Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17707 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 17707 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24535/2020 r.g., proposto da
AVV_NOTAIO , elett. dom.to in INDIRIZZO, presso AVV_NOTAIO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
NOME NOME elett. dom.ta in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 44/2020 pubblicata in data 24/01/2020, n. r.g. 3219/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del P.M., in persona del l’AVV_NOTAIO;
uditi i difensori delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OGGETTO:
differenze retributive -conteggi – contestazione regime
1.- NOME COGNOME aveva lavorato alle dipendenze di COGNOME NOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, dal 2008 al 18/02/2011 con mansioni di operaio installatore di impianti di depurazione.
Deduceva che il rapporto formalmente instaurato a luglio 2008 era in realtà iniziato a maggio 2008 e che l’orario di lavoro osservato era stato dalle 8,00 alle 18,00 da lunedì a sabato, sicché aveva maturato differenze retributive sia a titolo di lavoro straordinario, sia a titolo di lavoro ordinario, in quanto le somme indicate in busta paga erano maggiori di quelle effettivamente pagate dalla NOME mediante bonifico bancario.
Adìva pertanto il Tribunale di Napoli per ottenere la condanna della COGNOME al pagamento della complessiva somma di euro 27.354,22.
2.Instauratosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria, il Tribunale accoglieva in parte la domanda, riconoscendo le differenze retributive ordinarie e limitando quelle relative al lavoro straordinario a dodici ore settimanali (invece delle venti dedotte in ricorso come ulteriori rispetto all’orario normale di 40 ore settimanali).
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla NOME, riduceva la condanna alla minor somma di euro 4.425,85 a titolo di differenze retributive ordinarie.
A sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
la prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava sul lavoratore e deve essere particolarmente rigorosa quando si pretenda la sua retrodatazione rispetto ad un formale contratto scritto;
peraltro, è una regola di comune esperienza quella per cui l’inizio di un rapporto di lavoro subordinato è spesso preceduto da una fase in cui le parti, mediante prestazioni lavorative saltuarie ed occasionali, sperimentano la reciproca convenienza alla futura instaurazione del rapporto di lavoro subordinato;
nella specie tale prova non è stata raggiunta, poiché i testi addotti dal AVV_NOTAIO, ossia COGNOME NOME e NOME, non sono attendibili per varie ragioni;
identiche considerazioni valgono quanto all’asserito orario di lavoro, rimasto quindi indimostrato;
residuano le differenze retributive ordinarie, pari alla differenza fra gli importi esattamente riportati nei prospetti paga non quietanzati e i bonifici accreditati al dipendente, per i quali è possibile utilizzare il prospetto di calcolo elaborato dall’appellante.
4.Avverso tale sentenza NOME AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
5.- NOME NOME ha resistito con controricorso.
6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
7.All’udienza il P rocuratore AVV_NOTAIO ha concluso oralmente per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ dell’art. 345, co. 2 e 3, c.p.c. per avere la Corte territoriale utilizzato un prospetto di pagamento elaborato dall’appellante ed accolto la sua eccezione relativa ai conteggi elaborati dal ricorrente in primo grado, sollevata per la prima volta in appello, laddove la NOME mai li aveva contestati nel giudizio di primo grado.
Lamenta altresì l’erroneità del calcolo seguito dalla Corte territoriale, poiché il prospetto elaborato dalla NOME, in appello, nell’ambito del dovuto non prevedeva gli importi indicati dal CCNL, non applicava il criterio della mensilizzazione della retribuzione, non prevedeva la 13^ mensilità né gli scatti di anzianità, non considerava la retribuzione ordinaria maturata per il mese di febbraio 2011 ed era stato da lui immediatamente contestato nella sua comparsa di costituzione e di risposta in appello del 29/01/2018.
Il motivo è infondato in relazione alla prima censura, inammissibile in relazione alla seconda.
Questa Corte ha già precisato che l’eccezione in senso stretto, la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dalla norma (artt. 345 e 437 c.p.c.), consiste nella deduzione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove è mera difesa, come tale consentita, la contestazione del diritto vantato dalla controparte (Cass. n. 14515/2019). Al più può ammettersi che sia vietata la contestazione in punto di fatto, sollevata per la prima volta in appello, o la nuova allegazione
di fatto, perché altrimenti si trasformerebbe il giudizio d’appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum , modello quest’ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (Cass. ord. n. 2529/2018; Cass. ord. n. 9211/2022).
Nel caso in esame la contestazione -da parte della NOME -dei conteggi adottati dal Tribunale è mera difesa, poiché non introduce nuovi temi d’indagine in punto di fatto, sicché ben poteva formare oggetto del motivo di appello relativo alla non intellegibilità del calcolo seguito dal Tribunale per pervenire alla condanna al pagamento di quella somma a titolo di differenze retributive ordinarie.
Inoltre, contrariamente all’assunto dell’odierno ricorrente, non può operare il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., poiché esso attiene a fatti storici (altrimenti da dimostrare con gli ordinari mezzi di prova) e tali non sono i prospetti di calcolo. Va infatti ribadito che nel rito del lavoro, il principio di non contestazione, con riguardo ai conteggi elaborati dal ricorrente ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda, impone la distinzione tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all’interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo e non la loro qualificazione giuridica (Cass. n. 20998/2019; Cass. sez. un. n. 761/2002).
Orbene, nel caso di specie la contestazione dei fatti sottesi a quei conteggi era stata già sollevata dalla NOME, che aveva eccepito in primo grado di aver pagato al lavoratore non soltanto le somme risultante dai bonifici bancari, ma altresì somme in contanti, come riconosce lo stesso ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 10). Tale eccezione non era stata accolta dal Tribunale, né è stata accolta dalla Corte territoriale, che sul punto ha effettuato soltanto il ricalcolo aritmetico della differenza fra gli importi risultanti dalle buste paga non quietanzate e i minori importi risultati pagati con i bonifici bancari.
Il motivo, poi, è inammissibile in relazione alla seconda censura, perché sollecita a questa Corte una diversa interpretazione e valutazione in punto di
fatto del prospetto contabile utilizzato dalla Corte territoriale, attività interdette in sede di legittimità, in quanto riservate ai giudici di merito.
2.- Con il secondo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione del CCNL e in particolare degli artt. 3, 5, 6 e 7 della sez. IV del titolo IV del CCNL 20/01/2008 per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata e all’installazione degli impianti, nonché degli artt. 39 Cost. e 2099 c.c. per avere la Corte territoriale quantificato le differenze retributive ordinarie in euro 4.425,85 sulla base del prospetto di calcolo elaborato dall’appellante, a fronte della maggior somma di euro 15.684,22 da lui indicata nei conteggi di primo grado ed accolta dal Tribunale.
Il motivo è inammissibile, perché anche in tal caso sollecita a questa Corte una diversa interpretazione e valutazione del prospetto contabile utilizzato dalla Corte territoriale, attività interdette in sede di legittimità, in quanto riservate ai giudici di merito.
Peraltro, come dedotto dalla controricorrente (v. controricorso, p. 4 ss.) il Tribunale, sul piano fattuale, aveva ricondotto l’esistenza di differenze retributive ordinarie al fatto, ritenuto pacifico, che gli importi dei bonifici effettuati dalla datrice di lavoro fossero inferiori alle somme indicate come dovute nelle buste paga. Il motivo di appello della NOME si fondava proprio su questa parte della sentenza del Tribunale (riportata testualmente: v. controricorso, p. 4), dalla quale si evinceva che, effettuando il mero calcolo aritmetico della differenza fra gli importi dei bonifici e quelli delle buste paga, il risultato finale era un credito del lavoratore di euro 4.425,85. In tal senso la Corte d’Appello ha sia pure implicitamente -condiviso in punto di fatto la motivazione del Tribunale e ne ha corretto soltanto il risultato aritmetico. Dunque risulta altresì infondata la doglianza del ricorrente nella parte in cui lamenta l’assenza di motivazione (v. ricorso per cassazione, p. 14) risultata invece sussistente, sia pure sintetica.
3.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Non sussistono, invece, i presupposti per un’ulteriore condanna a titolo di lite temeraria ex art. 96, co. 3, c.p.c. ossia la proposizione di un ricorso per
cassazione con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione (Cass. sez. un. n. 32001/2022).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in