Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26051 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26051 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5343-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ORDINE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI RAGIONE_SOCIALEa PROVINCIA di FOGGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore.
– intimato –
e contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA
– intimato –
avverso la decisione n. 4/2022 del RAGIONE_SOCIALE PIANIFICATORIRAGIONE_SOCIALE PAESAGGISTI e CONSERVATORI, depositata il 25/1/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2024 dal consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con provvedimento del 6 ottobre 2020, il RAGIONE_SOCIALE inflisse all’architetto COGNOME la sanzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione di giorni 60, per plurime violazioni del codice deontologico, consistenti essenzialmente in comportamenti lesivi del decoro RAGIONE_SOCIALE‘ordine professionale e di alcuni colleghi candidati alle elezioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 2017; in particolare all’arch itetto fu contestato di aver diffuso notizie false su asseriti comportamenti deontologicamente e penalmente rilevanti tenuti dai colleghi candidati.
Con decisione n. 4 del 2022, il RAGIONE_SOCIALE confermò il provvedimento RAGIONE_SOCIALEre, escludendo la genericità RAGIONE_SOCIALEe contestazioni e l’assenza di motivazione come contestate dall’architetto impugnante.
Avverso questa decisione l’arch. COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi. Il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese; il Procuratore generale non ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato, in riferimento al numero 3 del comma primo RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 del regio decreto n. 2537 del 1925 e RAGIONE_SOCIALE articoli 24 e 111 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 6 CEDU per indeterminatezza RAGIONE_SOCIALEe contestazioni come indicate nell’atto di citazione a giudizio, propedeutico al procedimento RAGIONE_SOCIALEre; in particolare, nell’atto di citazione, erano state riprodotte esclusivamente le norme
RAGIONE_SOCIALEri che si assumevano violate senza riferimento ai fatti; in conseguenza, sarebbe stata pregiudicata la difesa.
1.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al numero 5 del comma primo RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., l’architetto ha lamentato l’apparente motivazione sull’omissione RAGIONE_SOCIALEe indicazioni RAGIONE_SOCIALE elementi di fatto posti a base RAGIONE_SOCIALEa decisione: nella decisione impugnata, infatti, il RAGIONE_SOCIALE ha richiamato sinteticamente la motivazione del provvedimento RAGIONE_SOCIALEre, senza riportare quali elementi di fatto, già oggetto di contestazione nella citazione, fossero stati posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa contestazione e, poi, RAGIONE_SOCIALEa sanzione.
I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati.
Come chiarito da questa Corte, proprio con riferimento al procedimento RAGIONE_SOCIALEre a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la contestazione, al professionista, RAGIONE_SOCIALE‘addebito e la comunicazione di una incolpazione che gli consenta di approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa condotta professionale a fini RAGIONE_SOCIALEri, deve avvenire non nella fase preliminare (in esito alla quale il consiglio, assunte le informazioni opportune e verificati i fatti che formano oggetto RAGIONE_SOCIALE‘imputazione, dopo avere «udito l’incolpato», «decide se vi sia motivo a giudizio RAGIONE_SOCIALEre»), ma soltanto nel procedimento RAGIONE_SOCIALEre vero e proprio: il R.D. n. 2537 del 1925 non prevede, infatti, per la fase preliminare, l’obbligatorietà RAGIONE_SOCIALEa specifica contestazione RAGIONE_SOCIALE addebiti, né impone l’audizione personale RAGIONE_SOCIALE‘incolpato, ma impone tali adempimenti solamente qualora sia avviato, con la seconda fase, il procedimento RAGIONE_SOCIALEre vero e proprio dove gli interessati siano messi in grado di interloquire, condizione, questa, che comunque richiede la enunciazione dei fatti oggetto del
procedimento (Così, in ultimo, Cass. Sez. 2, n. 24679 del 08/10/2018 con indicazione di precedenti pronunce).
Ciò posto, il RAGIONE_SOCIALE, a fronte RAGIONE_SOCIALEo specifico motivo di impugnazione relativo alla mancanza di un’adeguata contestazione dei fatti ritenuti deontologicamente rilevanti, si è limitato a dare atto che l’arch. COGNOME è stato ritenuto responsabile dal RAGIONE_SOCIALE «di aver diffuso notizie false tramite interviste e altri mezzi relativi a brogli elettorali e comportamenti contrari al codice deontologico e, se comprovati, penalmente rilevanti, nei confronti di colleghi candi dati alle elezioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 2017»; quindi, senza riportare alcun fatto, ha affermato che ha riferito che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avrebbe «citato con precisione le fonti RAGIONE_SOCIALE‘attività denigratoria», «ovvero le memorie difensive avanti al collegio medesimo, le piattaforme social e la stampa locale».
È evidente, allora, che sul punto RAGIONE_SOCIALEa compiutezza RAGIONE_SOCIALEa contestazione, il RAGIONE_SOCIALE ha reso una motivazione soltanto apparente perché si è limitata ad un richiamo generico alla motivazione posta a fondamento del provvedimento RAGIONE_SOCIALEre.
Questa Corte ha costantemente precisato che la motivazione per relationem di una sentenza, seppure in linea di principio ammissibile, deve permettere tuttavia un agevole reperimento dei contenuti RAGIONE_SOCIALEa sentenza richiamata che devono essere comunque oggetto di autonoma valutazione critica, così da consentire la verifica di compatibilità logico-giuridica del richiamo operato: in altri termini, «l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa motivazione attraverso riferimenti esterni ad essa è data dalla completezza e logicità RAGIONE_SOCIALE elementi contenuti nell’atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione del rinvio, diviene parte integrante RAGIONE_SOCIALE‘atto rinviante». Per principio generale RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento, desumibile dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1 per gli atti amministrativi (e valido, a maggior
ragione, in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., per l’attività del giudice), il rinvio deve essere operato in modo tale da rendere possibile ed agevole anche il controllo RAGIONE_SOCIALEa motivazione per relationem (Cass. nn. 8053/12, 3367/11, 979/09 e 13937/02), sicché è necessario a monte, anche nell’ipotesi di provvedimento amministrativo – qual è quello RAGIONE_SOCIALEre impugnato al RAGIONE_SOCIALE – che la motivazione del provvedimento richiamato contenga una chiara esplicitazione dei presupposti di fatto e di diritto che sorreggono l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione amministrativa (così in Cass. Sez. 2, n. 868 del 17/01/2014).
Nella specie, allora, limitandosi a riportare le generiche indicazioni sulle «fonti RAGIONE_SOCIALE‘attività denigratoria», per giunta riferendosi anche ad atti successivi all’inizio del procedimento RAGIONE_SOCIALEre, cioè «le memorie difensive avanti al RAGIONE_SOCIALE medesimo», il RAGIONE_SOCIALE ha reso una motivazione che rimanda al richiamo -a sua volta generico e apodittico – contenuto nel provvedimento amministrativo ad atti esterni («… le piattaforme social e la stampa locale») e che, pertanto, si risolve nella cosiddetta doppia relatio ; così espressa, questa motivazione non consente alcun tipo di controllo logico, giuridico e fattuale sulle ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione, al punto che la motivazione stessa, non consentendo alcuna intelligenza dei fatti e RAGIONE_SOCIALEa loro rilevanza RAGIONE_SOCIALEre, deve ritenersi sostanzialmente omessa (sulla doppia relatio , Cass. Sez. 2, n. 868/2014 cit.).
Il ricorso è perciò accolto, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e rinvio al RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, perché provveda al riesame RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione del provvedimento sanzionatorio in conformità a quanto qui statuito.
3.1. Le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 385 comma terzo cod. proc. civ., sono poste a carico del RAGIONE_SOCIALE,
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in favore RAGIONE_SOCIALE‘architetto COGNOME , secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, con rinvio al RAGIONE_SOCIALE pianificatoriRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione;
condanna il RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda