Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32644 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32644 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16084/2022 R.G. proposto da:
NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4578/2021 depositata il 27/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Roma rigettava l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 610, resa il 16/7/2018, con la quale il Tribunale di Roma aveva respinto l’impugnazione da questi proposta del provvedimento del 27/1/2017 , col quale il suo datore di lavoro RAGIONE_SOCIALE gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della multa dell’importo di €. 500,00. 2. Il procedimento era iniziato con contestazione disciplinare del 30/10/2014, conseguente alla ricezione del rapporto della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 24/9/2014 recante notizia di procedimento penale pendente a carico dell’COGNOME ai sensi degli artt. 110, 323 e 326 c.p. per presunti reati commessi nell’esercizio delle sue mansioni dirigenziali di direttore dell’Agenzia ( recte , allora, secondo il ricorso ed il controricorso, della RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE-, comprendente il controllo sulle qualificazioni SOA, poi RAGIONE_SOCIALE). La contestazione si basava sul fatto che il lavoratore era indagato nell’ambito di un’indagine avente ad oggetto un’ ipotesi di disegno criminoso in continuazione e concorso di più persone, e dava atto del fatto che l’Ufficio, ‘all’esito di una prima valutazione degli atti di cui è in possesso, ritiene la possibile rilevanza disciplinare dei fatti qualora confermati….’ , riservandosi di definire il procedimento nei successivi 120 giorni.
Al lavoratore era stato assegnato termine per controdeduzioni ed a seguito delle difese la responsabile del procedimento aveva sospeso il procedimento disciplinare sino all’esito della definizione del proce sso penale. Definito questo, con proscioglimento del dipendente dalle accuse di rilevanza penale (quanto all’ipotesi di abuso d’ufficio, per prescrizione; quanto a quella di rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio, per insussistenza del fatto) il procedimento era stato riattivato/rinnovato il 5/8/2016, per derubricazione, in relazione ad una serie di illeciti disciplinari per colpa, riassumibili nella mancata o irregolare/incompleta adozione di iniziative seguenti la delibera consiliare del 16/1/2008, la
quale aveva negato l’autorizzazione alla cessione alla RAGIONE_SOCIALE della quota azionaria di RAGIONE_SOCIALE detenuta da RAGIONE_SOCIALE ed avviato un procedimento di revoca dell’autorizzazione SOA in capo alla predetta RAGIONE_SOCIALE.
L’atto di appello, per quanto ancora rileva, censurava che il Tribunale non avesse annullato la sanzione, malgrado affetta dai seguenti vizi:
violazione dei termini di cui all’art. 55 bis, co.1 e 2, del d.lgs n.165/2001, posto che la prima contestazione era pervenuta all’COGNOME dopo che erano trascorsi 37 giorni dal ricevimento dell’informativa della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, contro i 20 previsti;
il procedimento era stato definito ben oltre il prescritto termine di 60 giorni;
solo dopo oltre due anni dall’avvio del procedimento disciplinare l’incolpato aveva potuto avere contezza dei fatti concretamente posti a fondamento della contestazione, non specificati nella contestazione iniziale, e tardivamente contestati, in termini affatto nuovi, ad esito del proscioglimento penale, solo nella cd. ripresa dell’agosto 2016, che peraltro difettava a sua volta dei caratteri della contestazione nuova;
mancanza di prova dei pretesi illeciti, non essendoci stato alcun accertamento al riguardo in sede penale in riscontro dei dati contenuti nell’informativa della RAGIONE_SOCIALE. Le condotte oggetto dell’indagine penale erano state commesse da altri soggetti, e su tali condotte il dirigente non aveva un obbligo di controllo capillare, sicché non sussistevano, né comunque erano stati accertati a suo carico, comportamenti di rilevanza disciplinare.
La Corte territoriale disattendeva le censure sopra sussunte sub a) e b), perché, posto che l’ipotesi disciplinare iniziale era per fatti che, per come prospettati nella contestazione originaria, potevano comportare la sospensione dal servizio per oltre dieci giorni, trovavano applicazione non già i termini brevi di cui all’art. 55 bis, co.2, del d.lgs. n.165/2001 (nella
formulazione vigente ratione temporis ), rispettivamente di 20 e 60 giorni, ma quelli raddoppiati di cui al relativo comma 4.
Quanto alla censura di genericità di cui sub c), applicava il principio di diritto secondo il quale il principio di specificità andava rapportato alla presenza nella contestazione delle indicazioni necessarie ed essenziali ad individuare i fatti addebitati, al fine dell’esercizio del diritto a difesa , requisito soddisfatto anche dal rinvio per relationem a fonti esterne delle quali l’incolpato sia già a conoscenza. Giudicava il principio soddisfatto sulla base della considerazione che le difese apprestate dal dirigente nel termine assegnato di 20 giorni dalla contestazione del 30 ottobre, dimostravano la piena comprensione, da parte di questi, delle accuse a lui mosse, come palesato anche dalla produzione, da parte sua, di estratto degli atti dell’indagine penale che lo riguardavano. Sotto l’altro aspetto denunciato, affermava che la comunicazione di ripresa si era limitata a meglio specificare le condotte (ipotizzate come) disciplinarmente rilevanti, « nella sopravvenuta consapevolezza dell’assenza di perseguibilità penale delle stesse», e che d’altronde la contestazione iniziale riguardava i meri fatti nel quali il lavoratore risultava coinvolto, rimasti immutati, e non le condotte delittuose, « lasciando aperta la facoltà per l’Amministrazione di una loro autonoma valutazione pure laddove gli stessi non avessero legittimato l’applicazione di una sanzione penale…. ».
Nel merito, la sentenza giudicava che gli addebiti alfine contestati, di indole colposa, numerosi, consistenti in atti ed omissioni sia riguardanti comportamenti diretti, che omissioni in doverose attività di verifica, vigilanza e controllo sull’attività di uffici dirigenziali sottoposti, e di proposta al Consiglio, erano disciplinarmente rilevanti e dimostrati, nonché caratterizzati da negligenza grave, tale da giustificare la sanzione inflitta. In particolare il direttore era disciplinarmente responsabile:
per non essersi attivato, se non dopo molti mesi, sollecitando una indagine della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, perché fosse data esecuzione,
anche sotto il profilo sanzionatorio, alla deliberazione del 1617/1/2008 con la quale il Consiglio dell’RAGIONE_SOCIALE aveva negato l’autorizzazione alla cessione a RAGIONE_SOCIALE di una quota del capitale sociale della soc. RAGIONE_SOCIALE posseduta dal RAGIONE_SOCIALE. La cessione era comunque avvenuta il 10/3/2008 e non rilevava al riguardo né che nelle more si fosse dato avvio alla fusione per incorporazione di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, né che egli avesse saputo dell’operazione solo in epoca successiva; tanto più che allo scopo sarebbe stata sufficiente una verifica camerale ed erano contestualmente in corso, per conflitto di interessi e violazione degli artt. 7 e 8 del d.P.R. n .347/2000, procedure finalizzate alla revoca dell’autorizzazione ad operare per le attività imprenditoriali facenti capo alla famiglia COGNOMERAGIONE_SOCIALE; b) per avere personalmente vistato un appunto redatto dalla dirigente NOME, avente ad oggetto ipotesi di archiviazione del procedimento di revoca dell’autorizzazione nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di benestare alla fusione tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, senza dare conto degli «elementi negativi» evidenziati dalla relazione della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, omettendo poi di inserire tali elementi nel «pozzetto» a disposizione dei Consiglieri, e di indicare, nella relazione al Presidente, la partecipazione societaria in RAGIONE_SOCIALE di «soggetti inconsapevoli», e ciò malgrado sin dal luglio 2008, sulla base di esposti presentati nel mese precedente anche al direttore, il Consiglio avesse disposto accertamenti al riguardo, così impedendo al Consiglio di decidere con piena cognizione di causa (illecito giudicato dalla Corte di per sé sufficiente a giustificare la sanzione inflitta).
Per la cassazione della sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con ricorso articolato su sei motivi.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso .
L’COGNOME ha presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia, ai sensi del n.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art . 2909 c.c. in rapporto all’art. 434 c.p.c. (ultrapetizione in appello). Si assume che in prime cure il Tribunale aveva affermato che solo all’esito del procedimento penale l’Amministrazione aveva potuto avere effettiva conoscenza degli illeciti, e quindi potuto « dare in modo corretto l’avvio al procedimento disciplinare», così riconoscendo che la contestazione del 30/10/2014 era inammissibilmente generica, o, per dirla con le parole dello stesso, «molto più sfumata nei contenuti». Aveva così riconosciuto che la cd. ripresa del luglio 2016 era in realtà una nuova contestazione; affermazione peraltro contraddittoria con la precedente audizione a difesa dell’RAGIONE_SOCIALE, e che non consentiva di giustificare il ritardo nelle more verificatosi rispetto alla notizia di infrazione, tanto che nell’atto di appello si era evidenziato che nel provvedimento di ripresa non si fosse fatto alcun cenno alla valutazione o riconsiderazione in senso «derubricativo» derivante dall’esito dei procedimenti penali. Peraltro il lavoratore era stato prosciolto nel merito dall’accusa di rivelazione di segreti d’ufficio, con pronuncia facente stato, ex art 653, co. 1 bis, c.p.p. anche nel procedimento disciplinare; e quanto all’ipotesi di abuso d’ufficio la posizione non era stata nemmeno esaminata nel merito in sede penale, sicché la pretesa necessità di acquisire elementi dalle sentenze penali era del tutto infondata. La sentenza di appello, nel disattendere le censure sollevate quanto alla genericità della (prima) contestazione, alla tardività e novità dell’altra, ed alla violazione dei termini del procedimento, aveva invece ritenuto, in mancanza di specifica censura sul punto, che l’atto del 5/8/2016 fosse mera ripresa del procedimento disciplinare iniziato il 30/10/2014, così violando il giudicato formatosi sul punto ed il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in appello, rispetto al principio devolutivo.
2. Il motivo è infondato.
Può invero formare oggetto di giudicato interno solo una statuizione integrante un capo autonomo di una decisione del tutto indipendente, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto, che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (ex pluris, Cass. nn. 21566/2017, 40276/2021, 20951/2022, 28246/2024). Nel caso di specie, stabilire se il procedimento disciplinare fosse iniziato il 5/8/2016, o già il 30/10/2014, era questione non integrante un capo autonomo ed indipendente della decisione, non determinando tale giudizio, di per sé, alcuna conseguenza neanche parziale sulla fondatezza della domanda; mutando solo, in conseguenza dello stesso, l’oggetto dello scrutinio di specificità e, potenzialmente, la valutazione del rispetto dei termini del procedimento, che peraltro non per questo ne restavano necessariamente implicati, tant’è che il Tribunale e la Corte di Appello, pur ritenendo diversamente sul punto, hanno ugualmente giudicato infondate le censure di aspecificità e violazione dei termini, dalle quali la decisione di merito invece dipendeva.
2.1. La predicata necessità che RAGIONE_SOCIALE, totalmente vittorioso, contrastasse con appello incidentale il giudizio reso sul punto dal Tribunale quindi non esisteva, posto che da tale giudizio non era discesa alcuna statuizione in senso tecnico ad esso sfavorevole che facesse sorgere l’ interesse all’impugnazione . N é d’altronde in ricorso si assume che RAGIONE_SOCIALE in primo grado avesse eccepito che il procedimento culminato con l’irrogazione della sanzione fosse quello iniziato il 30/10/2014; affermazione che, per quanto in ipotesi spesa, integrerebbe non già una eccezione di merito (ossia la deduzione di un fatto estintivo, modificativo o estintivo dell’altr ui pretesa: arg. ex Cass S.U. n.11799/2017), la cui reiezione espressa è
passibile di determinare, in mancanza di appello incidentale, o almeno, a seconda dei casi, riproposizione dell’eccezione, preclusione secondo l’art. 329, co.2, c.p.c., ma una mera difesa.
2.2. In realtà, l’effetto devolutivo preclude al giudice d’appello solo di estendere le statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi di impugnazione, mentre non gli impedisce, senza coinvolgere punti decisivi della statuizione suscettibili di giudicato interno, di riesaminare la vicenda nel suo complesso, per poi decidere anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame (Cass. n. 30129/2024; analogamente Cass. n. 6533/2024).
2.3. Ma ancora, ed in modo comunque decisivo, la formazione del giudicato sulla questione risulta comunque esclusa dal fatto che lo stesso ricorrente assume (pag. 11 del ricorso per cassazione) di avere lui stesso appellato il giudizio del Tribunale sul punto, sulla base dell’assunto che quella del 30 ottobre era già inequivocabilmente una contestazione di addebito secondo il nomen , l’intenzione, l’assegnazione di termine a difesa e la successiva sospensione in attesa dell’esito del procedimento penale. Sicchè egli finisce inammissibilmente col dolersi del fatto che il giudice di appello abbia accolto il motivo di gravame da lui proposto, senza per questo giungere alle conclusioni che sperava di derivarne (che la contestazione del 30 ottobre fosse giudicata aspecifica, e la decisione rispetto ad essa tardiva).
Il secondo ed il terzo motivo, proposti in subordine, vagliabili unitariamente, denunciano nullità della sentenza ex art. 360, co. 1, n.4 c.p.c. in relazione all’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente. Si censura la sentenza per avere giudicato valida, in rapporto al principio di specificità, la contestazione del 30 ottobre, sulla base delle difese approntate dal lavoratore il 20 novembre, senza considerare che in quella sede egli si era difeso solo nell’ambito dell’accusa penale poi caduta, proprio perché ciò che gli era addebitato non era individuabile altrimenti
sul piano disciplinare. Per altro verso, tale motivazione era comunque largamente lacunosa, al punto da concretare una motivazione apparente, posto che essa avrebbe dovuto incentrarsi su un giudizio basato sul principio, mutuato dall’art. 7 della legge n.300/70, e richiamato (ma poi non applicato) dalla stessa Corte territoriale, secondo il quale il raggiungimento dello scopo della contestazione richiedeva che i fatti addebitati fossero indicati nella loro materialità. Nella specie la sentenza non faceva riferimento ad alcun documento specifico degli atti del procedimento penale, ma inammissibilmente a questi nel loro complesso. Il vizio era decisivo, posto che se la contestazione del 30 ottobre 2014 non era valida, i termini di inizio e conclusione del procedimento erano stati violati secondo lo stesso ragionamento della Corte di appello.
I motivi presentano profili di inammissibilità e sono per il resto infondati.
La Corte territoriale ha giudicato la contestazione del 30/10/2014 specifica in quanto idonea ad «individuare i comportamenti» contestati sulla base dei seguenti elementi, che, seppur enunciati in modo frammentario e poco organico e lineare, risultano dalla sentenza impugnata nei termini che seguono (per quanto si ritiene rilevante): a) la verifica del tenore testuale della contestazione, che descriveva in termini generali la natura e l’oggetto dei fatti per i quali il dirigente era indagato per abuso d’ufficio e rivelazione di segreti d’ufficio ; b) il riferimento, contenuto nella contestazione, ad un rapporto/informativa della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 24/9/2014 quale fonte esterna riportante i fatti oggetto della notizia di reato (tramite il quale, secondo la Corte) « l’atto del 30 ottobre 2014 consentiva infatti di individuare i comportamenti oggetto di contestazione, che sono stati solo meglio specificati nel successivo provvedimento di ripresa del procedimento disciplinare…. »; c) il fatto (addotto a riprova) che « Il 20 novembre 2014….sentito per rendere le proprie giustificazioni, l’COGNOME non ebbe dubbio alcuno nell’individuare le condotte oggetto di
contestazione….; al contrario, nella predetta audizione egli si fece carico di spontaneamente produrre l’estratto degli atti riguardanti la propria posizione relativamente alla chiusura delle indagini… »; d) l’affermazione del principio di diritto secondo il quale «In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, la valutazione in ordine alla specificità della contestazione deve essere compiuta verificando se la stessa offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare i fatti addebitati, prescindendo dai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell’accusa nel processo penale e valorizzando l’idoneità dell’atto a soddisfare il diritto di difesa dell’incolpato; a tal fine, il rinvio ‘per relationem’ a fonti esterne è consentito solo qualora riguardi atti dei quali il dipendente incolpato abbia già conoscenza… ».
4.1. Gli elementi in questione sono del tutto idonei a consentire l’individuazione delle basi fattuali e dei criteri giuridici sulla base dei quali la Corte ha formulato il giudizio di specificità della contestazione in questione; circostanza che esclude possa parlarsi di motivazione apparente, o più in generale al di sotto del cd. «minimo costituzionale», fattispecie per il riscontro della quale occorre che la motivazione, sulla base del suo testo ed a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, o manchi del tutto, o presenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa o obiettivamente incomprensibile (Cass S.U. n.8053/2014; Cass. nn. 23940/2017, 2071/2018, 22598/2018, 7090/2022, 27551/2024), ovvero ancora, con riferimento alla casistica specifica della motivazione cd. apparente, non consenta alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio (Cass. n. 13248/2020), per (totale) mancanza di esplicitazione probatoria o disamina logico-giuridica che lasci trasparire il ragionamento seguito (Cass. n. 3819/2020). Fuori da tali ipotesi estreme, a seguito della riforma del 2012 del n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. non è più previsto il sindacato sulla sufficienza ed adeguatezza della motivazione
(Cass. cit.), e quindi, per usare l’espressione adottata al ricorrente, sulla (pretesa) «lacunosità» della stessa, potendo la motivazione, sotto il profilo dell’accertamento dei fatti e della retta applicazione agli stessi di princìpi di diritto, essere censurata solo per omesso esame di un fatto decisivo che abbia formato oggetto di discussione delle parti nel processo. In realtà il motivo, come argomentato, sotto il primo profilo (quello che la contestazione del 30 ottobre, per riferirsi ad una accusa penale di reato doloso, non avrebbe consentito al lavoratore di difendersi sull’accusa disciplinare, residuata dal proscioglimento della prima, di negligenza nel controllo e nella repressione delle operazioni illegittimamente poste in essere da altri) investe inammissibilmente il merito del giudizio di specificità compiuto dalla Corte mediante una mera contrapposizione al criterio di giudizio da essa seguito (non censurato come tale, e che peraltro trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte almeno in Cass. n. 23771/2018) ad altro, ispirato in sostanza all’idea, che il ricorrente mutua dall’art. 7 della legge n.300/70, che il mutamento del titolo soggettivo dell’addebito da dolo a colpa, sulla base degli stessi fatti, comporti (inammissibile) immutazione dell’addebito disciplinare; censura che non ha niente a che fare con il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente, prospettando piuttosto una violazione/falsa applicazione di legge e che peraltro è in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.11540/2020). Sotto il secondo, analogamente, denuncia in realtà ancora una volta la pretesa violazione dell’art. 7 della legge n.300/70 nella parte in cui richiederebbe che la contestazione contenga l’indicazione specifica delle condotte contestate in modo diretto, senza confrontarsi con il principio di diritto sull’ammissibilità della indicazione per relationem a fonti esterne delle quali l’incolpato abbia conoscenza, che la Corte territoriale ha mutuato da Cass. n. 23771/2018, motivando comunque esaustivamente sul punto sia in fatto che in diritto.
5. Il quarto motivo denuncia in subordine nullità della sentenza ex art.360, co.1, n.4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia (su motivo di appello). Si lamenta, in rapporto al preteso omesso controllo e sanzionamento della cessione della quota azionaria di NOME. in RAGIONE_SOCIALE, che la Corte non abbia tenuto conto del fatto che il provvedimento del 16-17/1/2008 del Consiglio di diniego alla cessione azionaria, in quanto legato indissolubilmente all’avvio del procedimento di revoca, doveva necessariamente venir meno a seguito delle successive decisioni con le quali lo stesso Consiglio aveva sospeso il provvedimento di revoca, e poi, il 5-6/3/2008, autorizzato il progetto di fusione per incorporazione di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, posto che il procedimento di fusione comporta l’estinzione della società incorporata, e, quindi, l’estinzione dei procedimenti sanzionatori intrapresi nei confronti della stessa. Nella specie, come asseritamente risultante dall’informativa della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al Pubblico Ministero, la fusione era avvenuta il 10/4/2008, e la partecipazione di NOME in RAGIONE_SOCIALE, ceduta il 10/3/2018 a RAGIONE_SOCIALE, era già stata, il 20/3/2008, ceduta da RAGIONE_SOCIALE alla poi incorporante RAGIONE_SOCIALE. La Corte aveva altresì omesso di considerare che sebbene il Consiglio, nella delibera del gennaio 2008, nel rigettare l’istanza di autorizzazione alla cessione azionaria, avesse dato agli uffici mandato di immediata esecuzione, non di meno non aveva disposto che il dirigente attuasse un pervasivo controllo atto ad impedire un’eventuale cessione in spregio alla delibera medesima . Il ricorrente aggiunge che non si vede come egli potesse evitare tale cessione, dopo aver comunicato a COGNOME, il 28 gennaio, il diniego del Consiglio, essendo impraticabile l’unica modalità ipotizzabile ed ipotizzata dalla Corte, quale quella di monitorare quotidianamente il registro delle imprese in rapporto a decine o centinaia di società, senza peraltro poter mai intervenire «in tempo reale», visto che la pubblicazione seguiva sempre, e di alcuni giorni, l’iscrizione.
Il motivo è inammissibile perché sotto lo schermo del vizio di omessa pronuncia, che non sussiste già in ragione del riferimento contenuto nelle pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata ai doveri di controllo ricadenti sul lavoratore in ragione della sua posizione, e della comunque ampia motivazione riguardo a tutti gli illeciti, sollecita un riesame del giudizio di merito in punto di esigibilità di una delle condotte contestate che esula anche dai limiti del vizio motivazionale, tanto più se si tiene conto del fatto che la censura motivazionale investe solo uno dei cinque illeciti contestati all’COGNOME, e compendiati in due (oltre quello in esame, risultano contestati e vagliati con esito positivo altri 4 illeciti):
omessa tempestiva istruttoria sui potenziali conflitti di interesse derivanti dalla ricostruzione delle partecipazioni, riscontrata dalla RAGIONE_SOCIALE sulla base del fatto che l’COGNOME avesse tardato per molti mesi dal gennaio 2018 prima di dare incarico alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di verificare le criticità che avevano indotto il Consiglio a sospendere la procedura autorizzatoria e a negare l’autorizzazione alla cessione delle quote (« ..avuto riguardo alla deliberazione dell’RAGIONE_SOCIALE di disporre l’approfondimento istruttorio tramite l’incarico alla RAGIONE_SOCIALE di una specifica e analitica indagine»): provvedendovi per la prima volta solo nel luglio 2008 (pag. 15 della sentenza);
b) mancata indicazione, nella relazione al Consiglio, degli «elementi negativi» risultanti dalla relazione della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
c) omesso inserimento di tali elementi -recte : della relazione nel suo complesso: v. infra) nel «pozzetto» dei Consiglieri;
d) omessa indicazione, nella relazione al Presidente, della presenza in RAGIONE_SOCIALE di «soggetti inconsapevoli» (ci si riferisce al fatto che un socio di Axsoa, tale COGNOME, secondo la relazione della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sosteneva di aver fatto solo fittiziamente parte del consesso: ed altro: pag. 17 della sentenza impugnata, in fondo); circostanza che non consente il riscontro del requisito di decisività.
7. Il quinto motivo (indicato in ricorso con la numerazione 4 bis ) denuncia ancora nullità della sentenza ex art.360, co.1, n.4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., per motivazione apparente, equivoca ed illogica del passo argomentativo col quale la Corte territoriale aveva confutato l’argomento difensivo inerente l’ «effetto sanante» dell’incorporazione di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE. La Corte aveva invero omesso di considerare che una volta autorizzata la fusione della RAGIONE_SOCIALE, avvenuta il 10/4/2018, era impossibile per il direttore generale curare l’esecuzione della delibera di rifiuto della cessione azionaria; tanto più che già il 20/3/2008, appena dieci giorni dopo la cessione delle partecipazioni G a PSQ, tali partecipazioni erano state ritrasferite alla poi incorporante RAGIONE_SOCIALE e l’unico soggetto sanzionabile era RAGIONE_SOCIALE.
8. Anche tale motivo è inammissibile, per risolversi in una censura per vizio motivazionale, non potendosi ritenere apparente e nemmeno insanabilmente illogica o contraddittoria, né radicalmente inidonea a consentire l’individuazione della ratio decidendi in fatto ed in diritto, la motivazione comunque pertinente resa dalla Corte territoriale sul punto, che il ricorrente in sostanza contrasta solo in ragione della pretesa incongruenza di aver dato rilevanza disciplinare ad una inerzia che egli sostiene protrattasi solo per pochi giorni, e cioè per una ragione di merito sottratta al sindacato di legittimità. Peraltro il motivo realizza un’inammissibile commistione di argomenti di fatto e di diritto e si incentra su circostanze (che l’autorizzazione alla fusione di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE avrebbe già reso impossibile, da quel momento -prima del perfezionamento della fusione, sia l’esecuzione della delibera di rifiuto della cessione sia l’intrapresa di un procedimento sanzionatorio; che il controllo sarebbe divenuto immediatamente inutile ad entrambi i fini già dal momento del ritrasferimento della quota da PSQ ad RAGIONE_SOCIALE), che attengono al giudizio di merito, non risultano trattate nella sentenza
impugnata, e che il ricorrente nemmeno mostra di aver prospettato nel giudizio di merito; come tali inammissibili per novità.
9. Il sesto motivo denuncia infine nullità della sentenza ex art.360, co.1, n.4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia (su motivo di appello). Si lamenta che nel ricorso in appello, e peraltro già nel ricorso introduttivo del giudizio, il lavoratore aveva censurato il fatto che l’addebito consistente nella mancata indicazione, nell’appunto della dirigente L. del 25/11/2008, da lui vistato, degli «elementi negativi» risultanti dalle indagini della RAGIONE_SOCIALE riguardo al possesso, in capo ad alcuni soci di RAGIONE_SOCIALE, dei requisiti di indipendenza, sebbene egli avesse acquisito tali elementi il precedente giorno 21, non era corroborato, in alcun atto del procedimento (compresa, pare, la contestazione di ripresa dell’agosto 2016) da alcuna indicazione specifica atta ad individuare di quali «elementi negativi» si parlasse. La Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla violazione del principio di specificità così denunciata.
9. Il motivo è inammissibile per assenza di specifica attinenza al decisum, perché la sentenza impugnata alla pag. 18 si riferisce a tutte le contestazioni, giudicandole specifiche. Anche in questo caso, pertanto, il ricorrente «traveste» da omessa pronuncia una pretesa insufficienza motivazionale, peraltro riguardante solo uno (o due) degli addebiti contestati.
In effetti la Corte territoriale non motiva esplicitamente sulla mancata identificazione, nelle contestazioni disciplinari, degli elementi che formavano oggetto degli addebiti sopra riportati sub b) e c); circostanza legata al fatto che non riporta specificamente gli estremi fattuali dell’addebito quali contenuti nella contestazione «suppletiva». Alla pag. 17, peraltro, la sentenza descrive la condotta sub c) in termini che rendono la questione dell’identificazione degli elementi negativi irrilevante,
affermando (nel merito) che il lavoratore «non contesta…..di aver omesso di mettere a disposizione la relazione medesima del (al) Consiglio».
Tuttavia il motivo appare inammissibile, oltre che per quanto già detto, per ulteriori ragioni.
In primo luogo, perché anche a ritenere che gli addebiti sub b) e c) rimandassero a «elementi negativi» non identificati nelle contestazioni, quello sub d) è identificato nell’oggetto, sicch é la censura difetta di decisività.
In secondo luogo, perché il ricorso per cassazione è carente sul punto di specificità/autosufficienza in quanto anch’esso omette di riportare il contenuto specifico della «contestazione di ripresa» del luglio 2016, e con esso di mostrare la pertinenza della censura riguardo all’addebito.
10. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
11. Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
La Presidente NOME COGNOME