Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14005 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14005 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17791/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in qualità di eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dell’avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), domiciliati presso il loro indirizzo PEC
-Ricorrenti –
Contro
COGNOME NOME, agente in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., e COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), entrambi domiciliati presso il loro indirizzo PEC
-Controricorrenti –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 480/2021 depositata il 21/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
Con sentenza n. 2352/2019 il Tribunale di Bergamo, quale giudice delle locazioni, accolse parzialmente le domande dei ricorrenti locatori, NOME e NOME COGNOME, nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, condannandoli al pagamento dei canoni insoluti dal novembre 2009 al novembre 2014, in relazione a due contratti di locazione di due porzioni di un immobile ad uso studio professionale sito in Bergamo. Con la predetta sentenza fu altresì parzialmente accolta la domanda riconvenzionale proposta dai resistenti conduttori in relazione a spese di manutenzione straordinaria operate dagli stessi ma di competenza della proprietà, quantificate dal giudice in euro 13.045,00, per essere state comunicate dai conduttori ai locatori il 17/12/2013 e da questi ultimi non contestate.
Operata la compensazione dei rispettivi crediti, il Tribunale condannò i conduttori al pagamento del residuo a favore della proprietà, compensando le spese di lite.
Avverso detta sentenza i locatori proposero appello con ricorso ex artt. 443 e 447 bis c.p.c., chiedendo che, in riforma della stessa, fossero integralmente accolte le domande formulate in primo grado.
Con separato ricorso i conduttori COGNOME e COGNOME proposero a loro volta appello chiedendo la reiezione della domanda di pagamento dei canoni e l’integrale accoglimento delle domande riconvenzionali proposte in primo grado.
Entrambe le parti si costituirono nei rispettivi procedimenti.
Disposta la riunione dei procedimenti ex art. 335 c.p.c., la Corte di Appello di Brescia: (i) ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME; (ii) ha accolto parzialmente l’appello proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, ha condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento, in solido, dell’importo di euro 1.431,48 in favore di NOME COGNOME e
NOME COGNOME, compensando integralmente tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, nell’asserita qualità di eredi di NOME COGNOME, propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 115 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Brescia ritenuto non contestati dalla proprietà fatture e documenti prodotti dagli ex conduttori quando invece i ricorrenti nei loro scritti difensivi li avevano espressamente contestati sia nell’an sia nel quantum sia nella loro ad essi addebitabilità’ , lamentando che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto non contestati dalla proprietà fatture e documenti prodotti dagli ex conduttori, invece contestate dai ricorrenti nei loro scritti difensivi.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c. per avere la Corte omesso l’esame circa il fatto storico decisivo e oggetto di discussione fra le parti attinente alla ripetuta contestazione sulla validità, rilevanza e addebitabilità ai locatori dei danni e costi sostenuti dagli ex conduttori’, deducendo l’omesso esame della loro ripetuta contestazione circa la validità, rilevanza e addebitabilità ad essi dei danni e delle spese sostenute dai conduttori.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c. n. 3 per avere la Corte d’Appello omesso di motivare la ritenuta rilevanza ‘per quanto possibile’ delle testimonianze assunte in ordine alla prova degli assunti dei convenuti’ , deducendo omessa motivazione circa la ritenuta rilevanza ‘per quanto possibile’ delle testimonianze assunte in ordine alla prova degli assunti dei convenuti, laddove la Corte avrebbe dovuto invece rilevare la evidente carenza di prova.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c. per avere la Corte d’Appello omesso di motivare la mancata ammissione dell’istanza formulata dai ricorrenti ex art. 210 c.p.c. circa l’ordine ai convenuti di esibire le loro dichiarazioni dei redditi e allegati relative agli anni 2009 e seguenti fino all’anno 2013 al fine di verificare se le fatture dagli stessi prodotte siano state ivi riportate e dedotte come costi deducibili ‘, lamentando omessa motivazione circa la mancata ammissione dell’istanza da essi formulata ex art. 210 c.p.c. per l’ordine ai convenuti di esibire ‘ le loro dichiarazioni dei redditi e allegati relative all’anno 2009 seguenti fino all’anno 2011 al fine di verificare se le fatture dagli stessi prodotte sono state ivi riportate come scontate come costi deducibili ‘.
In via preliminare va esaminata una questione di inammissibilità del ricorso. A p. 10 del ricorso si legge: ‘ Il locatore COGNOME NOME è deceduto ab intestato in data 5.11.2020 lasciando eredi la moglie COGNOME NOME e i figli COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, odierni ricorrenti ‘. I ricorrenti agiscono pertanto nella asserita qualità di eredi di COGNOME NOME, locatore e proprietario dell’immobile oggetto dei giudizi pregressi, senza però fornire la documentazione comprovante tale qualità di eredi legittimi del de cuius .
5.1 E’ noto come il soggetto che abbia proposto impugnazione con ricorso per cassazione nell’asserita qualità di successore, a titolo universale, di colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria ‘ legitimatio ad causam ‘, per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma è altresì tenuto, a pena d’inammissibilità, a fornire la prova, con riscontri documentali – la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio – delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c. (Cass. n. 22507/2016; conf. Cass. SU n. 4468/2009, in motiv., con riferimento al controricorso) (così Cass., sez. II, ord. 02/10/2017, n. 22980; Cass., sez. II, ord. 11/08/2021, n. 22730; Cass., sez. II, sent. 30/06/2014, n. 14796; Cass., sez. II, sent. 25/06/2010, n. 15352).
5.2 In difetto di tale prova resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto ad agire, il cui onere incombe ex art. 2697 c.c. sulla parte che tale diritto eserciti.
5.3 Tuttavia, con la memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c. è stata depositata, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., denuncia di successione e questo supera ogni problema. Secondo Cass., sez. Lav., sent. 27/01/2011, n. 1943, in tema di legittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassazione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l’onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall’art. 372 cod. proc. civ., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di q uestione rilevabile d’ufficio. (Nella fattispecie, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto sussistente la legittimazione del ricorrente che aveva prodotto atti notarili della Repubblica
Croata, con traduzione giurata, attestanti il decesso del de cuius, l’apertura della successione e la delazione dell’eredità in suo favore).
5.4 Il deposito della documentazione ex art. 372 c.p.c. è consentitO anche a favore dell’erede che intervenga nel giudizio di cassazione per effetto di successione verificatasi nella sua pendenza (Cass., Sez. Un., sent. 22/04/2013, n. 9692: ‘ In tema di giudizio di cassazione, poiché l’applicazione della disciplina di cui all’art. 110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall’art. 372 cod. proc. civ., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte – per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria – mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui all’art. 378 cod. proc. civ., poiché l’attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo. Ove, peraltro, la parte intimata (e poi deceduta) non abbia, nei termini, proposto e depositato il controricorso, l’erede può soltanto partecipare alla discussione orale, conferendo al difensore procura notarile, ma l’eventuale costituzione irrituale del medesimo sanata se le controparti costituite non formulino eccezioni ‘).
5.5 Si deve, dunque, procedere allo scrutinio dei motivi.
5.6 Il primo motivo è inammissibile.
6.1 La prima ragione di ina,mmissibilità è che esso deduce un errore di fatto, cioè sul fatto processuale della non contestazione, dato che, contro l’assunto della sentenza, assume che la contestazione vi era stata. Ne deriva che i ricorenti avrebbero dovuto dedurlo con il mezzo della revocazione ai sensi del n. 4 dell’art. 395 c.p.c.
6.2 Fermo il carattere dirimente di tale rilievo, si osserva anche che sussiste l’assoluta genericità dell’assunto circa l’esistenza della contestazione, siccome appoggiata agli atti evocati, e cioè ‘ tutte le fatture e giustificativi di pagamento’ (p. 11 del ricorso) , quantomeno riguardo alla memoria difensiva di primo grado, dato che si omette qualsiasi precisazione circa il preteso atteggiamento di contestazione di quelli che vengono definiti ‘fatture e giustificativi’, documenti che nemmeno vengono individuati. La mancata ed assoluta riproduzione, diretta od almeno indiretta del preteso atteggiamento di contestazione, implicherebbe anche -se non si trattasse di vizio ai sensi del n. 4 dell’art. 395 -violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. La mancanza di tali indicazioni viola in modo manifesto l’art. 366, n. 6, c.p.c., secondo la consolidata esegesi risalente a Cass., Sez. Un., n. 28547 del 2008 e 7161 del 2010, ribadita da Cass., Sez. Un., n. 30649 del 2019 e ribadita -quanto al profilo della localizzazione -da Cass., Sez. Un., n. 8950 del 2022.
6.3 Esso è, comunque, inosservato sia quanto all’onere di localizzazione della stessa memoria difensiva e delle note conclusive di primo grado (mentre localizzata -nella indicazione sub 2, a pag. 18 del ricorso è solo la comparsa di risposta di appello. Ivi, invece, nulla si dice quanto agli altri due documenti, alludendosi solo al ‘Fascicolo di primo grado’).
6.4 La violazione dell’art. 118 disp att. c.p.c., implicitamente riconducibile all’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. merita invece rilievo di ulteriore inammissibilità, atteso che non può fondarsi su elementi aliunde rispetto alla motivazione, quali sono gli atti cui si fa riferimento.
6.5 Il contenuto della comparsa di appello è riprodotto nell’illustrazione del secondo motivo, ed emerge che essa si concretò nella espressa riproduzione del contenuto della memoria conclusiva di primo grado, ma l’assenza di riproduzione del contenuto della me moria di costituzione non consente di ravvisare se la contetazione nelle note
conclusive di primo grado, ribadita in appello, risultava rituale. Vertendosi in tema di vizio ai sensi del n. 4 dell’art. 360 (ancorché i ricorrenti abbiano indicato il n. 3 dell’art. 360), la genericità dell’esposizione non consente di formulare l’appre zzamento ai sensi dell’art. 360 -bis n. 2 c.p.c., nei termini indicati da Cass., n. 22341 del 2017 e successive conformi.
6.6 Comunque, lo si ribadisce il motivo è revocatorio nei sensi su indicati.
7 Tale rilievo colpisce anche il secondo motivo, atteso che esso ripropone il problema della non contestazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., là dove era deducibile solo nel senso indicato sopra a proposito del primo motivo.
8 Comunque, lo si ribadisce il motivo è revocatorio nei sensi su indicati.
9 Tale rilievo colpisce anche il secondo motivo, atteso che esso ripropone il problema della non contestazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., là dove era deducibile solo nel senso indicato sopra a proposito del primo motivo.
Sul terzo motivo. Con il terzo motivo, controparte ritiene che sia stata omessa la motivazione sottesa alla ritenuta rilevanza delle testimonianze rese nel giudizio di primo grado. L’inammissibilità del primo e del secondo motivo assorbe questo motivo, atteso che esso sostiene che la corte non avrebbe motivato l’ammissibilità delle prove testimoniali a fronte dell’atteggiamento di contestazione dell’ an e del quantum e dunque si fonda sempre sull’assunto censorio inammissibile dei primi due motivi. Ove, poi si volesse ritenere che ne prescinda, si rileva che la scarna esposizione si appunta solo sull’inciso ‘per quanto possibile’, prescindendo dall’analitica motivazione successiva, con cui la corte anconetana esprime la valutazione delle prove, sicché il motivo, se al di là della mancata formale vocazione, si scrutinasse ai sensi del n. 4 del secondo comma dell’art. 132 si dovrebbe rilevare che censura una motivazione per ipotetica apparenza a torto.
Sul quarto motivo. Il motivo si riferisce alla mancata considerazione dell’istanza formulata dai ricorrenti ex art. 210 c.p.c., recante la richiesta di ordinare ai conduttori l’esibizione di dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2009-2013. Il motivo è privo di fondamento. Gli stessi ricorrenti hanno allegato nell’esposizione del fatto del ricorso, a pag. 9, che con ordinanza dell’11 novembre 2020 la Corte anconetana ebbe a ritenere non necesarie per la decisione le rispettive istanze istruttorie delle parti. E parte resistente ha invocato a sua volta detta ordinanza. Ebbene, a prescindere da tale invocazione, sulla base di quanto esposto gli stessi ricorrenti si smentiscono nell’assunto che la Corte non avrebbe motivato sull’istanza, atteso che, l’esi stenza del provedimento avrebbe implicato in sede di precisazione nelle conclusioni una presa di posizione sull’ordinanza, mentre i ricorrenti nulla dicono al riguardo, e considerto che nell’assenza di tale risultanza non è possibile imputare alcuna carenza motivazionale al giudice adriatico.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.900,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore dei controricorrenti, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16/01/2024.