Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3661 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3661 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
Oggetto: Regolamento di competenza Pendenza di una causa in primo grado e dell ‘ altra in appello – Art. 39, secondo comma, c.p.c. – Applicabilità – Esclusione -Sospensione ex art. 295 c.p.c. -Necessità – Fondamento.
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in virtù di procura in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, costituitasi nel giudizio a quo con la procuratrice speciale RAGIONE_SOCIALE , e quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE ;
-intimata –
nonché contro
Banca RAGIONE_SOCIALE -Società RAGIONE_SOCIALE; -intimata- udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre
A.C. 09/12/2025
r.g.n. 09275/2025
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
2025, dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza.
Rilevato che:
nel 2002 la società RAGIONE_SOCIALE (i cui soci illimitatamente responsabili, nonché amministratori, erano NOME e NOME COGNOME) stipulò con il RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE (poi divenuto Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE) un contratto di conto-corrente cui seguì, nel 2004, un’apertura di credito con garanzia ipotecaria;
a garanzia dell’ adempimento RAGIONE_SOCIALE obbligazioni della società nascenti da questi rapporti , l’ istituto di credito si fece sottoscrivere alcune fideiussioni dai familiari dei soci illimitatamente responsabili, tra cui i fratelli NOME e NOME, ciascuno dei quali rilasciò, rispettivamente il 21 e il 28 febbraio 2002, una fideiussione omnibus per l’importo di 150.000 Euro ;
in data 16 febbraio 2012, il RAGIONE_SOCIALE, vantando crediti rilevanti nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE (la quale, di lì a poco, con sentenza del 6 aprile 2012, sarebbe stata dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso), chiese e ottenne nei confronti della debitrice e dei suoi fideiussori, (tra cui NOME COGNOME fino a concorrenza dell’importo garantito di 150.000 Euro) un decreto ingiuntivo per la somma di Euro 345.251,83;
dopo che gli ingiunti ebbero abbandonato il giudizio di opposizione tempestivamente introdotto, il decreto ingiuntivo, in data 15 marzo 2018, fu munito di certificato di definitività;
nel 2019, la RAGIONE_SOCIALE (che aveva acquistato in blocco, con cessione pro soluto , crediti classificati ‘a sofferenza ‘ del RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE) iniziò diverse procedure esecutive immobiliari (poi riunite) dinanzi al Tribunale di Treviso nei confronti, tra gli altri, di NOME COGNOME, nonché dinanzi al Tribunale di Belluno, nei confronti di NOME e NOME COGNOME;
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nell’ambito della procedura distinta con il n. R .G. 109/2019, gli esecutati, con distinti ricorsi ex art. 615 cod. proc. civ., depositati il 21 giugno e il 15 novembre 2021, proposero opposizione all’esecuzione , chiedendo la declaratoria di insussistenza del diritto di RAGIONE_SOCIALE di procedere ad esecuzione forzata, deducendo tra l’altro, in qualità di consumatori, la nullità RAGIONE_SOCIALE fideiussioni per violazione della normativa antitrust ;
rigettata l’istanza di sospensione dell’esecuzione e fissato il termine per l’introduzione del giudizio di merito, gli opponenti NOME e NOME COGNOME, con atto notificato il 6 maggio 2022 alla RAGIONE_SOCIALE, promossero dinanzi al Tribunale di Belluno la causa di opposizione all’esecuzione;
con atto notificato il 10 giugno 2022, NOME COGNOME adì inoltre il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, proponendo dinanzi a tale ufficio giudiziario, nei confronti sia della RAGIONE_SOCIALE che della Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità totale o parziale della fideiussione omnibus da lui rilasciata in data 21 febbraio 2002, per contrarietà alla normativa antitrust ;
l’opposizione all’esecuzione , proposta con atto del 6 maggio 2022 dai fratelli NOME e NOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, è stata rigettata dal Tribunale di Belluno con sentenza 15 novembre 2023, n. 404, impugnata da NOME COGNOME con appello dinanzi alla Corte territoriale di Venezia, attualmente ancora pendente;
invece, il giudizio di accertamento della nullità della fideiussione introdotto con atto del 10 giugno 2022 dal solo NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in seguito alla declaratoria di incompetenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALE imprese di Venezia, è stato riassunto dall’attore dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, giudice dichiarato competente, con comparsa notificata alle controparti il 22 marzo 2023;
con ordinanza n.940/2025, depositata il 17 marzo 2025, il Tribunale RAGIONE_SOCIALE imprese di Milano, in accoglimento dell’ eccezione di parte convenuta, ha dichiarato la litispendenza della causa di accertamento della nullità della
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fideiussione riassunta dopo la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Venezia da NOME COGNOME con la causa di opposizione all’ esecuzione da lui già proposta dinanzi al Tribunale di Belluno; avuto riguardo al criterio della prevenzione, ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa riassunta dinanzi a sé;
Il Tribunale meneghino ha così deciso, sul rilievo che, nella causa di opposizione all’esecuzione già proposta dinanzi al Tribunale di Belluno, « le domande di nullità (totale e parziale) della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust state formulate, non come mere eccezioni volte a paralizzare l’azione esecutiva avviata dal creditore opposto TARGA_VEICOLO NUMERO_DOCUMENTO TARGA_VEICOLO, bensì come domande volte ad ottenere una declaratoria di nullità ex art. 33 L. 287/1990 »; si sarebbe quindi trattato RAGIONE_SOCIALE « medesime domande di accertamento della nullità integrale (ex art. 1419, comma 1 c.c.) ovvero parziale (ex art. 1419, comma 2 c.c.) della fideiussione successivamente riproposte dall’attore nel giudizio instaurato davanti al Tribunale di Venezia, proseguito, a seguito di riassunzione, davanti al Tribunale di Milano »;
l’or dinanza 17 marzo 2025, n. 940 del Tribunale RAGIONE_SOCIALE imprese di Milano è stata impugnata con regolamento di competenza da NOME COGNOME, il quale, sulla base di quattro motivi, ha chiesto di dichiarare l’insussistenza della dichiarata litispendenza e, per l’ effetto, di « cassare l’ordinanza impugnata disponendo la prosecuzione del giudizio riassunto dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa »;
le controparti non hanno depositato scritture difensive ex art.47, ultimo comma, cod. proc. civ.;
la trattazione del regolamento è stata fissata in adunanza camerale;
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, ha formulato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso;
il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
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1. con i motivi posti a fondamento del ricorso, NOME COGNOME deduce: a) la violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 168/2023 , attributivo alle Sezioni specializzate in materia di impresa c.d. ‘ superdistrettuali ‘ (tra cui quella istituita presso il Tribunale di Milano), di una competenza per materia inderogabile in ordine alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287/1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’ Unione Europea, tra cui sarebbero indubitabilmente ricomprese quelle concernenti la nullità RAGIONE_SOCIALE fideiussioni riproduttive dello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE e contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett. a) , della predetta legge; b) l’ insussistenza del rapporto di litispendenza tra la causa di opposizione all’esecuzione introdotta dinanzi al Tribunale di Belluno e ancora pendente in secondo grado dinanzi alla Corte d’ appello di Venezia (ove è distinta con il nNUMERO_DOCUMENTO) e la causa di accertamento della nullità della fideiussione pendente dinanzi al Tribunale meneghino (con il n. R.G. 13164/2023), atteso, da un lato, che nel primo giudizio la questione della nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust sarebbe stata sollevata in via di eccezione riconvenzionale « al solo fine di opporsi all’ esecuzione immobiliare »; e considerato, dall’altro, che, in ogni caso, non vi era identità di parti tra i due giudizi; c) l’omessa considerazione, da parte del Tribunale meneghino, della circostanza che il giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale di Belluno era stato definito in primo grado con sentenza 15 novembre 2023, n. 404, da lui impugnata dinanzi alla Corte lagunare con giudizio d’ appello promosso successivamente alla riassunzione della causa di nullità della fideiussione; d) l’ erronea statuizione sulle spese di lite, per essere stato indebitamente condannato al loro pagamento in favore di ciascuna parte convenuta, non ostante l’infondatezza dell’eccezione di litispendenza ex adverso sollevata;
tanto premesso in ordine ai motivi di ricorso, deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata va effettivamente caducata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, Sezione distaccata in materia di impresa, a conoscere della domanda proposta da NOME COGNOME, sia pure per ragioni in
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Est. COGNOME gran parte diverse da quelle illustrate dal ricorrente; ragioni che questa Corte, secondo i poteri che le sono propri in sede di regolamento di competenza, può e deve rilevare, ai fini della decisione sulla questione di litispendenza, d’ufficio;
al riguardo va osservato che l’opposizione all’esecuzione proposta dinanzi al Tribunale di Belluno con atto notificato alla RAGIONE_SOCIALE il 6 maggio 2022 trovava il suo fondamento nella denunciata nullità RAGIONE_SOCIALE fideiussioni, la quale era stata dedotta in tale giudizio, sul presupposto che il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo in seguito all’abbandono della relativa opposizione, al pari del provvedimento monitorio non opposto, non fosse preclusivo della possibilità, per l’ingiunto avente la q ualità di consumatore, di contestare il diritto della controparte di procedere all’esecuzione;
in altre parole, nel giudizio di opposizione non veniva in considerazione un cumulo di domande (ovverosia il cumulo tra l’ opposizione all’esecuzione e le domande di nullità dei contratti) ma un’unica d omanda avente ad oggetto la declaratoria dell’ insussistenza del diritto della società opposta di procedere ad esecuzione forzata, fondata sulla previa declaratoria di invalidità RAGIONE_SOCIALE fideiussioni: nullità che nella prospettazione degli opponenti era possibile far valere in sede di opposizione esecutiva, in ragione dei noti arresti della giurisprudenza unionale sull’ infirmitas del giudicato costituito dal provvedimento monitorio non opposto o di cui si sia abbandonata l ‘ opposizione;
tale essendo l’ oggetto e il fondamento della proposta opposizione all’esecuzione, essa, quanto alla competenza sulla fase di merito a cognizione piena, rientrava ex se nella competenza della Sezione specializzata in materia di impresa c.d. ‘ superdistrettuale ‘ costituita presso il Tribunale di Milano, alla quale il Tribunale di Belluno, adìto dagli opponenti, avrebbe dovuto rimettere la causa a norma dell’art. 616 cod. proc. civ. (Cass. 8/04/2016, n. 6945);
poiché tale rimessione non è avvenuta, né è stata sollevata la relativa questione nell’ambito di quel giudizio, deve prendersi atto che il merito dell’opposizione è stato definito in primo grado con sentenza di rigetto, la quale è stata impugnata da NOME COGNOME, opponente soccombente, con
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COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME appello ancora pendente dinanzi alla Corte territoriale di Venezia, nel mentre, quanto al profilo della competenza si sarebbe dovuto fare ricorso al regolamento di competenza ad istanza della parte soccombente sulla competenza;
tra questa causa, in cui la questione di competenza risulta ormai preclusa per quanto appena detto, e quella successivamente introdotta dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale lagunare, poi riassunta dinanzi a quella ‘ superdistrettuale ‘ costituita presso il Tribunale di Milano, non sussiste, peraltro, un rapporto di litispendenza, come invece ritenuto dalla decisione qui impugnata, bensì un rapporto di continenza , essendo la domanda di accertamento della nullità della fideiussione contenuta nella domanda di accertamento dell’ insussistenza del diritto della RAGIONE_SOCIALE di procedere ad esecuzione forzata;
ove il giudizio di opposizione fosse stato ancora pendente in primo grado dinanzi al Tribunale di Belluno, il rilievo del rapporto di continenza avrebbe giustificato , ai sensi dell’art.39, secondo comma, cod. proc. civ., il suo spostamento dinanzi al Tribunale ‘ superdistrettuale ‘ RAGIONE_SOCIALE imprese di Milano, avuto riguardo alla circostanza che tale Tribunale era competente per materia sulla domanda di nullità della fideiussione;
la possibilità di tale spostamento è, però, preclusa dalla circostanza che l’art.39, secondo comma, cod. proc. civ., non è applicabile in caso di pendenza di una causa in appello e di altra in primo grado, giacché in questa ipotesi non può realizzarsi la remissione di una controversia dinanzi al giudice adìto per l’a ltra, in ragione del diverso grado in cui esse si trovano; piuttosto, in consimile fattispecie , l’esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina della continenza va assicurata mediante la sospensione, ai sensi dell’art.295 cod. proc. civ., del processo che avrebbe dovuto subi re l’ attrazione all’altro, se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato, del giudizio che avrebbe esercitato tale attrazione (Cass. 10/03/2014, n. 5455; Cass. 3/06/2020, n.10439; Cass. 18/02/2022, n.5340);
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nel caso in esame, rilevato il rapporto di continenza tra le due cause, va dunque cassata l’ordinanza impugnata, va dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, sulla domanda di invalidità della fideiussione proposta da NOME COGNOME contro la Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, e -dovendo questa Corte decidere in ragione dell’esame della questione di continenza che si è rilevata pure riguardo all’altro giudizio -va disposta la sospensione della causa pendente in appello davanti alla Corte territoriale di Venezia, limitatamente alla domanda ivi proposta da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE;
le intimate RAGIONE_SOCIALE e Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, vanno condannate, in solido, a rimborsare a NOME COGNOME le spese del regolamento, nella misura liquidata in dispositivo, da distrarsi in favore del difensore, AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
Per Questi Motivi
La Corte dichiara la continenza della causa pendente dinanzi alla Corte d’ appello di Venezia, iscritta al n. R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, limitatamente alla domanda proposta da NOME COGNOME contro la RAGIONE_SOCIALE, e la causa pendente dinanzi al Tribunale di Milano, iscritta al n. R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto la domanda di accertamento dell’ invalidità della fideiussione, proposta da NOME COGNOME contro la RAGIONE_SOCIALE e la Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE;
cassa l’ordinanza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, sulla domanda di accertamento della invalidità della fideiussione proposta da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e dispone la sospensione, sino alla definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio sulla predetta domanda, della causa pendente dinanzi alla Corte d’ appello di Venezia, limitatamente alla opposizione all’esecuzione proposta da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE;
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fissa per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, il termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza;
condanna la RAGIONE_SOCIALE e la Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro, a rimborsare a NOME COGNOME le spese del regolamento, che liquida in Euro 2.800 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, alle spese generali e agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 9 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME