Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31646 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31646 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
Oggetto
Sanzioni disciplinari pubblico impiego
R.G.N. 29316NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 29316-2018 proposto da: COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio
dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 610/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 25/07/2018 R.G.N. 354/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
con la sentenza n. 610/2018 la Corte di appello di Messina ha confermato, salvo che per il limitato profilo delle spese di lite, la pronuncia n. 2129/2015, emessa dal Tribunale RAGIONE_SOCIALE stessa sede, con la quale veniva rigettata la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Comune di Torregrotta diretta a ottenere l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sanzione disciplinare -intimata con provvedimento del 2.5.2012 -di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni otto;
il COGNOME svolgeva, nel periodo in cui si riferiva l’addebito disciplinare, mansioni di istruttore direttivo di vigilanza (cat. D) e di responsabile del servizio di pulizia municipale, e la sanzione era stata irrogata per il mancato uso dell’uniforme di servizio da oltre un anno svolgendo, in tale arco temporale, servizio in borghese, così cagionando danno all’immagine dell’Ente;
la Corte territoriale riteneva tempestiva la contestazione considerando che la notizia dell’addebito era stata acquisita non
quando il COGNOME aveva chiesto, nel novembre 2011, di integrare le dotazioni di vestiario, ma allorché il Sindaco, nel mese di marzo del 2012, aveva comunicato all’ ufficio procedimenti disciplinari (UPD) che il dipendente prestava servizio da oltre un anno senza indossare la divisa, donde la ritualità RAGIONE_SOCIALE contestazione datata 23.3.2012 siccome adottata nel rispetto del termine di cui all’art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001;
sulla legittimità RAGIONE_SOCIALE sanzione, come contestata, rilevava che il Comune aveva effettuato gli acquisti delle divise per tutti gli appartenenti al RAGIONE_SOCIALE, compreso il COGNOME, il quale aveva ricevuto la fornitura del vestiario nel febbraio 2009, come risultava dalla sottoscrizione del relativo modulo, sicché del tutto ingiustificato era l’utilizzo, da parte di costui (e non anche degli altri appartenenti al RAGIONE_SOCIALE) di abiti borghesi per assolvere i compiti di istituto, non potendosi ipotizzare che, dopo soli due anni, l’uniforma di servizio fosse già logora;
avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il Comune di Torregrotta.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis , comma 5, d.lgs. n. 165/2001 per avere la Corte di merito considerato quale dies a quo di decorrenza del termine perentorio per la contestazione degli addebiti quello in cui l’UPD aveva acquisito notizia dell’infrazione e non già quello, ad esso anteriore, in cui il Sindaco era stato messo al corrente dallo stesso COGNOME, in data 10.12.2011,dello stato di disagio in cui egli versava per essere costretto a prestare servizio in abiti borghesi per «carenza del vestiario»;
il motivo non è fondato;
3. questa Corte ha più volte affermato che, ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione RAGIONE_SOCIALE notizia dell’infrazione (ex art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una ‘notizia di infrazione’ di contenuto tale da consentire l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali RAGIONE_SOCIALE contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione RAGIONE_SOCIALE sanzione (v. Cass. 20 marzo 2017, n. 7134 e negli stessi termini Cass. 25 ottobre 2017, n. 25379 e Cass. 21 marzo 2018, n. 6989). Il principio, sebbene affermato in relazione al termine per la conclusione del procedimento, è applicabile anche qualora venga in rilievo la tempestività RAGIONE_SOCIALE contestaz ione, poiché quest’ultima può essere ritenuta tardiva solo qualora l’amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte e, quindi, non proceda ad avviare il procedimento, pur essendo in possesso degli elementi necessari per il suo valido avvio. Il termine, invece, non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito» (Cass. 11 sett embre 2018, n. 22075; di recente Cass. 15 luglio 2022, n. 22379). La contestazione, dunque, può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare
volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito (così, Cass. 7 aprile 2021, n. 9313; Cass. 13 maggio 2019, n. 12662; Cass. n. 22075/2018 cit.; sulla conoscenza piena da parte dell’UPD si veda anche Cass. 7 maggio 2019, n. 11949 e la giurisprudenza ivi richiamata). La tesi del ricorrente, postulando, in senso contrario, che l’Amministrazione debba procedere all’avvio del procedimento disciplinare ed alla contestazione prima ancora di poter circostanziare l’addebito, non appena si avveda di una possibile responsabilità disciplinare del dipendente, non risulta in linea con il suddetto orientamento di questa Corte;
4. del resto, un fatto rilevante sul piano disciplinare è tale soltanto se corredato da elementi narrativi e conoscitivi sufficientemente articolati, dettagliati e circostanziati. Diversamente argomentando, sarebbe gravemente lesivo RAGIONE_SOCIALE dignità anche personale del dipendente se, pur in mancanza di dati fattuali concreti in possesso degli organi datoriali e/o di valutazione disciplinare del personale, si consentisse l’avvio d’un procedimento disciplinare alla stregua di elementi generici e non circostanziati. In altre parole, è a tutela dello stesso lavoratore evitare che vengano promosse iniziative disciplinari ancora prive di sufficienti dati conoscitivi. Il richiamo alla «piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare» contenuto ora nell’art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 (come sostituito dall’art. 13, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 75/2015) conferma il sopra ricordato orientamento giurisprudenziale e vale a sottolineare che il termine per l’avvio del procedimento in tanto può decorrere in quanto la segnalazione pervenuta all’UPD, per il tramite del responsabile RAGIONE_SOCIALE struttura o in altro modo, consenta di dare avvio al procedimento e riguardi una notizia, per così dire, ‘circostanziata’, sulla base RAGIONE_SOCIALE quale sia possibile formulare una contestazione specifica e non
generica, posto che la mancanza di specificità dell’atto di incolpazione minerebbe alla base l’intero procedimento ;
nello specifico, in base ad una valutazione di fatto che è prerogativa del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, la Corte d’appello ha ritenuto che la nota prot. n. 2367 del 10.12.2011 indirizzata al Sindaco non integrasse gli estremi di una «notizia di infrazione» nel senso inteso dalla giurisprudenza, idonea a far decorrere il termine per la contestazione disciplinare. Il ragionamento sulla sufficienza dei dati già acquisiti al fine di procedere alla contestazione è giudizio di fatto, che si sottrae a censura di legittimità ove correttamente motivato. La motivazione nel caso di specie vi è stata, nei termini di cui si è detto, cui si aggiunta altresì, da parte RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, l ‘ulteriore precisazione che «la semplice dichiarazione del COGNOME, che risale al novembre 2011, non potesse costituire notizia sufficiente all’apertura del procedimento disciplinare per la necessità di garantire il dipendente, altrimenti privo (RAGIONE_SOCIALE possibilità, nde) di manifestare le proprie esigenze nel campo del lavoro», anche perché il Sindaco «prima di inviare la comunicazione all’UPD, richiese chiarimenti al COGNOME e ne attese le risposte, peraltro mai pervenute»;
con il secondo mezzo si denuncia violazione dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., nonché omessa pronuncia sul terzo motivo di appello avente ad oggetto la congruità RAGIONE_SOCIALE sanzione irrogata; la Corte messinese aveva errato omettendo ogni disamina del motivo di gravame, riportato alle pagine 11-13 dell’atto d’appello , limitandosi a confermare la legittimità RAGIONE_SOCIALE sanzione «senza spendere alcuna parola sulla congruità»;
il motivo è destituito di fondamento;
7.1 il ricorrente lamenta l’omessa valutazione sulla proporzionalità RAGIONE_SOCIALE sanzione inflitta, che, a suo avviso, sarebbe eccessiva per la scarsa incidenza dell’addebito contestato «sul corretto svolgimento del servizio istituzionale di polizia locale» e/o sull’immagin e dell’Ente;
in realtà, dal tenore argomentativo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata che richiama -deve ritenersi, anche in punto di proporzionalità RAGIONE_SOCIALE sanzione – l’apprezzamento del Tribunale («non si può che concordare con la statuizione del primo giudice») , emerge che il giudice d’appello ha implicitamente statuito, concordando con il primo giudice sul ‘disvalore’ dei fatti e sui possibili riflessi in termini di disservizio o discredito per l’ente locale;
7.2 così facendo, la Corte distrettuale si è uniformata all’indirizzo di legittimità che fin da epoca risalente ha affermato che la valutazione RAGIONE_SOCIALE proporzionalità tra addebito e sanzione va operata tenendo sì conto RAGIONE_SOCIALE portata oggettiva dei fatti e del grado di consapevolezza del lavoratore, ma anche apprezzando il livello di affidamento richiesto per le specifiche mansioni del dipendente, perché tanto più elevato è l’inquadramento tanto più severa deve essere la valutazione RAGIONE_SOCIALE gravità del comportamento (Cass., Sez. L, n. 24209 del 2010 e successive conformi);
ecco allora che, conformemente ai criteri generali di graduazione contenuti nel codice disciplinare (cfr. art. 3 comma 1 lett. c) c.c.n.l. Comparto regioni e Autonomie Locali), ha qui (evidentemente) inciso, su tipologia ed entità RAGIONE_SOCIALE sanzione, anche il livello di responsabilità connessa alla specifica posizione occupata dal COGNOME, all’epoca dei fatti comandante RAGIONE_SOCIALE polizia municipale del Comune di Torregrotta;
8. tanto basta per la reiezione del ricorso, con addebito delle spese del giudizio di legittimità al ricorrente, liquidate come da dispositivo che segue.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19.10.2023.