Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4626 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4626 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2026
sul ricorso 22869/2021 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
BANCA DI RIPATRANSONE E DEL RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO – controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 567/2021 depositata il 11/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza che si riporta in epigrafe, pronunciando sul gravame proposto da Banca RAGIONE_SOCIALE Ripatransone RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione che in primo grado aveva accolto l’opposizione di NOME COGNOME e NOME COGNOME al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla banca a fronte della loro esposizione debitoria -e, più esattamente, della prima, in relazione allo scoperto di conto e del mutuo chirografario stipulato per farvi fronte, e del secondo, marito della NOME, per la fideiussione prestata in favore della debitrice -ha accolto l’appello principale della banca nella parte in cui questa aveva rivendicato la legittimità delle condizioni di conto e dei tassi applicati al rapporto, risultanti dal documento di modifica delle condizioni di conto e dei tassi già indicati nel relativo contratto stipulato lo stesso giorno di sottoscrizione del contratto di conto, ricusandone la nullità oppostamente eccepita, a mente dell’art. 117 TUB con la considerazione che non era provato che le condizioni ed i tassi risultanti dal contratto di conto fossero effettivamente quelli pubblicizzati dalla banca mediante comunicazioni dirette alla pubblica fruizione. Ha, invece, respinto l’appello incidentale dei COGNOME -che si erano, tra l’altro, doluti del fatto che il contratto di conto corrente non recasse alcuna indicazione circa i tassi applicati al rapporto di fido, che in alcuni frangenti del rapporto i tassi applicati erano risultati superiori a quelli risultanti dal citato documento di modifica, che non si fosse rilevata la nullità del mutuo chirografario in quanto stipulato a fronte di un’esposizione debitoria inesistente e che non si fosse accertata la liberazione del fideiussore a mente dell’art. 1956 cod. civ. -facendo, nell’ordine, rilevare che il contratto di apertura di credito faceva riferimento al documento di sintesi recante esplicita e dettagliata indicazione dei tassi applicati; che la
deduzione circa l’andamento del rapporto doveva reputarsi tardiva per essere stata dedotta solo con la prima memoria di cui all’art. 183, comma 6, cod. proc. civ., atteso che gli appellanti incidentali non potevano non conoscere la pattuizione specifica intervenuta con la banca riguardo ai tassi e alle condizioni in concreto applicate, circostanza che avrebbe dovuto essere fatta infatti valere con l’opposizione al decreto ingiuntivo; che non sussisteva la dedotta nullità del mutuo chirografario essendo esso stato concesso per far fronte alla vista situazione debitoria; e che neppure, infine, era decretabile l’invocata liberazione del fideiussore dovendo ritenersi che il COGNOME, nella sua veste di coniuge della debitrice, fosse al corrente della situazione debitoria della moglie.
Per la cassazione di detta sentenza insistono ora i soccombenti con sette mezzi, ai quali resiste la banca con controricorso. Memorie di entrambe le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 117 TUB e degli artt. 1322 e 2697 cod. civ. per aver il decidente ritenuto legittima la variazione delle condizioni e dei tassi applicati al rapporto risultante dal citato documento di modifica malgrado i limiti frapposti all’autonomia contrattuale dalle esigenze di protezione della parte debole e sebbene i tassi pubblicizzati, a cui parametrare quelli più sfavorevoli in concreto applicati, risultassero dal contratto di apertura del conto -è, prim’ancora che infondato -dal momento che le condizioni contrattuali non si identificano necessariamente con le condizioni pubblicizzate, che restano l’unico parametro cui ancorare l’eventuale giudizio di sfavore di quelle applicate -inammissibile per difetto di specificità.
Esso, infatti, non si confronta con le ragioni della decisione, vero che la Corte di appello, in tal modo sopravanzando i rilievi in punto ai
limiti dell’autonomia privata, si è data cura di rimarcare la distinzione tra condizioni generali di contratto e condizioni pubblicizzate rilevando che non vi era prova che le condizioni generali di contratto fossero per davvero quelle stesse che la banca aveva pubblicizzato a mente dell’art. 116 TUB, affermazione, questa, rispetto alla quale la specifica doglianza dei ricorrenti risulta puramente anodina, risolvendosi in una mera reiterazione dell’argomento già disatteso dal decidente.
Onde il motivo non è specifico e si sottrae perciò al sindacato qui richiesto.
Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per aver il decidente disatteso la doglianza in punto alla mancata previsione nel contratto di conto corrente dei tassi di interesse applicabili al rapporto di fido -è inammissibile in quanto estraneo al ragionamento decisorio adottato dalla Corte, avendo questa rilevato l’infondatezza della corrispondente doglianza sul presupposto che i tassi applicati al rapporto di fido risultavano dal documento di sintesi allegato al relativo contratto ed a cui questo faceva richiamo, affermazione questa non aggredita dal motivo, limitandosi i ricorrenti in parte qua a reiterare il medesimo argomento già oggetto di confutazione da parte dl giudice di appello.
Il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 183, comma 6, e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2719 cod. civ. per aver il decidente ritenuto tardiva in quanto introdotta solo con la prima memoria dell’art. 183 cod. proc. civ. l’allegazione dei ricorrenti in punto al fatto che i tassi in concreto applicati in taluni momenti del rapporto non rispecchiassero quelli risultanti dal documento di modifica -è fondato e merita accoglimento, cassandosi di conseguenza in parte qua la decisione impugnata.
Erra invero il decidente nel giudicare tardiva l’allegazione in parola, posto, che come anche ai fini della sua autosufficienza documenta esattamente il ricorso, i ricorrenti, in allora opponenti al d.i. chiesto in loro danno dalla banca, avevano, tra l’altro, dedotto, appunto allegando la circostanza di che trattasi, che «nonostante l’espressa previsione contrattuale degli interessi, la Banca in violazione del contratto, sin dall’accensione del conto corrente, ha applicato un tasso di interesse creditore pari ad 0.96% ed un tasso debitore superiore al 5%», quantunque i tassi contrattualmente convenuti fossero stati indicati per tutti gli interessi nella misura del tasso nominale annuo del 1,969% e nel tasso composto del 1,983%» .
E’ di tutta evidenza, dunque, che essendo stata tale circostanza esattamente rappresentata nell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, essa non poteva ritenersi nuova, sì da essere fulminata dalla preclusione invece statuita dal giudice di appello.
5. Il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322 e 1418 cod. civ. per aver il decidente disatteso la domanda di nullità del mutuo chirografario sull’errato presupposto che esso fosse stato stipulato a fronte dell’esposizione a debito rappresentata dalla banca, quando, al contrario, esso, tenuto conto della fondatezza delle pregresse doglianze, risultava essere stato stipulato a fronte di una situazione debitoria illegittima -resta assorbito per effetto dell’accoglimento del terzo motivo di ricorso, imponendosi in sede di rinvio, per effetto di ciò, il ricalcolo delle rispettive posizioni di dare ed avere.
Nondimeno, nel riformulare il giudizio di merito in ordine alla doglianza accolta esaminando il terzo motivo di ricorso il decidente avrà cura, se del caso, di attenersi anche al recente arresto delle SS.UU. 5841/2025 sulla validità del mutuo solutorio.
6. Il quinto motivo di ricorso, con cui si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per aver il decidente, nell’affermare in relazione alla dedotta violazione dell’art. 1956 cod. civ., che il COGNOME era al corrente della situazione debitoria della moglie e che aveva tacitamente prestato il consenso alla concessione di ulteriore credito, omesso di considerare le risultanze di segno contrario ed, in particolare, quanto in questo senso emerso in sede testimoniale, è inammissibile poiché ne è evidente la connotazione fattuale, preclusiva come tale del richiesto esame da parte di questa Corte, essendo esso preordinato, segnatamente laddove insiste sull’errata obliterazione della deposizione del teste, ad una chiara rivalutazione del quadro istruttorio.
7. Il sesto motivo di ricorso -con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 1956 cod. civ. per aver il decidente, nell’affermare, in relazione alla dedotta violazione dell’art. 1956 cod. civ., che il COGNOME non potesse non sapere che la sua esposizione sarebbe potuta pervenire anche al massimo della somma garantita e che non vi era, inoltre, prova dell’intervenuto peggioramento delle condizioni economiche del debitore, fondato la prima affermazione su una presunzione priva dei caratteri di gravità, precisione e concordanza altrimenti richiesti e la seconda su un’interpretazione errata della norma, applicandosi essa infatti a fronte di qualsiasi significativo peggioramento di dette condizioni -è inammissibile, intendendosi per suo tramite censurare l’apprezzamento in fatto operato dal decidente del grado, che ha infatti escluso la ricorrenza dei presupposti per far luogo alla liberazione del fideiussore, avuto riguardo, da un lato, al fisiologico andamento del rapporto, idoneo a determinare, in ragione segnatamente degli accessori applicabili, una lievitazione del montante ben oltre il debito contratto, e, dall’altro,
alla modestia degli incrementi debitori pari nella specie solo a qualche migliaio di euro.
Il settimo motivo di ricorso -con cui si lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. per non aver il decidente compensato le spese di lite, ponendone il relativo esborso solo a carico degli odierni ricorrenti -è assorbito.
Va dunque accolto solo il terzo motivo di ricorso, risultando i restanti non scrutinabili.
Debitamente cassata nei limiti del motivo accolto la causa va rimessa al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettato per il resto;
cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del causa avanti alla Corte d’Appello di Ancona che, in presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 28 novembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME