Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19895 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19895 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14462/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
-intimato-
avverso
DECISIONE
CONS.NAZ.ARCHITET.PIANIF.PAESAGG.CONSERV.
ROMA
14/2022 depositata il 14/04/2022.
di n.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.NOME COGNOME ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della decisione in epigrafe con cui il RAGIONE_SOCIALE ha confermato il provvedimento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n.1 presso l’RAGIONE_SOCIALE, in data 11 febbraio 2021, irrogativo, nei confronti di lui, della sanzione della censura per violazione del codice deontologico. Il procedimento RAGIONE_SOCIALEre -si legge nel ricorso -aveva tratto origine dalla segnalazione fatta pervenire all’RAGIONE_SOCIALE ‘dagli RAGIONE_SOCIALE‘ per conto di due clienti del ricorrente –NOME e NOME COGNOME -per non avere il ricorrente dato a queste ultime il preventivo dei costi di determinati lavori di ristrutturazione di un immobile, per non aver indicato ‘gli oneri professionali’ e ‘i dati della polizza assicurativa professionale’, per non aver fatturato importi ricevuti in acconto e per aver indebitamente trattenuto somme da destinarsi alle ditte appaltatrici dei lavori;
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e la Procura della Repubblica di RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso vengono denunciate la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 44 r.d. 2537/1925, 24 e 111 Cost., 6 CEDU, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., Deduce il ricorrente che l’atto in data 4 febbraio 2021 con cui era stato citato davanti al RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_SOCIALE si riduceva alla elencazione delle norme del codice deontologico di riferimento senza alcuna indicazione dei fatti sottesi all’addebito di
violazione di quelle norme essendovi solo un richiamo a addebiti ‘come segnalati dallo RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIORAGIONE_SOCIALE;
con il secondo motivo vengono denunciate la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112 c.p.c., 24 e 111 Cost., 5 e 6 CEDU, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per avere il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE omesso di pronunciarsi in merito alla eccezione di indeterminatezza delle contestazioni di cui nell’atto di citazione davanti al collegio di RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
con il terzo motivo vengono denunciate la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.5 c.p.c., per avere il RAGIONE_SOCIALE, ‘con motivazione apparente e contraddittoria, statuito in merito all’eccepita mancanza di correlazione tra le violazioni contestaste nell’atto di citazione a giudizio e il provvedimento RAGIONE_SOCIALEre dell’11 febbraio 2021 emesso dal RAGIONE_SOCIALE n.1 con riferimento all’art. 19, comma 2, del codice deontologico’;
con il quarto motivo di ricorso vengono denunciate la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., ai sensi dell’art.360, comma primo, n.5 c.p.c., per avere il RAGIONE_SOCIALE respinto, con motivazione apparente le ragioni del ricorso ex art. 10 r.d. 2537/1925 e successive modifiche aventi ad oggetto l’omessa indicazione RAGIONE_SOCIALE elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione resa in prima istanza;
5.i primi due motivi di ricorso sono strettamente connessi e per questo possono essere esaminati assieme;
i due motivi sono fondati e meritano di essere accolti.
La Corte ha avuto modo di precisare, come ricordato dal ricorrente, che nel procedimento RAGIONE_SOCIALEre a carico RAGIONE_SOCIALE architetti, la contestazione al professionista, dell’addebito e la comunicazione di
una incolpazione che gli consenta di approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini RAGIONE_SOCIALEri, deve avvenire non nella fase preliminare (in esito alla quale il consiglio, assunte le informazioni opportune e verificati i fatti che formano oggetto dell’imputazione, dopo avere “udito l’incolpato” “decide se vi sia motivo a giudizio RAGIONE_SOCIALEre”), ma solo nel procedimento RAGIONE_SOCIALEre vero e proprio» (Cass. n. 12119/2006).
Nella decisione impugnata non vi è alcun cenno alla questione sollevata dal ricorrente della nullità del provvedimento sanzionatorio, in quanto recante solo l’elencazione delle norme del codice deontologico di riferimento, ma nessuna indicazione dei fatti sottesi all’addebito di violazione di quelle norme: nella decisione si legge soltanto che, nel provvedimento sanzionatorio, vi è l’indicazione della ‘fonte normativa ovvero il codice deontologico’ e che ‘non è equivocabile la fattispecie di illecito deontologico contestata e poi sanzionata’. Sussiste quindi il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.;
per effetto dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata restando gli altri motivi assorbiti. La causa deve essere rinviata al RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione;
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE deve essere condannato a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio;
PQM
la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la decisione impugnata in relazione
ai motivi accolti e rinvia la causa al RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione;
condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.200,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Roma 27 giugno 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME