Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27583 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27583 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24833/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
ZUCCHINALI
SPERANDIO
-intimato-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 1815/2019 depositata il 18/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.la Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 1815 in data 18 dicembre 2019 rigettava l’appello di NOME COGNOME contro la sentenza del Tribunale di Bergamo in forza della quale lo stesso era stato condannato a pagare a NOME COGNOME il corrispettivo per determinati lavori edili. La Corte di Appello condivideva la considerazione del Tribunale per cui il COGNOME, essendosi limitato a far valere due pretesi crediti -poi risultati inesistentiin compensazione del credito vantato dallo COGNOME, aveva effettuato un dichiarazione ricognitiva dell’esistenza di tale credito. La Corte di Appello ha aggiunto che l’appellante aveva contestato il quantum della pretesa dell’appellato in modo generico;
NOME COGNOME ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello;
3.NOME COGNOME è rimasto intimato;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt.1988 c.c., 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte di Appello ritenuto riconosciuto, non contestato e quindi provato il credito dello COGNOME, malgrado che la ‘congruità dell’importo’ di detto credito fosse stata sempre contestata e che lo COGNOME a sostegno del proprio credito avesse prodotto solo una fattura recante la dicitura per ‘lavori eseguiti presso v. abitazione sita in … per rifacimento piazzale e sistemazione arti esterne’ e l’indicazione dell’importo complessivo del credito senza altra specificazione sul come l’importo fosse stato calcolato;
2 .con il secondo motivo di ricorso si lamenta ‘omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in riferimento all’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., per essersi il giudicante dimenticato di esaminare e quindi statuire sull’eccezione di compensazione di cui all’art. 1243 c.c., formulata dal COGNOME‘ (a pagina 11 del ricorso si legge: ‘formulata dallo COGNOME‘; trattasi peraltro, evidentemente, e comunque come reso certo dallo sviluppo del motivo a pagina 19 del ricorso, di un refuso);
i due motivi di ricorso possono essere esaminati in modo congiunto e sono fondati.
In primo luogo l’assunto della Corte di Appello per cui la non contestazione del fatto costitutivo ossia dell’an del diritto vantato dal creditore vale come ricognizione di debito (art. 1988 c.c.) ancorché la stessa sia accompagnata dalla opposizione di controcrediti in compensazione è un assunto errato. Questa Corte di legittimità ha infatti affermato che ‘Non può qualificarsi come ricognizione di debito ( … ) la dichiarazione con cui l’autore ammetta il fatto costitutivo del credito vantato dall’altra parte, ma opponga in compensazione integrale dello stesso proprie ragioni creditorie, giacché, in tal caso, il dichiarante nega l’attualità del debito e, quindi, di dovere adempiere’ ( Sez. 6 3, ordinanza n. 3303 del 11/02/2020). In secondo luogo, la affermazione della Corte di Appello per cui la contestazione del quantum sarebbe stata generica con la conseguenza che la pretesa dell’attuale controricorrente sarebbe rimasta non specificamente contestata, agli effetti dell’art. 115 c.p.c., è validamente censurata dal ricorrente dovendosi osservare che il grado di specificità della contestazione necessario per evitare che ai sensi dell’art. 115 c.p.c. il fatto fondante una determinata pretesa debba essere dal giudice ritenuto per certo, si correla al grado di specificità della allegazione di chi avanza la pretesa. Per questo è stato precisato (Cass. 37788
del 2021) che ‘in tema di contestazione sul “quantum” preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore ha, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115, comma 1, c.p.c., l’onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell’altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri (vale a dire, che l’importo richiesto è quello dovuto, alla stregua della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi)’. La Corte di Appello ha infine errato nel dichiarare ‘assorbito’ il quarto motivo di appello dell’attuale ricorrente con cui era stata contestata la correttezza della sentenza di primo grado nella parte in cui questa aveva negato la sussistenza dei due controcrediti fatti valere in compensazione del credito avanzato dalla COGNOME. Con tale dichiarazione la Corte di Appello si è sottratta al dovere di esaminare quel motivo che, logicamente, non poteva dirsi assorbito;
4.in conclusione i due motivi di ricorso devono essere accolti, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione; 5.il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese del processo;
PQM
la Corte accoglie i due motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione.
Roma 15 ottobre 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME