Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7725 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7725 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14439/2023 R.G. proposto da : COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE ENNA n. 12/2023 depositata il 07/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 26/06/2023, illustrato da successiva memoria, COGNOME NOME ricorre per cassazione della sentenza del tribunale di Enna pubblicata il 7 gennaio 2023 in un giudizio avviato nei confronti di Enel RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’accertamento negativo di un credito vantato da Enel nei suoi confronti relativamente a un periodo in cui il contatore era risultato manomesso. La intimata società ha notificato controricorso, illustrato da successiva memoria.
Il giudice di pace adito dal ricorrente aveva accolto la domanda. Il tribunale adito dalla società erogatrice del servizio, in riforma del giudizio di primo grado, ha, in via pregiudiziale, rigettato l’eccezione di domanda nuova sollevata dall’appellato ex art. 345 c.p.c., rilevando come in sede d’impugnazione, e così anche nel primo grado, la società convenuta, nel chiedere l’accertamento della legittimità del proprio avviso di pagamento del 14/02/2016 (e del conseguente carattere dovuto delle somme dallo stesso portate), avesse avanzato una domanda sostanzialmente coincidente con quella di rigetto dell’azione di accertamento negativo, implicando l’eventuale rigetto della domanda di accertamento negativo di un credito altresì l’accertamento della sussistenza del credito medesimo, anche sotto il profilo dell’effetto del giudicato.
Quanto al merito, in riforma del giudizio di primo grado, il giudice ha evidenziato che risulta documentalmente provato dai verbali relativi agli esiti delle verifiche del 27.12.2013 e del 25.02.2014 che i tecnici incaricati dalla società di distribuzione dell’energia elettrica effettuarono due verifiche al punto di
prelievo dell’opponente che ha sottoscritto entrambi i verbali (la cui presenza alle operazioni, del resto, non è stata dallo stesso contestata) e che, come chiarito anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ‘ La sentenza istruttoria di proscioglimento e il decreto di archiviazione adottati in sede penale non rivestono autorità di cosa giudicata nel giudizio civile promosso per le restituzioni ed il risarcimento del danno da reato, trattandosi di provvedimenti per i quali non si è verificata la condizione della pronuncia a seguito di dibattimento e che, perciò, non possono considerarsi irrevocabili ‘ (Cassazione civile sez. III, 21/07/2006, n.16768) ‘. Ritenendo provate le alterazioni dedotte (poiché la vite antintrusione non si svitava ed inoltre vi era la presenza di evidenti segni di manomissione sul misuratore, sul piano del quantum portato dalla fattura rilevava che fosse congrua la stima operata sulla base della ricostruzione dei consumi eseguita dalla società di distribuzione, secondo la metodologia illustrata dall’apposita normativa di riferimento (artt. 9, 10 e 11 della Delibera n. 200/99 e dall’art. 41 della Delibera n. 120/2008 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas).
Motivi della decisione
Il ricorso è affidato ai seguenti quattro motivi.
Con il primo motivo ex articolo 360 1 comma , n. 3 cod. proc. civ. il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c co 1 n. 5, in relazione all’art. 9 della Direttiva concernente l’erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica a clienti del mercato vincolato, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 200/99). (GU Serie Generale n.306 del 31-12-1999 – Suppl. Ordinario n. 235). Con il secondo motivo deduce violazione o
falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 in relazione all’art. 2697 c.c. Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza ex art. 360, co.1, n. 4 c.p.c. per omesso esame e valutazione della documentazione prodotta in appello, ma erroneamente ritenuta dal Giudicante non prodotta nel giudizio di secondo grado e, quindi, non esaminata. Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, co.1, n. 3 c.p.c in relazione all’ art. 345, comma 1, .c.p.c.
Il quarto motivo, avente carattere pregiudiziale, deve essere affrontato per primo. Assume il ricorrente che la società RAGIONE_SOCIALE nel primo grado si sia limitata a chiedere il rigetto della pretesa avversaria senza formulare una domanda riconvenzionale tendente a costituirsi un titolo di credito; mentre in appello, in violazione del divieto di cui all’art. 345, primo comma, c.p.c. , avrebbe proposto un inammissibile accertamento positivo del credito. La resistente di contro deduce che l’avere chiesto nelle conclusioni del gravame di ‘ ritenere e dichiarare legittimo l’avviso di pagamento del 14.02.2016 dell’importo di € 1.110,55 e dichiarare dovuta la suddetta somma (o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito di CTU) da parte del sig. COGNOME in favore dell’appellante ‘ non integrerebbe affatto alcuna domanda riconvenzionale (e, come tale, ‘nuova’), ma costituirebbe la semplice esplicitazione e precisazione dell’effetto normalmente scaturente dal chiesto rigetto delle domande attoree avanzate nel giudizio di primo grado, specularmente opposto a quello avversario.
6.1. Il motivo è inammissibile ex artt. 4 e 6 c.p.c.
1.1. Sul punto la Corte d’appello, nel rigettare l’eccezione, ha ritenuto che l’appellante, chiedendo una statuizione positiva in ordine alla legittimità del proprio avviso di
pagamento del 14/02/2016 (e del conseguente carattere dovuto delle somme dallo stesso portate), abbia avanzato una domanda sostanzialmente coincidente con quella proposta in primo grado, implicando l’eventuale rigetto della domanda di accertamento negativo di un credito altresì l’accertamento della sussistenza del credito medesimo, anche sotto il profilo del giudicato che va a formarsi sul credito. Pertanto, il motivo non è in grado di confutare adeguatamente la ratio decidendi che, del resto, non fa altro che assumere che il rigetto dell’accertamento negativo comporta, per converso, un accertamento positivo del medesimo diritto.
Il primo motivo deduce che il giudice,avrebbe dovuto tener conto del fatto che, ai sensi dell’art. 9 Delibera n. 200/99, non vi erano i presupposti per la ricostruzione dei consumi; del principio che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da presunzione di veridicità ( Cass. Civ. sez III, Sent. 22/11/2006 n. 23699); della valutazione delle prove fornite dall’utente circa il regolare e costante consumi negli anni, che della mancata manomissione del contatore, deducendo che esse erano contenute nel fascicolo di parte erroneamente ritenuto non depositato. Assume in breve il ricorrente di avere in primo grado dimostrato, attraverso buona parte delle bollette (fatturazione postale) relativeai consumi dal 2009 al 2014, che i consumi non hanno avuto nessuna flessione o anomala impennata negli anni, mantenendosi pressoché costanti, e che il Giudice di secondo grado avrebbe omesso di valutare le prove documentali prodotte dall’attore in primo grado.
2.1. La censura è inammissibile perché carente sotto il profilo dell’autosufficienza e specificità, ex art. 366 n. 6 c.p.c., essendosi il ricorrente limitato ad indicazioni meramente riassuntive, senza puntuali riferimenti agli atti di
causa e al contenuto dei medesimi. Di contro il giudice del merito, ha anche affermato che parte dei documenti indicati dall’appellato non fossero rinvenibili nel fascicolo di parte e quindi, su questo punto, il motivo non si confronta neanche con la ratio decidendi da cui si desume che, invece, il fascicolo di parte era in depositato atti, ma privo dei documenti indicati dal ricorrente ( (fr . Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019) .
Quanto al secondo motivo il ricorrente, ‘ in conformità agli artt. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. ed al principio della ‘vicinanza della prova ‘, deduce la disciplina del riparto dell’onere della prova prevede che l’utente che contesti il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, deve dimostrare quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione), ed il gestore a sua volta è onerato di dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
3.1. Il motivo è inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c. perché non si confronta adeguatamente con le plurime argomentazioni spese dal giudice del merito per ritenere che la parte convenuta ha assolto l’onere probatorio sulla medesima incombente di provare, per gli anni anteriori alla accertata manomissione del contatore, i consumi effettivi addebitabili all’utente, non considerando pertanto le registrazioni effettuate dopo l’intervento di rimozione delle manomissioni e a nulla rilevando, altresì, la assoluzione del ricorrente intervenuta nel procedimento penale ( Cass, SU 23745 del 28/10/2020) .
Con il terzo motivo il ricorrente deduce ancora una volta, sub specie di vizio inficiante la validità della impugnata sentenza impugnata ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., l’omesso esame della
documentazione prodotta, a suo giudizio erroneamente ritenuta dal Tribunale non sufficiente a fondare la credibilità della vicenda narrata dall’utente, senza indicare alcuna motivazione in tal senso. Rileva che la produzione documentale dimostri la costanza nei consumi, per un arco temporale abbastanza ampio che abbraccia il periodo precedente al guasto del contatore, il periodo durante la verifica del contatore (2014) e il periodo successivo alla sostituzione del contatore guasto.
Sul punto, vale quanto detto in relazione al primo motivo circa la carenza di specificità rispetto al principio di autosufficienza di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., cui si aggiunge il rilievo, ex art. 366 n. 4 c.p.c., della mancanza di argomentazioni sulla ratio decidendi da cui si desume, con dovizia di riferimenti puntuali, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per ritenere provato il credito dell’appellante, e dunque insussistente la corrispondente richiesta di accertamento negativo del credito da parte dell’utente qui ricorrente (Cass, SU 23745 del 28/10/2020) .
Conclusivamente il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese , che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente. Sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente a pagamento di somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, 3° co., c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente: delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 800,00, di cui euro 600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 600,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 24/1/2025