Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7725 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7725 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14439/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE ENNA n. 12/2023 depositata il 07/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 26/06/2023, illustrato da successiva memoria, COGNOME NOME ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza del tribunale di Enna pubblicata il 7 gennaio 2023 in un giudizio avviato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’accertamento negativo di un credito vantato da RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti relativamente a un periodo in cui il contatore era risultato manomesso. La intimata RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso, illustrato da successiva memoria.
Il giudice di pace adito dal ricorrente aveva accolto la domanda. Il tribunale adito dalla RAGIONE_SOCIALE erogatrice del servizio, in riforma del giudizio di primo grado, ha, in via pregiudiziale, rigettato l’eccezione di domanda nuova sollevata dall’appellato ex art. 345 c.p.c., rilevando come in sede d’impugnazione, e così anche nel primo grado, la RAGIONE_SOCIALE convenuta, nel chiedere l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa legittimità del proprio avviso di pagamento del 14/02/2016 (e del conseguente carattere dovuto RAGIONE_SOCIALEe somme dallo stesso portate), avesse avanzato una domanda sostanzialmente coincidente con quella di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘azione di accertamento negativo, implicando l’eventuale rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di accertamento negativo di un credito altresì l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del credito medesimo, anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘effetto del giudicato.
Quanto al merito, in riforma del giudizio di primo grado, il giudice ha evidenziato che risulta documentalmente provato dai verbali relativi agli esiti RAGIONE_SOCIALEe verifiche del 27.12.2013 e del 25.02.2014 che i tecnici incaricati dalla RAGIONE_SOCIALE effettuarono due verifiche al punto di
prelievo RAGIONE_SOCIALE‘opponente che ha sottoscritto entrambi i verbali (la cui presenza alle operazioni, del resto, non è stata dallo stesso contestata) e che, come chiarito anche dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte, ‘ La sentenza istruttoria di proscioglimento e il decreto di archiviazione adottati in sede penale non rivestono autorità di cosa giudicata nel giudizio civile promosso per le restituzioni ed il risarcimento del danno da reato, trattandosi di provvedimenti per i quali non si è verificata la condizione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia a seguito di dibattimento e che, perciò, non possono considerarsi irrevocabili ‘ (Cassazione civile sez. III, 21/07/2006, n.16768) ‘. Ritenendo provate le alterazioni dedotte (poiché la vite antintrusione non si svitava ed inoltre vi era la presenza di evidenti segni di manomissione sul misuratore, sul piano del quantum portato dalla fattura rilevava che fosse congrua la stima operata sulla base RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione dei consumi eseguita dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, secondo la metodologia illustrata dall’apposita normativa di riferimento (artt. 9, 10 e 11 RAGIONE_SOCIALEa Delibera n. 200/99 e dall’art. 41 RAGIONE_SOCIALEa Delibera n. 120/2008 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE).
Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione
Il ricorso è affidato ai seguenti quattro motivi.
Con il primo motivo ex articolo 360 1 comma , n. 3 cod. proc. civ. il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c co 1 n. 5, in relazione all’art. 9 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva concernente l’erogazione dei servizi di RAGIONE_SOCIALE e di vendita RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a clienti del mercato vincolato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2, comma 12, lettera h), RAGIONE_SOCIALEa legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 200/99). (GU Serie Generale n.306 del 31-12-1999 – Suppl. Ordinario n. 235). Con il secondo motivo deduce violazione o
falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co.1 n. 3 in relazione all’art. 2697 c.c. Con il terzo motivo deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex art. 360, co.1, n. 4 c.p.c. per omesso esame e valutazione RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta in appello, ma erroneamente ritenuta dal Giudicante non prodotta nel giudizio di secondo grado e, quindi, non esaminata. Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, co.1, n. 3 c.p.c in relazione all’ art. 345, comma 1, .c.p.c.
Il quarto motivo, avente carattere pregiudiziale, deve essere affrontato per primo. Assume il ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel primo grado si sia limitata a chiedere il rigetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa avversaria senza formulare una domanda riconvenzionale tendente a costituirsi un titolo di credito; mentre in appello, in violazione del divieto di cui all’art. 345, primo comma, c.p.c. , avrebbe proposto un inammissibile accertamento positivo del credito. La resistente di contro deduce che l’avere chiesto nelle conclusioni del gravame di ‘ ritenere e dichiarare legittimo l’avviso di pagamento del 14.02.2016 RAGIONE_SOCIALE‘importo di € 1.110,55 e dichiarare dovuta la suddetta somma (o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito di CTU) da parte del sig. COGNOME in favore RAGIONE_SOCIALE‘appellante ‘ non integrerebbe affatto alcuna domanda riconvenzionale (e, come tale, ‘nuova’), ma costituirebbe la semplice esplicitazione e precisazione RAGIONE_SOCIALE‘effetto normalmente scaturente dal chiesto rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande attoree avanzate nel giudizio di primo grado, specularmente opposto a quello avversario.
6.1. Il motivo è inammissibile ex artt. 4 e 6 c.p.c.
1.1. Sul punto la Corte d’appello, nel rigettare l’eccezione, ha ritenuto che l’appellante, chiedendo una statuizione positiva in ordine alla legittimità del proprio avviso di
pagamento del 14/02/2016 (e del conseguente carattere dovuto RAGIONE_SOCIALEe somme dallo stesso portate), abbia avanzato una domanda sostanzialmente coincidente con quella proposta in primo grado, implicando l’eventuale rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di accertamento negativo di un credito altresì l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del credito medesimo, anche sotto il profilo del giudicato che va a formarsi sul credito. Pertanto, il motivo non è in grado di confutare adeguatamente la ratio decidendi che, del resto, non fa altro che assumere che il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘accertamento negativo comporta, per converso, un accertamento positivo del medesimo diritto.
Il primo motivo deduce che il giudice,avrebbe dovuto tener conto del fatto che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 Delibera n. 200/99, non vi erano i presupposti per la ricostruzione dei consumi; del principio che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da presunzione di veridicità ( Cass. Civ. sez III, Sent. 22/11/2006 n. 23699); RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove fornite dall’utente circa il regolare e costante consumi negli anni, che RAGIONE_SOCIALEa mancata manomissione del contatore, deducendo che esse erano contenute nel fascicolo di parte erroneamente ritenuto non depositato. Assume in breve il ricorrente di avere in primo grado dimostrato, attraverso buona parte RAGIONE_SOCIALEe bollette (fatturazione postale) relativeai consumi dal 2009 al 2014, che i consumi non hanno avuto nessuna flessione o anomala impennata negli anni, mantenendosi pressoché costanti, e che il Giudice di secondo grado avrebbe omesso di valutare le prove documentali prodotte dall’attore in primo grado.
2.1. La censura è inammissibile perché carente sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘autosufficienza e specificità, ex art. 366 n. 6 c.p.c., essendosi il ricorrente limitato ad indicazioni meramente riassuntive, senza puntuali riferimenti agli atti di
causa e al contenuto dei medesimi. Di contro il giudice del merito, ha anche affermato che parte dei documenti indicati dall’appellato non fossero rinvenibili nel fascicolo di parte e quindi, su questo punto, il motivo non si confronta neanche con la ratio decidendi da cui si desume che, invece, il fascicolo di parte era in depositato atti, ma privo dei documenti indicati dal ricorrente ( (fr . Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019) .
Quanto al secondo motivo il ricorrente, ‘ in conformità agli artt. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. ed al principio RAGIONE_SOCIALEa ‘vicinanza RAGIONE_SOCIALEa prova ‘, deduce la disciplina del riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova prevede che l’utente che contesti il malfunzionamento RAGIONE_SOCIALEo strumento, richiedendone la verifica, deve dimostrare quali consumi di RAGIONE_SOCIALE ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione), ed il gestore a sua volta è onerato di dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
3.1. Il motivo è inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c. perché non si confronta adeguatamente con le plurime argomentazioni spese dal giudice del merito per ritenere che la parte convenuta ha assolto l’onere probatorio sulla medesima incombente di provare, per gli anni anteriori alla accertata manomissione del contatore, i consumi effettivi addebitabili all’utente, non considerando pertanto le registrazioni effettuate dopo l’intervento di rimozione RAGIONE_SOCIALEe manomissioni e a nulla rilevando, altresì, la assoluzione del ricorrente intervenuta nel procedimento penale ( Cass, SU 23745 del 28/10/2020) .
Con il terzo motivo il ricorrente deduce ancora una volta, sub specie di vizio inficiante la validità RAGIONE_SOCIALEa impugnata sentenza impugnata ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., l’omesso esame RAGIONE_SOCIALEa
documentazione prodotta, a suo giudizio erroneamente ritenuta dal Tribunale non sufficiente a fondare la credibilità RAGIONE_SOCIALEa vicenda narrata dall’utente, senza indicare alcuna motivazione in tal senso. Rileva che la produzione documentale dimostri la costanza nei consumi, per un arco temporale abbastanza ampio che abbraccia il periodo precedente al guasto del contatore, il periodo durante la verifica del contatore (2014) e il periodo successivo alla sostituzione del contatore guasto.
Sul punto, vale quanto detto in relazione al primo motivo circa la carenza di specificità rispetto al principio di autosufficienza di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., cui si aggiunge il rilievo, ex art. 366 n. 4 c.p.c., RAGIONE_SOCIALEa mancanza di argomentazioni sulla ratio decidendi da cui si desume, con dovizia di riferimenti puntuali, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per ritenere provato il credito RAGIONE_SOCIALE‘appellante, e dunque insussistente la corrispondente richiesta di accertamento negativo del credito da parte RAGIONE_SOCIALE‘utente qui ricorrente (Cass, SU 23745 del 28/10/2020) .
Conclusivamente il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese , che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore RAGIONE_SOCIALEa parte resistente. Sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente a pagamento di somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, 3° co., c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente: RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 800,00, di cui euro 600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 600,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 24/1/2025