Quando si riceve una multa a casa per eccesso di velocità, il primo istinto è verificare se gli agenti potevano inviare il verbale in un secondo momento. La regola generale prevede infatti la contestazione immediata dell’infrazione. Tuttavia, esistono eccezioni ben precise in cui è ammessa la contestazione differita, ovvero l’invio della multa direttamente al domicilio del trasgressore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa chiarezza sull’uso dell’autovelox mobile gestito direttamente dalla polizia municipale sulle strade extraurbane secondarie, stabilendo confini precisi tra i diversi tipi di dispositivi di controllo della velocità.
La vicenda nasce dal ricorso di un automobilista che aveva superato il limite di velocità di quattordici chilometri orari su una strada provinciale. L’infrazione era stata rilevata tramite un autovelox mobile, alla presenza degli agenti di polizia. Nei primi gradi di giudizio, i giudici avevano annullato il verbale. Secondo la loro interpretazione, la polizia non poteva procedere alla contestazione differita senza una preventiva autorizzazione del Prefetto per quella specifica strada.
I casi in cui serve il decreto del Prefetto per la multa
La distinzione fondamentale risiede nella tecnologia utilizzata per il rilevamento. La legge prevede regole diverse a seconda che l’autovelox sia fisso e automatico oppure mobile e presidiato. I dispositivi automatici a postazione fissa, che funzionano da remoto senza la presenza fisica degli agenti, richiedono sempre un decreto prefettizio di autorizzazione per poter essere installati sulle strade extraurbane secondarie. Questo provvedimento serve a individuare i tratti stradali in cui il fermo del veicolo risulta troppo pericoloso per la circolazione o per l’incolumità pubblica.
Al contrario, per le postazioni mobili presidiate direttamente dagli agenti di polizia, la situazione cambia radicalmente. In questo caso, la presenza fisica degli operatori garantisce un controllo diretto e discrezionale. Gli agenti possono decidere di non fermare il veicolo se le circostanze concrete rendono il fermo pericoloso o impossibile in tempo utile. Pertanto, per l’uso dell’autovelox mobile non è necessaria alcuna autorizzazione del Prefetto.
La prova del corretto funzionamento dell’autovelox
Un altro aspetto cruciale riguarda la prova del perfetto funzionamento dell’apparecchio di misurazione. Molti automobilisti sperano di annullare la sanzione contestando la precisione dello strumento. La giurisprudenza ha chiarito che l’amministrazione pubblica deve dimostrare l’iniziale omologazione e la periodica taratura dell’autovelox attraverso i relativi certificati.
Se il Comune deposita in giudizio un certificato di taratura valido, rilasciato da un centro accreditato entro l’anno precedente all’infrazione, l’efficacia probatoria dello strumento è blindata. A quel punto, spetta interamente all’automobilista l’onere di dimostrare, con prove concrete e specifiche, un eventuale difetto di funzionamento o di installazione del dispositivo. Semplici contestazioni generiche non sono sufficienti per annullare la sanzione.
Come evitare sanzioni per eccesso di velocità
Il rispetto dei limiti di velocità rappresenta sempre la prima forma di tutela per la sicurezza propria e altrui. Gli automobilisti devono prestare massima attenzione alla segnaletica stradale, che deve preavvisare la presenza di qualsiasi postazione di controllo, sia essa fissa o mobile. La trasparenza nell’uso degli strumenti di rilevazione è infatti un obbligo per le forze dell’ordine, che non possono nascondere i dispositivi.
Le motivazioni della Cassazione sulla contestazione differita
Nelle motivazioni della decisione, i giudici di legittimità hanno spiegato che la contestazione differita è pienamente legittima quando l’infrazione viene rilevata con un dispositivo mobile sotto il diretto controllo della polizia. La causa di esonero dal fermo immediato rientra nella previsione di legge che consente l’accertamento in tempo successivo se il veicolo si trova a distanza o non può essere fermato in sicurezza.
Il decreto del Prefetto non deve quindi essere richiamato nel verbale di contestazione per gli autovelox mobili. La valutazione sulla sicurezza del fermo stradale è rimessa alla discrezionalità degli agenti presenti sul posto. Una volta che la polizia attesta nel verbale l’impossibilità di procedere al fermo immediato, il giudice di merito non può sindacare tale scelta basandosi su una astratta possibilità di organizzare diversamente il servizio di controllo.
Le conclusioni sul caso dell’autovelox mobile
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, confermando la piena validità del verbale di accertamento. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio della causa al Tribunale, che dovrà ora decidere conformandosi ai principi stabiliti.
L’automobilista che ha superato i limiti di velocità dovrà quindi rispondere della sanzione, poiché la contestazione differita era legittima e lo strumento di rilevazione risultava regolarmente tarato. Questa decisione ribadisce l’importanza di distinguere accuratamente tra autovelox fissi e mobili, limitando le possibilità di ricorso basate su vizi puramente formali.
È sempre necessario il decreto del Prefetto per usare l’autovelox?
No, il decreto prefettizio è obbligatorio solo per i dispositivi automatici fissi senza la presenza degli agenti. Per gli autovelox mobili presidiati non serve alcuna autorizzazione.
Quando è legittima la contestazione differita per eccesso di velocità?
La contestazione differita è legittima se l’infrazione è rilevata con autovelox mobile e gli agenti indicano nel verbale che era impossibile o pericoloso fermare il veicolo in sicurezza.
Chi deve provare che l’autovelox non funziona correttamente?
Se l’amministrazione fornisce il certificato di taratura periodica eseguito entro l’anno precedente, spetta all’automobilista dimostrare con prove concrete il malfunzionamento dello strumento.