziale e/o continenza in favore del procedimento milanese R.G. 7868/2020; nel merito, in caso di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari, il rigetto delle domande di COGNOME e, in via riconvenzionale, l’accertamento della contraffazione di TARGA_VEICOLO, TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO, nonché di ulteriori due privative di RAGIONE_SOCIALE non oggetto del giudizio milanese (NUMERO_DOCUMENTO e modello di utilità italiano domanda n. NUMERO_DOCUMENTO) da parte di MD3020, con conseguenti domande di inibitoria, ritiro dal commercio, distruzione e risarcimento del danno.
4.4. – COGNOME si è costituita nel giudizio di merito pendente dinanzi al Tribunale di Milano, con comparsa del 7 ottobre 2020, chiedendo in via preliminare/pregiudiziale dichiararsi la litispendenza o, in subordine, la continenza in favore del Tribunale di Genova o, in via
ulteriormente subordinata, disporsi la sospensione del procedimento fino alla definizione del detto giudizio genovese.
4.5. – Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza qui impugnata, preso atto della giurisprudenza della Corte, secondo cui la continenza sussiste anche quando le due cause vengano a trovarsi tra loro in un rapporto di pregiudizialità, e della propria incompetenza in relazione alla domanda di nullità brevettuale svolta da NOME nel giudizio genovese, in ragione della competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Genova ex art. 120, comma 3, c.p.i. e artt. 1 comma 1bis e 4 del d.lgs. 168/2003, ha dichiarato la continenza rispetto alla « causa » promossa da NOME e pendente dinanzi al Tribunale di Genova, Sezione specializzata impresa (RG. 4631/2020), assegnando alle parti termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza per la riassunzione.
A sostegno della soluzione adottata, l’ordinanza reclamata ha richiamato la giurisprudenza della Corte secondo cui « la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti (identità non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo e da una differenza quantitativa dell’oggetto, ma anche quando fra le due cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi , nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell’ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo
stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni (così Cass. 19460/17) » (p. 4 dell’ordinanza).
Dopodiché il Tribunale ha aggiunto di non essere « competente anche in relazione alla trattazione delle domande di nullità brevettuale oggetto della causa genovese. A tale proposito, invero, sussiste la condizione di inderogabilità della competenza territoriale prevista per le controversie di cui sia parte una società con sede all’estero (artt. 1 comma 1 bis e 4 del dlgs 168/2003 così come modificati dall’art.10 del D.L. n.145 del 23 dicembre 2013) in favore del Tribunale di Genova -Sezione specializzata Impresa ».
RITENUTO CHE
5. – Il ricorso va respinto.
5.1. – La ricorrente eccepisce che nel caso di specie non si tratterebbe di un’ipotesi di continenza, ma di litispendenza parziale, con la conseguenza che il Tribunale di Milano, in quanto Giudice preventivamente adito con la domanda di contraffazione delle porzioni italiane dei brevetti TARGA_VEICOLO, TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO in relazione alla macchina TARGA_VEICOLO, pendente altresì innanzi al Tribunale di Genova, ove è cumulata con quella di nullità del titolo, avrebbe dovuto dichiarare la propria esclusiva competenza in relazione alle domanda di contraffazione e disporne la sospensione ex art. 295 c.p.c.
5.2. – Il ricorso va respinto, essendo corretta la decisione del Tribunale di Milano, giudice preventivamente adito con azione di accertamento positivo della contraffazione di brevetto, che ha però dichiarato la continenza della causa pendente dinanzi a sé in quella instaurata successivamente a Genova, ex art. 39, secondo comma, c.p.c., giacché tale seconda causa aveva ad oggetto, non solo la
domanda di accertamento negativo della contraffazione degli stessi brevetti, ma anche la domanda di nullità del brevetti medesimi.
Invero, tra l’azione di accertamento positivo e quella di accertamento negativo del medesimo diritto si configura un rapporto di continenza, in quanto le cause hanno identità di elementi soggettivi e coincidenza soltanto parziale di elementi oggettivi, nel senso che il petitum di uno di esso e più esteso, in modo da comprendere la pretesa formante oggetto dell’altra o delle altre cause. E poiché in riferimento alla necessita di evitare la formazione di giudicati contrastanti, acquistano rilevanza i possibili effetti giuridici dei provvedimenti da emanare, risulta chiaro che la suddetta coincidenza parziale di elementi obiettivi deve essere valutata in riferimento all’intrinseco contenuto delle varie domande, nel senso che esse (indipendentemente dall’elemento quantitativo) tendano ambedue a conseguire l’attuazione della legge in ordine allo stesso bene, mentre risultano irrilevanti gli elementi differenziali concernenti la formulazione delle domande stesse (Cass. 22830/2022; Cass. 641/1971).
D’altronde, ai sensi dell’art. 39, comma 2, c.p.c., la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti (identità non esclusa dalla circostanza che in uno dei due giudizi, come nella specie, sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo e da una differenza quantitativa dell’oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, ovvero di pregiudizialità (Cass. 19460/2017).
È dunque risolutivo osservare che nella specie tale rapporto di pregiudizialità e di interdipendenza tra i due giudizi, di accertamento della nullità del brevetto e di accertamento della contraffazione, sussiste certamente (Cass. 9500/2019; Cass. 15339/2016).
– È dichiarata la competenza del Tribunale di Genova, Sezione specializzata impresa, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge anche per le spese di questo giudizio di regolamento.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Genova, Sezione specializzata impresa, dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2023.