Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23514 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23514 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23644-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME
Oggetto
R.G.N.23644/2021
COGNOME
Rep.
Ud 20/05/2025
CC
COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME tutti rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrenti –
nonché contro
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME
– intimati –
avverso la sentenza n. 775/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/03/2021 R.G.N. 982/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli, dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento alla posizione di alcuni lavoratori, ha nel resto confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato accertato l’espletamento di prestazioni di lavoro straordinario e/o supplementare fisso e continuativo da parte degli originari ricorrenti e riconosciuto il diritto degli stessi al computo nel trattamento di fine rapporto accantonato ovvero riconosciuto dalla datrice di lavoro, Tangenziale di Napoli s.p.a., delle somme in dispositivo indicate in favore di ciascuno.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Tangenziale di Napoli RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi; gli intimati hanno depositato controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Nelle more dell’udienza sono stati depositati verbali di conciliazione dai quali risulta che la società ricorrente e NOME
COGNOME e la società ricorrente e NOME COGNOME anche in relazione alla presente controversia, hanno sottoscritto, in data 14 novembre 2024 , un accordo ‘ai sensi e per gli effetti del 3° comma degli artt. 411 del codice di procedura civile’.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra Tangenziale di Napoli s.p.a. e NOME COGNOME e NOME COGNOME invero, la definizione della lite in sede sindacale, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere; invero: ‘nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata’ (in termini: Cass. SS.UU. n. 8980 del 2018; conf. Cass. n. 24632 del 2019); in mancanza di una diversa pattuizione contenuta nel verbale di conciliazione le spese si intendono compensate ai sensi dell’art. 92, u.c., c.p.c. .
In relazione agli altri lavoratori, i motivi di ricorso per cassazione possono sintetizzarsi nei seguenti termini.
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE di Napoli RAGIONE_SOCIALE ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 2 e 416 c.p.c. censurando la sentenza impugnata per avere in sintesi il giudice di appello fatto scaturire dalla mancata contestazione del presupposto fattuale alla base della pretesa
azionata anche la correttezza dei conteggi sviluppati da controparte che assume, invece, avere costituito oggetto di specifica contestazione.
Con il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti con riferimento al mancato espletamento di consulenza tecnico contabile di ufficio, necessaria al fine della corretta quantificazione delle somme da accantonare.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
5.1. La sentenza impugnata non è incorsa nell’errore in diritto denunziato in quanto l’accoglimento dei conteggi dei lavoratori ricorrenti non è stato fatto discendere direttamente dalla non contestazione dei fatti alla base della pretesa, rappresentati da ll’espletamento con carattere di continuità per un lungo arco di tempo di prestazione di lavoro straordinario/supplementare, ma dalla rilevata genericità di contestazione dei conteggi predisposti dai lavoratori da parte della società, contestazione affidata ad un contrapposto prospetto contabile non sorretto dalla indicazione in maniera dettagliata degli errori imputati al conteggio di parte ricorrente e dei criteri di calcolo seguiti ( sentenza, ultima pagina, , 2° cpc).
5.2. Le censure che investono direttamente tale valutazione di genericità risultano inammissibili in quanto si risolvono in una mera contrapposizione valutativa all’apprezzamento del giudice di merito al quale è istituzionalmente riservato la verifica della sussistenza di una contestazione ovvero di una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del
giudice di merito (Cass. n. 27490 del 2019; Cass. n. 3680 del 2019; Cass. n. 10182 del 2007; Cass. n. 27833 del 2005), per cui con il motivo in esame si sollecita un sindacato che esorbita dai poteri di questo giudice di legittimità.
6. Il secondo motivo è inammissibile perché invoca il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., al di fuori dei limiti imposti da Cass. SS.UU. n. 8053 come noto, con i citati arresti, le Sezioni unite di questa Corte hanno espresso sulla disposizione posta a fondamento del motivo, i seguenti principi di diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. c.c., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se
esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso; il motivo in esame risulta largamente irrispettoso di tali enunciati, traducendosi non nella individuazione di un fatto storico decisivo, tra quelli che avrebbero dato origine alla controversia e che sarebbe stato ignorato dai giudici del merito, quanto piuttosto nella denuncia di un errore di attività del giudice di merito che non si sarebbe avvalso di una consulenza tecnica d’ufficio per quantificare il dovuto; peraltro, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la consulenza tecnica d’ufficio è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario, fatta salva la necessità di motivazione (Cass. n., 15219 del 2007; Cass. n. 9461 del 2010; Cass. n. 326 del 2020) che, nella specie, è stata esplicitata, come ricordato nello storico della lite.
In base alle considerazioni che precedono ed in continuità con precedente di questa Corte intervenuto in fattispecie
sovrapponibile a quella in esame (Cass., n. 6175/2023) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari e, nella sussistenza dei presupposti processuali, la condanna della parte ricorrente al raddoppio del contributo ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite in relazione alla posizione di NOME COGNOME e NOME COGNOME Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti degli altri lavoratori. Condanna la società ricorren te alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 8.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME