Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13313 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13313 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9906-2019 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME , NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2019
COGNOME.
Rep.
C.C. 16/01/2024
Omesso pagamento di contributi giurisdizione
in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto
-controricorrente –
e
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliata presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 1101 del 2018 della CORTE D’APPELLO DI CATANIA, depositata l’8 gennaio 2019 (R.G.N. 101/2015).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso notificato il 19 marzo 2019, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna per cassazione, con sei motivi, illustrati da memoria, la sentenza n. 1101 del 2018, pronunciata dalla Corte d’appello di Catania e depositata l’8 gennaio 2019.
1.1. -La Corte territoriale ha accolto il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Siracusa, ha respinto l’opposizione proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contro la cartella n. 298 2009 0021754471, emessa per crediti contributivi derivanti dal mancato versamento di compensi per lavoro straordinario e da versamenti irregolari.
1.2. -A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che la documentazione prodotta dalla stessa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è idonea di per sé a comprovare la fondatezza del credito recato dalla cartella opposta. Ad ogni modo, sono ammissibili i docume nti prodotti in fase di gravame dall’ente impositore, che non
era parte del procedimento penale instaurato nei confronti dei titolari dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dunque «non avrebbe potuto acquisire la documentazione predetta prima della definizione del processo», posteriore alla pronuncia di primo grado (pagina 6 della sentenza impugnata).
La cartella dev’essere, pertanto, confermata, «tenuto conto del provvedimento di parziale sgravio, effettuato il 22 febbraio 2010» (pagina 7).
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resistono con distinti controricorsi.
-Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4quater ), e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 115, 116, 345, terzo comma, 437, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 24, s econdo comma, e 111, secondo comma, Cost.
Avrebbe errato la Corte territoriale nell’ammettere le produzioni documentali e nell’accogliere le richieste istruttorie dell’ente impositore, pur enunciando per tabulas la carenza del carattere di indispensabilità di tali elementi probatori, che comunque sarebbero «entrati a far parte del patrimonio cognitivo del Collegio giudicante» (pagina 28 del ricorso per cassazione), condizionando la decisione assunta.
La dichiarazione di ammissibilità dei nuovi mezzi di prova avrebbe poi conculcato le prerogative difensive della parte appellata, con il conseguente pregiudizio per un imparziale svolgimento del processo, rispettoso del principio del contraddittorio.
Peraltro, l’Istituto avrebbe potuto, in quanto parte offesa, costituirsi parte civile nel processo penale e così accedere a tutta la documentazione rilevante e produrla tempestivamente in giudizio.
-Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111, sesto comma, Cost.
La sentenza impugnata sarebbe affetta da un «innegabile, patente, insanabile contrasto logico tra la dichiarazione di ammissibilità per ‘indispensabilità’, riferita ai nuovi mezzi istruttori, e la scelta, ciò nonostante, di lasciare tali nuovi mezzi ‘ in disparte ‘ ai fini del decidere» (pagina 33 del ricorso per cassazione).
-Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta violazione o falsa applicazione dell’art. 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, degli artt. 2697 e 2700 cod. civ., degli artt. 421, secondo comma, e 635, secondo comma, cod. proc. civ.
La Corte d’appello avrebbe erroneamente attribuito valore di fonte probatoria privilegiata a documenti, come i verbali del 2 giugno 2006 e del 2 maggio 2008 e le lettere raccomandate del 29 maggio 2008 e del 5 settembre 2008, che non menzionerebbero fatti direttamente riscontrati dagl’ispettori.
La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per aver dispensato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dall’onere di provare la pretesa dedotta in causa.
-Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1 del decreto del Ministero delle Finanze n. 321 del 1999, dell’art. 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3,
comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in riferimento all’art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
L’atto d’iscrizione a ruolo, che delimiterebbe la pretesa azionata dall’Istituto e presupporrebbe un accertamento da notificare all’interessato , sarebbe carente delle indicazioni prescritte dalla legge in ordine agli elementi costitutivi della pretesa, indicazioni indispensabili allo scopo di salvaguardare il diritto di difesa del contribuente. Tale vizio avrebbe «irrimediabilmente falsato la decisione» adottata dalla Corte d’appello (pagina 46 del ricorso per cassazione).
5. -Con la quinta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ.
La Corte di merito non avrebbe tenuto nel debito conto le contestazioni al quantum del credito vantato, che riguarderebbero lo sgravio effettuato dall’ente previdenziale, il pagamento di Euro 215.000,00, la sospensione della decorrenza delle sanzioni civili. A dispetto di tali dati, puntualmente posti in risalto nel corso del giudizio, la Corte d’appello di Catania avrebbe confermato nella sua interezza la cartella esattoriale opposta.
6. -Con il sesto motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole, infine, della nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 156, secondo comma, cod. proc. ci v. , dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111, sesto comma, Cost.
Sarebbero sguarnite di ogni motivazione le statuizioni della sentenza impugnata, che confermano la quantificazione del credito. La sentenza sarebbe inficiata da un contrasto irriducibile tra il dispositivo, che conferma la cartella per l’intero importo, e la motivazione, che dà conto del sopravvenuto sgravio.
-Possono essere esaminati congiuntamente il primo e il secondo mezzo, che investono il tema dell’acquisizione, in fase di gravame, dei documenti relativi al processo penale.
I motivi si rivelano inammissibili.
7.1. -La Corte di merito afferma di aver fondato il proprio convincimento sulla documentazione già acquisita, in gran parte su impulso dell’odierna ricorrente (pagina 6 della pronuncia d’appello) , e non sui documenti prodotti nel giudizio d’appello.
7.2. -Non è pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata la censura concernente l’irrituale acquisizione di documenti che i giudici del gravame hanno espressamente escluso dal novero delle fonti probatorie utili a sorreggere la pronuncia.
Del tutto generica è la deduzione circa l’incidenza della documentazione in esame sul percorso argomentativo della sentenza d’appello. Solo una siffatta incidenza, adeguatamente dedotta e dimostrata, avrebbe potuto sostanziare quella pertinenza delle censure, che è imprescindibile ai fini della loro ammissibilità.
8. -Inammissibile è anche la terza critica.
8.1. -La pronuncia d’appello, nella sua essenza, s’incentra sulla complessiva disamina del materiale probatorio acquisito e dei dati di fatto che si evincono dai documenti prodotti.
A tale riguardo, la Corte territoriale ha valorizzato, con analisi adeguata e coerente, gli elementi oggettivi desumibili dai verbali di accertamento, corredati dall’indicazione della retribuzione denunciata e dei pagamenti effettuati, e ne ha tratto la prova delle irregolarità addebitate all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (pagina 7).
8.2. -Dietro lo schermo della violazione di legge e, in particolare, delle regole sulla distribuzione de ll’onere della prova e sull’efficacia probatoria dei documenti posti a fondamento della decisione, le censure veicolate con il terzo mezzo, a ben vedere, tendono a ottenere
una revisione del giudizio di merito, preclusa in questa sede di legittimità.
Le doglianze si palesano, pertanto, inammissibili, come anche l’Istituto non ha mancato di rimarcare (pagina 5 del controricorso) , con argomenti che la memoria illustrativa della parte ricorrente non scalfisce.
Dietro l’usbergo della violazione dei criteri di riparto dell’onere della prova, la parte ricorrente, anche in tale memoria, reitera le critiche alla valutazione delle prove e alla forza persuasiva che il giudice, nel suo prudente apprezzamento, ha ritenuto di attribuire alle une a preferenza delle altre (pagine 3 e 4), senza invertire i criteri che presiedono al riparto dell’onere della prova .
9. -Il quarto mezzo si rivela infondato.
L’opposizione promossa dall’odierna ricorrente ha instaurato un giudizio a cognizione piena, che non può arrestarsi al riscontro dei vizi formali dell’atto d’iscrizione al ruolo , denunciati nel ricorso, e investe, in una prospettiva più ampia, la fondatezza della pretesa dedotta dall’Istituto.
È nel giudizio e nel dispiegarsi del contraddittorio processuale che la pretesa dev’essere vagliata in tutti i suoi elementi costitutivi.
Con tale doverosa disamina, la Corte di merito si è cimentata, sulla scorta delle allegazioni e delle difese delle parti.
-Coglie nel segno, invece, il quinto motivo, nei termini di séguito esposti.
10.1. -La sentenza impugnata (pagina 7) rileva che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha contestato il quantum debeatur , così come determinato in sede ispettiva.
10.2. -Il ricorso (pagina 48) riproduce in maniera compiuta, in ossequio ai canoni di specificità, le contestazioni formulate nel giudizio di primo grado e nella memoria difensiva depositata in grado d’appello.
Come traspare dalle argomentazioni addotte a sostegno del motivo (pagina 49) e ribadite nella memoria illustrativa (pagine 5 e 6), tale contestazione concerne, in particolare, lo sgravio effettuato dall’Istituto, il pagamento di Euro 215.000,00, la sospensione della decorrenza delle sanzioni civili.
Ha errato, dunque, la sentenza impugnata nel reputare incontroverso, nel quantum , il credito portato dalla cartella opposta, a dispetto delle contestazioni appena menzionate, che attengono a puntuali elementi di fatto.
Elementi che la sentenza d’appello trascura di ponderare, sul fallace presupposto di una mancata contestazione del quantum , e di valutare nelle loro complessive implicazioni, nel contesto di una pronuncia d’integrale conferma della cartella opposta.
-Resta assorbito l’esame del sesto motivo, che deduce l’erronea valutazione della non contestazione sotto l’ulteriore profilo dell’anomalia della motivazione.
-In ultima analisi, è accolto il quinto motivo, nei limiti indicati; vanno dichiarate inammissibili le prime tre censure; dev’essere respinto il quarto mezzo; rimane assorbita la sesta critica.
-La sentenza d’appello è cassata in relazione alla censura accolta.
La causa è rinviata alla Corte d’appello di Catania che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della controversia e determinerà l’importo complessivamente dovuto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , scrutinando l’eventuale rilevanza de gli elementi estintivi, modificativi, impeditivi eccepiti dalla parte ricorrente e le contrapposte deduzioni dell’Istituto, ribadite anche nel controricorso (pagina 6).
Al giudice di rinvio è rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
La Corte accoglie il quinto motivo per quanto di ragione; dichiara inammissibili il primo, il secondo e il terzo mezzo; respinge la quarta critica; dichiara assorbito il sesto motivo; cassa l’impugnata sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione