Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20215 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20215 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 611/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
Ricorrente –
Contro
CONDOMINIO DI INDIRIZZO in Portici, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-Controricorrente avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NAPOLI n. 4899/2022
depositata il 18/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto n. 9719/2015 venne ingiunto dal Condominio di INDIRIZZO, in Portici, a NOME COGNOME, nella sua qualità di condomino, il pagamento della somma di euro 1.882,36 quale residuo delle somme dal medesimo dovute con riguardo ai riparti approvati dall ‘ assemblea del 29/5/2015, relativi ai bilanci 2013,
2014 e 2015 ed alle spese legali, nonché in relazione alle quote ordinarie da marzo 2015 a tutto ottobre 2015.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo il COGNOME propose opposizione. Con sentenza n. 36501/2018 il Giudice di pace di Napoli rigettò l ‘ opposizione proposta dal COGNOME nei confronti del Condominio di INDIRIZZO.
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME propose appello dinanzi al Tribunale di Napoli, con i seguenti motivi di gravame: (i) l ‘ erroneo rigetto dell ‘ eccezione di difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo al Condominio; (ii) erroneo rigetto dell ‘ opposizione nel merito, per ‘ insussistenza del debito e le inesigibilità del relativo credito ‘ ; (iii) erronea qualificazione dei vizi eccepiti in relazione alla delibera condominiale del 29/05/2019 come cause di annullabilità e non invece di nullità della delibera stessa, con rigetto della relativa eccezione.
Costituendosi in giudizio, il Condominio di INDIRIZZO chiese il rigetto dell ‘ appello, osservando che il giudice di prime cure aveva correttamente disatteso l ‘ eccezione di carenza di legittimazione attiva e interesse ad agire, in quanto spetta al Condominio riscuotere le somme approvate nei bilanci, nonché, nel merito, le censure relative all ‘ esistenza del credito del Condominio, evidenziando che non compete al giudice dell ‘ opposizione verificare l ‘ esistenza e l ‘ efficacia delle delibere assembleari, il cui vaglio è demandato al giudice dell ‘ impugnazione della delibera stessa, e in ogni caso la correttezza della qualificazione dei vizi come cause di annullabilità e del conseguente rigetto dell ‘ impugnazione per decadenza.
Con sentenza n. 4899/2022, depositata in data 18/05/2022, il Tribunale ha rigettato l ‘ appello proposto da COGNOME NOME e, per l ‘ effetto, ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Condominio di INDIRIZZO resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380-bis 1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso, trattandosi di materia condominiale, debba essere trasmesso alla Seconda Sezione Civile di questa Corte, tabellarmente competente al riguardo.
P.Q.M.
La Corte dispone la trasmissione del ricorso alla Seconda Sezione Civile, competente per materia, e rinvia la trattazione a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 02/04/2024.