Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5456 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5456 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 1252 del ruolo generale dell’anno 20 20, proposto
da
NOME, NOME, rappresentati e difesi, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale in Roma, alla INDIRIZZO, elettivamente si domiciliano , c/o l’AVV_NOTAIO
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
Oggetto: BancaConto corrente di corrispondenza e apertura di creditoAffermata simulazioneIntermediazione finanziaria e ordini d’investimento.
per la cassazione della sentenza della C orte d’appello di depositata in data 28 maggio 2019;
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Bologna, 30
Fatti di causa
Emerge dalla sentenza impugnata che RAGIONE_SOCIALE, cui è subentrata, in qualità di cessionaria dei crediti, RAGIONE_SOCIALE, chiese e ottenne nei confronti dei coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME un decreto ingiuntivo per l’importo, oltre interessi e spese, oggetto dell’apertura di credito temporanea loro concessa, accessoria al conto corrente di corrispondenza loro intestato. I correntisti proposero opposizione al decreto ingiuntivo sostenendo che, in realtà, il contratto di apertura di credito dissimulava un rapporto di consulenza e di apporto di clientela, in virtù del quale NOME COGNOME, consulente finanziario dedito in particolare alla compravendita di titoli mobiliari nel mercato azionario statunitense, avrebbe fatto confluire in quella banca numerosi conti di propri clienti, per un ammontare complessivo di oltre 15 milioni di euro; di modo che l’importo che compariva come oggetto del contratto di apertura di credito rappresentava, secondo gli opponenti, l’ammontare delle parcelle dovute a NOME.
A tanto NOME e NOME COGNOME aggiunsero che quell’importo era stato utilizzato da NOME per numerosi acquisti e vendite di titoli sul mercato mobiliare americano, in relazione ai quali la banca, che ne era stata intermediaria, non avrebbe osservato gli obblighi d’informazione sui rischi previsti dall’art. 21 del TUIF e dagli artt. 26, 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522/98.
I due investitori e ccepirono inoltre la nullità o l’inesistenza del contratto quadro d’investimento e la conseguente nullità di tutti gli ordini che ne erano scaturiti; in subordine, chiesero la pronuncia di risoluzione dei rapporti per grave inadempimento, con la restituzione
delle somme investite, oltre al risarcimento del danno, e, in via riconvenzionale, la condanna della banca anche al risarcimento dei danni subiti per essere stati segnalati alla centrale rischi della Banca d’Italia prima del ricevimento della lettera raccomandata con la quale RAGIONE_SOCIALEo di RAGIONE_SOCIALE aveva revocato le facilitazioni creditizie che asseriva di aver loro concesso.
Il Tribunale di Forlì ritenne non utilizzabili ai fini della decisione i documenti che il nuovo difensore degli opponenti aveva prodotto soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni, ossia quando erano ormai scattate le preclusioni istruttorie , e rigettò l’opposizione, facendo leva, in sostanza, da un lato, sulla mancanza di specifiche contestazioni sia in ordine all’esistenza del rapporto negoziale di apertura di credito, sia al quantum della domanda proposta dalla banca e, d’altro lato, sulla mancanza di prova dell’affermato rapporto di procacciamento di clientela.
Il giudice di primo grado rigettò anche le ulteriori domande, in quanto ritenne generici e indeterminati gli inadempimenti lamentati in relazione alle attività di intermediazione mobiliare, oltre che irrilevanti, al pari dell’affermata nullità o l’inesistenza del contratto quadro d’investimento e dei conseguenti ordini di vendita e di acquisto di valori, perché comunque non avrebbero potuto produrre alcun effetto sul conto corrente di corrispondenza. Escluse poi la rilevanza delle sentenze penali di condanna di alcuni dipendenti della banca, per mancanza di attinenza rispetto ai fatti di causa.
La Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello successivamente proposto dai due correntisti.
A fondamento della decisione , per i profili d’interesse, il giudice di secondo grado ha anzitutto sottolineato che il Tribunale di Forlì aveva ben chiarito le ragioni per le quali non aveva tenuto conto delle suddette sentenze penali, mentre gli appellanti non avevano spiegato quale rilevanza avessero le complesse vicende giudiziarie
in esse compendiate in relazione ai fatti specifici posti a fondamento dell’opposizione. Ha poi convenuto col tribunale che la produzione documentale avvenuta all’udienza di precisazione delle conclusioni fosse tardiva e che la prospettazione offerta con la comparsa conclusionale, quanto alla mancanza di consapevolezza della compravendita dei titoli, fosse nuova, e inconciliabile con quella offerta con l’atto introduttivo del giudizio e con la successiva memoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
D’altronde, si legge nella sentenza impugnata, la banca ha sempre negato la sussistenza dell’asserito rapporto di procacciamento clienti, mentre generiche e inconcludenti sono le censure riguardanti i molteplici investimenti compiuti da NOME COGNOME, consulente finanziario, il quale si è ciononostante presentato come cliente del tutto sprovveduto, nonché quella concernente la mancata ammissione della consulenza tecnica, della quale non è stata smentita la natura esplorativa, per mancanza di riferimenti agli
Anzi, ha proseguito la corte territoriale, con riguardo all’ an , con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo i coniugi COGNOME avevano ammesso di aver concluso il contratto di conto corrente di corrispondenza posto a base della domanda monitoria, nonché il contratto accessorio di apertura di credito, e avevano ammesso anche che l’importo oggetto di questo secondo era stat o utilizzato integralmente sin dal momento della concessione dell’apertura di credi to; in relazione al quantum , a fronte delle contestazioni riguardanti la pretesa insufficienza a supporto del ricorso per decreto ingiuntivo dei contratti e dell’estratto delle scritture contabili, la banca aveva prodotto gli estratti conto relativi al conto corrente di corrispondenza posto a fondamento della domanda dal 30 settembre 2005 fino all’estinzione, che non erano stati contestati. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
esiti degli investimenti, alla collocazione temporale di essi, nonché ai rischi connessi a ogni singola operazione.
Contro questa sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per ottenerne la cassazione, che affidano a quattro motivi e illustrano con memoria, cui RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di mandataria della cessionaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, replica con controricorso, pure corredato di memoria.
Motivi della decisione
1.Infondata è l’eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dai ricorrenti con la memoria.
Questa Corte ha più volte affermato che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo nell’operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n. 24798/20).
È, peraltro, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 21821/23, punto 6.18).
Nel caso in esame, col controricorso, al quale è allegato l ‘avviso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’8 novembre RAGIONE_SOCIALE della cessione in blocco, RAGIONE_SOCIALE ha specificato che tra i crediti ceduti da RAGIONE_SOCIALE rientra quello da questa vantato nei confronti dei ricorrenti. I ricorrenti non contestano la
cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, né la specifica allegazione che in essa vi rientri il credito in questione, di modo che l’eccezione è generica ed è respinta (per analoga soluzione, cfr. Cass. n. 25706/23, punto 3.2).
2.Passando all’esame del ricorso, va premesso che tutti i motivi sono contrassegnati da mescolanza delle censure, proposte in maniera frammista, che ne mina l’ammissibilità, in base ai parametri fissati dalle sezioni unite di questa Corte (con la sentenza n. 9100/15) e sono perdipiù rivolti alla rivalutazione dei fatti.
Ciascuno dei motivi è comunque partitamente inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.
3.- Col primo motivo di ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME lamentano l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalle sentenze di condanna penale di dipendenti e di amministratori della banca per violazione dell’art. 132 del t.u.b., l’apparenza e la manifesta e irriducibile contraddittorietà della relativa motivazione sul punto, nonché la violazion e dell’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., perché la produzione della documentazione sopravvenuta allo spirare del termine previsto da questa norma non incorreva nella preclusione istruttoria, ravvisata invece dalla corte territoriale.
Il motivo, come si anticipava, è inammissibile.
Come emerge dalla narrativa del ricorso, il giudizio è scaturito dall’opposizione a decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dalla banca in relazione all’importo oggetto di un contratto di apertura di credito accessorio a uno di conto corrente di corrispondenza del quale erano titolari i due coniugi ricorrenti; ad avviso di costoro, l’importo in questione non era un loro debito, ma un credito di NOME COGNOME, in quanto coincidente con l’importo de lle parcelle spettantegli per l’attività di procacciamento di clienti che l’apertura di credito dissimulava.
3.1.Rispetto a questi fatti, la corte d’appello ha osservato che gli appellanti non avevano in alcun modo chiarito quale incidenza avessero le vicende giudiziarie di alcuni funzionari e dipendenti della banca, compendiate nelle sentenze penali di condanna per violazione dell’art. 132 del d.lgs. n. 385/93, che punisce l’abusiva attività finanziaria.
Il giudice d’appello ha quindi dato mostra di aver esaminato le sentenze, relative anche alla violazione delle norme antiriciclaggio, e di non averne ravvisato la rilevanza rispetto agli specifici fatti oggetto di controversia, alla luce della prospettazione degli stessi correntisti, sintetizzata dal giudice d’appello come « asserita simulazione relativa del contratto di apertura di credito non onorato dedotto in sede monitoria ».
Al cospetto di questa motivazione, con la quale si dà conto dell’esistenz a delle sentenze, e, in mancanza di specificazioni degli appellanti, se ne assume l’irrilevanza, i ricorrenti si limitano ad affermare di aver « specificamente stigmatizzato » l’omessa motivazione del giudice di primo grado, evidenziando la decisività delle sentenze, e allo scopo richiamano tra parentesi i numeri di due pagine dell’appello che neanche sintetizzano. Il che esclude l’ammissibilità della censura: benché il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione debba essere interpretato in maniera elastica, in conformità all’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte -oggi recepita dal nuovo testo dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022-, comunque occorre che il contenuto della censura asseritamente pretermessa sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile (Cass. n. 11325/23).
Ellittico, se non ermetico, è poi il riferimento agli « atti successivi allo spirare del termine, di cui all’art. 183, comma 6°, n.
2, c.p.c…. », identificati come « documentazione, questa, di cui sopra… » , di cui la corte d’appello avrebbe dovuto tener conto .
4.Queste considerazioni comportano l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso , che per ragioni di connessione logica va esaminato prima del secondo, col quale i ricorrenti lamentano l’assenza, l’apparenza, la manifesta e irriducibilmente contraddittoria motivazione, nonché il carattere perplesso di essa in ordine all’asserito difetto di prova del rapporto negoziale di procacciamento e alla violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo, perché la corte d’appello avrebbe rigettato apoditticamente, in quanto inammissibili e irrilevanti, tutte le istanze istruttorie formulate dagli opponenti, nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 1417, 1418 e 1421 c.c.
4.1.Anche per questi aspetti la corte territoriale ha esaurientemente motivato il proprio convincimento.
Anzitutto ha rimarcato che gli appellanti si sono limitati a lamentare la mancata ammissione dell’ordine di esibizione e della richiesta consulenza, senza curarsi di smentire la valutazione del giudice di primo grado circa la natura esplorativa dell’indagine richiesta, nonché quella d’irrilevanza dei capitoli di prova articolati.
Questa statuizione non è aggredita, di modo che il motivo in questione, col quale i ricorrenti si sono limitati a riproporre la tesi difensiva già svolta e motivatamente disattesa dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, si risolve nella mera contrapposizione della valutazione offerta al giudizio espresso dalla sentenza impugnata, come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 22478/18).
Il giudice d’appello ha anche ritenuto che non potesse essere data per testimoni la prova della natura simulata del contratto di apertura di credito, del quale ha escluso l’illiceità, posto che i coniugi NOME/NOME avevano riconosciuto la mancanza di qualsiasi
pattuizione scritta concernente il dissimulato contratto di procacciamento; laddove i ricorrenti oppongono a questa statuizione l’affermazione dell’illic eità del contratto di apertura di credito, ancora in ragione delle sentenze di condanna penale di alcuni dipendenti della banca dinanzi richiamate, delle quali, si è visto, non è emersa l’attinenza con i fatti di causa .
5.- Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l’as s enza, l’apparenza, la manifesta e irriducibile contraddittorietà, o comunque il carattere perplesso della motivazione in ordine alla censura concernente il difetto di prova della pretesa creditoria azionata in via monitoria, l’erroneo esercizio del pr udente apprezzamento della prova, nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, c.p.c. e 2697, comma 1, c.c., perché la corte territoriale avrebbe trascurato che in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo v’era un contratto di conto corrente di corrispondenza diverso da quello al quale si riferiva la pretesa apertura di credito, che lo stesso preteso contratto di apertura di credito non recava la sottoscrizione dei clienti, posto che le sottoscrizioni sul secondo foglio di esso risultavano in calce ad altro documento e che, contrariamente a quanto si legge in sentenza, i ricorrenti hanno contestato gli estratti conto prodotti dalla banca.
Anche questo motivo è inammissibile perché con esso non ci si confronta compiutamente col contenuto della decisione impugnata.
5.1.La corte d’appello è difatti ben consapevole che « effettivamente nel ricorso per d.i. il c/c di appoggio dell’apertura di credito di credito concessa il 12.8.2009 è il n. NUMERO_DOCUMENTO intestato ai coniugi COGNOME mentre al doc. 1 di riferimento è stata allegata la copia del contratto di c/c n. 30/96/0001 », ma ha ritenuto irrilevante la questione perché « Nel proprio atto di opposizione a decreto ingiuntivo i coniugi COGNOME ammisero espressamente di aver concluso sia il contratto di c/c n. 30/01/00021 posto a fondamento della
domanda monitoria sia l’apertura di credito a loro concessa il 12.8.2009 per € 300.000 appoggiata su tale c/c ‘di cui alla posizione n. 000000376/006’ e ammisero che tale somma era stata utilizzata nella sua ‘interezza e ciò sin dal momento della sua conce ssione ‘ ». Non solo: aggiunge il giudice d’appello che « gli opponenti, al doc. 4 della propria memoria istruttoria, produssero copia della apertura di credito n. 000000376/006 sul ‘conto corrente di corrispondenza n. 30/01/00021′ già prodotta dalla Banca al doc. 2 allegato al ricorso monitorio, da loro sottoscritta solo nella seconda pagina, così confermando, ancora una volta e in maniera inconfutabile, l’avvenuta conclusione del suddetto contratto, costituito, evidentemente, da un unico foglio fronte/retro come rilevato dalla Banca in questa sede ». La motivazione in ordine all’ an della pretesa in via monitoria, fondata sul contratto di conto corrente di corrispondenza e sul l’acce ssorio contratto di apertura di credito dunque c’è e dà conto in maniera esaurie nte delle ragioni che ne sono poste a sostegno.
5.2.- Generica è poi, la censura concernente la contestazione degli estratti conto.
A fronte dell’apprezzamento contenuto in sentenza , secondo cui, per un verso, « … i suddetti estratti conto sono continui » e « la ‘ripresa saldo negativa di €198.861,96” al 30.9.2005 di cui alla seconda pagina del doc. 18 della Banca riprende esattamente il saldo negativo, sempre al 30.9.2005, di cui al precedente estratto conto » e, per altro verso, « … gli opponenti, nel corso del giudizio di primo grado, nulla eccepirono in merito alle poste contabili di cui agli estratti conto del c/c n. 30/01/00021 (doc. 18 avversario )… », i ricorrenti si sono limitati a riportare uno stralcio della propria memoria istruttoria, in cui avevano formulato contestazioni astratte su « eventuali addebiti sul conto » ; laddove ai sensi dell’art. 1832 c.c., richiamato dal successivo art. 1857 c.c. , l’estratto conto, da
intendersi come il documento, redatto dalla banca, contenente l’indicazione delle movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo precedente (cfr. Cass. n. 2751/02; n. 12233/03; n. 21092/16), prova il saldo a favore della banca ove il correntista non sollevi specifiche contestazioni (giurisprudenza costante: cfr., tra le più recenti, Cass. n. 29415/2020; n. 16041/23).
6.Col quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l’assenza, l’apparenza, la mani festa o irriducibile contraddittorietà o il carattere perplesso della motivazione in ordine alla censura concernente le violazioni dell’art. 21 del d.lgs. n. 58/98 e del regolamento Consob n. 11522/ 98 e all’e ccezione di nullità del contratto quadro d’inves t imento, nonché la violazione dell’art. 115 c.p.c., perché il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto della non contestazione della nullità del contratto quadro da parte della banca.
Il motivo è inammissibile.
Anzitutto, esso non si confronta col contenuto della decisione, con la quale la corte territoriale ha ritenuto non adeguatamente censurata la statuizione resa al riguardo dal giudice di primo grado, in quanto ha considerato che non fosse stata aggredita una delle due rationes decidendi su cui essa poggiava, e ha rimarcato la genericità e l’inverosimiglianza delle censure concernenti molteplici operazioni finanziarie, con le quali si descrive NOME COGNOME come cliente assolutamente sprovveduto, nonostante la sua qualità di consulente finanziario, addirittura in grado, nella prospettazione offerta, di far affluire in banca milionari conti correnti di propri clienti.
6.1.- Inoltre, va ribadito che il principio di non contestazione trova applicazione solo con riferimento ai fatti primari, oppure costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio (Cass. n. 40756/21), non certo in relazione alle valutazioni quei fatti, che compete pur sempre al giudice.
7.In conclusione, il ricorso è inammissibile per l’inammissibilità dei motivi in cui si articola e le spese seguono la soccombenza.
per questi motivi
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2024.