Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17287 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17287 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5778/2020 r.g. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso, che chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale ex articolo 83 c.p.c., rilasciata su foglio separato ed allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, il quale chiede di ricevere le
comunicazioni e le notificazioni della cancelleria presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato
-controricorrente-
avverso la ordinanza della Corte di appello di Lecce n. 717/2019, depositata in data 2 luglio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/6/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
Con atto di citazione dell’1/10/2012 NOME COGNOME allegava di avere stipulato 4 contratti di conto corrente con la RAGIONE_SOCIALE: n. 930192; n. 1321330; n. NUMERO_DOCUMENTO; n. NUMERO_DOCUMENTO.
Chiedeva, dunque, di: 1) accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi; 2) accertare e dichiarare, con riferimento ai suddetti conti, l’inefficacia delle variazioni dell’interesse ultra legale, delle provvigioni di massimo scoperto trimestrali, oltre che dell’anatocismo trimestrale; 3) condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse; 4) condanna della banca al risarcimento del danno per la illegittima segnalazione alla centrale rischi presso la Banca d’Italia « a motivo del rischio a sofferenza falsamente qualificato ».
In via istruttoria chiedeva la determinazione, a mezzo di CTU, del reale saldo dare-avere tra le parti con riferimento a tali rapporti di conto corrente, applicando i criteri previsti dalla legge sia per gli interessi attivi che per quelli passivi, senza capitalizzazione e senza commissione di massimo scoperto.
1.1. Veniva espletata CTU (23/10/2013) per accertare il reale saldo dare-avere tra le parti, affidata al AVV_NOTAIO. Da
tale CTU emergeva il credito dell’attore nei confronti della banca per la somma di euro 413.056,00.
1.2. Veniva poi disposto un supplemento di CTU, su richiesta dell’istituto di credito, all’esito del quale (in data 30/12/2014) la somma spettante all’attore veniva ridotta ad euro 114.216,40, dovendosi tenere conto degli effetti della prescrizione.
Il tribunale di Lecce, con sentenza n. 5197 del 30/10/2015, condannava RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 155.145,48, a titolo di ripetizione di indebito, ed euro 10.000,00 per il risarcimento del danno non patrimoniale.
In particolare, il tribunale dichiarava la prescrizione « dei crediti vantati dall’attore sul c/c 070101833, chiuso in data 31/12/1995, da oltre un decennio al momento della citazione ».
Il tribunale, in motivazione, reputava che la banca non avesse fornito la prova del contratto di conto corrente, con la conseguenza che non potevano essere riconosciuti interessi ultra legali, nonché l’illegittimità di ogni eventuale capitalizzazione degli interessi debitori (cfr. nota 1 del ricorso per cassazione « si vuol dire che dall’attore sono stati forniti parzialmente supporti documentali quali gli estratti e gli scalari, inviati dalla banca durante tutto il rapporto e non contestati, il che implica l’esistenza del contratto di conto corrente che la banca, pur essendo onerata, non ha ritenuto di produrre, di talché tale carenza in atti determina la inefficacia di ogni pattuizione in merito alla determinazione di un tasso di interesse ultra legale ex art. 1284 c.c. Nonché l’illegittimità di ogni addebito in conto, per qualsiasi causale, ed ogni eventuale capitalizzazione anche successiva alla delibera Cicr 9/2/2000 »).
Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, con riferimento alle rimesse aventi natura solutoria annotate in conto
dall’inizio del rapporto sino alla data del 9/10/2002, il tribunale rigettava l’eccezione.
Il termine di prescrizione – a giudizio del tribunale – decorreva dalla data di chiusura del conto, mentre per le rimesse solutorie dalla annotazione. Tuttavia – proseguiva il giudice di prime cure – « appare pacifico che la banca non ha fornito la prova costitutiva di tale eccezione, appunto, del carattere solutorio delle rimesse, con conseguente decorso del termine prescrizionale ex articolo 2935 dalla loro annotazione in conto, in quanto avrebbe dovuto, quantomeno, allegare quali versamenti abbiano avuto natura ripristinatoria della provvista e quali abbiano funzione solutoria. Infatti l’assolvimento di tale onere appariva necessario per individuare a quale rimessa di conto corrente poteva essere ancorato il termine di decorrenza della prescrizione ».
3. Proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE contestando, per quel che ancora qui rileva, la quantificazione degli importi dovuti in restituzione al COGNOME, reputando che il primo giudice avesse errato nel calcolo degli stessi. In particolare, rilevava che il tribunale avesse errato nel sommare al credito del correntista anche il debito di questi, derivante dal conto corrente n. 20057347, pari ad euro 59.528,89 (conclusioni della banca nell’atto di appello « respingere la domanda di ripetizione proposta da COGNOME NOME con riferimento al rapporto di conto corrente n. 20057347 e la domanda di risarcimento danni non patrimoniali per ingiusta segnalazione in centrale rischi presso la Banca d’Italia »).
Per la banca, dunque, il credito del COGNOME doveva essere determinato alla stregua della « perizia integrativa di primo grado del 30 dicembre 2014 al netto delle compensazioni contabili di legge di euro 36.099,70 ».
La RAGIONE_SOCIALE proponeva appello anche contro la condanna al risarcimento danni per la asserita illegittima comunicazione della sofferenza alla centrale rischi.
Nel giudizio di appello si costituiva il COGNOME il quale evidenziava, per quel che ancora qui rileva, l’infondatezza dei motivi di impugnazione proposti dalla banca e, soprattutto, « la omessa impugnazione dei capi della sentenza nella parte in cui, il primo giudice, dichiarava la invalidità ed illegittimità degli addebiti registrati in conto corrente (a titolo di interessi in misura ultra legale, di capitalizzazione trimestrale degli interessi, di CMS – commissioni di massimo scoperto -) per la inesistenza di un valido contratto che li prevedesse; e nella parte in cui essa prevedeva il rigetto dell’eccezione di prescrizione », sicché, su tali statuizioni sussisteva « l’intervenuta preclusione del giudicato ».
4.1. Il COGNOME proponeva appello incidentale soprattutto in relazione alla contraddittorietà della sentenza di prime cure che, da un lato, aveva riconosciuto l’illegittimità di ogni addebito registrato sui conti correnti ed aveva rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata alla banca, ma dall’altro, nel decidere la causa, aveva « contraddittoriamente utilizza l’integrazione della CTU (depositata il 31/12/2014 in luogo della prima depositata il 23/10/2013) ».
Con la precisazione che nell’integrazione della CTU del 31/12/2014 venivano ritenuti « validi ed efficaci tutti gli altri addebiti registrati negli estratti conto – che invece erano stati espressamente dichiarati illegittimi nella motivazione -, dando così luogo ad un risultato contabile privo di qualsiasi giustificazione sul piano giuridico ».
Con l’appello incidentale, dunque, si chiedeva alla Corte d’appello di riformare la sentenza del tribunale, nella parte in cui veniva
pronunciata la quantificazione delle somme da ripetersi al correntista, da individuarsi però « attraverso i risultati della prima relazione tecnica d’ufficio depositata in atti (in data 23/10/2013), e predisposta dal CTU in assoluta conformità con il quesito impartitogli dal tribunale ».
Doveva, invece, « stralcia» la CTU integrativa depositata il 30/12/2014, «poiché incompatibile con la motivazione e pure radicalmente illegittima sotto il profilo giuridico ».
Pertanto, il COGNOME chiedeva con l’appello incidentale « in parziale riforma della sentenza n. 5197/2015 del tribunale di Lecce, previa la declaratoria di nullità delle clausole dei contratti di conto corrente relative alla individuazione del tasso debitore ultra legale, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, dell’applicazione delle commissioni di massimo scoperto, dell’applicazione del meccanismo dei c.d. ‘giorni di valuta’: accertare e dichiarare che il credito del Sig. COGNOME NOME, pari ai saldi ricalcolato in dei rapporti di conto corrente è pari a euro 413.053,00 ».
La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza n. 717/2019, depositata il 2/7/2019, in parziale accoglimento dell’appello principale e dell’appello incidentale, in riforma della sentenza impugnata, accertava un saldo creditore di euro 110.074,57 del conto n. 930192, un altro saldo creditore di euro 4.141,83, sul conto corrente n. 1321330, evidenziando, invece, un saldo debitore di euro 59.522,89 del conto n. 20057347 in favore dell’istituto di credito.
La banca veniva così condannata al pagamento in favore del COGNOME della somma di euro 114.216,40.
5.1. Quanto all’appello principale di RAGIONE_SOCIALE, reputava fondato il motivo relativo al danno derivante al COGNOME dalla segnalazione
alla centrale rischi, reputando che non era stata fornita la prova che tale segnalazione « fosse connotata da illegittimità ».
5.2. Accoglieva, però, l’ulteriore motivo dell’appello principale della banca, relativo all’erroneo computo delle spettanze in favore del correntista.
Ad avviso dell’appellante principale, infatti, il giudice di prime cure, a fronte di un saldo debitore (quindi di un debito del COGNOME) pari ad euro 59.522,89, « anziché compensare tale somma con i contrapposti crediti riconosciuti in perizia in favore del correntista, aveva incongruamente sommato il debito alle somme da restituire al COGNOME, così ottenendone un risultato errato per eccesso ».
Per la Corte territoriale, dunque, « il tribunale ha confuso le poste di debito con quelle di credito, operando impropriamente la somma di dati eterogenei ».
5.3. Il giudice d’appello reputava parzialmente fondati i due motivi di appello incidentale del COGNOME.
Il primo motivo di appello incidentale concerneva la contraddittorietà della motivazione del giudice di prime cure, in quanto, « coerentemente con il rigetto dell’eccezione di prescrizione – su cui si sarebbe formato il giudicato perché la banca non ha proposto appello – il tribunale avrebbe dovuto utilizzare i risultati della prima relazione tecnica che aveva calcolato in euro 413.056,00 le somme da restituire al correntista ».
Il secondo motivo d’appello incidentale, formulato in via subordinata, ma ribadendo quanto già dedotto con il primo motivo di impugnazione in relazione alla contraddittorietà tra motivazione dispositivo, evidenziava che « una volta rigettata l’eccezione di prescrizione, il tribunale avrebbe dovuto coerentemente sommare i dati dei saldi a credito, ottenuti in esito alla rielaborazione dei conti
correnti n. 0930192 e n. 01321330) con gli importi delle rimesse solutorie (quantificate sugli stessi conti) ».
In tal modo il saldo debitore di cui al conto corrente n. 20057347, accertato dal CTU in euro 59.522,89, non avrebbe potuto essere compensato con le somme accertate suo credito.
6. La Corte territoriale evidenziava l’errore compiuto dal giudice di prime cure il quale, aderendo ai risultati della seconda CTU, « ha fatto, nel ricalcolo del saldo del conto n. 930192 , evidente confusione tra il saldo del conto all’esito del ricalcolo eseguito con esclusione degli effetti delle clausole nulle (euro 110.074,57) e l’importo delle rimesse solutorie per le quali il consulente aveva rilevato essere intervenuta la prescrizione del diritto alla ripetizione (euro 95.062,37) ».
I risultati cui era giunto il CTU, nella perizia del 30/12/2014, erano stati ottenuti operando una ricostruzione « a partire dal IV trimestre del 2002 in funzione del fatto che le competenze maturate fino al 30/9/2002 si considerano ormai prescritte ».
Per tale ragione, il CTU aveva del tutto omesso «di considerare le operazioni eseguite sul conto dal 1° gennaio 1994 – epoca del primo estratto conto in atti – fino al 30 settembre 2002».
Ad avviso della Corte territoriale, dunque, « di tale scelta operata dal consulente, nessuna delle parti, negli atti di appello principale e incidentale, si lamenta, sicché tale scelta deve essere considerata definitiva ».
Di qui, il credito dell’appellante incidentale pari ad euro 110.074,57, credito rispetto al quale « nessuna incidenza hanno eventuali rimesse solutorie, trattandosi di risultato inerente il riconteggio relativo ad un periodo (1/10/2002 – 30/6/2011) rispetto al quale nessuna incidenza può avere la prescrizione ».
Le medesime considerazioni valevano anche con riferimento al conto n. 1321330, con il saldo accertato pari ad euro 4141,83, valendo anche in tal caso « quanto osservato in precedenza in ordine alla incidenza della prescrizione », avendo il CTU eseguito il ricalcolo a partire dal III trimestre del 2002 fino alla data di chiusura del conto.
Il credito di euro 114.216,40 risultante dal saldo dei conti nn. 930192 e 1321330, non poteva essere oggetto di compensazione con il credito della banca nei confronti del correntista pari ad euro 59.522,89, originato dal conto corrente n. 20057347, non avendo la banca proposto domanda riconvenzionale.
Pertanto, la Corte d’appello accertava un saldo creditore di euro 110.074,57 del conto n. 930192 ed un saldo creditore di euro 4.141,83 del conto n. 1321330; condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di COGNOME della somma di euro 114.216,40. Accertava un saldo debitore di euro 59.522,89 del conto n. 20057347; rigettava la domanda di risarcimento dei danni da illegittima segnalazione alla centrale rischi presso la Banca d’Italia proposta dal COGNOME.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la « omissione di un fatto e susseguente difetto di motivazione, con riguardo all’articolo 360 c.p.c. ed all’articolo 360 n. 5 c.p.c. ».
La Corte d’appello, dunque, avrebbe deciso la causa, fondando la propria decisione sulla circostanza – « la mancata contestazione della integrazione della CTU in base alla quale era stata stabilita la
somma da restituirsi al correntista COGNOME nel giudizio di prime cure » – che invece « risulta del tutto inveritiera ».
La relazione peritale integrativa, invece, « era stata opportunamente contestata dal deducente: sia nel giudizio di prime cure sia nell’atto di appello incidentale, che nella conclusionale depositata nel giudizio a quo».
Le contestazioni specifiche erano state esposte nel « verbale di udienza del 14/10/2014 », poi reiterate nella comparsa conclusionale di prime cure, ove si chiariva che l’ipotesi di ricalcolo, emergente dal nuovo quesito peritale, « era stata predisposta in palese violazione del disposto di cui all’articolo 2935 c.c., nonché al consolidato orientamento della Corte di cassazione», aggiungendo che «l’unica relazione peritale utilizzabile per la determinazione del saldo dei rapporti bancari è quella depositata in data 23/10/2013, laddove la successiva integrazione (depositata il 30/12/2014), voluta e fatta predisporre su quesito costruito ad hoc dalla banca, prevede il ricalcolo del saldo, con l’applicazione del tutto illegittima, della prescrizione del diritto di ripetizione ».
Analoga contestazione veniva rinnovata nella comparsa di costituzione con appello incidentale, oltre che nella comparsa conclusionale d’appello.
Ove si ragionasse diversamente, si dovrebbe presupporre « la validità e legittimità degli addebiti nel tempo registrati sui conti correnti, a titolo di tassi di interesse ultra legale, CMS e spese di tenuta conto, oltre alla operatività dell’eccezione di prescrizione: questioni giuridiche, tutte queste, che il tribunale di Lecce, nella motivazione sviluppata nella sentenza di primo grado, aveva definito in una direzione diametralmente opposta ».
La specifica censura mossa dal COGNOME, nei termini sopra indicati, inficiava l’argomentazione della Corte d’appello e
« depriva la gravata decisione del suo presupposto fattuale, prima ancora che logico-giuridica ».
Vi sarebbe stata una applicazione ‘artigianale’ « dell’articolo 324 c.p.c .», in quanto la Corte d’appello, attribuendo « alla presunta mancata contestazione della CTU su cui si fonda la sentenza di primo grado, un carattere decisivo », avrebbe ritenuto la relazione integrativa del CTU del 30/12/2014 « non più censurabile e, ovviamente, con essa, anche i suoi risultati ».
Sarebbe stata dunque erronea « e mendace » la « circostanza che le parti non avessero mosso rilievi avverso la CTU integrativa, così determinando una sorta di ‘acquiescenza’ ai suoi risultati ».
Tale errore aveva carattere decisivo, perché si pone « in rapporto di causalità diretta rispetto alla decisione della causa ».
2. Il motivo è fondato.
2.1. Invero, risulta pacificamente dei dati di causa, non contestati sul punto dalle parti, che, a fronte di una prima CTU, depositata il 23/10/2013, con la quale veniva determinato un credito del COGNOME pari ad euro 413.056,00, sul presupposto della mancata maturazione della prescrizione eccepita dalla banca, è stata poi depositata la seconda CTU il 30/12/2014, con la determinazione del credito minore di euro 114.216,40, avendo il CTU tenuto conto della prescrizione maturata dal primo estratto conto dell’1/1/1994 fino al 30/9/2002.
La Corte d’appello ha rigettato l’appello incidentale del correntista, reputando che questi non avrebbe contestato le risultanze della CTU integrativa depositata il 30/12/2014, sottolineando che « il CTU, quindi, ha del tutto omesso di considerare le operazioni eseguite sul conto dal 1° gennaio 1994 – epoca del primo estratto conto in atti – fino al 30 settembre 2002 » e che « di tale scelta operata dal consulente, nessuna delle parti, negli atti di
appello principale e incidentale, si lamenta, sicché tale scelta deve essere considerata definitiva ».
Di qui, la riduzione del credito del COGNOME da euro 413.056,00, frutto delle risultanze della prima CTU del 23/10/2013, ad euro 114.216,40, emergente dalla CTU integrativa del 30/12/2014, somma costituita da due voci: euro 110.074,57 derivante dal conto corrente n. 930192 ed euro 4141,03 derivante dal conto corrente n. 1321330.
3. In realtà, risulta evidente dagli atti trascritti, per stralcio, dalla ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, che risulta perfettamente rispettato, che – contrariamente all’assunto della Corte d’appello – il COGNOME ha contestato le risultanze della CTU integrativa del 30/12/2014, sin dall’atto di affidamento dell’incarico peritale, oltre che nella comparsa conclusionale del giudizio di prime cure e nell’appello incidentale.
Infatti, dopo che il CTU di prime cure, nella originaria relazione peritale del 23/10/2013, rispondendo al preciso incarico del tribunale, aveva escluso l’esistenza della prescrizione, con individuazione del credito in euro 413.056,00, il tribunale ha affidato nuovo incarico al CTU che, nella relazione definitiva del 30/12/2014, ha ritenuto invece sussistente la prescrizione dall’1/1/1994 al 30/9/2002, senza peraltro elidere gli interessi calcolati al tasso ultra legale e la commissione di massimo scoperto.
Ciò risulta sia dal verbale di udienza del 14/10/2014, specificamente indicato dalla ricorrente, sia nella comparsa conclusionale di prime cure, ove si premette che « l’unica relazione peritale utilizzabile per la determinazione del saldo dei rapporti bancari, oggetto di contestazione, è quella depositata in data 23/10/2013, laddove la successiva integrazione (depositata il 30/12/2014), voluta e fatta predisporre su quesito costruito ad hoc
dalla banca, prevede il ricalcolo del saldo, con l’applicazione del tutto illegittima, della prescrizione del diritto di ripetizione del signor COGNOME ».
Analoga contestazione risultava dall’appello incidentale del COGNOME, ritualmente trascritto, ove si evidenziava che il giudice di primo grado aveva correttamente « inquadrato i precetti normativi », escludendo la prescrizione e « giungendo ad affermare l’inammissibilità in quanto controparte, pur avendola sommariamente proposta, non l’aveva completamente declinata, nei sensi espressi dalla sentenza della Cassazione n. 24418/2010, avendo omesso di individuare le rimesse da intendersi solutorie e, quindi, prescritte ».
Il giudice di prime cure, quindi, aveva ritenuto che la banca non avesse fornito la prova costitutiva dell’eccezione di prescrizione, stante il carattere solutorio delle rimesse, con conseguente decorso del termine di prescrizione ex art. 2935 dalla loro annotazione in conto.
Per tale ragione, il COGNOME nell’appello incidentale ribadiva che « risulta, però, incomprensibile la scelta del giudice a quo di utilizzare (per la determinazione dei saldi ricalcolati) la relazione integrativa del CTU, predisposta in virtù di un quesito predisposto unilateralmente dalla banca anziché l’elaborato peritale di prima stesura, predisposto dal consulente tecnico d’ufficio, quello sì, in ossequio ai quesiti elaborati dal giudice ».
Si aggiunge nell’appello incidentale che « il predetto quesito ‘integrativo’ (elaborato dalla banca), non solo presupponeva la materiale applicazione dell’eccezione di prescrizione (che invece la sentenza gravata ha espressamente ritenuto inammissibile ed è illegittima), ma addirittura la computazione, nel ricalcolo, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese di tenuta conto,
nonché la imputazione delle rimesse solutorie secondo i meccanismi previsti dall’articolo 1194 c.c. (parametri, questi, antitetici rispetto a quelli del quesito impartito dal giudice) ».
Si sottolinea nell’appello incidentale che « le argomentazioni che precedono, costituiscono una ulteriore conferma della legittimità e della correttezza – sul piano contabile – del primo ricalcolo del CTU, AVV_NOTAIO, che proprio in ossequio al quesito del giudice aveva impostato la riclassificazione dei saldi, azzerando quello rappresentato negli estratti conto più risalenti (relativi ai conti correnti dedotti in giudizio), aveva eliminato le CMS e le spese non pattuite e non aveva computato la prescrizione del diritto, eccepita dalla banca, in perfetta aderenza al quesito, perché quest’ultima non aveva mai indicato le rimesse da ritenersi solutorie ».
Nel dispositivo della sentenza di prime cure, invece, si faceva riferimento alla « ‘integrazione’ della CTU, che risulta del tutto incompatibile ed incongruente rispetto alla chiara ed articolata motivazione della sentenza ».
Pertanto, per il ricorrente, era evidente la contestazione specifica della CTU integrativa da parte del COGNOME.
Analoghe considerazioni emergono dalla comparsa conclusionale, pure questa ritualmente trascritta per stralci, ove si legge che era sufficiente ricordare che tutti i risultati della perizia integrativa « sono stati predisposti dal CTU, in risposta al quesito predisposto dalla banca, con la computazione della prescrizione del diritto di ripetizione del correntista (quindi con la eliminazione, dei saldi ricalcolati dei conti correnti, delle rimesse solutorie) nonostante il fatto che la corrispondente eccezione della banca sia stata dichiarata in sentenza del tutto inammissibile, perché non completamente indicata (e la banca non ha impugnato il corrispondente capo) ».
4. Nessun dubbio, allora, che il COGNOME, con l’appello incidentale, ed anche nel corso del giudizio di prime cure, sia nel verbale d’udienza del 14/10/2014, sia nella comparsa conclusionale, abbia sempre specificamente contestato le risultanze della CTU integrativa del 30/12/2014, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d’appello.
4.1. Deve osservarsi che per questa Corte, a sezioni unite (Cass. Sez. U., 5792 del 2024), il travisamento del contenuto oggettivo della prova, « il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, numeri 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale ».
Si è chiarito, dunque, che l’affermazione per cui, se l’errore è frutto di un omessa percezione del fatto, essa è censurabile ex articolo 360, n. 5, c.p.c., se si riferisca a fatti sostanziali, ovvero ex articolo 360, n. 4, c.p.c., ove si tratti di omesso esame di fatti processuali, « va estesa al caso in cui il giudice di merito abbia supposto un non-fatto, un fatto la cui verità era incontestabilmente esclusa, oppure l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, con la finale precisazione che un simile errore, che si è detto essere complessivo, è pur sempre omissivo dall’angolo visuale del risultato che determina nel giudizio ».
Nella specie, il giudice ha supposto erroneamente una mancata contestazione della CTU integrativa espletata in prime cure in data 30/12/2014.
5. Deve aggiungersi, però, che per questa Corte, a sezioni unite (Cass. Sez. U., 1° febbraio 2022, n. 3086), è ben possibile la contestazione delle risultanze della CTU, non necessariamente, nel primo atto successivo al deposito della stessa, ma anche in fase di gravame.
Si è operata, dunque, una distinzione tra le ipotesi di nullità della CTU, che sono suscettibili di sanatoria ex art. 156, terzo comma, c.c., da taluni vizi di nullità che incidono sul potere dispositivo delle parti, oltre che dalle contestazioni delle risultanze della CTU, che invece possono essere articolate anche nell’appello.
Si muove dal convincimento di questa Corte per cui «occorre confermare, salvo quanto si preciserà più avanti, l’orientamento tradizionalmente invalso nella giurisprudenza in materia di questa Corte secondo cui i vizi che infirmano l’operato del CTU sono fonte di nullità relativa e refluiscono tutti invariabilmente sotto il dettato dell’articolo 157, secondo comma, c.p.c.».
Se, invece, v’è stato l’accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, si viola il principio della domanda ed il principio dispositivo, con la conseguenza del verificarsi di una nullità assoluta rilevabile d’ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi dell’articolo 161 c.p.c..
Quanto invece al secondo aspetto, relativo alle contestazioni di merito alla CTU, questa Corte, a sezioni unite ha ritenuto che « le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, ove non integrino eccezione di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli articoli 156 e 157 c.p.c.,
costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscono all’attendibilità e alla valutazione delle risultanze della CTU e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio » (Cass., Sez. U., 21 febbraio 2022, n. 5624; anche Cass., sez. 3, 1 settembre 2022, n. 25823).
Non v’è dubbio, allora, che il motivo di ricorso per cassazione sia fondato, con rinvio alla Corte d’appello per un rinnovato giudizio di merito.
6. Tra l’altro, deve osservarsi che per questa Corte, a sezioni unite (Cass. Sez. U., 15895/2019), pur muovendosi nel solco di altra pronuncia a sezioni unite (Cass. Sez. U., 2/12/2010, n. 24418), in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Sez. U., 13 giugno 2019, n. 15895).
Si è precisato, in aderenza a tale indirizzo interpretativo, che nel contratto di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti e la banca sollevi l’eccezione di prescrizione, la questione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell’azione, può essere sollevata per la prima
volta in appello, in quanto è la stessa proposizione dell’eccezione di prescrizione ad imporre di prendere in esame tale profilo, essendo l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito soddisfatto semplicemente con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unitamente alla dichiarazione di volerne profittare (Cass., sez. 6-1, 14/7/2020, n. 14958; Cass., sez. 6-1, 5/7/2022, n. 21225). Si richiama, in questa pronuncia, proprio la precedente sentenza di questa Corte a sezioni unite, in quanto « l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare (Cass. Sez.U., 13 giugno 2019, n. 15895) ».
Sempre in tale direzione si è recentemente affermato che in tema di rapporti di conto corrente bancario, qualora, a fronte di un’azione di ripetizione dell’indebito esercitata dal correntista, la banca convenuta eccepisca la prescrizione del diritto di credito sul presupposto della natura solutoria delle rimesse, l’esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto della ripetizione dell’indebito e, conseguentemente, di far decorrere il termine di prescrizione a far data dalla chiusura del rapporto, costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d’ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché l’affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti (Cass., sez. 1, 17/7/2023, n. 20455).
Con l’ulteriore precisazione che nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall’individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell’azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell’affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (Cass., sez. 1, 16/3/2023 n. 7721).
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della « violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 324 c.p.c., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ».
La Corte d’appello avrebbe omesso di dichiarare « la dedotta mancata impugnazione, da parte dell’appellante principale RAGIONE_SOCIALE, di diversi capi della sentenza di prime cure ».
Pertanto, si sarebbe formato il giudicato interno in favore del COGNOME, « con conseguente impossibilità, per RAGIONE_SOCIALE, di censurare il mero risultato contabile della statuizione ».
Con l’atto di appello principale, dunque, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe contestato esclusivamente la errata imputazione contabile del saldo ricalcolato del solo rapporto di conto corrente n. 20057347 (ossia il rapporto anticipi), mentre nulla avrebbe contestato in merito agli altri due rapporti di conto corrente (nn. 930192 e 1321330).
Non v’era stata impugnazione neppure della parte della sentenza in cui si era affermato che « tutte le condizioni economiche del contratto non potessero trovare applicazione in assenza di un valido contratto che le prevedesse » né della ulteriore porzione di
motivazione con cui era stata « rigettata la eccezione di prescrizione sollevata dalla stessa banca ».
Neppure era stata impugnata la motivazione della sentenza di prime cure nella parte in cui « gravava la banca dell’onere di produrre tutti gli estratti conto, sanzionando l’eventuale non ottemperamento di tale obbligo con il preventivo azzeramento del saldo riportato nel più risalente degli estratti conto ».
La Corte d’appello non aveva assolutamente esaminato la censura proposta dal COGNOME con riguardo alla dedotta preclusione del giudicato interno.
7.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Il motivo risulta inammissibile, in quanto nel motivo di ricorso non risulta riportata integralmente la motivazione della sentenza di prime cure, mentre i singoli stralci, pure trascritti, non consentono di comprendere appieno il contenuto della motivazione, eventualmente difforme dal dispositivo.
Deve farsi applicazione del principio giurisprudenziale di legittimità per cui nell’ordinario giudizio di cognizione, l’esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale (Cass., sez. 6-1, 18 ottobre 2017, n. 24600; Cass., sez. 1, 10 settembre 2015, n. 17910).
8.1. In realtà, anche nella motivazione della sentenza di primo grado vi è il riferimento alla CTU integrativa espletata il 30/12/2014 che pare, dunque, essere messa in contrapposizione alle risultanze della prima CTU depositata il 23/10/2013.
Nella seconda CTU del 30/12/2014 si reputa prescritta una porzione del credito vantato dal correntista, dall’ 1/1/1994 al 30/9/2002, tanto che il credito riconosciuto al COGNOME è di euro 114.216,40, a fronte del credito riconosciuto dalla CTU del 23/10/2013 pari ad euro 413.056,00.
Il giudice di prime cure, nel dispositivo, ha condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di COGNOME « della somma di euro 155.145,48, a titolo di ripetizione di indebito ed euro 10.000,00 per il risarcimento del danno non patrimoniale ».
Pertanto, poiché la RAGIONE_SOCIALE, a fronte del credito vantato dal contribuente per euro 413.056,00, frutto delle risultanze della CTU del 23/10/2013, nella quale si era reputata inesistente la prescrizione, ha poi visto accogliere la domanda dell’attore nella più ridotta misura di euro 114.216,40, frutto delle risultanze della CTU integrativa del 30/12/2014, nella quale si era tenuto conto della prescrizione di una parte del credito, quella a decorrere dal primo estratto conto, del 1/1/1994, sino al 30/9/2002, non vi era stata soccombenza della banca, in relazione alla dispositivo e ad una porzione della motivazione.
Come correttamente rilevato alla banca, infatti, la RAGIONE_SOCIALE « ha proposto il gravame esclusivamente per quanto concerne i capi del dispositivo risultati ad essa sfavorevoli – ingiusti ad erronei ed accettando viceversa gli ulteriori capi ritenuti favorevoli (sebbene in ipotesi pronunciati in manifesto contrasto con il contenuto della motivazione della stessa pronuncia) ».
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2024