Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29817 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29817 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12878/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentat a e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentat a e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 384/2022 depositata il 24/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel luglio 2016 la RAGIONE_SOCIALE à RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALEà RAGIONE_SOCIALE
A fondamento della propria pretesa, parte attrice deduceva di avere stipulato in data 19-6-2006 con la RAGIONE_SOCIALE il contratto di locazione finanziaria n. NUMERO_DOCUMENTO, oggetto di successive variazioni, alle seguenti condizioni: periodicit à mensile; rate totali 179; valore nozionale € 1.800.000,00; valore erogato € 1.440.000,00; maxicanone € 360.000,00; riscatto finale € 360.000,00; il tasso per gli interessi corrispettivi era stato stabilito al 4,730% mentre il tasso per gli interessi usurari era pari a 7,970%.
Esponeva anche che in base ad una analisi compiuta da un perito di fiducia il predetto mutuo era da ritenersi ab origine usurario in quanto il tasso nominale di mora era del 19,123% (4,730+ 7,97) e quello effettivo era del 162,811%, a fronte di un tasso soglia usura, al momento della conclusione del contratto, pari all’ 8,040%.
Allegava inoltre che ai fini della verifica della usurariet à del rapporto occorre considerare tutti i costi indicati in contratto, quali l’interesse base, il tasso di mora, altri oneri quali le spese di recupero del credito del 12 %, l’eventuale penale per estinzione anticipata.
Deduceva che il finanziamento era stato stipulato con piano di ammortamento alla francese che produce un costo di leasing pi ù̀ elevato, non percepibile dal cliente, con conseguente indeterminatezza.
Chiedeva quindi di accertare la gratuit à del mutuo per usurariet à oggettiva e soggettiva, per indeterminatezza, oltre che per anatocismo procedendo al ricalcolo dei rapporti di dare e avere, con
condanna della convenuta alla restituzione dell’importo di € 400.140,58 o in via subordinata € 222.486,67.
RAGIONE_SOCIALE, costituitasi, contestava la prospettazione di parte attrice unitamente agli elaborati peritali ex adverso prodotti, nonch é́ i conteggi prospettati da parte avversa (anche in ordine all’ammontare degli interessi versati nel corso del rapporto in oggetto). Evidenziava che le doglianze della parte attrice erano incentrate esclusivamente sul contratto originario del 19.06.2006, ma che le pattuizioni contrattuali erano state modificate con atto di variazione in data 2.12.2009, contro il quale la parte attrice non aveva mosso rilievi.
Deduceva che tale circostanza era rilevante, dato che dalla data dell’atto di variazione (2.12.2009) i pagamenti eseguiti traevano titolo ed erano regolati dall’atto di variazione medesimo (e non già̀ dal contratto originario, del 19.06.2006), con la conseguenza che la richiesta di ripetizione, essendo incentrata su asseriti vizi del solo contratto originario poteva avere, al pi ù̀ , rilievo solo con riferimento ai corrispettivi pagati in forza del contratto originario e pertanto dal 19.06.2006 al 2.12.2009. Sottolineava che, in ogni caso, l’eventuale gratuità di cui all’art. 1815, co. 2, c.c. sarebbe stata limitata alla clausola effettivamente contenente le pattuizioni usurarie, ma che la controparte non aveva allegato n é provato il pagamento di interessi di mora, dovendosi pertanto escludere che vi potessero essere somme eventualmente ripetibili.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande.
Con sentenza in data 24 maggio 2018 il Tribunale di Brescia respingeva le domande e condannava parte attrice alla rifusione delle spese a favore della controparte.
Il Giudice di prime cure rilevava che RAGIONE_SOCIALE aveva lamentato l’applicazione di un tasso di mora contrattualmente superiore al tasso soglia usura e quindi la nullit à̀ della clausola e la natura indebita degli interessi, senza tuttavia formulare specifiche
allegazioni in punto di concreto superamento, con conseguente inammissibilit à̀ della domanda, stante la carenza di interesse.
In ogni caso, nel merito, riteneva la doglianza infondata.
Rilevava infatti che gli interessi di mora, non costituendo corrispettivo per la concessione del credito e non essendo contemplati nel DM ai fini della determinazione del tasso soglia (a differenza del tasso leasing, che tuttavia non era stato oggetto di contestazione) non potevano determinare l’usura, né oggettiva, n é soggettiva. Sottolineava, inoltre, che nell’ipotesi in cui il contratto ha avuto una regolare attuazione, non trova applicazione il tasso moratorio, che si applica solo in caso di inadempimento, trattandosi di sanzione contrattuale, analogamente alla clausola penale. Osservava inoltre che anche nel caso in cui si affermasse che il tasso di mora fosse usurario, non avrebbe potuto applicarsi come sanzione l’azzeramento dell’interesse pattuito ai sensi dell’art. 1815 c.c. atteso che tale disposizione si applica al solo interesse corrispettivo; e che la conseguenza dell’eventuale pattuizione di interessi moratori usurari non poteva essere la ‘non debenza di alcun onere sulle rate scadute e a scadere’, in quanto avrebbero dovuto essere versati gli interessi corrispettivi e altri oneri compresi in ciascuna rata.
Prendeva atto che il superamento del tasso soglia in relazione agli interessi di mora con usura ab origine era stato prospettato sul presupposto che si dovessero considerare tutti gli interessi indicati in contratto, quali l’interesse base, il tasso di mora, l’eventuale penale per estinzione anticipata; ma negava sia la validit à̀ della tesi della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, come affermato da numerose pronunce di merito, sia della sommatoria tra tasso corrispettivo e le voci aggiuntive di costo, in quanto parte attrice aveva fatto riferimento a voci del tutto eventuali e connesse all’inadempimento, quali le spese per il recupero del credito e la penale.
Rilevava, infine, che la determinazione delle condizioni fosse specifica nel contratto e nelle sue appendici di variazione.
Richiamava i principi elaborati dalla Suprema Corte che escludevano la fondatezza della tesi sostenuta da parte convenuta secondo cui il criterio di ammortamento alla francese, asseritamente applicato alla locazione finanziaria oggetto di causa, poteva dare origine ad un finanziamento caratterizzato dall’applicazione di interessi anatocistici, in violazione dell’art.1283 cc, con conseguente nullit à̀ parziale. Ricordava, in ogni caso, come l’art.3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, emessa in attuazione del disposto del II comma dell’art.120 del TUB, introdotto dall’art.25 del d.lgs 342/1999, prevede che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del prestito avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata pu ò̀ , se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento.
Alla luce di tali considerazioni affermava che il criterio di determinazione dell’ammortamento del mutuo c.d. alla francese non realizza alcun indebito anatocismo.
La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza n. 384/2022 pubblicata il 24 marzo 2022, sulla base dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 19597 del 18 settembre 2020 ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
3.1. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, comma 1, n. 4, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), nonché l’omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).
Si duole che nell’impugnata sentenza la corte di merito: (i) non abbia tenuto conto che RAGIONE_SOCIALE ha indicato gli ulteriori costi da considerare ai fini della verifica dell’usurarietà del tasso di mora, a prescindere dalla relativa effettiva corresponsione, con conseguente carenza di motivazione; (ii) abbia fatto erroneamente riferimento alla penale per la risoluzione contrattuale e non ed anche a quella per inadempimento, incorrendo nel vizio di omessa motivazione.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1344 c.c., dell’art. 1, comma 4, legge n. 198/1996 e dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000 (conv. con l. 24/2001), nonché dell’art. 1815, comma 2, c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Deduce che l’interpretazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. fornita dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19597/2020 debba essere rimeditata nel senso che la nullità della clausola degli interessi moratori per il superamento del tasso di soglia travolga anche quella sugli interessi corrispettivi, determinando così la gratuità del mutuo.
4.3. Con il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1346, 1418, 1283, 1284, comma 3, e 821, comma 3, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Lamenta essere la motivazione dell’impugnata sentenza erronea là dove risulta affermato che il piano di ammortamento alla francese, applicato nel caso di specie, non ha comportato indeterminatezza degli elementi essenziali del contratto di leasing, non essendosi tenuto conto che la clausola di indicizzazione dei canoni, basata sul parametro euribor, è stata illegittimamente modificata al momento della stipula. Inoltre, l’erroneità della sentenza deriv a dal fatto che il tasso di interesse nominale pattuito in sede negoziale non può
essere maggiorato nel piano di ammortamento e che per valutare se un finanziamento è feneratizio occorre aver riguardo anche al ‘costo occulto’ connesso alla utilizzazione del regime composto degli interessi. Lamenta, infine, anche qui, la mancanza di un’adeguata analisi ermeneutica dei contenuti del contratto di leasing.
4.4. Con il quarto motivo di ricorso denunzia la nullità della sentenza per mancanza del requisito di cui all’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., dal momento che la motivazione con cui il giudice del gravame non ha ammesso la CTU contabile sarebbe perplessa, incoerente, contraddittoria, perché basata su presupposti erronei, in particolare su decisioni di merito e non su scritti e opinioni tecnico contabili.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.
5.1. Occorre precisare con riferimento ai primi due motivi di ricorso che l’articolo 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito con modifica nella L. n. 24/2001, stabilisce che una clausola contrattuale con la quale vangano convenuti interessi usurari è nulla; e il riferimento, ictu oculi , è alla sua originaria pattuizione che la inserisce, appunto ab origine, nel sinallagma contrattuale, dal momento che la natura variabile di un elemento presente nella clausola non può privare di effetto il suo stato al momento della stipulazione, così rendendolo, per di più, un dato indeterminabile: la variabilità non può che essere, al contrario, una caratteristica ontologica che si concretizza e perciò genera effetto solo posteriormente alla stipula.
Ne consegue che una clausola di salvaguardia può essere stipulata esclusivamente per tutelare la validità di quel che non è nato nullo rispetto alla sopravvenuta modifica del tasso – caratterizzato dal suo movimento fisiologico – che nullo altrimenti lo renderebbe. E
ciò riconosce, in sostanza, da ultimo – confermando Cass. sez. 3, 17 ottobre 2019 n. 26286 invocata dalla ricorrente – Cass. sez. 1, ord. 15 maggio 2023 n. 13144, la quale identifica lo scopo della clausola di salvaguardia nel mantenimento della ‘eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora’ entro il tasso soglia, vale a dire ‘vigila’ e ha effetto su quanto possa accadere posteriormente alla stipulazione del contratto tramite un’eventuale sopravveniente variatio verificantesi nell’elemento contrattuale di natura ‘fluttuante’.
Diversamente opinando si giungerebbe ad affermare che l’applicazione dell’articolo 1, primo comma, possa essere ‘disattivata’ dalla clausola di salvaguardia, la quale verrebbe a espungere la natura nulla dalla clausola derivante da originaria pattuizione di un tasso illecito per gli interessi moratori.
Una clausola come quella ‘di salvaguardia’ invece, come ne segnala il nome, è finalizzata a proteggere l’applicazione di una clausola, non certo direttamente da sé stessa – ovvero per come è stata stipulata ab origine -, bensì dalla esterna sopravvenienza dei movimenti Euribor che la condurrebbero a oltrepassare i limiti della validità del tasso.
Il che non è certo sostenibile, dal momento che si è dinanzi, ictu oculi , a una norma imperativa, in quanto il suo contenuto determina quel che è nullo, ovvero affetto da un vizio di radicale illegittimità.
Né può reputarsi che la clausola statuente gli interessi moratori non possa interpretarsi separatamente dalla clausola di salvaguardia, poiché in tal modo si creerebbe un ulteriore meccanismo di disapplicazione della suddetta norma, quasi fosse meramente dispositiva.
La clausola determinante il tasso degli interessi al momento della stipula ha un autonomo scopo e pertanto, se confligge con la norma sopra citata, è – autonomamente quindi da ogni altra
clausola – nulla, la clausola di salvaguardia essendo a sua volta una clausola distinta, per cui non può investirla di alcun proprio effetto ab origine (‘alla data della stipulazione’).
5.2. Con riferimento, invece, ai restanti motivi la sentenza n. 19597/2020 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il seguente principio: ‘nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l’onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l’entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto’.
Di tale principio la Corte di merito non ha tenuto conto, siccome nel caso di specie: a) gli odierni ricorrenti, nell’introdurre il giudizio di merito, hanno allegato all’atto di citazione perizia econometrica di parte nella quale il tecnico incaricato (dottAVV_NOTAIO COGNOME) aveva evidenziato come il differente metodo di calcolo degli interessi sul contratto si concretizzi in un maggiore onere di interessi per il cliente (cfr. pag. 40 ricorso); b) la banca nel costituirsi ha contestato la perizia di parte allegata al ricorso, ma nulla ha dedotto in relazione ai saggi ed oneri applicati ai rapporti bancari per cui era causa e, in particolare, non ha indicato quale saggio di interesse sarebbe stato effettivamente applicato.
In conclusione, deve qui ribadirsi che in caso di giudiziale contestazione mediante dettagliata relazione peritale del l’applicazione di saggi di interesse ritenuti illegittimi nel corso di rapporti bancari non è sufficiente una contestazione genericamente formulata con riferimento all a violazione dell’a rt. 115 c.p.c.,
essendo viceversa necessaria la puntuale indicazione dei saggi asseritamente nel caso concreto applicati (v. Cass. 27545/2023).
Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti dei motivi consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’ Appello di Brescia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza