Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20959 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20959 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23329-2020 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME
– resistente con mandato –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE – intimata – avverso la sentenza n. 1326/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 02/01/2020 R.G.N. 906/2017;
Oggetto
R.G.N.23329/2020
COGNOME
Rep.
Ud 12/06/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME impugna la sentenza n. 1326/2019 della Corte d’appello di Catania che, in accoglimento del gravame dell’Istituto, ha respinto il ricorso in opposizione ad avviso di addebito per recupero contributi IVS per l’assunzione di operai a tempo determinato in agricoltura accertati con verbale ispettivo per gli anni 2006/07/08/09/10.
Il primo giudice aveva ritenuto fondata l’eccezione di nullità dell’avviso per tardività della notifica del verbale ispettivo ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689/1981, essendo trascorsi più di 90 gg tra la data del verbale e la data di notifica.
La Corte ha ritenuto inapplicabile l’art. 14, che riguarda solo i procedimenti relativi a sanzioni amministrative e, esaminato il merito, rilevato che INPS in memoria aveva dettagliato le ragioni della pretesa e che il verbale ispettivo era stato prodotto all’udienza di primo grado del 19.6.2014 (essendo stato notificato dopo l’instaurazione del giudizio), ha ritenuto che l’opponente non avesse contestato le ragioni della pretesa contributiva -consistenti nell’erroneo inquadramento di alcuni lavoratori al primo livello area terza anzichè al livello superiore e nella mancata corresponsione della retribuzione e corrispondente contribuzione, nonché nella perdita dei benefici contributivi per mancato rispetto del minimale contributivo -essendosi limitato a chi edere ‘l’estinzione dell’obbligazione di cui alla cartella per omessa notifica dell’avviso di accertamento di cui all’art. 14 della legge n. 689/1981’. Neppure vi era dubbio su quale fosse il verbale ispettivo a fondamento dell’avviso di
addebito, ossia quello prodotto dall’INPS coincidente con quello prodotto dall’opponente, laddove il diverso numero invocato dal ricorrente e che compare nel ‘dettaglio degli addebiti’ allegato all’avviso di addebito non era riferito ad alcun verbale ispet tivo ma era il numero di protocollo INPS.
Il ricorrente propone tre motivi di ricorso.
INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 12 giugno 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
Il ricorrente censura la sentenza sulla base di tre motivi, così rubricati.
‘I)violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cpc in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cpc
II)nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 II co., 4) cpc in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
III)omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cpc. Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c od. proc. civ.’.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per l’intima connessione che li unisce, sono inammissibili.
La Corte ha motivato evidenziando la non contestazione della pretesa creditoria da parte dell’interessato, affermando che, a fronte di allegazioni precise dell’Istituto contenute nella memoria di costituzione in ordine alle ragioni del merito delle
somme richieste, l’opponente, in primo grado, non aveva contestato alcunchè, non nella prima difesa utile, costituita dall’udienza del 19 giugno 2014 nel corso della quale aveva provveduto a depositare il verbale ispettivo che gli era stato notificato il 9 ottobre 2013 -né nell’udienza successiva del 21 maggio 2015, in cui si era l imitato a chiedere l’estinzione dell’obbligazione di cui alla cartella per omessa notifica dell’avviso di accertamento, istanza poi ribadita all’udienza del 18 gennaio 2016 (pag.3,4).
Secondo il ricorrente, costituirebbe idonea contestazione quanto trascritto nel ricorso in cassazione a pag. 5, ossia un estratto del contenuto del ricorso di primo grado ( in cui si legge che ‘il personale dipendente è sempre stato regolarmente assunto secondo la normativa vigente in materia di personale agricolo alle dipendenze di aziende agricole ed è stato retribuito in base ai contratti collettivi integrati dai contratti provinciali di categoria. Ha regolarmente erogato ai propri dipendenti quanto previsto dai contratti collettivi e integrativi provinciali vigenti tempo per tempo, ha regolarmente pagato i contributi previdenziali alla scadenza naturale, fatte salve alcune trimestralità per le quali il pagamento è stato sospeso e procrastinato in forza di legge’), nonché a pag. 7, ossia un estratto della memoria in appello, ( ve si legge che ‘contestava all’INPS quanto rilevato dai suoi ispettori, poiché il personale dipendente, nel caso specifico braccianti agricoli comuni, era stato assunto secondo la normativa vigente e retribuito secondo quanto previsto dai contratti collettivi integrati dai contratti provinciali di categoria’ ).
Posto che la contestazione deve essere precisa e circostanziata rispetto ai fatti allegati, va nella specie considerato che le violazioni concernevano l’erroneo inquadramento di alcuni
lavoratori al primo livello area terza anzichè al livello superiore -e la mancata corresponsione della retribuzione e corrispondente contribuzione – nonché il mancato rispetto del minimale contributivo, con conseguente perdita dei benefici contributivi di cui il contribuente aveva goduto, in relazione ai quali, comunque, la mera contestazione (anche laddove sussistente) non avrebbe avuto alcun rilievo, posto che, in tema di diritto agli sgravi, spetta al contribuente assolvere al relativo onere della prova e sul punto nessuna allegazione (né tanto meno offerta di prova) è stata fornita dal ricorrente.
Inoltre, si ravvisa un difetto di autosufficienza nella formulazione delle censure, poiché non sono riportate le conclusioni del ricorso di primo grado, laddove sia dalla sentenza impugnata che dal ricorso in cassazione (pag. 6, ove si legge che ‘lo COGNOME ha chiesto l’annullamento dell’Avviso contestato in applicazione del disposto di cui all’art. 14 delle legge n. 689/81, stante che detto Avviso era stato notificato ben oltre i novanta giorni dal Verbale ispettivo di accertamento ivi richiamato che risul tava di quasi due anni antecedente’), si ricava che il ricorrente si era limitato a chiedere l’annullamento dell’avviso di addebito in applicazione dell’art. 14 della legge n. 689/1981, ossia per motivi formali e non di merito.
Quanto al terzo motivo, l’inammissibilità si correla a più ragioni , vuoi perché prospetta lo stesso profilo sia come violazione di legge che come omesso esame, vuoi perché non identifica un fatto storico, decisivo e controverso che non sarebbe stato esaminato dalla Corte ma si duole della mancata valutazione di elementi probatori sub specie di omesso esame della documentazione prodotta.
Sul punto, giurisprudenza di legittimità uniforme afferma che -come ex multis Cass. n. 21672/2018 -«nel rigoroso rispetto
delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie».
Comunque, la Corte motiva in modo chiaro a seguito dell’analisi dei documenti in atti, affermando che il verbale ispettivo alla base dell’avviso di addebito è lo stesso prodotto da INPS, che è, a sua volta, il medesimo prodotto dallo stesso ricorrente in primo grado (penultima pag. della sentenza).
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile ma a tale declaratoria non fa seguito condanna alle spese, in assenza di attività difensiva da parte di INPS.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dà atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 giugno