Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34691 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34691 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8781/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DI VARESE;
-intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE VARESE n. 665/2018 depositata il 12/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Con verbale del 04.10.2015, notificato in data 25.11.2015, a NOME COGNOME veniva contestata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 218, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice RAGIONE_SOCIALEa Strada, ‘ C.d.S. ‘ ), revoca RAGIONE_SOCIALEa patente, per aver circolato abusivamente, nonostante fosse sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALEa patente di guida. L’infrazione veniva accertata in data 03.10.2015 alle h18:00 e non contestata immediatamente, in quanto l’ agente accertatore era comandato in servizio (squadra volante presso la Questura di Varese) con orario dalle 19:00 alle 24:00.
1.1. Il COGNOME si opponeva al verbale di contestazione, ex art. 203 C.d.S. Il Prefetto respingeva l’opposizione e, con ordinanza-ingiunzione del 24.02.2016, comminava il pagamento di €4.044,00 ; con provvedimento del 25.02.2016, n. NUMERO_DOCUMENTO, decretava la revoca RAGIONE_SOCIALEa patente di guida.
Il suddetto decreto veniva impugnato dal NOME COGNOME dinanzi al Giudice di Pace di Varese, il quale rigettava il ricorso compensando le spese.
Avverso detta pronuncia, NOME COGNOME interponeva appello innanzi al Tribunale di Varese, che -con sentenza n. 665/2018 -respingeva l’opposizione e, per l’effetto, ordinava al COGNOME o e a RAGIONE_SOCIALE, quale obbligato in solido, il pagamento di €4.044,00 , osservando, per quel che qui ancora rileva:
-non sussiste alcuna incertezza sull’ identificazione del trasgressore, in quanto il conducente era stato identificato dall’agente di polizia , come risulta dalla relazione di servizio e dall’escussione RAGIONE_SOCIALE‘agente accertatore in qualità di testimone;
le ragioni RAGIONE_SOCIALEa mancata contestazione immediata sono state spiegate nel verbale, e tale causa di impossibilità non è suscettibile di ulteriore valutazione in questa sede;
Avverso detta pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi.
Nell’udienza del 07.07.2022 veniva rilevata da questa Corte la mancata notifica all’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e, con ordinanza interlocutoria, il Collegio ne ordinava la rinnovazione entro 60 giorni.
A séguito di rinnovata notifica, il ricorso veniva deciso nell’udienza del 31 gennaio 2023.
La RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE resta vano intimati. CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. Si censura la parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza in cui il Tribunale di Varese non si è pronunciato (come neanche aveva fatto il Giudice di Pace) sul motivo di opposizione all’ordinanza prefettizia, consi stente nella violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 5, C.d.S. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 24, comma 3, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice RAGIONE_SOCIALEa strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 -‘ Reg. C.d.S. ‘). Nella prospettazione del ricorrente, l’accertatore non era in servizio al momento RAGIONE_SOCIALEa constatazione RAGIONE_SOCIALE‘infrazione (h18:00, mentre l’accertatore avrebbe preso servizio alle h19:00), e non indossava l’uniforme. Contesta, pertanto, il ricorrente alla sentenza impugnata il vizio RAGIONE_SOCIALEa nullità per omessa pronuncia.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 C.d.S. e 24 Reg. C.d.S., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Dall’istruttoria svolta in primo grado risulta che l’agente accertatore, pur essendo in borghese, non avrebbe utilizzato alcun segno distintivo per farsi riconoscere. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe viziata in quanto il Tribunale non avrebbe applicato le norme citate: se lo avesse fatto,
avrebbe decretato la nullità del provvedimento prefettizio, in quanto la ratio RAGIONE_SOCIALEe disposizioni citate è quella di garantire il diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE‘utente RAGIONE_SOCIALEa strada.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 200 C.d.S. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., ed omesso esame di un fatto decisivo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta il fatto che il Tribunale ha ritenuta valida una contestazione differita, senza verificare l’effettiva esistenza di una causa di impossibilità RAGIONE_SOCIALEa contestazione immediata. Dalle risultanze istruttorie risulta che l’agente accertatore circolava sulla sua auto, in borghese, quando ha visto e riconosciuto il COGNOME, lo ha affiancato, ma invece di fermarlo con ‘Alt’ mostrando il distintivo ha svoltato a destra, lasciando proseguire oltre la vettura del COGNOME.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 201 C.d.S. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 385 Reg. C.d.S. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., ed omesso esame di un fatto decisivo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Il verbale notificato non contiene fondati motivi atti a giustificare la contestazione differita: nel verbale, infatti, la motivazione addotta dall’accertatore consiste nel giustificare la mancata contestazione immediata perché comandato i n servizio d’istituto squadra volante presso la Questura di Varese con orario 1924, laddove l’infrazione sarebbe stata accertata alle h18:00. Il ricorrente, pertanto, censura la motivazione del Tribunale qualificandola come apparente, laddove il giudice del gravame ha ritenuto valida la contestazione differita nel caso di specie, senza verificare -alla luce dei fatti in causa l’effettiva esistenza di una causa di impossibilità RAGIONE_SOCIALEa contestazione immediata, omettendo di valutare la legittimità dei motivi di mancata contestazione immediata nel verbale.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti censurano la pronuncia impugnata con riferimento alla motivazione sulla mancata contestazione immediata RAGIONE_SOCIALE‘infrazione e al comportamento tenuto dall’agente accertatore rispetto al trasgressore, e sono infondati.
5.1. Il C.d.S., art. 12 (nel testo applicabile ratione temporis ), prevede in primo luogo (comma 1 e 2) che l’espletamento dei servizi di RAGIONE_SOCIALE Stradale spetta a soggetti specificamente indicati dal primo e dal secondo comma; a questo novero appartiene l’agente accertatore del caso che ci occupa (RAGIONE_SOCIALE Stradale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE). Il comma 5 prevede, poi, che: «I soggetti indicati nel presente articolo (eccetto quelli di cui al comma 3bis : ), quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al moRAGIONE_SOCIALEo stabilito nel regolamento» (v. anche art. 24, comma 1, Reg. C.d.S., ove si ribadisce l’uso del segnale distintivo per i soggetti che espletano servizio di polizia stradale quando non sono in uniforme).
5.1.1. Rilevato l’incontestato dovere RAGIONE_SOCIALE‘agente accertatore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (unitamente a Carabinieri, Guardia di finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale), di procedere all’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘infrazione anche fuori dall’orario di servizio (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2748 del 30/01/2019, Rv. 652646 -01; Cass. penale n. 35099/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5771 del 03/03/2008, Rv. 602077 -01; Cass. 5538/2001) , l’utilizzo d i segnali distintivi al fine di consentire al trasgressore il corretto diritto di difesa incontra limiti oggettivi a causa dei quali, per ragioni contingenti, sia impedito agli organi accertatori, nel caso concreto, di elevare la contestazione contestualmente all’accertamento RAGIONE_SOCIALEe condizioni di rilevamento RAGIONE_SOCIALE‘infrazione . Ne consegue che il verbalizzante, una volta
constatata l’infrazione, può procedere alla redazione del verbale di accertamento, posto che, sebbene la contestazione immediata e l’ostensione di segnali distintivi rientri nella possibilità materiale degli agenti, detto comportamento non è tuttavia imposto dagli obblighi fissati dalla normativa, collidendo una tale pretesa con le modalità di organizzazione del servizio, da svolgersi secondo criteri discrezionalmente stabiliti dall’Amministrazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19902 del 15/09/2009, Rv. 609914 – 01).
5.1.2. Nel caso di specie, come messo in rilievo dalla testimonianza RAGIONE_SOCIALE‘agente riportat a nel secondo motivo di doglianza, l’accertatore aveva individuato il trasgressore – già sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALEa patente – ma non aveva potuto procedere alla contestazione immediata e al l’esibizione dei segnali distintivi, considerate le condizioni di traffico e l’imminente sua presa di servizio. Si tratta di particolari eventualità, rispetto alle quali costituisce un inammissibile sindacato RAGIONE_SOCIALEa discrezionalità organizzativa RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione ogni eventuale rilievo mosso dal giudice del merito. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è fermissima nel ritenere che il giudice di merito non è abilitato a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento RAGIONE_SOCIALEe infrazioni da parte RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione (Sez. 2, Ordinanza n. 18023 del 09/07/2018, Rv. 649588 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21878 del 2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19902 del 15/09/2009, Rv. 609914 -01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2206 del 01/02/2007, Rv. 594631 -01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24355 del 15/11/2006 (Rv. 594623 – 01). Resta, altresì, fermo che – fuori dalle ipotesi tipizzate dal legislatore per le quali non è necessaria la contestazione immediata (comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 201 C.d.S e art. 384, comma 1, Reg. C.d.S.) negli altri casi, quale quello in esame, è necessario che, quando si
proceda a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 36922 del 26/11/2021, Rv. 663085 -01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18023 del 2018, cit.; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 27771 del 22/11/2017, Rv. 646951 -01; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 23222 del 14/10/2013, Rv. 629059 -01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2206 del 01/02/2007, Rv. 594631 -01).
5.2. Quanto alle censure del ricorrente relative alla valutazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa mancata contestazione immediata RAGIONE_SOCIALE‘infrazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘agente accertatore : i n disparte l’inammissibile riferimento al n. 5) RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, cod proc. civ. (terzo motivo di gravame), posto che ricorre l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa c.d. «doppia conforme», va osservato che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nell’attuale testo modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storiconaturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni; sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 – Rv. 655413 -01; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 – Rv. 651305 -01; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 14802 del 14/06/2017 – Rv. 644485 01) come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018 – Rv. 648686 – 01).
5.2.1. Tanto precisato, ben può il giudice di merito, nell’ambito di un accertamento di fatto a lui demandato (con il limite, sopra ricordato, RAGIONE_SOCIALE‘insindacabilità RAGIONE_SOCIALEe modalità di organizzazione del servizio),
valutare se, nella fattispecie esaminata, il motivo indicato nel verbale di accertamento sia idoneo a rendere impossibile la contestazione immediata. La valutazione RAGIONE_SOCIALEa situazione in fatto (nel caso di specie: agente accertatore in procinto di prendere servizio) ed il giudizio sulla possibilità di fermare o inseguire il veicolo (in considerazione RAGIONE_SOCIALEa situazione di circolazione rispetto alle esigenze di servizio RAGIONE_SOCIALE‘agente), sono rimessi al giudice del merito, e non possono essere nuovamente formulati in sede di legittimità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12865 del 21/05/2008; Rv. 603362 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18071 del 27/08/2007, Rv. 599439 -01). Nel caso che ci occupa, il giudice del gravame ha ritenuto non suscettibile di ulteriore valutazione in sede di merito la causa di impossibilità di contestazione immediata riportata nel verbale (v. sentenza p. 4, 1° capoverso). Tale motivazione non può dirsi apparente, secondo i canoni di recente stabiliti da questa Corte ( ex plurimis , di recente: Cass SU n. 2767/2023), posto che fa implicitamente proprie, condividendole, le argomentazioni esplicative verbalizzate dall’agente certificatore.
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di questa fase processuale, in mancanza di attività difensiva RAGIONE_SOCIALEa parte intimata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda