Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35921 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35921 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
sul ricorso 17757/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che l a rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 461/2019 depositata il 01/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Salerno con la sentenza che si riporta in copertina ha respinto il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado, che pur accogliendone la domanda di ripetizione nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena in ordine alle somme indebitamente incamerate in relazione agli intrattenuti rapporti conto corrente, per quel che qui rileva, aveva tuttavia ricusato di dare seguito alle contestazioni mosse dalle appellanti alla CTU, giudicandole tardive in quanto rappresentate solo con la conclusionale, ed aveva condiviso le conclusioni del perito nella parte in cui questo, prendendo le distanze da un proprio precedente elaborato ed escludendo dal computo gli estratti conto scalari, aveva espunto dal calcolo del dovuto, a causa dell’impossibilità di effettuare le necessarie operazioni di raccordo, interessi e competenze relative all’intero periodo compreso tra l’anno 1984 e l’anno 1990. Assunti, questi, confermati entrambi dal giudice del gravame sulla duplice considerazione che le contestazioni alla CTU «non potevano essere proposte con la conclusionale in quanto realizzavano e connotavano una censura all’impianto direttivo dato al giudizio dal Tribunale che non poteva che avvenire in contraddittorio tra le parti e nel rispetto della barriera preclusiva»; e che «avendo il Tribunale aderito alle risultanze della CTU integrativa non era tenuto a motivare in ordine alle ragioni della scelta del materiale probatorio, cui ancorare la decisione e tanto meno delle ragioni dell’esclusione della documentazione».
Per la cassazione di detta sentenza le ricorrenti si valgono di tre mezzi, illustrati con memoria, a cui resiste l’intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 116 e 196 cod. proc. civ. Si censura, segnatamente, il capo della decisione impugnata nella parte in cui questa ha ritenuto tardive, in quanto esposte solo nella conclusione, le doglianze delle appellanti avverso le risultanze del secondo elaborato peritale, viziato a parere delle deducenti per essere stati espunti da esso, per un’asserita difficoltà di raccordo, gli estratti conto scalari. Invero, si osserva, da un lato, che la barriera preclusiva di cui discorre il giudice territoriale concerne i soli vizi processuali della consulenza d’ufficio, ma non si estende alle questioni di merito e la richiesta di rinnovazione della CTU motivata sotto il profilo della mancata considerazione degli estratti conto scalari costituisce argomentazione difensiva che non poteva, dunque, essere ignorata; dall’altro, che l’apoditticità dell’affermazione operata dal CTU circa l’inidoneità degli estratti conto scalari al fine di effettuare le necessarie operazioni di raccordo viola le norme sull’onere probatorio, vero che, al contrario, di quanto sostenuto gli estratti conto scalari, permettendo di calcolare le somme restituende secondo il criterio della valuta, consentono i raccordi tra i relativi periodi, si ché non può legittimarsene l’espunzione e così negare il diritto del cliente alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.
E’ fondata la prima allegazione operata con il motivo, si ché la cassazione della sentenza che ne consegue solleva dall’esame della seconda allegazione -quantunque riguardo ad essa non sia inopportuno richiamare all’attenzione del giudice del rinvio i più recenti precedenti di questa Corte in ordine alla libertà della prova che va riconosciuta al cliente nella materia de qua (Cass., Sez. I, 25/07/2023, n. 22290) e all’utilizzabilità in questa chiave anche degli
estratti conto scalari (Cass., Sez. I, 18/04/2023, n. 10293) -e dai restanti motivi di ricorso.
4. Sotto il primo dei profili dedotti si impone, per vero, la regolazione del punto in adesione al recente arresto di SS.UU. 5624/2022, che, pronunciandosi su una vicenda esattamente corrispondente a quella in disamina -(«per quanto ancora rileva in questa sede», si legge in sentenza, «le appellanti dedussero che il giudice di prime cure si era limitato a recepire acriticamente le conclusioni del consulente tecnico, senza tenere conto dei rilievi formulati in sede di comparsa conclusionale e memoria di replica e relativi alla quantificazione del danno operata dall’ausiliare del giudice») -ha affermato che «le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all’attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio». Muovendo dal dato argomentativo saldamente acquisito al formante giudiziario in guisa del quale la consulenza di parte va intesa quale «semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio» (Cass., Sez. U, 03/06/2013, n. 13902), si ché è ben possibile che «con la comparsa conclusionale, la parte possa svolgere nuove ragioni di dissenso e contestazione, avverso le valutazioni e conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, trattandosi di nuovi argomenti su fatti già acquisiti alla causa, che non ampliano l’ambito oggettivo della controversia» (Cass., sez. I, 2/05/1977, n.
1666), le SS.UU., facendo richiamo alle coeve determinazioni adottate da SS.UU. 3286/2022 e 6500/2022, hanno nell’occasione valorizzato la distinzione tra censure che attengono a violazioni procedurali e censure inerenti al merito, cioè, a contestazioni valutative delle indagini peritali e ritenendo che solo alle prime sia applicabile il regime decadenziale previsto dall’art. 157 cod. proc. civ. per le nullità relative, sono giunte all’approdo enunciato in massima con l’effetto di svincolare l’attività difensiva ed il confronto tra le parti sul punto da rigide preclusioni ostative, a conforto delle quali non sono invocabili nella fase processuale di che trattasi specifiche esigenze di tutela del contraddittorio, attesa lo sviluppo sequenziale di essa già a suo tempo esplicitato dall’art. 190 cod. proc. civ. ed ancor meglio rimarcato ora dal novellato art. 189 cod. proc. civ.
Accolta perciò detta prima allegazione, l’impugnata sentenza va conseguentemente cassata e la causa va rinviata al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo ricorso e dichiara assorbiti l’ulteriore allegazione di detto primo motivo ed i restanti motivi di ricorso; cassa l’impugnata sentenza nei limiti anzidetti e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Salerno che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 8.11.2023.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME