Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29075 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N. 30047/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è elettivamente domiciliata, domicilio digitale come in atti
-ricorrente –
contro
PELLICANÒ NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che le rappresenta e difende con l’avv. NOME COGNOME come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti
-controricorrenti –
e contro
RAGIONE_SOCIALE Patronato e RAGIONE_SOCIALE
-intimate – avverso la sentenza N. 5762/2021 emessa dalla Corte d’appello di Roma, depositata in data 27.8.2021;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 24.9.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma il Patronato RAGIONE_SOCIALE e l’AGEA, chiedendo accertarsi la loro responsabilità nella produzione dell’evento dannoso dedotto, con conseguente condanna al pagamento della somma di € 173.253,64, oltre accessori. L’attore – dopo aver premesso di essere un produttore agricolo, titolare di un frantoio in provincia di Reggio Calabria, così potendo beneficiare degli aiuti comunitari erogati dall’AGEA ai produttori olivicoli – espose: che, a seguito della domanda presentata il 25 giugno 2006, gli erano stati riconosciuti dall’AGEA n. 8 titoli ordinari definitivi del valore complessivo di € 22.303,06, di cui n. 6 titoli per successione anticipata nella posizione del de cuius NOME COGNOME e n. 2 titoli pervenutigli direttamente; che, in qualità di associato e al fine di ottenere le provvidenze di legge, si era rivolto al Centro di RAGIONE_SOCIALE, sede operativa di Reggio Calabria, la quale, in sede di compilazione del R.P.U. (Regime di Pagamento Unico), per un chiaro errore di impostazione, aveva operato il trasferimento di tutti i titoli a favore di tale COGNOME NOME; che, nonostante le tempestive
segnalazioni effettuate, né il Copa, né l’ AGEA, avevano posto rimedio all’errore, sicché tali titoli erano stati annullati per decorrenza del termine previsto per la fissazione, salvo essere riassegnati all’attore, in corso di causa, nell’anno 2009; che ciò aveva comportato un pregiudizio rilevant e, non avendo esso attore potuto beneficiare degli aiuti comunitari, stante l’inesistenza di titoli in suo favore. Costituitisi l’AGEA e il C.A.RAGIONE_SOCIALE, che chiamò in causa la AXA Assicurazioni s.p.a.RAGIONE_SOCIALE onde essere da questa eventualmente manlevato, previa istruzione della causa mediante CTU, con sentenza n. 23795/2016, il Tribunale di Roma dichiarò la responsabilità dei convenuti RAGIONE_SOCIALE condannandoli, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell’attore, della somma complessiva di € 86.766,20 a titolo di contributi per gli anni 2006 -20072008, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo; accolse anche la domanda di garanzia e regolò le spese.
L’AGEA propose appello avverso detta sentenza, che venne anche impugnata incidentalmente dal C.A.RAGIONE_SOCIALE Nel contraddittorio con NOME COGNOME – costituitasi, in proprio e quale l.r. di NOME COGNOME entrambe quali eredi di NOME COGNOME, frattanto deceduto -e nella contumacia dell’AXA Assicurazioni s.p.aRAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Roma, previa rinnovazione della CTU, con sentenza del 27.8.2021 rigettò i gravami. Osservò in particolare la Corte, per quanto ancora qui interessa, che la censura sulla non debenza degli aiuti comunitari per l’anno 2008 (perché, in tesi, non liquidabili ab origine , i terreni risultando fuori tolleranza e con superfici inferiori del 30% a quelle
dichiarate) era infondata, anche al lume del disposto degli artt. 51 ss. del reg. CE n. 796 del 2004 (che prescrive che, in siffatti casi, le esclusioni possono essere applicate quando l’agricoltore abbia agito deliberatamente o con negligenza), in quanto nessun documento o prova erano stati ritualmente offerti dall’Agenzia a so stegno della questione, che anzi appariva inammissibile perché sollevata oltre i termini di cui all’art. 183 c.p.c. Ha poi aggiunto che le osservazioni alla nuova relazione di CTU erano inammissibili, perché tardivamente depositate, rilevando in ogni caso la sovrapponibilità della seconda relazione, rispetto a quella espletata in primo grado, in relazione al quantum.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’AGEA, sulla scorta di quattro motivi, cui resistono con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME Le altre intimate non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo si denuncia error in procedendo e nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 101, 195, comma 3, 152, commi 1 e 2, del c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. , per aver la Corte d’appello affermato che ‘ Innanzitutto, è da precisare che le osservazioni alla rinnovata CTU, da parte appellante, sono fuori termine e pertanto inammissibili ‘. Con dette osservazioni, depositate il 13.5.2021, essa AGEA aveva lamentato l’ errato calcolo del ‘ valore in euro unitario dei titoli ‘rimodulati ‘ e di ‘ valore in euro Gruppo ‘ dipeso dall’avere il CTU determinato, anziché l’effettiva s uperficie ammessa all’aiuto per ciascuna delle annualità richieste a pagamento
(2006, 2007 e 2008), quella dichiarata (9,57 ettari). Sostiene la ricorrente la erroneità della statuizione, giacché la contestazione alle risultanze della CTU non è soggetta ad alcun termine perentorio.
1.2 Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente in violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 36 del d.lgs. n. 546/1992, 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 o 4 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha affermato che ‘In ogni caso, si rileva la sovrapponibilità delle due relazioni peritali in ordine al quantum. In primo grado il ‘”quantum” è derivato dal calcolo effettuato in relazione peritale, in assenza di una valutazione agganciabile ad una norma di diritto, sulla base di una valutazione prudenziale ed ipotetica, consentita al Giudice in questi casi, che prende in considerazione il criterio della media tra gli anni precedenti e quelli successivi e lo sviluppo del calcolo in € 86.766,20 con la previsione di legge di interessi legali decorrenti dalle singole scadenze fino al soddisfo. In II grado, il perito ha concluso che “il Sig. COGNOME NOME NOME per le annualità 2006, 2007 e 2008 avrebbe avuto diritto agli aiuti comunitari per titoli interi relativi ad una superficie di ha 9.44.00, del valore di € 32.854,98 per ogni suddetta annualità e, quindi, per un valore complessivo nei tre anni di € 98.564,95 Tale perizia appare corretta sicché l’appello sul quantum va rigettato’. Sostiene la ricorrente che tale motivazione rende incomprensibile l’ iter logico seguito per giungere alla correttezza della determinazione del quantum del danno liquidato dal CTU per il solo fatto
di essere ‘ sovrapponibile ‘ alla liquidazione effettuata dal CTU in primo grado.
1.3 Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c., e del combinato disposto degli artt. 7 e 51 del reg. ce n. 796/2004, falsa applicazione dell’art. 57 del reg. ce n. 796/2004, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte del merito respinto il terzo motivo d’appello, con cui si era denunciato l’ omesso esame del fatto che la domanda unica 2008 non avrebbe potuto essere liquidata a causa di anomalia tra la superficie dichiarata e la superficie determinata superiore alla percentuale del 20% ai sensi dell’art. 51 del Reg. CE n. 796/2004. La Corte ha così motivato: ‘ Al riguardo gli artt. 51 e segg. del Regolamento CE n. 796 del 2004 stabiliscono la discrezionalità di controlli amministrativi sugli obblighi di condizionalità, tuttavia “le riduzioni e le esclusioni possono essere applicate laddove l’agricoltore abbia agito deliberatamente o con negligenza e tenendo conto delle peculiarità degli aiuti ” (art. 57). Non risulta in atti alcun documento o altrimenti provata la causa dell’esclusione dell’annualità 2008 come prescritto dalla norma, a nulla rilevando la generica quanto inefficace tabella allegata alla già richiamata nota Agea in atto di appello, ove non sono riportate le effettive modalità di calcolo dell’aiuto da parte dell’Agea, utile solo per contestare genericamente i calcoli effettuati dalla CTU. In ogni caso, essendo preclusa ogni nuova ed ulteriore domanda e/o eccezione se non proposta in comparsa di risposta o in sede di memorie ex art. 183 c.p.c., la censura, a maggior ragione, non può essere accolta ‘. In tal guisa,
N. 30047/21 R.G.
sostiene la ricorrente, si è violato l’art. 2697 c.c., perché l’onere di provare i presupposti del diritto al risarcimento del danno (pari al titolo legittimamente ammissibile) grava sull’attore e non sulla convenuta , ed ha male interpretato l’art. 57 del Reg. CE n. 796/2004 .
1.4 Con il quarto motivo, infine, si denuncia error in procedendo per violazione o falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. , per aver la Corte d’appello ritenuto tardivamente prodotta, da parte di essa RAGIONE_SOCIALE, una tabella riepilogativa.
2.1 Il primo motivo è con evidenza fondato, al lume di Cass., Sez. Un., n. 5624/2022 , secondo cui ‘ Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all’attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio ‘ .
Per quanto detta sentenza si riferisca espressamente al giudizio di primo grado, è fuori discussione che il principio della non perentorietà del termine di cui all’art. 195 c.p.c. sia senza dubbio replicabile anche per il giudizio di appello.
Male ha fatto, dunque, la Corte capitolina a ritenere inammissibili le controdeduzioni alla seconda CTU depositate dall’AGEA il 13.5.2021 e comunque prima dell’inizio dell’udienza di p.c. Tutto ciò, naturalmente, ferma ed impregiudicata restando ogni valutazione sul contenuto delle stesse controdeduzioni, giacché è necessario che esse rispettino i limiti prima evidenziati. Si tratta di questione che non può che essere rimessa alla prudente valutazione del giudice del merito, in sede di rinvio.
Né può dirsi che la questione sia superata dalla valutazione operata dalla C orte d’appello sulla ‘sovrapponibilità’ delle due relazioni peritali, perché dalla motivazione della sentenza impugnata non risulta che la stessa Corte abbia comunque preso in considerazione, neppure implicitamente, le suddette controdeduzioni (che riguardano tutte le annualità in contestazione).
4.1 Il secondo motivo è inammissibile, là dove vorrebbe impugnare una ratio decidendi che non esiste: infatti, l’inciso ‘in ogni caso’, come, del resto dubita la stessa ricorrente, non si presta ad essere interpretato come se, dopo averle dette tardive ed inammissibili, la Corte abbia scrutinato le osservazioni alla CTU rinnovata.
D’altro canto, se l’inciso fosse stato interpretabile in questo senso, il motivo sarebbe stato inammissibile alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 3840/2007, giacché la statuizione sarebbe stata resa, in tal caso, da un giudice oramai divenuto privo di potestas decidendi , sicché la ricorrente non avrebbe avuto interesse ad impugnarla.
Naturalmente, resta fermo che il giudice del rinvio dovrà considerare che la cassazione in accoglimento del primo motivo, determina la caducazione della parte di sentenza impugnata con il secondo motivo (ossia, quella con cui si procede alla determinazione del quantum ), perché chiaramente dipendente dalla parte cassata ai sensi dell’art. 336, comma 1, c.p.c.
5.1 Il terzo e il quarto motivo restano conseguentemente assorbiti, nella sostanza per le medesime considerazioni appena svolte.
Per effetto dell’accoglimento del primo motivo, si rende infatti necessario determinare nuovamente il quantum debeatur , anche per la contestata annualità del 2008, fermo restando che spetta all’AGEA l’onere di dimostrare la non spettanza del contributo per le ragioni indicate (la pretesa discordanza sulla estensione dei terreni), trattandosi di fatto costituente eccezione in senso lato.
6.1 -In definitiva, è accolto il primo motivo, è inammissibile il secondo, mentre i restanti sono assorbiti. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello principale dell’AGEA e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
la Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo e assorbiti i restanti; cassa in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,